Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2005, n. 2829
CASS
Sentenza 15 dicembre 2005

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La registrazione ad opera della polizia giudiziaria dei colloqui con le persone informate sui fatti non costituisce attività d'intercettazione in senso tecnico, perché proviene da uno dei soggetti che ha partecipato alla conversazione, ma integra una legittima modalità di documentazione fonica, che non lede alcun principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, in quanto la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, non la loro riservatezza. (La Corte ha quindi precisato che la prova così documentata, se pure non utilizzabile nel giudizio dibattimentale stante il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di P.G., è invece utilizzabile nel giudizio abbreviato, in cui l'imputato accetta che siano valutati gli elementi informativi raccolti al di fuori del contraddittorio tra le parti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2005, n. 2829
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2829
Data del deposito : 15 dicembre 2005

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