Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
La registrazione ad opera della polizia giudiziaria dei colloqui con le persone informate sui fatti non costituisce attività d'intercettazione in senso tecnico, perché proviene da uno dei soggetti che ha partecipato alla conversazione, ma integra una legittima modalità di documentazione fonica, che non lede alcun principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, in quanto la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, non la loro riservatezza. (La Corte ha quindi precisato che la prova così documentata, se pure non utilizzabile nel giudizio dibattimentale stante il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di P.G., è invece utilizzabile nel giudizio abbreviato, in cui l'imputato accetta che siano valutati gli elementi informativi raccolti al di fuori del contraddittorio tra le parti).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2005, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 15/12/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1414
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2192/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
IS IN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 22 ottobre 2004;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GI Febbraro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato GRASSI Claudio, che ne ha chiesto l'accoglimento.
RILEVATO
Con sentenza della Corte di Appello di Catania in data 22 ottobre 2004, confermativa di quella pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 7 novembre 2000, IO IN è stato ritenuto colpevole del delitto di estorsione aggravata in danno di RO TI, costretto a versare la somma di L. 100.000, per ottenere la restituzione di un veicolo sottrattogli, nonché del delitto di furto pluriaggravato di una vettura, appartenente a GA GI: fatti, commessi rispettivamente il 18 gennaio e il 17 settembre 1998. L'imputato - condannato alla pena unitaria, ridotta per la scelta del rito abbreviato, di tre anni e dieci mesi di reclusione e L. 800.000 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti - ha proposto ricorso, per eccepire:
1) le violazioni di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 188, 191, 357, 373, 134 c.p.p. e segg., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità ed inammissibilità, nonché carenza di motivazione, deducendo: che le dichiarazioni della parte offesa RO erano inesistenti, in quanto non verbalizzate dalla Polizia Giudiziaria, ma oggetto di registrazione su nastro;
che le stesse erano comunque nulle ed inutilizzabili, anche perché acquisite in violazione della libertà di autodeterminazione della persona, mediante pressioni morali finalizzate ad indurla a riferire i fatti. Si è contestata, in proposito, l'interpretazione del Giudice di secondo grado, secondo cui le trascrizioni del nastro magnetofonico sarebbero equivalenti alla stesura di un verbale;
2) le violazioni di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 629 c.p., nonché all'art. 62 bis c.p., art. 62 c.p., n. 4, e artt. 132 e 133 c.p., per erronea applicazione della legge penale e carenza assoluta di motivazione, nella parte della sentenza in cui era stata negata l'attenuante della particolare tenuità del danno ed erano state escluse così la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, come le condizioni per la riduzione al minimo della pena.
RITENUTO
Non sono configurabili, in primo luogo, violazioni della libertà di autodeterminarsi della persona, reticente nel riferire fatti a lei noti e che ha l'obbligo di esporre alla Polizia Giudiziaria ed all'autorità giudiziaria, allorché le vengano sottoposti gli elementi di prova già emersi e le conseguenze giuridiche nelle quali può incorrere, negandoli.
I Giudici di merito hanno esaminato, nei particolari e nel suo complesso, il tenore del colloquio, interamente registrato, tra la vittima dell'estorsione e gli agenti operanti, pervenendo ad escludere, mediante argomenti logici ed adeguati, che le pressioni della P.G. abbiano, nella specie, oltrepassato i limiti del lecito e leso la libertà del dichiarante.
L'omessa redazione di un verbale - come ritenuto dai Giudici di merito - costituisce una irregolarità, a fronte del disposto dell'art. 357 c.p.p.: essa non incide peraltro sulla valenza probatoria delle informazioni assunte, ne' sotto il profilo della validità, ne' sotto il profilo dell'utilizzabilità in fasi diverse da quelle dibattimentali, secondo i principi sanciti dalla Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza del 28 maggio 2003 (Riv. 225465 e 225467): la registrazione di colloqui tra la Polizia Giudiziaria e le persone informate sui fatti non costituisce infatti attività di intercettazione in senso tecnico e, come tale, non è soggetta alla disciplina dell'art. 266 c.p.p. e segg., perché proviene da uno dei soggetti ammessi alla conversazione e che vi hanno partecipato;
integra, invece, una modalità di documentazione fonica, che non lede principi costituzionali, neppure nel caso in cui sia disposta in modo occulto, poiché la Carta Costituzionale non tutela il diritto alla riservatezza, contrariamente a quelli della libertà e segretezza delle comunicazioni, non violati;
detta registrazione, esplicitamente ammessa - sia pure a corredo del verbale - dall'art. 134 c.p.p., u.c., può configgere con il divieto di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4, soltanto nel caso di utilizzazione in dibattimento, per violazione del principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti ed in mancanza di deposizione dell'interessato.
Ne consegue che la prova, così documentata, non è affetta da vizi patologici a norma dell'art. 191 c.p.p. ed è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato (seguito nel caso concreto) nel quale la parte accetta che siano valutati elementi probatori acquisiti al di fuori del contraddittorio (cfr. Cass. 21/10/2004, Riv. 230859; Cass. 11/06/2003, Riv. 225833; Cass. 28/01/2003, Riv. 223454). Ne consegue l'infondatezza del primo motivo dell'impugnazione. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. Il giudice di secondo grado, infatti, non ha esposto alcuna ragione specifica, atta a giustificare la ritenuta inidoneità del versamento di L. 100.000 (nel gennaio 1998) a concretare un danno di speciale tenuità per la vittima dell'estorsione, nonostante l'oggettiva modestia della somma. La decisione va, pertanto, annullata sul punto, affinché il Giudice di rinvio provveda a riesaminare il punto, anche alla luce delle condizioni soggettive sussidiarie, richieste per la sussistenza dell'attenuante. Rimangono assorbite le ulteriori censure sul bilanciamento tra circostanze di segno opposto e sulla misura finale della pena, essenzialmente connesse con l'annullamento.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2006