Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2004, n. 44830
CASS
Sentenza 22 settembre 2004

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Il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale, prevedendo l'art. 11 comma primo cod. pen. la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 cod. pen., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato. (La Corte ha escluso che il principio di rinnovazione del giudizio contenuto nell'art. 11 cod. pen. possa ritenersi derogato dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, ovvero dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, o dall' l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, oppure dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959).

In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili nel procedimento italiano i verbali contenenti gli interrogatori di persone imputate di reato connesso, nella parte relativa alle dichiarazioni rese "contra alios", assunti a seguito di rogatoria all'estero senza l'assistenza del difensore, in quanto gli atti compiuti all'estero su rogatoria sono assunti secondo le forme stabilite dal Paese richiesto, salvo l'eventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume, che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e, in particolare, con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa. (In motivazione la Corte ha precisato che la mancata assistenza del difensore andava valutata tenendo conto che il procedimento era stato definito con giudizio abbreviato, scelta negoziale fatta dalle parti che ha avuto come ulteriore effetto anche quello di neutralizzare il vizio-sanzione dell'atto probatorio, affetto, nella specie, da inutilizzabilità "relativa" e non da inutilizzabilità "assoluta").

In tema di rogatorie internazionali all'estero, l'acquisizione di copie, non singolarmente autenticate, di atti investigativi non rende tali atti inutilizzabili, considerato che, in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, che prevale rispetto agli enunciati testuali degli artt. 696 comma primo e 729 comma primo cod. proc. pen., l'atto formale di trasmissione da parte dell'autorità straniera richiesta garantisce implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia. (v. Corte cost., ord. n. 315 del 2002).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2004, n. 44830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44830
Data del deposito : 22 settembre 2004

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