Sentenza 9 aprile 2003
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Nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese da un indagato nell'immediatezza dei fatti, ai sensi dell'art. 350 cod.proc.pen., non possono costituire prova a carico di altro coindagato.
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- 1. Art. 350 c.p.p. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indaginihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Sistema informatico, accesso abusivo, persona autorizzata, finalità illecite, segreto d'ufficio, rivelazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2003, n. 25922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25922 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. OLIVIERI RENATO Presidente
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO Consigliere
3. Dott. MARZANO FRANCESCO Consigliere
4. Dott. VISCONTI SERGIO Consigliere
5. Dott. BIANCHI LUISA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IU AN, nato a [...] il [...];
2) SÌ IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 15.7.2002 della Corte di Appello di Torino;
sentita la relazione fatta dal consigliere dott. SERGIO VISCONTI;
udite le conclusioni del P.G. in persona del dott. MARIO IANNELLI, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 24.1.2002 il Tribunale di Cuneo, a conclusione di giudizio abbreviato, condannò IU IV e SS LU - concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante - alla pena di mesi quattro di reclusione e di euro 120,00 di multa in ordine al reato di furto di un mazzo di chiavi (artt. 110, 624, 625 n. 1 c.p.), commesso in Cuneo il 24.12.1996.
La Corte di Appello di Torino, in data 15.7.2002, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concessa altresì l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., e mantenendo fermo il giudizio di bilanciamento tra le circostanze in termini di equivalenza, rideterminò la pena inflitta a IU IV e SS LU in mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa ciascuno.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione sia il DE che il difensore del IU.
II DE ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62 bis e 69 c.p., per avere la Corte di merito negato il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante e sulla recidiva per i numerosi precedenti penali del, ricorrente, non tenendo conto dell'ambiente sociale in cui era vissuto. Anche il IU ha chiesto l'annullamento dell' impugnata sentenza per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 350 c.p.p., non essendo possibile utilizzare nel giudizio abbreviato, ai fini della decisione, le dichiarazioni autoindizianti rese dal coindagato sul luogo e nell'immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria, avendo esse una rilevanza meramente endoprocedimentale ai fini della prosecuzione delle indagini e non avendo valore probatorio. Costituendo tali dichiarazioni l'unico elemento a carico del IU, in quanto le chiavi rubate erano in possesso del SS, il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.. 2) Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt.62 bis, 69 e 133 c.p., essendo la pena eccessiva in relazione alla modesta gravità del fatto che avrebbe altresì legittimato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il IU censura la sentenza impugnata per avere fondato il giudizio di colpevolezza nei suoi confronti in base alle spontanee dichiarazioni rese dal coindagato DE nell'immediatezza dei fatti, non utilizzabili nel dibattimento ai sensi dell'art. 350, ult. comma, c.p.p., ed, a maggior ragione, nel giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p.. Sul punto - come dimostrano di essere a conoscenza sia il collegio giudicante che il ricorrente - si sono pronunciate le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16 del 21.6.2000, ritenendo che il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge, invece, nelle forme ordinarie del dibattimento. Tuttavia, tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano né l'inutilizzabilità c.d. "fisiologica" della prova, cioè quella coessenziale ai connotati peculiari del processo accusatorio, né le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità c.d. "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori, assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento.
Ne consegue, pertanto, che le dichiarazioni spontanee rese da un indagato nell'immediatezza dei fatti ex art. 350 c.p.p., non possono costituire, nel giudizio abbreviato, prova a carico di altro coindagato.
Ciò premesso, nella fattispecie va, però, valutato se la condanna del IU sia stata motivata esclusivamente ricorrendo alla prova (non utilizzabile) delle dichiarazioni spontanee del SS, ovvero con altri elementi probatori rilevanti, e di per sé soli idonei a legittimare la declaratoria di responsabilità.
E, infatti, principio costante, oltre che logico, che la inutilizzabilità di una prova a carico di un imputato non è influente se la colpevolezza è altrimenti dimostrata. Nella specie, la Corte di Appello di Torino, dopo avere inesattamente ritenuto l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, ha precisato che la prova della responsabilità del IU si evince anche attraverso l'interrogatorio effettuato con le garanzie di legge dal SS, in quanto quest'ultimo, pur negando l'avvenuto impossessamento delle chiavi (ritrovate invece nelle sue tasche), "non ha per nulla escluso la partecipazione alla vicenda del IU, ammettendo e ribadendo la presenza dello stesso nel corso di tutto l'episodio e ciò sia nel momento di ingresso nel condominio, allorché le chiavi vennero asportate dalla buca delle lettere, e sia in quello di accesso nel locale delle cantine, dove le chiavi vennero utilizzate. In altri termini, il SS ha negato l'avvenuta commissione del furto, ma non ha fatto alcuna distinzione di sorta tra il proprio comportamento e quello del IU con la conseguenza che, accertata positivamente la responsabilità del primo, anche il secondo deve certamente essere ritenuto compartecipe del reato indicato in rubrica".
L'interrogatorio con le garanzie di legge è ovviamente prova utilizzabile ai sensi dell'art. 192 c.p.p. nel giudizio abbreviato, vigendo anche in tale rito il principio del libero convincimento del giudice.
Inoltre, la stessa sentenza n. 16 del 2000 delle sezioni unite della Suprema Corte, così si esprime: "La sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata, in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sé ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento".
Nella fattispecie, invece, la prova risultante dall'interrogatorio reso dal SS con le garanzie di legge ha valore decisivo ed autonomo, e la Corte territoriale ha motivato il proprio convincimento in modo congruo, logico e coerente.
Ne consegue che il pur apprezzabile motivo di censura del ricorrente non è fondato e va rigettato.
Il secondo motivo di ricorso del IU e l'unico motivo di ricorso del SS vanno trattati congiuntamente, attenendo entrambi ad una presunta violazione di legge (e per il SS anche ad una motivazione manifestamente illogica) in ordine al giudizio di comparazione, e cioè equivalenza, tra attenuanti concesse (generiche e art. 62 n. 4 c.p.) ed aggravante contestata (art. 625 n. 1 c.p.). Come è noto, "le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano fRutto di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico" (Cass. 13.1.1994 n. 3232). La Corte territoriale ha, invece, esaurientemente e correttamente motivato, ed in modo anche convincente, ritenendo che il riconoscimento di una ulteriore attenuante non può modificare il giudizio di equivalenza, stante la notevole pericolosità di entrambi gli imputati, gravati da "innumerevoli" precedenti anche specifici e da un comportamento processuale negativo.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 GIUGNO 2003.