Sentenza 19 ottobre 2000
Massime • 1
Le particolari cautele dettate dall'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen., per l'esame testimoniale del minorenne -la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento- non si applicano in sede di sommarie dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni di un minorenne assunte da un solo operatore di polizia giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2000, n. 11615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11615 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 19/10/2000
Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - N. 1652
Dott. GIOVANNI GOGGI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - N. 9450/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da FR OL contro la sentenza 10 novembre 1999 della Corte d'Appello di Messina. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato Domenico Pugliese. Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello, in parziale riforma della decisione del Tribunale, riteneva FR OL responsabile del reato continuato di maltrattamenti ai danni della moglie e dei figli minori.
2. Ricorre il OL che in primo luogo lamenta la violazione delle norme in materia di prova, essendosi dato un rilievo esagerato a elementi dubbi ed inidonei a far palese la sussistenza del delitto, il quale è stato identificato nell'aver fatto mancare alla moglie il sostentamento con privazioni di ogni genere, cosa che in tesi non corrisponde ai maltrattamenti e per la quale in ogni caso era stata fornita prova contraria.
Nessuna prova era stata poi adotta per dimostrare le minacce, le percosse e le lesioni ai minori, mentre agli atti esisteva una prova contraria quanto all'accusa che il ricorrente costringeva a tenere chiusa a chiave in casa la figlia ON.
Con un secondo motivo si duole che le sommarie informazioni testimoniali fornite dai figlì minori siano state raccolte da un solo carabiniere, in violazione dell'art.498 comma 4 c.p.p. Carabiniere che poi non aveva provveduto a compiere alcun accertamento circa l'esistenza delle armi, bianche o da fuoco, di cui i minori, stando al verbale, avevano parlato.
Censura infine la pronunzia in relazione alla circostanza che la Corte d'Appello non ha in alcun modo risposto ai motivi di impugnazione a suo tempo dedotti.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Seguendo l'ordine proposto nell'impugnazione, manifestamente infondate ed in fatto sono le censure alla motivazione della sentenza in punto di affermazione della responsabilità.
In fatto, laddove invitano questa Corte ad una rivisitazione degli atti processuali, ovviamente non consentita (asserita esistenza in tali atti di prova contraria, lettura alternativa di deposizioni), ovvero tentano di declassare le testimonianze raccolte o apoditticamente (esagerazioni, elementi dubbi) o in base all'omissione di indagini, del tutto inutili ai fini dell'accertamento dei reati in esame (ricerca del fucile da caccia o del coltello).
Manifestamente infondate, laddove argomentano, isolandole, da alcune espressioni "mancanza di sostentamento con privazioni di ogni genere"), senza considerare che esse, nel contesto motivazionale, si uniscono alle abituali violenze fisiche e psichiche, di cui il ricorrente è stato ritenuto autore.
2. Ancora manifestamente infondata è poi l'eccezione processuale. La norma invocata riguarda l'assunzione dei minori in dibattimento e corrisponde ad un potere discrezionale (e non ad un obbligo) di colui che il dibattimento dirige. Essa dunque non spiega effetti sulle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, dichiarazioni utilizzabili e con piena valenza probatoria nei confronti di chi, come il ricorrente, abbia accettato di essere giudicato con rito abbreviato.
3. Generica è infine la doglianza relativa alla mancata presa in considerazione deì motivi proposti in sede di appello.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo liquidare in un milione di lire.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di un milione di lire alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2000