Sentenza 8 ottobre 2004
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato sono deducibili e rilevabili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche, di talchè risulta irrilevante l'omissione dell'avviso di deposito degli atti concernenti intercettazioni telefoniche in favore di uno dei difensori dell'imputato, non essendo compresa la disposizione che lo prescrive (comma quarto dell'art. 268) tra le norme la cui violazione comporta il divieto di utilizzazione posto dal primo comma dell'art. 271 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2004, n. 42559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42559 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro NT - Presidente - del 08/10/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - N. 1365
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 15161/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES NT nato il [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 23.10.03;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Gianfranco Ciani il quale ha concluso per l'annullamento limitatamente alla determinazione della pena. OSSERVA
Con sentenza in data 26.11.99 il Gip del Tribunale di Matera ha riconosciuto ES NT colpevole del reato continuato di tentata estorsione aggravata, danneggiamento anche seguito da incendio e procurato allarme (artt. 81, 56, 629 in relazione all'art. 628 c. 2 n. 3 c.p.; 424, 425 n. 1, 635, 658 c.p. commesso fino al mese di maggio 1998) e, concesse attenuanti generiche equivalenti e le diminuenti del rito abbreviato e del vizio parziale di mente, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione e lire 1.200.000 di multa, oltre le misure di sicurezza della confisca e del ricovero per un anno presso una casa di cura e custodia.
Avverso la decisione ha proposto appello l'imputato e la Corte di Appello di Potenza con sentenza del 23.10.03 ha dichiarato estinta la contravvenzione per prescrizione ed ha determinato la pena in anni 2 di reclusione ed E. 600 di multa. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per omesso deposito degli atti di intercettazione anche al condifensore avv. NT Grimaldi del foro di Napoli, essendo l'avviso di deposito stato notificato al solo difensore Michele Castello;
2) nullità dell'udienza preliminare per omesso avviso al condifensore avv. NT Grimaldi;
3) violazione dell'art. 49 c. 2 c.p. essendo l'idoneità dell'azione esclusa per l'impossibilità
effettiva che il reiterato progetto delinquenziale potesse realizzarsi ad opera di un soggetto quale il ES che effettuò minacce oggettivamente risibili;
4) violazione di legge per non essere stata ridotta la pena a seguito della dichiarazione di estinzione della contravvenzione, non potendosi parlare di riduzione della pena per l'esclusione della misura di scurezza del ricovero in casa di cura, atteso che l'imputato è stato riconosciuto essere persona non pericolosa.
L'eccezione di inutilizzabilità degli atti è inammissibile. Nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili le nullità assolute di cui all'art. 179 c. 1 c.p.p. (Cass. 4^ 19.5.00 n. 5801, ud. 3.11.99, rv. 216600). L'imputato con la richiesta di definizione del giudizio allo stato degli atti acconsente all'utilizzazione di atti aventi valenza probatoria assunti non in contraddittorio, atti che sono pienamente utilizzabili (Cass. 6^ 2.6.00 n. 6587, ud. 1.3.00, rv. 217071). Il giudizio abbreviato infatti costituisce un procedimento a prova contratta in cui le parti hanno accettato che il giudizio si formi sulla base degli atti di indagine già acquisiti, atti ai quali viene attribuita la stessa efficacia probatoria propria degli elementi raccolti nel corso del dibattimento. In detto procedimento assume rilievo di inutilizzabilità la sola categorie di atti probatori il cui impiego è vietato in modo assoluto, non solo nel dibattimento, ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le indagini preliminari, l'udienza preliminare, le procedure cautelari (Cass. S.U. 30.6.00 n. 16, ud. 21.6.00, rv. 216246, Tammaro). Nella concreta fattispecie le eccezioni difensive non attengono a prove non utilizzabili in maniera assoluta, vale a dire a prove assunte in maniera pienamente illegale in contrasto con il principio di legalità della prova che si riferisce a "tutti gli atti probatori non affetti da gravi ed irreversibili patologie, quali l'inutilizzabilità e le nullità assolute, caratterizzate da insanabilità e rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del procedimento" (vedi la citata sentenza Tammaro). Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposto dall'art. 271 c. 1 c.p.p. si riferisce per espressa disposizione normativa alle sole violazioni del disposto di cui agli artt. 267 e 268 c. 1 e 3 c.p.p., tutte le restanti violazioni delle altre previsioni di cui all'art. 268 c.p.p., costituiscono illegittimità formali e rientrano nel concetto di invalidità (Cass. S.U. 2.6.98, rv. 210610). Parimenti inammissibile il secondo motivo di gravame essendo corretto il giudizio sul punto espresso dalla Corte territoriale con riferimento alla natura di detta nullità, da qualificarsi a regime intermedio e sanata se non eccepita prima della deliberazione della decisione di primo grado (Cass. 3^ 12.12.03 n. 47578, ud. 23.10.03, rv. 210610; Cass. 3^ 17.1.98 n. 529, ud. 1.12.97, rv. 209221). Ciò senza considerare la pregiudiziale considerazione che nella concreta fattispecie l'omesso avviso al condifensore non ha recato alcun pregiudizio difensivo, essendo entrambi stati presenti all'udienza. Nel giudizio di Cassazione non è poi consentito dedurre contrarie argomentazioni per contestare in fatto il giudizio di merito in ordine alla valutazione della fattispecie. Tanto vale anche per contestare la valutazione della Corte territoriale in ordine alla natura e all'entità delle numerose minacce seguite anche da danneggiamenti incendiar che hanno fatto ritenere la sussistenza del delitto estorsivo tentato sulla base di un giudizio prognostico fondato ex ante, cioè sulla base degli elementi circostanziali sussistenti al momento in cui fu posta in essere la condotta. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7, 97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). È cioè inammissibile un diverso apprezzamento di un fatto valutato non con manifesta illogicità da parte del giudice di merito che ha considerato, ottemperando ad un costante principio di diritto (Cass. 2^ 27.3.84 n. 2826, ud. 24.10.83, rv. 163364; Cass. 2^ 30.1.82 n. 964, ud. 28.9.81, rv. 151910; Cass. 1^ 26.9.78 n. 11351, ud. 20.6.78, rv. 140007; Cass. 2^ 10.11.77 n. 14195, ud. 11.7.77, rv. 137268), l'agire del reo con tutte le modalità anche esecutive di fatti di danneggiamento. Il ricorso in ordine alla determinazione della pena deve invece essere accolto, non essendo la sanzione stata ridotta malgrado il giudice di appello abbia dichiarato estinto il reato contravvenzionale di cui al capo G e ritenuto che il prevenuto, per le particolari condizioni soggettive, è meritevole di sanzione minore (è stata determinata la multa di E. 600, inferiore, anche se di poco a lire 1.200.000 stabilito in primo grado, ma non è stata operata alcuna riduzione sulla sanzione detentiva costituente anch'essa la pena base del reato più grave). È quindi necessario un nuovo giudizio di merito sul punto per determinare in concreto la sanzione e conseguentemente la eventuale sussistenza dei presupposti di fatto per la concessione della sospensione condizionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004