Sentenza 11 maggio 2005
Massime • 3
La motivazione dei decreti di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni, ove sia manchevole, non può essere integrata (nel senso proprio del termine) da quella contenuta in altri, successivi provvedimenti giudiziari, i quali possono, però, fornirne una interpretazione che valga a chiarirne, anche con riferimento ad altri atti del procedimento, la effettiva portata.
L'inutilizzabilità derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni non può farsi rientrare tra quelle cosiddette "fisiologiche", la cui rilevanza viene neutralizzata nel caso di giudizio abbreviato.
La disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 cod. proc. pen. non può trovare applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da soggetto che rivesta la qualità di imputato.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 17903 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17903 Anno 2013 Presidente: CORTESE ARTURO Relatore: FIDELBO GIORGIO SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) Maria Rosa Procopio, nata a Catanzaro il 15.7.1957; 2) Natalina Scaramuzzino, nata a Torino il 9.9.1964; avverso la sentenza del 28 marzo 2012 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Piero Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Flavia Urcioli, sostituto processuale dell'avvocato Paolo Chicco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Data Udienza: 04/12/2012 RITENUTO IN …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2005, n. 33750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33750 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 11/05/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 743
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 23670/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON CA;
GN NC;
avverso la sentenza 25 novembre 2002 della Corte di appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso del BE e per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del LO. Udita l'avvocatessa Lidiamica in sost. Dell'avv. Monteleone Antonella per LO e avvocato Dinacci Filippo per BE.
FATTO E DIRITTO
1. LO RL e BE AN ricorrono per cassazione contro la sentenza 25 novembre 2002 con la quale la Corte di appello di Bologna confermava, in punto di responsabilità, la decisione 21 febbraio 2002 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì che, in esito a giudizio abbreviato, aveva ritenuto la colpevolezza del LO in ordine a plurimi acquisti di sostanze stupefacenti e del BE in ordine a plurime cessioni al LO delle stesse sostanze.
2. Il LO denuncia violazione dell'art. 133 c.p. considerando la finalità rieducativa della pena, la condotta collaborativa e la circostanza che gran parte dello stupefacente era destinato al consumo personale.
Il ricorso è ai limiti dell'inammissibilità.
Il giudice a quo ha, infatti, ampiamente e rigorosamente argomentato circa gli elementi esponenziali che giustificano la misura della pena inflitta - peraltro ridotta ad anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 30.000 di multa - segnalando gli elementi positivi e negativi che rendono corretta una simile misura, oltre tutto, prossima al minimo dell'editto. Le censure del ricorrente si risolvono, pertanto - pur dovendosi apprezzare l'articolata serie di doglianze proposte - in una incursione nel meritum causae, non consentita, come tale, in sede di legittimità.
3. Il BE, con due distinti atti di ricorso, ha proposto una plurima e variegata serie di motivi.
In primo luogo, violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p., nonché degli artt. 125 e 546, lettere c ed e, dello stesso codice, per avere la sentenza impugnata fondato l'affermazione di responsabilità del BE sulla base di intercettazioni di conversazioni inutilizzabili per essere state autorizzate con motivazione mancante o comunque illogica.
Il ricorrente censura quella parte della decisione impugnata che ha ritenuto utilizzabili le captazioni nonostante l'assenza di motivazione dei decreti autorizzativi fosse così macroscopica da aver imposto l'annullamento del provvedimento custodiale da parte del giudice del riesame.
L'argomento addotto dalla Corte territoriale secondo cui il difetto di motivazione - vale a dire, l'"incompletezza" dei decreti di autorizzazione - non da luogo ad alcuna ipotesi di inutilizzabilità alla stregua del precetto dell'art. 271 c.p.p. e può essere sanato sia dall'integrazione effettuata dal giudice del gravame o del merito sia dalla scelta del rito abbreviato, sarebbe erroneo considerando che la lacuna attiene, nel caso di specie, alla esistenza dei gravi indizi di reato e, dunque, impone di qualificare la motivazione come del tutto mancante. La stessa sentenza, precisa il ricorrente, riconosce che non sono stati indicati nel decreto autorizzativo adottato il 5 ottobre 2000 (così come nei successivi decreti di proroga) i gravi indizi di reato;
nonostante ciò, la decisione dichiara che "dando atto d'aver esaminato la richiesta del P.M., il giudice di primo grado ha dimostrato di aver preso in considerazione anche i gravi indizi di reato indicati dal Pubblico ministero nella sua richiesta". Si sottolinea, più in particolare, che il mero rinvio alla richiesta del Pubblico ministero (che, a sua volta rinvia alle note investigative allegate alla richiesta stessa) non può, certo, far ritenere osservato il precetto di cui all'art. 267 c.p.p.. Inoltre - con riferimento all'argomentazione che i risultati delle intercettazioni sono stati utilizzati nel giudizio abbreviato - si esclude che la inutilizzabilita adesso rammentata sia di natura "fisiologica", essendosi realizzata una vera e propria violazione del divieto di utilizzazione rilevante con riferimento a qualsivoglia tipologia di giudizio.
4. La censura è infondata nei termini che seguono.
Va premesso che le problematiche riguardanti l'utilizzazione delle captazioni - erroneamente, peraltro, giustapposte dal giudice a quo - sono in effetti due.
5. In primo luogo, la insufficienza e non la mancanza di motivazione dei decreti che hanno disposto le intercettazioni. Ricordando la giurisprudenza di questa Corte relativa alla possibilità che il giudice del merito integri la motivazione insufficiente, la Corte territoriale richiama l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare, anche qui denunciata, che ha ritenuto solo insufficiente e non anche mancante la motivazione. Si aggiunge, più in particolare, che il decreto 5 ottobre 2000 fa intendere che il Giudice per le indagini preliminari "ha motivato sulla indispensabilità dell'intercettazione telefonica ai fini delle indagini 'per le quali si procede' e, in particolare, al fine di accertare i 'tempi di approvvigionamento ed i modi di occultamento'" della droga, riconoscendo, però, che non sono indicati i 'gravi indizi di reato che giustificano l'intercettazione". Si precisa che "nella parte iniziale del modulo a stampa del decreto in esame si da atto che il GIP ha esaminato la richiesta del PM (in data 4/10/00), nella quale e' indicato il reato per cui si procede (art. 73 DPR 309/90) e si evidenziano i gravi indizi di reato con riferimento alla comunicazione della notizia di reato n. 282/6-6 del Nucleo operativo dei carabinieri di Forlì"; aggiungendo che, poiché "il decreto risulta sottoscritto dal GIP, non vi è alcun dubbio per escludere che tale esame sia effettivamente avvenuto". L'incompletezza della motivazione del decreto autorizzativo "perché priva dell'indicazione di tutti gli elementi previsti dall'art. 267, 1 comma, c.p.p. (ed in particolare i gravi indizi di reato), non comporta, però, "che si è in presenza di una mancanza di motivazione"; infatti, "il GIP ha esposto le ragioni per le quali l'intercettazione appariva indispensabile, da individuare nella necessità di appurare i tempi di approvvigionamento della droga ed i modi in cui questa veniva occultata"; ponendo in rilievo la "necessità di accertare, attraverso tale mezzo di prova, come venisse gestito l'illecito commercio" non ci si troverebbe in presenza, come assume la difesa, "di una mera riproduzione della formula legislativa" essendo state indicate le "ragioni sostanziali che, in quella situazione, rendevano necessaria l'autorizzazione". Motivando, quindi
"sull'indispensabilità dell'intercettazione e dando atto d'aver esaminato la richiesta del PM, il giudice di primo grado ha dimostrato di aver preso in considerazione anche i gravi indizi di reato indicati dal Pubblico Ministero nella sua richiesta".
6. Sotto tale profilo, ritiene il Collegio che, nonostante qualche improprietà terminologica e talora anche di ordine concettuale, la decisione impugnata, nella parte in cui fa espresso riferimento al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, rimanga indenne da censure.
A parte ogni dubbio - considerate le esigenze teleologiche alla base della norma di cui si denuncia la violazione - circa la effettiva valenza giuridica della distinzione tra motivazione mancante e motivazione incompleta (solo riflettendo che l'incompletezza non è categoria che possa riferirsi ad atti lesivi di interessi costituzionalmente presidiati allorché la norma indichi - a pena di inutilizzabilità - l'impiego di una motivazione che contenga determinati requisiti prescritti proprio in funzione del regime adesso ricordato), rileva il Collegio che la nozione di "integrazione" debba - per comportare l'utilizzabilità del compendio intercettivo - essere intesa in un senso diverso da quello esplicitato dal provvedimento oggetto di censura.
Più in particolare, l'operato del giudice di primo grado - secondo quanto risulta dal provvedimento adottato all'udienza preliminare, nella sua complessiva valutazione con i decreti che hanno disposto l'intercettazione - si è risolta in una sorta di operazione ermeneutica avente ad oggetto tali decreti, in modo da far emergere l'effettivo contenuto prescrittivo di essi.
La regola secondo cui, a differenza della mancanza di motivazione (cui consegue l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni), il difetto di motivazione dei decreti autorizzativi - un evento coincidente con le ipotesi in cui la motivazione sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano ne' compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale - è emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni sia esso quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità, appare, non soltanto eccentrica rispetto al complessivo contesto delle soluzioni giurisprudenziali di questa Corte, purché correttamente intese, ma anche in contrasto con il principio, costituzionalmente presidiato, del provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria richiesto dall'art. 15 della Costituzione;
in più, la motivazione, se deve rispondere a quelle regole formali prescritte dalla legge non può essere completata - salvo che ci si trovi in presenza di un "gravame puro" e purché, anche in tal caso, sussistano determinate condizioni - da un giudice diverso;
in un regime che, oltre tutto, non consente l'autonoma impugnazione dell'atto procedimentale di riferimento. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, costantemente statuito che la motivazione dei decreti concernenti le intercettazioni telefoniche - considerato che il decreto deve essere motivato, a norma dell'art. 125, comma 2, c.p.p., soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge - può essere la minima indispensabile a chiarire le ragioni del provvedimento, a garantire il rispetto di presupposti che lo legittimano, in relazione alla natura di ognuno di essi e l'avvenuta osservanza delle disposizioni previste negli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p. (Sez. 6^, 3 febbraio 1995, Peluso); ha precisato però che essa, lungi dal concretizzarsi in un dato meramente formale che si limiti a dare atto dell'avvenuto intervento dell'organo giurisdizionale, costituisce l'ineludibile garanzia che il provvedimento è stato emesso per effettive e gravi esigenze di giustizia che impongono il sacrificio del diritto costituzionalmente garantito alla riservatezza delle comunicazioni (Sez. 2^, 6 febbraio 1996, Filoni). Più nello specifico, si è affermato che la motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, anche se non necessariamente analitica, deve comunque espressamente indicare, oltre il titolo del reato che legittima il ricorso a tale strumento investigativo, le fonti degli elementi indiziari (che possono essere rappresentate anche da materiale probatorio non successivamente utilizzabile e destinato a rimanere all'interno delle indagini preliminari) e la loro idoneità a connotare gli indizi stessi del requisito della gravità, come richiesto dall'art. 267 c.p.p. (Sez. 2^, 12 aprile 1996, Amendola); che - con ancor maggior rigore ermeneutico - la motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche deve essere analitica e specifica;
essa, in particolare, deve dare adeguata ragione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini: rimarcandosi come il primo requisito concerne la rilevanza della questione penale oggetto del procedimento, occorrendo, perché sia consentita la limitazione della riservatezza delle comunicazioni, la configurabilità di una seria e concreta ipotesi criminosa;
il secondo attiene all'effettiva utilità dei risultati, poiché l'intercettazione può essere autorizzata qualora si dimostri essenziale per la prosecuzione delle investigazioni e non si configurino alternative alla raccolta degli elementi probatori con essa conseguibili. Cosicché all'accertata mancanza di siffatta motivazione del decreto autorizzativo consegue l'inutilizzabilità dei risultati delle disposte intercettazioni (Sez. 3^, 25 maggio 1997, Bormolini).
7. Il problema, se mai, si risolve nello scrutinare il quantum di motivazione richiesto dalla legge per la "legalità" del provvedimento autorizzativo;
il che rimanda alla diversa questione concernente la motivazione per relationem ed il conseguente potere del "giudice del controllo" (giudice del riesame, giudice della cognizione di primo grado o di appello) di far emergere, attraverso una operazione meramente interpretativa, l'effettivo contenuto dimostrativo del provvedimento.
Solo in tale prospettiva può essere evocata la sentenza delle Sezioni unite, che - decidendo proprio in tema di motivazione per relationem - attiene non al contenuto letterale della motivazione ma alla possibilità che il decreto autorizzativo possa essere motivato attraverso il richiamo agli atti di base del provvedimento intrusivo (Sez. un., 21 giugno 2000, Primavera). Essa pare non possa essere intesa altrimenti che come risposta ermeneutica - attraverso il richiamo agli atti conosciuti o conoscibili dall'interessato - alla censura di mancanza di motivazione del decreto autorizzativo. La motivazione già esisteva (in base agli atti complementari al provvedimento di autorizzazione) senza che possa configurarsi potere integrativo di sorta da parte del giudice dell'impugnazione.
Secondo tale prospettiva la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:
a) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
c) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno, al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. Dunque, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge, con la precisazione ulteriore per i provvedimenti di proroga, che essi possono scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono ugualmente dar conto della ragione della persistenza dell'esigenza captativa (così, ancora, Sez. un., 21 giugno 2000, Primavera).
8. Muovendo proprio dall'interpretazione del Giudice per le indagini preliminari, integralmente recepita dalla Corte territoriale, ne risulta la sostanziale correttezza dell'operazione interpretativa effettuata.
Il giudice di primo grado dopo aver premesso che il primo decreto autorizzativo è "insufficientemente motivato" circa "la descrizione dei gravi indizi di reato che avrebbero giustificato" l'"attività invasiva", ha precisato come occorra distinguere tra l'ipotesi in cui "il decreto autorizzativo manchi assolutamente della motivazione dalle ipotesi in cui, diversamente, esista un apparato razionale che risulti soltanto insufficiente", con possibilità di valutazione ed emendamento da parte del giudice di merito, facendone derivare che, nel caso di specie:
a) nelle informative predisposte dai carabinieri di Forlì in data 27 settembre 2000 e 3 ottobre 2000 "e nei relativi allegati, anteriori alla data di adozione del primo provvedimento e dunque già nella disponibilità del G.I.P. al momento del rilascio del decreto autorizzativo", sono "descritte in maniera sufficientemente precisa e dettagliata i gravi indizi di reato all'epoca esistenti a carico del LO (e più precisamente la sua assidua presenza in ambienti frequentati da soggetti gravati da precedenti penali, le condizioni di vita non adeguate all'assenza di alcuna attività lavorativa, i suoi frequenti viaggi a Ranica, la diffusa attività di spaccio e l'avvenuta cessione a AR ER di un quantitativo di sostanza stupefacente");
b) il decreto in questione deve "essere integrato" (recte, interpretato) "per il profilo mancante" (recte, non espresso ma implicito), con il richiamo a tali elementi già descritti negli atti della P.G.";
c) i successivi decreti di proroga "possono essere integrati" (recte, interpretati) nella loro parte motiva sia con le argomentazioni sopra illustrate, sia con le risultanze degli atti di indagine successivamente compiuti";
d) "i decreti del 21 e del 27 ottobre 2000 già facevano espresso riferimento all'annotazione dei C.C. del 20.10.2000, ove si da esplicito conto del fatto che le intercettazioni fino ad allora eseguite avevano consentito di individuare un vasto numero di clienti contattati a fini di spaccio con la propria utenza mobile dal LO";
e) "quanto alla prova del requisito di cui all'ultima parte dell'art. 266, 2 c., c.p.p. in relazione al decreto di intercettazione ambientale del 2.11.2000, le informative predisposte dall'Arma dei Carabinieri all'epoca già chiarivano che il LO si recava frequentemente in Ranica al presumibile fine, come era possibile anche evincere dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, di rifornirsi di sostanza stupefacente";
e così conclude "ritenuto pertanto di dover integrare" (recte, interpretare) "la motivazione di tutti i decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche e ambientali nel senso sopra descritto, in modo che, così disposto il loro completamento, gli stessi possano essere ora reputati legittimi nel loro contenuto".
L'operazione così compiuta - con gli apporti "correttivi" adesso espressi - appare dunque conforme al dettato dell'art. 267 c.p.p., pur dovendosi stigmatizzare l'erroneo richiamo ai successivi atti di indagine in funzione "sanante"; un argomento cui pare possibile porre riparo ricordando che, stando alla pressoché costante giurisprudenza di questa Corte, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto alla motivazione del decreto di autorizzazione e che essa può, pertanto, risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero, dato che di un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante (cfr., ex plurimis, Sez. 4^, 14 maggio 2004, Belforte).
9. Così risolto il primo profilo delle censure concernenti l'utilizzabilità delle captazioni, resta assorbito il secondo ordine di doglianze relative allo stesso tema. Sul punto però la Corte non può omettere di puntualizzare come del tutto erroneamente il giudice a quo abbia richiamato la conclusione del procedimento con rito abbreviato evocando una mera inutilizzabilità fisiologica, come tale da non potersi far valere in conseguenza della scelta del rito. Tanto da lasciar intendere che l'incompletezza del decreto autorizzativo sembrerebbe riferirsi ad una sorta di invalidità-inutilizzabilità relativa, sanata: a) con la richiesta di giudizio abbreviato;
b) con la mancata (ipotetica) rilevazione nel giudizio ordinario;
c) una volta rilevata nel giudizio ordinario, con l'esercizio dei poteri integrativi.
Ora, a parte la considerazione che se non vi è inutilizzabilità in conseguenza del procedimento integrativo compiuto dal giudice del merito, l'essere il processo definito con giudizio abbreviato non può assumere efficacia dirimente, perché le captazioni sarebbero comunque utilizzabili anche se in primo grado si fosse proceduto con giudizio ordinario, la "inutilizzabilità fisiologica" ricordata dalla sentenza impugnata parrebbe nascondere un diverso tipo di argomentazione: quella, cioè, che le captazioni sarebbero inutilizzabili se non si fosse percorsa la via del procedimento speciale. Ove si volesse condividere la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, occorrerebbe battere esclusivamente la via della potestà integrativa del giudice del merito della motivazione dei decreti autorizzativi, trascurando del tutto il tema del giudizio abbreviato.
Il giudizio abbreviato costituisce, infatti, un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". Tuttavia tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere- dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano ne' l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 dello stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito (Sez. Un., 30 giugno 2000, Tammaro). Assumere, dunque, la natura non patologica di un decreto autorizzativo mancante dei requisiti prescritti dall'art. 267 c.p.p. rappresenta, una vera e propria contradictio in adiecto, a prescindere dalla tipologia procedimentale seguita, sempre e comunque derivando l'inutilizzabilità delle captazioni;
senza contare che la tesi della lacuna-integrazione non può che riferirsi a qualsivoglia tipologia di giudizio.
10. Il BE denuncia, in secondo luogo, violazione della legge processuale penale e, più in particolare, degli artt. 195, 126, 546, lettere c ed e, per avere la sentenza impugnata fondato l'affermazione di responsabilità sulla base di dichiarazioni testimoniali inutilizzabili;
vale a dire, di dichiarazioni, de relato dal LO, di soggetti illogicamente qualificati testi diretti, secondo un modello contraddittorio, perché smentito dalla stessa decisione qui censurata.
Si allude alle dichiarazioni di PA RA (convivente del LO, la quale ha affermato che l'imputato le confessò di avere acquistato in Lombardia, quando fu ospite del BE, la cocaina rinvenutagli dai carabinieri il 12 novembre 2000 e che il LO non si era mai allontanato dall'abitazione se non in compagnia del BE), di FA CO (amico del LO dal quale si approvvigionava di cocaina ogni 10, 15 giorni, che ha riferito che il LO gli aveva confidato che la droga proveniva da Bergamo e che sarebbe stato tale Franco, appartenente all'Arma dei carabinieri, il suo fornitore), di TI UG (altro acquirente di droga dal LO, che ha dichiarato di aver intuito che questi si riforniva nel milanese perché si recava spesso da quelle parti e quando tornava era provvisto di droga).
11. La Corte deve, anzi tutto, stigmatizzare la qualità di testimoni "diretti" riconosciuta alle persone sopra indicate. Secondo il giudice a quo, poiché di testimonianza indiretta può parlarsi quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, e poiché non viene qui in discussione la circostanza che il "LO sia andato ad acquistare droga dal BE, quanto piuttosto che abbia dichiarato che un determinato soggetto (tale Franco, Carabiniere di Bergamo, secondo le affermazioni del CO ed il BE, secondo le significative indicazioni della RA) era il suo fornitore....su tale punto le affermazioni della RA e del CO non sono de relato ma dirette" perché il "racconto del LO è stato direttamente percepito" dai dichiaranti "che per ciò stesso non assumono la veste di testimoni indiretti".
Ma così argomentando la Corte territoriale è incorsa in un grave errore di diritto. E ciò perché la percezione diretta non si riferisce al fatto oggetto di prova - per di più di valenza altamente significante - ma alla fonte che è sempre diretta se, appunto, si richiama il fatto appreso dalla fonte stessa. Se ci si limiti ad esporre un fatto per la conoscenza diretta di altri che lo riveli al dichiarante, non è il fatto a venire in diretta considerazione ma solo la "testimonianza" della fonte: nella specie, appunto, le confidenze del LO circa il ruolo di fornitore della droga da parte del BE, percepite direttamente dai dichiaranti ma versate nel processo proprio attraverso una dichiarazione che ha la sua fonte non nell'immediata percezione del fatto da provare ma nelle rivelazioni della fonte.
Nonostante ciò, rileva il Collegio come il richiamo al disposto dell'art. 195 c.p.p. sia da ritenere non sufficientemente congruo. Infatti, nell'ipotesi in cui il referente del testimone indiretto sia persona che rivesta la qualità di imputato tale norma non può trovare applicazione. Come è stato già affermato da questa Corte Suprema, alle ragioni di natura testuale o lessicale (esclusiva riferibilità a persone aventi la qualità di testimoni della locuzione "chiamate a deporre" di cui al primo comma della norma in esame, espresso riferimento al testimone "che abbia una diretta conoscenza dei fatti" contenuto nella relazione al progetto preliminare del codice, mancata previsione dell'esame dell'imputato nei casi di cui all'art. 195 c.p.p., a differenza di quanto previsto per gli imputati di reato connesso dall'art. 210, comma 1, c.p.p.) si sommano quelle di natura sistematico-interpretativa, apparendo del tutto incongruo estendere l'obbligo o la facoltà del giudice di escutere la fonte diretta ove questa si identifichi con l'imputato, il quale, anche a prescindere dal suo formale esame, in forza dell'art. 494 c.p.p., "ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, ed, in tal modo, di interloquire sulle dichiarazioni della fonte indiretta e di controbattere le medesime (v., proprio in questi esatti termini, Sez. 1^, 22 settembre 1998, Trovato). Un principio che conserva validità anche successivamente alla modifica dell'art. 111 della Costituzione ed all'introduzione delle norme sul giusto processo, in quanto, in tal caso, la fonte non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione;
con la conseguenza che è irrilevante accertare se la stessa abbia inteso sottrarsi o si sia di fatto sottratta all'esame dibattimentale (Sez. 5^, 25, marzo 2004, Sappracone).
Nè può essere, in proposito, utilmente invocato il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato, sancito dall'art. 62 c.p.p., essendo tale principio diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e pervenuto attraverso la testimonianza di chi abbia ricevuto, in qualsiasi modo, le dichiarazioni, presuppone che dette dichiarazioni siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo;
il divieto, in guest' ultima ipotesi, non può, infatti, operare, assumendo l'oggetto della testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili al detto mezzo di prova (Sez. 6^,3 novembre 1998, Di Lanza).
Diverso è il problema della regola di giudizio da utilizzare nel caso in cui la fonte sia stata esaminata in giudizio.
Può richiamarsi, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte Suprema pressoché costante nel senso che l'art. 195 c.p.p., nel prevedere che il giudice, a richiesta di parte, è tenuto a chiamare a deporre la persona alla quale ha fatto riferimento il testimone, non esclude certamente che, una volta chiamata a deporre detta persona, se questa abbia smentito la veridicità di quanto riferito dal teste de relato, il giudice possa valutare le due deposizioni, dando attendibilità a quella de relato e non a quella della persona alla quale è stato fatto riferimento (Sez. 6^, 17 maggio 1993, Rizzo;
Sez. 1^, 28 dicembre 1993, Brusca) e che, ai fini della valutazione della testimonianza indiretta, non deve tenersi conto della regola probatoria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, relativa agli indizi, perché l'indizio attiene alla dimostrazione di un fatto diverso da quello da provare dal quale si risale a quello oggetto di prova, laddove la testimonianza indiretta attiene sempre e soltanto al thema probandum, sul piano normativo;
inoltre, il legislatore, nel disciplinare la testimonianza indiretta non ha operato alcun riferimento alla prova indiziaria dettando, invece, una regola di giudizio del tutto diversa ed autonoma prescrivendo soltanto, e ad impulso di parte, l'obbligo di escussione giudiziale della fonte diretta (Sez. 1^, 28 aprile 1995, Vollaro); il legislatore, dunque, con la disposizione di cui all'art. 195 c.p.p., si è limitato ad imporre l'acquisizione diretta della fonte originaria di conoscenza al fine di verificare l'assunto riferito dal testimone de relato, ma non per questo ha posto una sorta di gerarchia, privilegiando imprescindibilmente la prima, cosicché soccorre al riguardo il principio generale del libero convincimento del giudice che non può considerarsi vincolato alla fonte primaria medesima (Sez. 1^, 13 ottobre 1995, Grimaldi). Il criterio sopra indicato è stato - nonostante le erronee premesse - puntualmente seguito dal giudice a quo il quale ha ampiamente motivato - adottando, peraltro diversi modelli valutativi a seconda delle tipologie di dichiarazioni de relato acquisite - con l'assegnare valore esponenziale alle dichiarazioni de relato, con giudizio di fatto, come si vedrà tra poco, incensurabile in questa sede.
Può solo aggiungersi che, alla stregua della normativa di cui all'art. 64 c.p.p., novellato dalla legge 1 marzo 2001, n. 203 (peraltro non operante nel caso di specie alla stregua del precetto dell'art. 26 della legge adesso ricordata), mai potrebbe istituirsi quel rapporto valutativo tra dichiarazione-fonte e dichiarazione-de relato, indicato dalla giurisprudenza di questa Corte. Poiché, infatti, le persone imputate in un procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lettera a) c.p.p. rientrano secondo quanto dispone l'art. 197, comma 1, lettera a), dello stesso codice - nel novero dei soggetti radicalmente incompatibili con l'ufficio del testimone, ad esse non va dato l'ulteriore avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), c.p.p.; e ciò anche alla stregua dell'ordinanza costituzionale n. 191 del 2003 (Sez. 1^, 7 dicembre 2004, Pepe). Più in generale, potrebbe qui inferirsene che il principio, più volte affermato in giurisprudenza, in base al quale le testimonianze de relato, nei limiti di utilizzabilità stabiliti dall'art. 195 c.p.p., assumono valenza sul piano probatorio e storico, di rappresentazione diretta del fatto e non si semplice indizio, fermo restando l'onere del giudice di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni che lo inducono a ritenere rilevanti e veridiche le affermazioni del testimone, nei caso in cui si tratti di fatti dei quali il testimone abbia avuto conoscenza da persona il cui esame risulti impossibile (cfr., ex plurimis, Sez. 2^, 17, gennaio 1997, Accardo), sia estensibile ai casi in cui esista un divieto di testimoniare della fonte, del tipo di quello ora indicato. Il tutto anche considerando la linea interpretativa espressa da questa Corte, secondo cui, pur individuando l'art. 195 c.p.p. solo tre casi di impossibilità di audizione della fonte cui non consegue la inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato, deve escludersi che tale elenco sia tassativo e che non possano essere individuati nella pratica (e - si aggiunge ora - in forza dell'operatività di divieti legislativi, quale, appunto, l'incompatibilità a testimoniare della fonte) altri casi di impossibilità oggettive, analoghi a quelli elencati dal legislatore (v., per qualche riferimento, Sez. 4^, 12 giugno 2003, Postiglione).
12. Il BE denuncia, ancora, violazione dell'art. 417, lettere b ed e, c.p.p. per avere la sentenza affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di un'imputazione generica, in contrasto con l'art. 417, lettera b, c.p.p., che prescrive, a pena di nullità, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto. In più, vi sarebbe stata mutazione del fatto stesso nonostante tale mutazione restasse preclusa dall'essere il procedimento stato definito con rito abbreviato.
Il motivo è inammissibile perché la Corte territoriale con ampia corretta motivazione, si è soffermata, rigettandolo, sull'addebito di genericità dell'imputazione; una censura che, peraltro, non risulta neppure esplicitamente proposta nei motivi di appello. In particolare il giudice a quo ha osservato:
a) che le numerose cessioni poste in essere dal LO a favore di vari personaggi identificati e non identificati, e di cui alla informativa dei carabinieri del 20 ottobre 2000, sono cadenzate in modo tale da documentare la frequenza delle forniture del BE al coimputato che, non svolgendo attività lavorativa, manteneva un tenore di vita del tutto inadeguato;
b) che i rapporti tra il LO ed il BE erano già in corso dall'inverno 1999;
c) che le forniture si sono succedute, con cadenza pressoché settimanale, dall'inverno 1999 al dicembre 2000 "ed hanno riguardato, quantomeno, i quantitativi che il LO cedeva ai suoi clienti";
d) che la circostanza che non risultino cessioni dalla fine del marzo 2000 alla fine dell'estate dello stesso anno, è derivata dal fatto che in tale periodo non furono svolte indagini;
e) che, in ogni caso, l'unica fonte di rifornimento del LO dopo l'estate del 2000 era sempre il BE;
in un periodo in cui, peraltro, l'attività di spaccio si svolse con continuità. Dunque - prescindendo dalle evidenti incursioni nel meritum causae da parte del ricorrente - il preciso riferimento, con riguardo al BE, alla imputazione di cui al capo A) ascritto a LO ha assolto pienamente il dovere di specificità dell'imputazione, relativamente alla quale, oltre tutto, quest'ultimo ha avuto piena possibilità di difendersi e senza che sia ravvisabile alcuna mutazione del fatto.
13. Si deduce, infine, travisamento del fatto per assenza dei momenti essenziali esplicativi della decisione;
nonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento:
a) all'asserzione che i grammi 3,27 rinvenuti nell'auto del LO costituisse una campionatura per un più consistente acquisto;
b) all'argomento per cui il cambio del contratto telefonico da parte del LO dopo il controllo sarebbe stato suggerito dal BE, trattandosi di espediente non consono alle conoscenza di un normale utente.
c) all'affermata attendibilità del CO;
d) all'ulteriore argomentazione che ha condotto a trarre la sussistenza dei reati dalla frequentazione tra il BE ed i1 LO.
Censure, tutte improponili in questa sede perché con esse viene a richiedersi una rivalutazione dei fatti e delle prove secondo un modello non consentito nel giudizio di legittimità. 14. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2005