Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 2
In tema di alimenti, la disciplina che regola la richiesta di revisione delle analisi in materia di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (tra cui l'olio d'oliva), è quella contenuta nel R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (conv. in L. 18 marzo 1926, n. 562) tuttora applicabile per gli accertamenti effettuati dagli istituti delegati alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle predette sostanze e prodotti, mentre la normativa per la revisione delle analisi fissata dall'art. 1 della L. 30 aprile 1962, n. 283 deve essere osservata per gli accertamenti svolti dall'autorità sanitaria.
In tema di giudizio abbreviato, l'imputato può eccepire le cosiddette inutilizzabilità patologiche (relative a prove assunte "contra legem") nonché le nullità che inficiano gli atti processuali, ma non è suo onere formulare tali eccezioni prima di accedere al rito qualora richieda di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato (ovvero senza integrazione probatoria), in quanto l'ammissibilità di tale rito non è valutata dal giudice e costituisce un diritto dell'imputato, il quale può dunque formularle per la prima volta anche nel giudizio di legittimità. (Fattispecie in cui era stata eccepita la violazione dei diritti della difesa per il mancato contraddittorio nella procedura di espletamento dell'analisi di prodotti alimentari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2007, n. 39407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39407 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 26/09/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 2208
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 46850/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL CO, N. IL 15/07/1957;
avverso SENTENZA del 23/05/2006 TRIB.SEZ.DIST. di ORTONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G. che ha concluso per annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 23 maggio 2006, il Tribunale di Chieti, procedendo con il rito abbreviato, ha ritenuto EL CO responsabile del reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. a (per avere detenuto per la vendita olio di oliva non rientrante in nessuna della categorie merceologiche previste dal Regolamento CEE 2568/1991) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è basato sulla analisi (che ha reputato attendibile) del prodotto in relazione alla quale ha disatteso la deduzione della difesa di inutilizzabilità per la mancata revisione richiesta dallo imputato;
sul punto, il Pubblico Ministero ha ritenuto la istanza di revisione inconferente ed il Giudice ha osservato come la stessa fosse stata erroneamente inoltrata alla autorità giudiziaria e non a quella sanitaria come richiesto dalla L. n. 283 del 1962, art.
1. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che gli interessati possono impugnare i risultati della analisi con richiesta di revisione da inviare alla autorità giudiziaria essendo vigente in materia a sensi del R.D. n. 2033 del 1925 conv. L. n. 562 del 1926;
- che, comunque, l'imputato è stato tratto in errore dalla comunicazione dei risultati della analisi da parte dell'Agecontrol, con la quale gli si faceva presente di richiedere l'eventuale revisione alla Procura della Repubblica;
- che l'eccepita inutilizzabilità non è superata dalla richiesta di rito abbreviato;
- che il Giudice non ha dato ingresso alla prova decisiva - revisione della analisi - richiesta a conclusione della discussione ne' ha motivato sulla attendibilità dei risultati della analisi. L'originario assetto della L. n. 283 del 1962, in sintonia con le norme processuali dell'epoca, non prevedeva che fosse dato avviso gli interessati delle analisi e della loro revisione;
la normativa è mutata in esito a due sentenza, della Corte Costituzionale (n. 434/1990 e n 149/1969).
Attualmente la disciplina garantistica per la specifica materia alimentare risulta analoga alla previsione dell'art. 223 disp. att. c.p.p., (con la eccezione per i prodotti deteriorabili disciplinati dal D.Lgs. n. 123 del 1993 che non riguarda il caso in esame). In generale, per le analisi dei campioni effettuati in sede di attività ispettiva o di vigilanza (i cui esiti potrebbero dare origine ad una notizia di reato), è stabilito:
- l'obbligo di avviso urgente, anche orale, allo interessato delle operazioni di analisi quando la normativa specifica non prevede la revisione;
- l'obbligo di preavviso congruo (di almeno tre giorni) dello inizio delle operazioni di revisione quando questa sia prevista e richiesta. In tale contesto, il Giudice rileva che sussiste una normativa specifica, precisamente la L. n. 283 del 1962, art. 1, la quale prescrive come richiesta di revisione delle analisi vada inoltrata alla autorità sanitaria competente (in tale modo, dovendosi leggere la locuzione "medico o veterinario comunale", che figura nella formulazione della norma, D.P.R. n. 327 del 1980, ex art. 3). In realtà la lex specialis che regola la materia non è quella indicata dal Giudice, ma il R.D.L. n. 2003 del 1925 conv. L. n. 562 del 1926, che disciplina la repressione delle frodi nelle preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, tra i quali sono inclusi espressamente gli oli. La particolare normativa fissata dalla L. n. 283 del 1962, art. 1, per la revisione delle analisi deve essere osservata per gli accertamenti svolti dalla autorità sanitaria, mentre la disciplina contenuta nella L. n. 562 del 1926 è ancora il referente per gli accertamenti effettuati dagli istituti delegati alla vigilanza per la repressione delle frodi per i prodotti agrari specificati nell'art. 45 (ex plurimis: sentenza Cassazione sezione 3 n. 3017/1997). La L. n. 562 del 1926, art. 44, comma 3 recita: "gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare alla autorità competente e, per conoscenza, allo Istituto di vigilanza ..."; poiché il precedente comma 2, in tema di competenza a disporre il sequestro, fa riferimento alla autorità "giudiziaria" e la aggettivazione non è ripetuta nel comma 3, si desume implicitamente che l'autorità cui inoltrare la richiesta di revisione è l'istituto che ha eseguito le analisi.
Tuttavia, nel caso concreto, il EL aveva ricevuto una formale comunicazione ( sulla quale legittimamente doveva fare affidamento) da parte della Agecontrol che lo notiziava dei risultati delle espletate analisi e precisava che la eventuale revisione andava indirizzata alla Procura della Repubblica.
Pertanto, il Pubblico Ministero, in presenza di una previsione legislativa oggettivamente non esplicita e della tempestiva istanza del EL che manifestava la volontà di revisione, avrebbe dovuto, in armonia con il generale principio di conservazione degli atti (di cui è espressione l'art. 568 c.p.p., u.c.), inoltrare la richiesta allo istituto competente per la nuova analisi e non liquidarla con un " non luogo a provvedere".
Deriva che, l'accertamento tecnico, sul quale si è basato il Giudice per sostenere la sua conclusione, è affetto non da inutilizzabilità ( non essendo stato violato alcun divieto sulla formazione della prova), ma da nullità per compromissione dei diritti della difesa. Il problema da affrontare concerne la possibilità dello imputato di dedurre la nullità dopo avere accettato di essere giudicato con il rito abbreviato alla luce degli elementi probatori (tra i quali la decisiva analisi dei campioni) offerti dall'organo della accusa. Ora con la richiesta di definizione del giudizio abbreviato, l'imputato consente l'uso di atti non assunti in contraddittorio tra le parti e, per la tipicità del rito, non può dedurre le inutilizzabilità ed fisiologiche delle prove, cioè, quelle coessenziali ai peculiari connotati del processo accusatorio. Anche nel rito abbreviato, l'imputato può rilevare le inutilizzabilità ed patologiche (relative a prove assunte contra legem) e può dedurre le nullità che inficiano gli atti processuali. La tesi, recepita anche da qualche sentenza di legittimità, secondo la quale è onere dello interessato eccepire preliminarmente - prima della introduzione del rito - le ritenute nullità o inutilizzabilità non è valida per il rito abbreviato senza integrazione probatoria (tale è il caso in esame) la cui ammissibilità non è valutata dal Giudice ed è un diritto incondizionato per il richiedente.
Di conseguenza, il EL, nel corso del rito di sfittimento, ha legittimamente eccepito la violazione dei diritti della difesa per il mancato contraddittorio nella procedura di espletamento della analisi.
Questo atto, inficiato da nullità, costituisce l'unico elemento probatorio dal quale il Giudice ha tratto la conclusione sulla responsabilità del ricorrente.
Stante il lasso di tempo trascorso dai fatti ed il deperimento degli campioni, ancora eventualmente conservati, la Corte ritiene che non sia attualmente possibile una utile revisione delle analisi o reperire elementi probatori a sostegno della tesi accusatoria. Per le esposte considerazioni, la impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2007