Sentenza 22 settembre 2004
Massime • 3
Il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale, prevedendo l'art. 11 comma primo cod. pen. la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 cod. pen., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato. (La Corte ha escluso che il principio di rinnovazione del giudizio contenuto nell'art. 11 cod. pen. possa ritenersi derogato dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, ovvero dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, o dall' l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, oppure dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959).
In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili nel procedimento italiano i verbali contenenti gli interrogatori di persone imputate di reato connesso, nella parte relativa alle dichiarazioni rese "contra alios", assunti a seguito di rogatoria all'estero senza l'assistenza del difensore, in quanto gli atti compiuti all'estero su rogatoria sono assunti secondo le forme stabilite dal Paese richiesto, salvo l'eventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume, che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e, in particolare, con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa. (In motivazione la Corte ha precisato che la mancata assistenza del difensore andava valutata tenendo conto che il procedimento era stato definito con giudizio abbreviato, scelta negoziale fatta dalle parti che ha avuto come ulteriore effetto anche quello di neutralizzare il vizio-sanzione dell'atto probatorio, affetto, nella specie, da inutilizzabilità "relativa" e non da inutilizzabilità "assoluta").
In tema di rogatorie internazionali all'estero, l'acquisizione di copie, non singolarmente autenticate, di atti investigativi non rende tali atti inutilizzabili, considerato che, in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, che prevale rispetto agli enunciati testuali degli artt. 696 comma primo e 729 comma primo cod. proc. pen., l'atto formale di trasmissione da parte dell'autorità straniera richiesta garantisce implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia. (v. Corte cost., ord. n. 315 del 2002).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2004, n. 44830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44830 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 22/09/2004
Dott. MANNINO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1243
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 32464/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CU UR, nato a [...] il [...];
2) NC AN, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza 26/9/02 della Corte d'Appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso del UO, per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del IN, in relazione al capo N, per prescrizione con rideterminazione pena e rigetto nel resto;
Udito, per la parte civile, nessuno è comparso;
Udito il difensore del IN, avv. A. Meyer, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
non è comparso il difensore del UO. FATTO
1 - Il G.u.p. del Tribunale di Bologna, con sentenza 7/10/1995, all'esito del giudizio abbreviato, aveva - tra l'altro - dichiarato UO UR e IN AN colpevoli dei delitti di associazione per delinquere (finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e la fede pubblica), di indebita utilizzazione di carte e titoli di credito di illecita provenienza e falsificati, di ricettazione e falsificazione degli stessi titoli e di documenti d'identità, di truffa aggravata, illeciti tutti commessi in Bologna, in altre località dell'Emilia-Romagna e, in parte, anche in territorio svizzero tra il 1990 e il 1991 (capi A-B-C-E-F-Q-R-S-F1, per il UO;
capi H-I-L-N-O, per il IN), e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, li aveva condannati a pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile "Servizi Interbancari s.p.a.". La Corte d'Appello di Bologna, investita dal gravame degli imputati, con sentenza 26/9/2002, riformando in parte la pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del UO in ordine ai reati di truffa, di falso e di indebita utilizzazione di alcune carte di credito (capi E-F-Q-R-F1), nonché nei confronti del IN in ordine al delitto di falso (capo O), per essere tali illeciti estinti per prescrizione;
rideterminava la pena per ciascun imputato, con riferimento ai residui reati così come rispettivamente addebitati, in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa;
confermava nel resto la decisione appellata.
La Corte territoriale, con specifico riferimento alla posizione del IN, puntualizzava in rito: a) la confessione resa dal predetto, a seguito di rogatoria, dinanzi all'autorità di polizia svizzera, senza l'assistenza del difensore, era stata comunque ribadita, nel rispetto delle garanzie previste, dinanzi al Gip, con l'effetto che tale elemento legittimamente andava ad integrare il quadro probatorio utilizzabile;
b) le dichiarazioni accusatorie rese, sempre tramite rogatoria, da altri indagati per reati connessi, senza alcuna assistenza difensiva e senza il rispetto delle regole dettate dagli art. 64 e 65 c.p.p., non erano affette da inutilizzabitità c.d. "patologica", legittimamente erano state introdotte nel fascicolo del Pubblico Ministero e ben potevano essere utilizzate nell'ambito del giudizio abbreviato;
c) gli atti relativi alla procedura di rogatoria internazionale erano regolarmente presenti nel fascicolo di primo grado, prima che lo stesso venisse smembrato per effetto della disposta separazione dei procedimenti (nei confronti di altri coimputati si era proceduto col rito ordinario), tanto che la difesa, in quella sede, nulla aveva eccepito circa la ritualità degli atti provenienti dall'Autorità svizzera;
d) la nota con la quale l'Autorità straniera aveva trasmesso gli atti oggetto della richiesta di rogatoria conteneva un'implicita attestazione di conformità degli stessi atti, e ciò in ossequio alla prassi internazionale e, in particolare, a quella realizzatasi nei rapporti tra l'Italia e la Svizzera;
e) in ogni caso, la mancata certificazione di conformità delle copie degli atti trasmessi non integrava un'ipotesi di "inutilizzabilità patologica" e, tenuto conto del rito prescelto, detti atti erano legittimamente utilizzabili;
f) non poteva trovare operatività nella specie il principio del ne bis in idem internazionale;
g) in forza del principio tempus regit actum, non poteva farsi richiamo agli art. 3^ e 4^ dell'accordo italo-svizzero ratificato con legge n. 367/01, che comunque disciplinavano ipotesi diverse da quelle in esame;
h) sussisteva la giurisdizione italiana, tenuto conto dell'operatività sul territorio nazionale della struttura associativa, nonché della valenza espansiva da attribuirsi ad una frazione di attività commessa sul nostro territorio anche da taluno degli associati, sicché l'applicazione della norma penale si estendeva a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa dovunque realizzata. Quanto al merito della vicenda, la Corte bolognese riteneva che le indagini svolte dai Carabinieri della Compagnia di Bologna Centro e dal Nucleo Regionale della Guardia di Finanza, gli esiti dell'attività di intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni di coimputati quali il OL e il LI, le dichiarazioni del ZZ, della NI e del AN, le ammissioni degli imputati avevano chiaramente evidenziato l'esistenza di una struttura organizzata con carattere di stabilità e di continuità, con distribuzione di compiti tra i vari partecipanti e con un nucleo direzionale in posizione apicale, del quale facevano parte gli imputati;
aggiungeva che andavano comunque richiamate tutte le condivisibili argomentazioni svolte dal giudice di primo grado circa il coinvolgimento degli imputati in tutti gli illeciti loro addebitati, pur dando atto dell'estinzione per prescrizione di quelli innanzi precisati.
2. - Hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati. Il UO ha dedotto: 1) mancanza di motivazione sul reato associativo e sul ruolo da lui svolto, posto che si era fatto riferimento ad argomenti generici ed astratti, assolutamente disancorati da elementi concreti che dimostrassero l'esistenza di un vincolo associativo tra le varie persone coinvolte;
2) mancanza e illogicità della motivazione in ordine ai criteri seguiti per la rideterminazione della pena, fissata in misura uguale per lui e per il IN, nonostante egli fosse stato prosciolto da un maggior numero di reati per prescrizione (ben cinque reati) rispetto al secondo (un solo reato).
Il IN, a sua volta, ha lamentato: 1) inosservanza ed erronea applicazione degli art. 438 e 191 c.p.p., avendo erroneamente la Corte di merito ritenuto non possibile eccepire e dichiarare, in sede di giudizio abbreviato, l'inutilizzabilità di tutta la documentazione proveniente per rogatoria dall'Autorità elvetica e confluita nel fascicolo processuale, documentazione che, attenendo ad interrogatori resi da persone indagate senza l'assistenza del difensore, non era utilizzabile;
2) inosservanza ed erronea applicazione degli art. 438 e 191 c.p.p., per non avere la Corte territoriale dichiarato l'inutilizzabilità degli atti processuali formati all'estero per assenza dal fascicolo processuale della documentazione relativa alla rogatoria internazionale (richiesta dell'A.G. italiana e risposta dell'A.G. elvetica); 3) inosservanza ed erronea applicazione degli art. 438 e 191 c.p.p., violazione degli art. 727 c.p.p., 18 della legge n. 367/01, nonché dell'Accordo tra Italia e Svizzera pubblicato sulla G.U. n. 237 dell'11/10/2001, non avendo la Corte d'Appello dichiarato l'inutilizzabilità degli atti di rogatoria, perché assunti in violazione delle norme di cui all'art. 696/1 c.p.p.: le copie degli atti trasmessi non erano state munite di certificazione di conformità, e ciò in violazione dell'art. 3/3 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20/4/1959; egli era stato già processato e condannato in Svizzera per gli stessi ratti di cui è processo e la relativa sanzione era stata già eseguita, con l'effetto che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3^ e 4^ dell'Accordo tra Italia e Svizzera, l'assistenza giudiziaria avrebbe dovuto essere rifiutata e gli atti trasmessi non potevano comunque essere utilizzati nel processo italiano;
4) essendo stato egli già giudicato per gli stessi fatti con sentenza di condanna 22/6/1993 della Assise Correzionale di Lugano, doveva trovare operatività il ne bis in idem internazionale, quale principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto, o, in subordine, assumeva rilevanza l'eccezione, non manifestamente infondata, di incostituzionalità dell'art. 11/1^ c.p. per contrasto con gli art. 2, 3, 10, 27/3, 24/2 e 111 Cost.; 5) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 c.p. e conseguente nullità della sentenza, per difetto di giurisdizione italiana in relazione ai delitti di indebita utilizzazione di carte di credito, di ricettazione e di truffa (capi sub I, L, N), commessi interamente in territorio estero;
6) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta posizione di promotore ed organizzatore dell'associazione per delinquere, la cui stessa sussistenza - per altro - non era stata dimostrata attraverso riferimenti probatori precisi e concreti: la chiamata in correità fatta dal OL era poco attendibile e non riscontrata;
7) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 c.p., in relazione ai reati di indebita utilizzazione di carte di credito e di truffa (capi sub I, N), già prescritti al momento della pronuncia della sentenza d'appello.
DIRITTO
1 - È fondato soltanto in parte il ricorso del IN, che va accolto nei limiti di seguito precisati e va rigettato nel resto. Privo di qualunque pregio è, invece, il ricorso del UO.
2 - Innanzi tutto, vanno esaminate, per il carattere pregiudiziale che rivestono, le questioni in rito sollevate, già in sede d'appello, dalla difesa del IN e in ordine alle quali, per la soluzione datane dal giudice a qua, si è sollecitata la verifica di legittimità.
Il giudice distrettuale ha ritenuto correttamente non fondate le prospettate questioni, in relazione alle quali deve riassuntivamente puntualizzarsi quanto segue.
2a - La denunciata assenza dal fascicolo processuale della documentazione relativa alla rogatoria internazionale (richiesta dell'A.G. italiana e risposta dell'A.G. elvetica) e l'asserita inutilizzabilità dei corrispondenti atti sono deduzioni chiaramente strumentali che, facendo leva sul dato meramente formale, determinatosi in conseguenza della dinamica processuale (separazione della posizione degli odierni imputati - ammessi al giudizio abbreviato - da quella di altri coimputati, nei cui confronti si è proceduto con il rito ordinario), non evidenziano una irrituale acquisizione del relativo materiale probatorio. Ed invero, gli atti di rogatoria internazionale sono sicuramente esistenti e di essi prese regolarmente cognizione, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa del ricorrente IN, tanto che, in quella sede, nulla eccepì al riguardo. D'altra parte, è lo stesso ricorrente che, nell'atto di gravame (pg. 9), contraddittoriamente fa riferimento, sia pure ad altri fini, alla lettera di accompagnamento degli atti trasmessi dall'Autorità elvetica.
2b - L'acquisizione di copie, non singolarmente autenticate, di atti investigativi compiuti all'estero non rende tali atti inutilizzabili, considerato che, in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, l'atto formale di trasmissione da parte dell'Autorità straniera richiesta garantisce implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia. È tale prassi internazionale consolidata che deve privilegiarsi nel conflitto interpretativo con gli enunciati testuali degli art. 729/1 e 696/1 c.p.p., così come modificati dalla legge n. 367/01, e ciò per superare eventuali dubbi di legittimità
costituzionale di tale normativa, se valorizzata nel suo esasperato rigore formale (cfr. Corte Cost. ord. N. 315/02). 2c - Nè è a parlarsi di inutilizzabilità dei verbali acquisiti per rogatoria in Svizzera e relativi a dichiarazioni rese contro alios, senza l'assistenza del difensore, da persone indagate, in quel Paese, per reati connessi. Gli atti compiuti all'estero su rogatoria sono assunti secondo le forme stabilite dall'ordinamento del Paese richiesto, salvo l'eventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume, che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice processuale e in particolare con quelle relative all'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che non sono in assoluto inutilizzabili, anche alla luce della vigente normativa interna, i verbali contenenti gli interrogatori di persone imputate di reato connesso, nella parte relativa alle dichiarazioni contra alios, assunti a seguito di rogatoria all'estero senza l'assistenza del difensore. Non può essere, infatti, sottaciuto che la vicenda in esame è stata definita con giudizio abbreviato: si è di fronte ad un procedimento c.d. "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". È ben vero che tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, restando privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di garantire, anche in quel giudizio speciale, la legalità del procedimento probatorio, ma è anche vero che tale legalità non viene compromessa di fronte all'ammissione di atti probatori non affetti da inutilizzabilità "patologica" (vale a dire in assoluto contra legem), ma semplicemente da inutilizzabilità c.d. fisiologica, cioè coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, o da inutilizzabilità "relativa", prevista dalla legge in via esclusiva per la fase dibattimentale. Il vizio-sanzione dell'atto probatorio affetto, come nella specie, da inutilizzabilità fisiologica o relativa rimane neutralizzato dalla scelta negoziale di tipo abdicativo fatta dalle parti (cfr. S.U. 21/6/2000 n. 16, Tammaro).
2d - La confessione resa dal IN dinanzi all'Autorità elvetica in assenza di ogni garanzia difensiva, inoltre, in quanto ribadita, con la rituale assistenza del difensore, davanti al Gip, va ad integrare legittimamente il quadro probatorio a suo carico. 2e - L'asserita inutilizzabilità degli atti provenienti dalla Svizzera non può trovare legittimazione neppure nella previsione di cui agli art. 3^ e 4^ dell'accordo italo-svizzero 10/9/1998 in tema di assistenza giudiziaria e ratificato con legge n. 367/01. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, al di là di ogni considerazione circa l'operatività del principio tempus regit actum, la prima delle norme citate prevede il rifiuto dello Stato richiesto a prestare assistenza giudiziaria in relazione a fatti per i quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello stesso Stato richiesto, a condizione, in quest'ultimo caso, che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata già eseguita. Nel caso in esame, invece, la collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Paesi risale all'epoca in cui si procedeva parallelamente ed autonome attività di indagine, sicché si è al di fuori della detta previsione normativa. Non va sottaciuto che comunque l'assistenza è stata in concreto prestata e non è dato individuare in base a quale disposizione gli esiti di tale assistenza non possano essere utilizzati nel presente procedimento, che non ha, per lo Stato richiesto, natura politica, militare o fiscale (art. 4^ dell'accordo).
2f - Non sussiste il difetto di giurisdizione italiana in relazione ai delitti di indebita utilizzazione di carte di credito, di ricettazione e di truffa (capi I, L, N).
Tali illeciti, ascritti al IN, devono ritenersi consumati sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 6/2 c.p., perché parte dell'azione si è verificata in Italia, dove, come si evince dalla ricostruzione in fatto del giudice di merito (cfr. pg. 10 sentenza di primo grado), il prevenuto ricevette le carte e i titoli di credito di provenienza illecita e successivamente utilizzati in Svizzera per le operazioni incriminate (cfr. dichiarazioni OL). L'art. 6/2 c.p., nel considerare il reato come commesso in Italia allorché l'azione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte sul territorio nazionale, ovvero ivi si è verificato l'evento che è conseguenza dell'azione, aderisce chiaramente al criterio dell'ubiquità, in contrapposizione a quello dell'attività, che si basa sul luogo della condotta, e a quello dell'evento che si richiama invece al luogo ove si è verificata la lesione dell'interesse tutelato dalla norma penale. La disposizione in esame, riferendosi all'azione non può che avere ad oggetto quella attività che integra gli estremi della fattispecie tipica: nell'assegnare rilevanza, ai fini della commissione del reato in territorio dello Stato, al fatto che essa sia qui avvenuta anche solo "in parte", non può non attribuire rilievo a qualsivoglia forma di manifestazione della condotta, abbia o meno questa raggiunto gli estremi del tentativo, purché la frazione dell'azione abbia un suo apprezzabile significato nell'economia complessiva del fatto considerato nella sua interezza. Non v'è dubbio che l'avere il IN ricevuto in Italia le carte o i titoli di credito di provenienza illecita, per poi utilizzarli anche su territorio svizzero, integra una parte di azione funzionale all'attuazione del più vasto programma illecito complessivo. 2g - Non può trovare operatività, nella specie, il principio del ne bis in idem internazionale, per essere stato il IN, in relazione a gran parte dei fatti per i quali si procede, già giudicato in Svizzera, con sentenza di condanna emessa il 22/6/1993 dalla Assise Correzionale di Lugano.
L'art. 11 c.p. prevede, infatti, la rinnovazione del giudizio nel caso indicato dall'art. 6 s.c., anche ove il cittadino sia già stato giudicato all'estero per il medesimo fatto, con il che viene evidentemente ad escludersi che il principio del ne bis in idem, già fissato nell'ambito dell'ordinamento processuale interno dall'art. 649 c.p.p., abbia anche valenza internazionale. Nè vale richiamare la Convenzione di Bruxelles del 25/5/1987, resa esecutiva in Italia con legge n. 350/89, o l'Accordo di Schengen del 14/6/1985, recepito con legge n. 388/93, non essendosi formato, ne' per l'una ne' per l'altro, un incontro bilaterale di volontà tra l'Italia e la Svizzera. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20/4/1959 e ratificata in Italia il 23/2/1961: tale normativa pattizia non ha apportato alcuna deroga all'art. 11, ma si è limitata ad impegnare gli Stati contraenti a dare concretezza al principio del divieto di duplicazione del giudizio anche sul terreno internazionale. Il principio di rinnovazione del giudizio, recepito dall'art. 11 c.p., non può considerarsi derogato neppure dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute giacché tra queste non può essere collocato il principio del ne bis in idem internazionale (Corte Cost. n. 69/1976; Corte Cost. n. 48/1967; Cass. Sez. 6^ 8/5/1993, Palazzolo), la cui attuazione costituisce dunque, allo stato, un mero auspicio diretto ad evitare possibili storture. La questione di costituzionalità dell'art. 11 c.p., per altro prospettata in maniera generica, è stata già ritenuta non fondata dalla Consulta, sulla base del rilievo che il divieto del ne bis in idem, con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero, non ha il valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali moderni e non può pertanto considerarsi come una delle norme de diritto internazionale generalmente riconosciute, a cui l'ordinamento italiano deve conformarsi giusta il disposto dell'art. 10 della Carta Fondamentale (cfr. sentenze a 48/1967, n. 69/1976).
3 - Motivo comune dedotto da entrambi i ricorrenti è il vizio di motivazione in ordine al ritenuto reato associativo e al ruolo dagli stessi svolto in seno al sodalizio. La censura è priva di consistenza, perché urta contro un iter argomentativo dei giudici di merito basato su una ricostruzione in fatto delle emergenze processuali, apprezzate e valutate in maniera esaustiva e logica, con l'effetto che non v'è spazio per rilievi di legittimità riconducibili alla previsione di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p.. Hanno sottolineato i giudici di merito che il UO aveva ammesso il proprio coinvolgimento nell'uso illecito di carte di credito, vouchers e assegni;
il predetto era stato promotore di una struttura associativa finalizzata alla commissione di vari reati, attraverso l'uso di carte di credito sottratte ai titolari, di assegni e vouchers (ved. denuncia di IN RT in data 18/4/91, che aveva dichiarato di avere ricevuto i vouchers dal UO, che gli aveva proposto di partecipare all'attività criminosa); la NI aveva indicato il UO come la persona che aveva dato corso all'uso delle carte di credito nel negozio da lei gestito;
il LI (deceduto) aveva chiamato in correità il UO, indicandolo come la persona dalla quale aveva ricevuto le carte di credito sequestrategli al momento dell'arresto; AN aveva riferito della richiesta del UO di presentargli negozianti compiacenti e dei successivi contatti avuti dal medesimo con costoro;
anche il OL, oltre ad autoaccusarsi, aveva chiamato in correità il UO e il IN, additandoli quali personaggi inseriti nella struttura criminale operante anche all'estero; il IN aveva fatto importanti ammissioni in ordine alla sua partecipazione ai c.d. reati-fine e a suo carico convergevano le dichiarazioni accusatorie di AT, EE, OL e LI, i quali avevano delineato la struttura e le modalità operative dell'organizzazione criminale e l'inserimento in essa, in posizione di preminenza, del IN;
non diversa la posizione del UO, attivatosi, per quanto riferito dagli altri numerosi personaggi coinvolti nella vicenda, nel promuovere la struttura associati va finalizzata alla realizzazione del programma criminoso (cfr. sentenza di primo grado, richiamata da quella gravata di ricorso). Ha aggiunto la Corte bolognese che i meccanismi attraverso i quali i tatti illeciti venivano realizzati erano collaudati e risalivano ad accordi non relativi a singoli episodi ma di più ampio respiro e relativi al complesso dell'attività; si trattava dunque di un'organizzazione vera e propria;
la stabilità e continuità del vincolo associativo era insita inoltre nel gran numero di reati commessi, sempre secondo modalità collaudate, con attribuzione ai singoli di un ruolo predeterminato e con preventiva distribuzione del materiale necessario per la commissione dei reati. È il caso di precisare che la commissione ripetuta da parte dei medesimi soggetti, in stretto collegamento tra loro, di reati-fine, secondo collaudate modalità operative, non abbisognevoli - volta per volta - di accordi specifici, costituisce valida prova della responsabilità degli stessi soggetti in ordine al delitto associativo, tenuto conto del movente ispiratore dei singoli illeciti, il quale li contraddistingue come espressione del programma perseguito dal sodalizio, avuto riguardo alla ripartizione dei ruoli tra i vari agenti, al rapporto di stabile collaborazione tra gli stessi, ai mezzi usati e all'automatismo operativo.
4 - Fondata è la doglianza del IN circa l'intervenuta estinzione, per prescrizione, del reato ascrittogli al capo N (truffa aggravata ai sensi degli art. 640 cpv. n. 1 e 112 n. 1 c.p.). Ed invero, avuto riguardo all'epoca di consumazione dell'illecito (fino ad ottobre 1991) e considerato che, per effetto delle accordate circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, la pena detentiva edittalmente prevista per lo stesso illecito va da sei mesi a tre anni di reclusione, il relativo termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei (artt. 157/1 n. 4 e 160/3 c.p.), è interamente decorso sin dall'aprile 1999. Conseguentemente l'impugnata sentenza, su questo specifico punto, va annullata senza rinvio con la formula corrispondente e con eliminazione della pena, riferibile al reato in questione, di giorni 27 di reclusione ed euro 22,00 di multa (la misura della pena della reclusione che si elimina è enucleata in modo proporzionale dal calcolo effettuato dalla Corte di merito in relazione ai reati c.d. "satelliti", tra i quali rientra quello in esame, punito con pena notevolmente più mite rispetto agli altri considerati di cui agli art. 416/1^ c.p. e 12 d.l. n. 143/91 (il rapporto è rispettivamente di 1 a 3 e di 1 a 2); la pena pecuniaria, soltanto per comodità di calcolo, tra l'altro più favorevole all'imputato, viene rapportata ad un terzo di quella stabilita dal giudice a quo per i tre reati "satelliti"). Non opera, invece, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente IN, la causa estintiva della prescrizione in relazione al delitto di cui al capo I (artt. 81 cpv., 112 n. 1 c.p., 12 d.l. n. 143/1991). Il termine massimo di prescrizione di tale illecito,
commesso fino all'ottobre 1991, infetti, è di anni quindici (artt. 157/1 n. 3 e 160/3 c.p.), considerato che, pur tenuto conto delle accordate attenuanti generiche, bilanciate in termini di equivalenza con l'aggravante ex art. 112 n. 1 c.p., la pena detentiva edittalmente prevista è della reclusione da uno a cinque anni.
5 - La doglianza del UO in ordine alla misura della pena inflittagli si sostanzia in una non consentita censura al giudizio di merito formulato al riguardo dal giudice a quo, che, con apprezzamento immune da vizi logici, ha tenuto conto della gravità, della estensione e della ramificazione dell'attività delittuosa, considerata nel suo complesso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di IN AN, in relazione al reato di cui al capo N, perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni 27 di reclusione ed euro 22,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso del IN. Rigetta il ricorso di UO UR, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2004