Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2007, n. 39407
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Sentenza 26 settembre 2007

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In tema di alimenti, la disciplina che regola la richiesta di revisione delle analisi in materia di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (tra cui l'olio d'oliva), è quella contenuta nel R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (conv. in L. 18 marzo 1926, n. 562) tuttora applicabile per gli accertamenti effettuati dagli istituti delegati alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle predette sostanze e prodotti, mentre la normativa per la revisione delle analisi fissata dall'art. 1 della L. 30 aprile 1962, n. 283 deve essere osservata per gli accertamenti svolti dall'autorità sanitaria.

In tema di giudizio abbreviato, l'imputato può eccepire le cosiddette inutilizzabilità patologiche (relative a prove assunte "contra legem") nonché le nullità che inficiano gli atti processuali, ma non è suo onere formulare tali eccezioni prima di accedere al rito qualora richieda di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato (ovvero senza integrazione probatoria), in quanto l'ammissibilità di tale rito non è valutata dal giudice e costituisce un diritto dell'imputato, il quale può dunque formularle per la prima volta anche nel giudizio di legittimità. (Fattispecie in cui era stata eccepita la violazione dei diritti della difesa per il mancato contraddittorio nella procedura di espletamento dell'analisi di prodotti alimentari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2007, n. 39407
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39407
    Data del deposito : 26 settembre 2007

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