Sentenza 24 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, possono essere utilizzate nei confronti del coimputato chiamato in reità o in correità, le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dal soggetto che ancora non ha formalmente assunto la qualità di sottoposto ad indagine. (La Corte ha chiarito in motivazione che la richiesta di giudizio abbreviato è un'implicita rinuncia al dibattimento e quindi all'esame in contraddittorio della persona che ha rilasciato le dichiarazioni spontanee).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2006, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 24/01/2006
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO NC - Consigliere - N. 73
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 19740/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA MM, nato il [...];
e
SC NI, nato l'[...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, 3A sezione penale, in data 30/1/2004;
Sentita la relazione della causa fatta, in Pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Febbraro, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 15/11/2002, il G.U.P. del Tribunale di Foggia dichiarò Lo OT NC, FA MM e SC NI responsabili dei reati di rapine, detenzione e porto illegale di armi, lesioni personali e ricettazione, unificati dal vincolo della continuazione, e - con la concessione delle attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno equivalenti alle contestate aggravanti, con la diminuente per il rito - condannò: Lo OT e SC alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa;
FA alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione ed Euro 620,00 di multa, tutti in solido al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.
Avverso la sentenza proposero appello tutti gli imputati e la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 20/1/2004, ritenute per il solo Lo OT le attenuanti prevalenti, ridusse a costui la pena ad anni 2 mesi 4 di reclusione ed Euro 500,00 di multa e respinse il gravame degli altri imputati, condannandoli al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Ricorrono per Cassazione FA MM e SC NI. FA deduce:
1. la violazione della legge processuale e l'illogicità di motivazione per non aver affermato la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da SC alla polizia giudiziaria, giacché egli avrebbe dovuto essere sentito come persona sottoposta ad indagini, essendovi a suo carico indizi di reità prima dell'escussione;
2. la violazione dell'art. 192 c.p.p., e l'illogicità di motivazione, perché in ogni caso le menzionate dichiarazioni di SC non sarebbero riscontrate, non potendosi considerare riscontro la fuga di FA;
sussisterebbero anzi elementi di segno contrario quali le dichiarazioni di De CI che non ha parlato della presenza di FA sul luogo della rapina;
3. la violazione della legge penale (ancorché svolto unitariamente con il motivo sub 2), giacché gli elementi indicati in sentenza sarebbero inquadrabili nell'ipotesi di cui all'art. 378 c.p. piuttosto che in quella di concorso in rapina;
4. la violazione della legge penale e l'illogicità di motivazione nella parte in cui sarebbe stata ritenuta soggettiva e quindi non riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p.p.;
5. la violazione della legge processuale e l'illogicità di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputati. SC lamenta la manifesta illogicità della motivazione, quanto al giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti, giudicate equivalenti sul presupposto che il risarcimento dei danni fu frutto soprattutto del sacrificio dei familiari dell'imputato (mentre l'attenuante è oggetti va) e in ragione di trattazioni di politica criminale, quale il ritenuto inquietante "fenomeno delle rapine dei gestori delle tabaccherie".
Il primo motivo proposto da FA è infondato.
Il Giudice d'appello ha richiamato le considerazioni del Giudice di primo grado sulla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di SC.
Il G.U.P. ha chiarito che le dichiarazioni di SC erano dichiarazioni spontanee, come tali non soggette alla disciplina di cui all'art. 63 c.p.p.. La decisione è conforme all'orientamento di questa Corte, che il collegio condivide.
Questa Corte ha affermato anzitutto che "l'assunzione della qualità di "persona nei cui confronti vengono svolte le indagini", ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nell'art. 350 c.p.p. e, segnatamente, di quella concernente le dichiarazioni spontanee, di cui al comma 7 del citato articolo, non postula la previa iscrizione della persona medesima nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.". (Cass. Sez. 1A sent. n. 1650 del 25/2/1997 dep. 07/05/1997 rv 207427. Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che fossero utilizzabili, ai fini cautelari, come gravi indizi di colpevolezza, le spontanee dichiarazioni rese da soggetto nei cui confronti era stata disposta perquisizione domiciliare, non trovando applicazione, in tale ipotesi, la diversa disciplina di cui all'art. 63 c.p.p.). Coerentemente con tale principio questa Corte ha ritenuto che "Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art. 62 c.p.p., è relativo alle dichiarazioni rese da persona che ha già assunto tale qualità nel corso del procedimento, sicché non concerne la fattispecie in cui il verbalizzante riferisce di dichiarazioni spontanee rese dal soggetto prima che assumesse tale veste" (Cass. Sez. 3A sent. n. 7844 del 27/5/1998 dep. 3/7/1998 rv. 211349). In armonia con tali affermazioni questa Corte ha indicato (ed il Collegio condivide l'assunto) che "il dovere imposto all'autorità giudiziaria ed alla polizia giudiziaria dall'art. 63 c.p.p., comma 2, di non procedere all'esame quale testimone o persona informata sui fatti di colui che debba essere sentito fin dall'inizio in qualità di indagato o imputato, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il soggetto sia stato avvertito di tale sua qualità e rilasci dichiarazioni spontanee, le quali, se assunte senza la presenza del difensore, rientrano nella disciplina di cui all'art. 350 c.p.p., comma 7, e dunque, pur non essendo utilizzabili ai fini del giudizio salvo quanto previsto dall'art. 503 c.p.p., comma 3, possono essere utilizzate nella fase delle indagini preliminari ed apprezzate ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, anche nei confronti di terzi".
(Cass. Sez. 2A sent. 2539 del 5/5/2000 dep. 25/5/2000 rv. 216298. Fattispecie relativa a dichiarazioni spontanee rilasciate alla polizia giudiziaria dal soggetto passivo di un'estorsione immediatamente dopo la contestazione del reato di favoreggiamento degli estorsori e di invito a nominare un difensore di fiducia). Poiché le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili, come ogni altra resa in indagini preliminari, ai sensi dell'art. 503 c.p.p., comma 3, ben possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato, che implica la rinunzia alla formazione della prova in contraddittorio. Infatti questa Corte ha affermato che "il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini (art. 350 c.p.p., u.c.) va riferito al dibattimento e non anche al giudizio abbreviato" (Cass. Sez. 6A sent. n. 1935 del 19/11/1993 dep. 17/2/1994 rv. 197261).
Il Collegio non ignora che vi è una pronunzia dissonante (Cass. Sez. 4A sent. n. 25922 del 9/4/2003 dep. 17/06/2003 rv 225851) secondo la quale "nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese da un indagato nell'immediatezza dei fatti, ai sensi dell'art. 350 c.p.p., non possono costituire prova a carico di altro coindagato". Tuttavia tale pronunzia, a prescindere dalla sua dissonanza si fonda sul seguente assunto:
"Con il primo motivo di ricorso il... censura la sentenza impugnata per avere fondato il giudizio di colpevolezza nei suoi confronti in base alle spontanee dichiarazioni rese dal coindagato ... nell'immediatezza dei fatti, non utilizzabili nel dibattimento ai sensi dell'art. 350 c.p.p., u.c., ed, a maggior ragione, nel giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p.. Sul punto - come dimostrano di essere a conoscenza sia il Collegio giudicante che il ricorrente - si sono pronunciate le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16 del 21.6.2000, ritenendo che il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge, invece, nelle forme ordinarie del dibattimento. Tuttavia, tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere- dovere del Giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano ne' l'inutilizzabilità c.d. "fisiologica" della prova, cioè quella coessenziale ai connotati peculiari del processo accusatorio, ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatorie dell'inutilizzabHità c.d. "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori, assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento. Ne consegue, pertanto, che le dichiarazioni spontanee rese da un indagato nell'immediatezza dei fatti ex art. 350 c.p.p., non possono costituire, nel giudizio abbreviato, prova a carico di altro coindagato".
Orbene, se la decisione è coerente con quanto affermato dalle Sezioni Unite, sulla distinzione fra inutilizzabilità fisiologica ed inutilizzabilità patologica, va rilevato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee è appunto fisiologica, in quanto le stesse possono essere utilizzate per le contestazioni in caso di esame dibattimentale in contraddicono di colui che le ha rese. Se il chiamato in correità o in reità, richiedendo il giudizio abbreviato, rinunzia al dibattimento e quindi all'esame in contraddicono della persona che ha rilasciato le dichiarazioni spontanee a suo carico, non si comprende perché queste dovrebbero essere considerate inutilizzabili, tanto più che, spontaneamente o a seguito di contestazione, avrebbero potuto essere reiterate in dibattimento.
A quanto esposto si deve aggiungere che le suddette dichiarazioni spontanee sono state peraltro da SC confermate, per iscritto, con atto considerato equipollente alle spontanee dichiarazioni, in sede di giudizio abbreviato.
Il secondo motivo dedotto da FA è in parte infondato ed in parte inammissibile.
È infondato nella parte in cui afferma l'inesistenza di riscontri esterni alla chiamata in correità di Marano, avendo, con adeguata motivazione immune da censure di illogicità, la Corte d'Appello individuato tali riscontri nell'essere stato trovato, dalla Polizia giudiziaria, il terzo imputato Lo OT nascosto sotto il letto di FA e nella fuga di FA stesso prima di ogni contestazione. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, dalla fuga della persona sottoposta alle indagini, così come dalla sua latitanza, in taluni casi, si possono trarre elementi di valutazione: "la latitanza di per sè non può costituire prova o indizio a carico dell'imputato, ma in unione ad altri elementi può essere tenuta presente quale comportamento "posi delictum", nella formazione del convincimento del Giudice, dovendosi però distinguere il caso di chi si dia alla fuga prima che contro di lui sia stata mossa alcuna accusa, nel quale la irreperibilità e la successiva latitanza acquista un valore sintomatico, dal caso di chi si dia alla fuga sapendo che contro di lui è stato emesso un provvedimento restrittivo, nel quale alla latitanza non può darsi alcun valore probatorio, ben potendo anche un innocente darsi alla fuga per sottrarsi alla carcerazione preventiva" (Cass. Sez. 2A, sent. n. 5890 del 27/4/1995 dep. 22/5/1995 rv 201337). Il motivo è inammissibile nella parte in cui, assumendo un contrasto fra le dichiarazioni di SC e quelle di De CI, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito.
Il terzo motivo dedotto da FA (e cioè che gli elementi indicati in sentenza sarebbero inquadrabili nell'ipotesi di cui all'art. 378 c.p., piuttosto che in quella di concorso in rapina) è inammissibile perché manifestamente infondato. SC ha indicato FA come complice e la sua dichiarazione è stata ritenuta attendibile e riscontrata. In tale contesto è esatta la qualificazione della condotta di FA come concorrente nei reati e non favoreggiatore. Anche il quarto motivo dedotto da FA è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte d'Appello non ha escluso ne' l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, ne' le attenuanti generiche (cosa che del resto non avrebbe potuto fare essendo state tali attenuanti riconosciute dal Giudice di primo grado e non essendovi stata impugnazione del P.M.). Il Giudice di appello ha solo confermato il giudizio di equivalenza fra tali circostanze attenuanti e quelle aggravanti per FA e SC, pervenendo a diversa valutazione per Lo OT, in ragione della giovane età e dell'incensuratezza.
Infine l'ultimo motivo proposto da FA è inammissibile perché generico (per la parte non coincidente con il primo ed il secondo motivo) in quanto non è precisato in che cosa sarebbe ravvisabile l'illogicità della motivazione della sentenza qui impugnata nella parte in cui non ha assolto gli imputati.
In ordine al ricorso di SC, premesso che secondo l'orientamento di questa Corte, che il collegio condivide, la motivazione della sentenza di primo grado e di quella d'appello si integrano (v. Cass. Sez. 2A sent. n. 5112 del 2/3/1994 dep. 4/5/1994 rv 198487: "In materia di impugnazione, anche in base al nuovo codice di procedura penale, la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è
difformità sul punto denunciato, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile. Ne consegue che la motivazione adottata dal primo Giudice vale a colmare le eventuali lacune di quella d'appello"), va rilevato che il G.U.P. ha adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza fra attenuanti ed aggravanti, rilevando dal punto di vista soggettivo che SC è recidivo specifico e dal punto di vista oggettivo la gravità dei fatti.
L'utilizzo dei criteri di cui all'art. 133 c.p., sui quali è stato fondato tale giudizio di equivalenza è immune da censure e sufficiente quale motivazione.
Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il Giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 c.p.. E gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto Giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto" (Cass. Sez. 1A sent. n. 3163 del 28/11/1988 dep. 25/2/1989 rv 180654). Entrambi i ricorsi devono pertanto essere rigettati. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2006