Sentenza 13 ottobre 2004
Massime • 1
Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona soggetta alle indagini possono essere pienamente utilizzate nel giudizio abbreviato, posto che il comma settimo dell'art. 350 cod. proc. pen. ne preclude l'utilizzazione nella sola sede dibattimentale.
Commentario • 1
- 1. Art. 350 c.p.p. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indaginihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2004, n. 44637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44637 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 13/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1063
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 012600/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO AN N. IL 05/12/1974;
avverso SENTENZA del 22/01/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 9/10/02, emessa in esito a giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Roma ha dichiarato IO LO colpevole di partecipazione a rissa aggravata e di detenzione e porto illegali di una pistola e, ritenuta la continuazione e considerata più grave la violazione degli artt. 12 e 14 legge 14/10/74 n. 497, con la diminuente per il rito lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa.
Secondo la ricostruzione del GUP nella rissa svoltasi in Roma la sera del 27/10/99, originata da una banale lite tra proprietari di cani, intervennero da una parte lo IO LO, suo fratello IO ZO e sua sorella IO OS e dall'altra i fratelli SC IE e SC AR, SA AB e NI IE. Quest'ultimo riportò una ferita da arma da fuoco alla coscia destra, mentre lo IO ZO riportò escoriazioni al collocai volto. La responsabilità dello IO LO è stata ritenuta sulla base delle spontanee dichiarazioni rese la mattina dopo il fatto dallo IO ZO che, dopo avere ammesso di avere partecipato alla rissa, lo ha indicato come colui che aveva sparato;
e sono state pure valutate a suo carico le dichiarazioni rese prima di essere indagati dai fratelli SC i quali, pur senza dire che era stato lui a sparare, lo hanno menzionato tra i litiganti.
La decisione di primo grado è stata riformata dalla locale Corte di appello con sentenza in data 22/1/04 solo relativamente alla pena, ridotta a 1 anno e 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa, mentre sono stati respinti i motivi di gravame con cui lo IO LO aveva chiesto di essere assolto.
Contro la sentenza di secondo grado il predetto ha ricorso per Cassazione riproponendo questioni procedurali, respinte dalla Corte di appello, con cui era stata sostenuta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a suo carico.
Si lamenta in particolare nei motivi di gravame, quanto alle dichiarazioni dello IO ZO, che costui non fosse stato avvertito, ai sensi dell'art. 199 C.P.P., della facoltà di astenersi dal renderle per il rapporto di parentela con il ricorrente, che non fosse stato invitato, ai sensi dell'art. 350 comma 2 C.P.P., a nominare un difensore di fiducia e che non fossero state applicate le norme riguardanti l'interrogatorio e si sostiene, quanto alle dichiarazioni rese come sommarie informazioni testimoniali dal coimputato SC AR, che costui doveva in tale momento considerarsi già indagato.
Si contesta comunque da parte del ricorrente la valutazione di attendibilità della iniziale versione dello IO ZO. Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P.. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto tutte le questioni riguardanti le dichiarazioni dello IO ZO che sono utilizzate come prova decisiva per l'affermazione di responsabilità superate dal fatto che tali dichiarazioni erano state dal predetto rese quando era già indagato e non come persona informata dei fatti, fuori quindi dell'area di operatività dell'art. 199 C.P., ed erano state effettuate spontaneamente, il che non è messo in discussione nel ricorso, e ricevute dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350 comma 7 C.P.P.. Tale norma limita espressamente il divieto di utilizzazione di dichiarazioni siffatte al dibattimento e quindi - come ritenuto dalla giurisprudenza nettamente prevalente di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 6^ 2/3/94, Spinelli, rv. 197.984; Sez. 3^ 20/4/94, Mazzaraco, rv. 198.153; Sez. 4^ 19/11/96, Menconi, rv. 207.147; Sez. 1^ 8/1/97, Zotka, rv. 206.791; Sez. 4^ 31/1/97, Pedullà, rv. 207.872; Sez. 4^ 20/3/02, Castellani, rv. 221.365) - legittimamente il giudice che nel caso di specie ha proceduto con rito abbreviato ne ha tenuto conto per la decisione anche se rese in assenza del difensore.
Quanto alle dichiarazioni rese dal SC AR, peraltro non ritenute dalla Corte di appello di rilievo decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità, la questione se quando sono state rese fosse già emerso il coinvolgimento del predetto nella rissa è stata dai giudici del merito esaminata e risolta in senso negativo in linea di fatto, e non può quindi trovare ingresso in questa sede.
E inammissibili, perché di puro merito, sono anche le critiche che investono la vantazione di attendibilità, sorretta da adeguato apparato argomentativo immune da vizi di logicità, di quanto spontaneamente riferito dallo IO ZO.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2004