Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, non si applica alle ordinanze genetiche emesse prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015 l'obbligo per il tribunale del riesame di verificare che il provvedimento applicativo abbia rispettato il dovere - ulteriormente imposto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., per come modificato dalla legge citata - di dare conto, in motivazione, dell'autonoma valutazione giudiziale degli indizi, delle esigenze cautelari e degli elementi eventualmente addotti dalla difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2015, n. 49918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49918 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
r 49 9 1 8/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - 2821/2015 - Presidente - SENTENZA N. Dott. ADET TONI NOVIK N. 34370/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI - RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: F LI RO AR N. IL 29/06/1967 avverso l'ordinanza n. 749/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 18/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Felicette verwell che he cowels for il rigelb del ricorso.йдель Udit i difensor Avv. Brues to Peio e Solvatice Sorbello Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa in data 22 maggio 2015 il Tribunale di Catania confermava l'ordinanza emessa il 22 aprile 2015 dal G.I.P. dello stesso Tribunale, con la quale era stata applicata all'indagato RO CA RI la misura della custodia cautelare in carcere perchè gravemente indiziato dei reati di partecipazione con funzioni direttive ad associazione a delinquere di stampo mafioso, partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di droga e dei connessi reati fine.
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale dapprima respingeva siccome infondate le questioni preliminari sollevate dalla difesa, rilevando che: -la motivazione dell'ordinanza oggetto di riesame, seppur riproducente il testo della richiesta del p.m., non era del tutto carente, in quanto presentava una personale valutazione delle risultanze investigative, sia in riferimento alla ricostruzione autonoma del delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, sia all'applicazione ad alcuni indagati di misure diverse e meno gravose rispetto a quelle richieste;
-le previsioni introdotte dalla legge nr. 47/2015 nel testo dell'art. 292, lett. c) e dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nell'assenza di espressa disciplina transitoria, non sono applicabili alle ordinanze emesse prima della vigenza della nuova disciplina;
-quanto al profilo di nullità, derivante dal disposto dell'art. 274, lett. c), cod.proc.pen., il requisito dell'attualità del pericolo, oltre a quello già previsto della concretezza, è frutto del recepimento sul piano legislativo di un orientamento già affermato in giurisprudenza e comunque la valutazione effettuata dal primo giudice in ordine al pericolo di reiterazione criminosa non era stata presuntiva, ma ancorata alla ritenuta appartenenza dell'indagato all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed al tempo di protrazione dell'attività delittuosa;
-la mancata previsione da parte del primo giudice del termine di scadenza della misura ex art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. non aveva effetti invalidanti sul provvedimento, che, avendo ravvisato i pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione criminosa, non doveva fissare il termine che la norma dell'art. 274, letto a), c.p.p. impone solo in ipotesi di ritenuta ricorrenza unicamente dell'esigenza probatoria;
-era infondata l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, in quanto privo di riscontro il dedotto mancato "prelievo" da parte degli operanti trascrittori dei dati dal server della Procura della Repubblica procedente quale conseguenza dell'omessa verbalizzazione del compimento di tale operazione, costituente una mera irregolarità a fronte dell'effettiva raccolta e registrazione dei flussi audio con impianti in dotazione all'ufficio requirente.
1.2 Quanto al merito delle doglianze articolate dalla difesa, rilevava che nel territorio di Castiglione di Sicilia era attiva un'articolazione del clan BR, aderente all'organizzazione denominata clan Santapaola-Ercolano, operante nella zona di Giarre- Fiumefreddo, la cui esistenza sino all'anno 2012 era dimostrata da plurime sentenze . irrevocabili;
dalle intercettazioni ambientali, condotte presso l'abitazione del coindagato 1 VI OM, all'epoca detenuto in regime di arresti domiciliari, riteneva dimostrato che costui avesse agito in accordo con il gruppo di OL BR nella conduzione di attività illecite di natura estorsiva e, dopo la morte di questi, con colui che aveva assunto la dirigenza in luogo del BR, ossia con l'RI, con il quale egli si era incontrato per una riunione tra esponenti mafiosi nei pressi di una stalla di quest'ultimo in data 4/4/2013 ed era stato tratto in arresto.
1.3 Per la posizione specifica dell'RI, soprannominato RM, Melo o indicato col solo prenome CA, già condannato più volte per la sua appartenenza al clan BR con contestazioni relative ai periodi dal 2000 al 2003, dal settembre 2003 al luglio 2009 e dal luglio 2009 all'agosto 2012, periodo per il quale era intervenuta sentenza き di condanna in primo grado, si riteneva provato il ruolo apicale assunto dopo la scomparsa di OL BR, anche grazie alle indicazioni provenienti in tal senso dal fratello del deceduto capoclan nel corso di una conversazione intercettata. In ordine al delitto di cui all'art. 74 d.p.r. nr. 309/90 ed ai relativi reati fine il Tribunale rilevava che le intercettazioni effettuate, gli esiti delle operazioni di osservazione e gli arresti in flagranza di alcuni sodali col sequestro di sostanze stupefacenti, avevano provato come l'indagato avesse cooperato, unitamente a PE AL ed a LU LE PA con VI MO nella gestione di un traffico di stupefacenti nell'area castiglionese, da quest'ultimo acquisiti e poi smerciati indirettamente mediante altri associati a causa dell'impedimento subito per la sottoposizione agli arresti domiciliari e secondo un collaudato sistema operativo, che prevedeva dei luoghi stabili per le consegne delle singole partite e l'accesso al credito nell'acquisto e nella rivendita, nonché il reimpiego dei proventi ottenuti nell'acquisto di nuove partite di droga.
1.4 In merito poi alle esigenze cautelari, il Tribunale rilevava l'operatività della presunzione relativa, non contraddetta da elementi contrari, di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e comunque anche in concreto indicava nella lunga militanza mafiosa, nel coinvolgimento nelle attività criminose connesse, nel ruolo direttivo ricoperto e nelle modalità di realizzazione dei reati fine gli elementi indicativi di concreto pericolo di recidivazione specifica.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore, avv.to Ernesto Pino, il quale ha dedotto: a) erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 309, c. 9, cod.proc.pen. come novellato dall'art. 11, 3° co., L. 16.4.2015, n. 47; il Tribunale, pur avendo riconosciuto che, in considerazione della natura processuale della nuova disciplina e dell'assenza di alcuna disposizione di diritto temporale, la stessa va applicata sulla scorta del principio "tempus regit actum", tuttavia l'ha erroneamente ritenuta non riferibile al caso di specie, trascurando che l'art. 309, c. 9, cod. proc.pen. sanziona l'omessa autonoma I 2 valutazione da parte del gip degli indizi e delle esigenze cautelari, imponendo al tribunale del riesame di annullare l'ordinanza che presenti tale carenza. b) Mancanza o apparenza di motivazione sulla dedotta inesistenza dell'autonoma valutazione da parte del Gip dei gravi indizi e delle esigenze cautelari;
il tribunale, nonostante il riconoscimento dell'avvenuta redazione dell'ordinanza applicativa mediante la tecnica del copia-incolla con la richiesta del P.M, riconosce la conduzione di autonoma valutazione delle risultanze investigative con argomenti non riferibili alla posizione del ricorrente, sottoposto a custodia cautelare, come richiesto dall'accusa e previa apposizione di numerazione nel testo della richiesta con la sola aggiunta di una massima della Suprema Corte. c) Contraddittorietà della motivazione sulla gravità indiziaria in relazione al capo A) della rubrica per avere il collegio del riesame riportato due conversazioni, la progr. 2905 del 12/6/2013 e quella 2906 stessa data, alle quali il ricorrente era rimasto estraneo, da cui però si deduceva che gli interlocutori erano del tutto incerti sull'identità del soggetto che avrebbe assunto la redini dell'associazione e si erano limitati a formulare delle mere ipotesi, insufficienti a dimostrare la sua partecipazione al clan con funzioni apicali. d) Mancanza, e comunque apparenza, della motivazione sulla gravità indiziaria relativa ai capi L) ed N) della rubrica, che è stata ricavata in via automatica dalla ritenuta partecipazione dell'RI con ruolo apicale all'associazione mafiosa senza fossero emerse certezze circa l'individuazione del CA citato nelle conversazioni nella persona del ricorrente. Al contrario, manca qualsiasi indizio di un coinvolgimento della sua persona nell'attività di consegna o acquisto di stupefacenti.
4. Con atto separato l'indagato ha proposto altro ricorso a firma dell'avv.to OR Sorbello, col quale ha articolato i seguenti motivi: a) nullità dell'ordinanza per mancanza e contraddittorietà di motivazione anche in riferimento a quanto dedotto nelle note difensive depositate nel giudizio di riesame circa l'assoluta mancanza di autonomia dell'ordinanza applicativa della misura rispetto alla richiesta del p.m., eccezione respinta sulla base del rilievo circa la diversificazione della decisione adottata nella scelta delle misure applicate, rilievo che non si esplicita a quale posizione sia riferito, mentre anche nell'ordinanza impugnata è dato riscontrare l'erronea indicazione del cognome di altro indagato diverso dall'RI. b) Mancanza di motivazione in ordine all'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite, violazione di legge in riferimento agli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen. ed omessa valutazione dei decreti autorizzativi. Dai verbali di trascrizione delle captazioni risulta che tale attività è avvenuta in data diversa dalla registrazione e dall'effettuazione della conversazione, il che ha richiesto l'ascolto delle tracce audio, le cui modalità di acquisizione non sono documentate, ma che non avrebbe potuto avvenire mediante registrazione autonoma condotta presso gli uffici di polizia, avendo stabilito i decreti autorizzativi l'effettuazione mediante impianti in uso nei locali della Procura della Repubblica. E poichè non sono stati depositati atti attestanti l'attività di estrapolazione o di 3 duplicazione delle tracce audio dal server della Procura, che era onere dell'accusa produrre, deve concludersi che l'attività di intercettazione era stata condotta con modalità illecite e non consentite, ossia con impianti in dotazione agli uffici di polizia. Non è conferente il richiamo alla disposizione di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. perché l'eccezione riguarda non mera irregolarità, quanto piuttosto la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen., comma 1, nonché dell'art. 267 cod. proc. pen., anche perché tutti i brogliacci ed i verbali di inizio di ciascuna operazione di captazione recano come luogo di redazione uno diverso da quello in cui doveva avvenire la registrazione, ossia la sede della Procura. c) Mancanza di motivazione in merito all'eccezione d'indeterminatezza del periodo temporale della contestazione, indicato nel momento finale, ma non in quello iniziale, con la conseguente mancata risposta anche all'eccezione in ordine alla violazione del divieto di "bis in idem". d) Contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata piena valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate utilizzate per stralcio quanto al delitto di cui al capo A); tali conversazioni attengono ad iniziative criminose programmate in sintonia con OL BR dal OM senza che nulla dimostri la partecipazione dell'RI e non provano il suo ruolo apicale prima del decesso del BR, né nel momento successivo, ma soltanto espressioni di auspicio all'assunzione di tale carica, oppure impressioni degli altri sodali. Del resto anche il OM era soggetto transitato da un clan ad altro e solo in tempi recenti aveva assunto un posto nel sodalizio oggetto d'indagini per cui aveva scarsa conoscenza delle due dinamiche interne e dopo il decesso del BR non si era registrata alcuna attività criminosa, né la sua programmazione, ma soltanto la lamentela del OM per essere stato abbandonato. e) Contraddittorietà della motivazione in riferimento al ruolo apicale attribuito al ricorrente, sebbene nessun dato probatorio indicasse l'assunzione della guida del gruppo che era stato guidato dal BR e dai suoi congiunti, cosa avvenuta anche dopo decesso di OL BR, al quale era succeduto il fratello OR, come verificatosi anche durante un precedente periodo di carcerazione, secondo quanto accertato dalla sentenza di merito nel . E processo Gotha. Inoltre, la contestazione alternativa della condotta apicale e del ruolo direttivo manifesta incertezza dell'accusa in violazione del diritto di difesa. f) Mancanza di motivazione in relazione all'asserita partecipazione dell'RI al delitto di cui all'art. 74 d.p.r. nr. 309/90 ed ai reati fine: nessun elemento indiziario avvalora l'ipotesi accusatoria in quanto non vi è prova della condivisione di intenti, di rischi e di profitti tra il ricorrente ed il gruppo del OM, il quale aveva fornitori diversi anche a Catania e paesi limitrofi e doveva onorare le richieste di pagamento delle forniture sequestrate dalle forze dell'ordine. Inoltre, l'ordinanza accosta il nominativo dell'RI, talvolta confuso con quello dello PA, a quello di altri coindagati senza fornirne adeguata giustificazione. g) Contraddittorietà della motivazione con riferimento ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.p.r. nr. 309/90: nessuna prova è stata acquisita di uno stabile rapporto di fornitura di stupefacenti, intercorso tra l'RI ed il OM, risultato in contatto ed in relazioni 4 criminose con altri soggetti, né dell'attività di depositario della sostanza svolta dal primo o che fosse operato in suo favore un riparto dei proventi dei traffici illeciti comuni. h) Mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla riconosciuta recidiva specifica 1 reiterata a carico dell'RI, questione che il tribunale non ha affrontato e la cui fondatezza si fonda sulla natura permanente del delitto associativo per il quale egli ha già riportato condanna. 1 i) Mancanza di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. nr. 309/90 e sulla fattispecie attenuata di cui all'art. 74, comma 6, stesso d.r.p.; i quantitativi sequestrati indicano come le singole operazioni di acquisto e cessione abbiano riguardato poche decine di grammi di sostanza, insufficienti ad integrare l'aggravante contestata, ma tali da qualificare l'associazione come finalizzata al compimento di condotte di contenuta gravità. 1) Motivazione apparente in ordine alla scelta della misura cautelare, non essendo sufficiente il richiamo alla presunzione stabilita dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, stante la risalenza nel tempo dei fatti rispetto al momento di imposizione della misura. Considerato in diritto ricorso è infondato in tutte le sue molteplici deduzioni e non merita dunque accoglimento.
1.Il primo motivo articolato nei due atti separati di ricorso attiene alla mancata rilevazione da parte del Tribunale della nullità del provvedimento applicativo della misura coercitiva per mancato assolvimento dell'obbligo, imposto al giudice della cautela, di autonoma valutazione degli elementi fondanti la domanda cautelare. Al riguardo il Tribunale ha respinto l'eccezione sulla scorta di una duplice "ratio decidendi": da un lato ha riscontrato l'autonoma valutazione condotta dal primo giudice degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari, specie in riferimento alla fattispecie criminosa contestata al capo L), ed alla cernita delle richieste del p.m., non accolte integralmente per l'applicazione nei confronti di alcuni indagati di misure diverse da quelle invocate dall'organo avente potere d'impulso; dall'altro ha escluso l'immediata applicabilità della nuova disciplina introdotta dalla legge nr. 47/2015 a provvedimento emanato prima della sua entrata in vigore.
1.1 Osserva questa Corte che le obiezioni del ricorrente non contrastano efficacemente la prima delle due osservazioni, in quanto negano qualsiasi intervento di elaborazione e considerazione personale da parte del g.i.p. del compendio indiziario e delle esigenze di cautela in ragione della pedissequa trascrizione della domanda del p.m., riproduttiva anche degli errori materiali di scritturazione, ma non confutano in modo specifico e puntuale mediante apprezzabili riferimenti testuali, l'osservazione del Tribunale sulla ricostruzione, operata in modo "originale" dal g.i.p., del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e sulla scelta delle misure cui sottoporre i singoli indagati, che ha dato luogo ad un accoglimento parziale della richiesta con applicazione in alcuni casi di forme di cautela meno afflittive rispetto a quelle sollecitate dall'istante. 5 1.1.1 Il giudizio positivamente espresso dal Tribunale riposa dunque su dati fattuali concreti, desunti dalla comparazione tra il testo della domanda del p.m. e quello dell'ordinanza gravata di riesame e sulla compiuta selezione delle misure coercitive da applicare, il che di per sé implica, non soltanto l'assolvimento dell'onere di esposizione degli elementi rilevanti ed integranti i presupposti per l'emissione del provvedimento, ma anche l'esercizio in funzione critica del controllo di legalità su tali condizioni e sull'adeguatezza alle situazioni individuali delle forme coercitive imposte. Appare corretto dunque il richiamo, operato nell'ordinanza in verifica, al condivisibile principio di diritto, secondo il quale "La diversificazione, a fini cautelari, delle singole posizioni degli indagati rispetto anche alle richieste del pubblico ministero, è circostanza dalla quale non irragionevolmente può trarsi il convincimento che il giudice abbia effettuato un'autonoma valutazione del quadro indiziario-cautelare sottoposto alla sua valutazione" (Cass. sez. 3, n. 31944 del 19/3/2014, Germinelli, non massimata) 1.1.2 Né in senso contrario assume importanza che nei confronti dell'RI sia stata applicata la custodia cautelare in conformità alla richiesta dell'accusa, perché comunque nei suoi riguardi valgono gli altri rilievi esposti dal Tribunale sulla dimostrata autonomia valutativa rintracciabile nell'ordinanza genetica. Del resto è il ricorso a firma dell'avv.to Pino a rilevare come il g.i.p. avesse riorganizzato graficamente le proposizioni col raggruppamento in punti separati ed avesse inserito anche la citazione di una precedente decisione della Corte di Cassazione riguardante la configurazione della fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. nr. 309/90 a completare mediante un riferimento giurisprudenziale il ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione cautelare, il che conferma anche sotto tale profilo l'effettività di un'adesione alla richiesta non integrale, ma criticamente condotta ed arricchita di contenuti sul piano argomentativo. Tanto è già sufficiente ad escludere la fondatezza della questione di nullità dell'ordinanza genetica.
1.2 Merita apposita trattazione anche l'altra tematica sollevata dalle difese in ordine alla mancata attivazione da parte del Tribunale dei poteri di rilievo ufficioso della nullità dell'ordinanza originaria per assenza di autonoma valutazione dei presupposti di legge, secondo quanto imposto dall'attuale formulazione dell'art. 292 cod. proc. pen., commi c) e c-bis), introdotta dalla legge nr. 47 del 2015. 1.2.1 Tale testo normativo impone un ulteriore requisito necessario per la valida sottoposizione dell'indagato alla custodia cautelare, in quanto pretende, accanto all'esposizione, anche l'autonoma valutazione dei requisiti richiesti per l'applicazione della misura, ossia "delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa", quale garanzia di un effettivo esame critico ed indipendente della domanda cautelare da parte del giudicante, cui è ora inibito redigere, anche in caso di integrale condivisione, il provvedimento in termini di mera ricopiatura dell'istanza. Alla specificazione dell'onere motivazionale gravante sul g.i.p. si accompagna nel testo riformato della disciplina processuale la previsione, inserita al nono comma dell'art. 309 cod. proc. pen. e del tutto innovativa, di incrementati e più penetranti poteri di verifica da parte del tribunale del riesame, il quale, se riscontri l'assenza di motivazione, oppure di autonoma valutazione, deve annullare il provvedimento impugnato. Come evidenziato da tutti gli interpreti, la nuova disposizione, introdotta a garanzia dei diritti difensivi e dell'effettività del controllo giudiziale da esercitarsi nei diversi gradi in cui si snoda il procedimento cautelare, da un lato deroga al più generale criterio che orienta le decisioni del giudice del riesame, ossia alla possibilità di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso esposte, dall'altro gli inibisce l'attivazione dei poteri di integrazione e di propria valutazione per sanare eventuali carenze o illogicità dell'apparato motivazionale del titolo cautelare, in ossequio all'interpretazione già offerta da questa Corte di legittimità, che nella maggioranza delle sue decisioni in precedenza ammetteva tale facoltà di intervento integrativo o suppletivo. Al contrario, la disciplina oggi vigente impone che, a fronte della constatazione dell'assenza di motivazione a supporto della decisione genetica, oppure della sua presenza grafica, ma dal contenuto tale da non rivelare l'avvenuta conduzione di un sindacato autonomo sulle condizioni applicative della misura coercitiva, il tribunale del riesame debba limitarsi ad annullarla, non potendo supplire con rilievi personali alle riscontrate carenze.
1.2.2 Nel caso di specie, il Tribunale di Catania ha negato di doversi attenere a tale diversa regola di giudizio, sia per il riscontro della presenza di un'effettiva motivazione nell'ordinanza oggetto di riesame, sia per ragioni di ordine temporale. Il ricorrente censura anche tale secondo profilo di ordine processuale, assumendo che l'applicazione del medesimo criterio invocato nell'ordinanza impugnata del "tempus regit actum" varrebbe anche per la decisione del collegio del riesame, poiché al momento della sua assunzione era già in vigore la riforma dell'art. 309 cod. proc. pen., comma 9. 1.2.3 Osserva questa Corte che la tesi difensiva non può accogliersi per svariate ragioni.
1.2.3.1 In primo luogo l'interpretazione sistematica delle disposizioni innovative dell'istituto del riesame induce a ritenere che il legislatore sia intervenuto in modo simmetrico nel delineare, sia la funzione cognitiva del giudice richiesto di applicare misura cautelare, sia il sindacato spettante al tribunale investito della richiesta di riesame. In realtà sotto il primo profilo deve ritenersi che il portato innovativo della legge nr. 47 del 2015 abbia inciso, non tanto sui poteri di apprezzamento delle condizioni stabilite dalla legge per imporre la misura, quanto sui doveri giustificativi dell'attività di verifica condotta dal g.i.p.: invero, anche prima della riforma nessuno ha mai dubitato che su questo giudice gravasse l'obbligo di condurre un personale e penetrante riscontro circa il compendio indiziario e le esigenze di cautela, che non poteva esaurirsi nell'apporre la propria sottoscrizione sul documento contenente la domanda cautelare proveniente dall'organo dell'accusa, né nel ricopiare in modo integrale ed automaticamente adesivo tale atto, pena l'assoluta vanificazione della pretesa di alterità e terzietà del controllo giudiziale e la commissione di una falsità ideologica per avere assunto la paternità di un atto proveniente da altra autorità giudiziaria. Piuttosto, per effetto della riforma, sul g.i.p., chiamato orą 7 come in precedenza ad una verifica effettiva sui presupposti applicativi della misura, grava l'obbligo aggiuntivo di dar conto in senso grafico e di costituire l'evidenza della conduzione dell'autonoma valutazione di indizi, esigenze cautelari e nuovi elementi eventualmente addotti dalla difesa, la cui inottemperanza viene sanzionata con la nullità dell'ordinanza applicativa;
in parallelo, al tribunale del riesame, una volta esplicatosi il contraddittorio, spetta controllare che tale obbligo sia stato assolto, ossia che il provvedimento riesaminato sia corredato da motivazione e che questa dimostri l'avvenuta considerazione autonoma da parte del giudice dei requisiti pretesi dalla legge per l'imposizione della cautela e, una volta riscontratane l'inottemperanza, rilevare la nullità del provvedimento impugnato.
1.2.3.2 Ebbene, alla luce di tale premessa, la soluzione del quesito non può ravvisarsi nella applicazione del principio "tempus regit actum" alla sola ordinanza del tribunale del riesame. E' noto che, secondo la previsione dell'art. 11 delle preleggi, comma primo, "La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo", se il nuovo testo normativo non disponga espressamente il momento di decorrenza dei suoi effetti e non introduca una regolamentazione valevole per il periodo transitorio, conserva validità la regola generale, anche se non assoluta, di inapplicabilità ad atti già compiuti, che si riassume nel noto principio "tempus regit actum", per cui la nuova norma disciplina il processo dal momento della sua entrata in vigore e gli atti compiuti nella vigenza della legge previgente restano validi. Come acutamente osservato da S.U. n. 27919 del 31/03/2011, PM in proc. Ambrogio, rv. 250195, tale brocardo esprime un concetto particolarmente confacente alla disciplina del processo penale, che si caratterizza per il progredire del suo corso attraverso il susseguirsi di singoli e diversi atti, ciascuno dei quali sottoposto al regime giuridico vigente al momento del suo compimento, regime che ne segna definitivamente, irrevocabilmente, " F le condizioni di legittimità, ne costituisce lo statuto regolativo: un atto, una norma". Ciò non pone particolari difficoltà se l'atto una volta compiuto esaurisca i suoi effetti in modo istantaneo. Diverso e più complesso è il caso in cui il compimento dell'atto, o i suoi effetti si protraggano nel tempo ed in tale intervallo muti la norma regolatrice, come avviene per le disposizioni sulla competenza, sulle impugnazioni, sulle prove e sulle misure cautelari e come verificatosi nel caso in esame, in cui l'intervento riformatore del legislatore si è inserito nel periodo intermedio tra l'adozione della misura custodiale e la decisione assunta in sede di riesame. La soluzione del quesito non può prescindere dalla considerazione che l'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare rappresenta un atto istantaneo, la cui ! emanazione deve rispettare i requisiti prescritti dalla legge al momento della sua . emanazione;
sono piuttosto i suoi effetti a protrarsi nel tempo sino a che non venga meno, per qualsiasi causa, lo stato di limitazione della libertà personale, che l'ordinamento pretende sia costantemente adeguato in funzione del mutamento delle condizioni che hanno determinato l'adozione della misura e la sua scelta nel novero di quelle possibili. Pertanto, in riferimento all'ordinanza genetica deve ritenersi che l'applicazione del principio 8 . "tempus regit actum" la renda insensibile ai sopravvenuti mutamenti di disciplina, introduttivi di nuovi requisiti contenutistici o di nuovi oneri nella tecnica redazionale a carico del giudice che l'abbia emessa.
1.2.3.5 Quanto al provvedimento del tribunale del riesame deve ricordarsi che, per pacifico arresto interpretativo, il riesame ha natura di mezzo di impugnazione perché devolve ad un giudice diverso da quello che ha imposto la misura di verificare la legittimità della decisione originaria quanto alle condizioni applicative della restrizione della libertà personale disposta, consentendogli di pervenire all'annullamento, alla revoca o alla modifica di quanto impugnato per i motivi dedotti o per altri diversi riscontrati in via autonoma. Anche in riferimento alle misure cautelari è dunque possibile ravvisare la struttura coordinata e orientata verso un fine comune -l'applicazione legale e giustificata in conformità alla disciplina normativa della cautela imposta in pendenza o in vista della celebrazione del giudizio principale di più atti, collocati in fasi distinte, tipica del procedimento penale, ancorchè lo stesso si inserisca quale "incidente" in quello principale, deputato a verificare la fondatezza della "notitia criminis". Giova ricordare che sia la dottrina, che la giurisprudenza che hanno affrontato il tema con riferimento alle impugnazioni proponibili avverso decisioni giudiziarie, assunte nella forma della sentenza, hanno sottolineato l'importanza di prendere in esame l'atto nella sua individualità e negli effetti prodotti per verificare se sia autosufficiente ed autoreferenziale, se costituisca l'esito di un percorso preparatorio, ovvero ancora se abbia carattere prodromico e strumentale rispetto ad un atto successivo: in riferimento a tali diverse situazioni e tipologie di atti processuali anche il principio "tempus regit actum" assume una portata diversa. Nell'ambito di tale rassegna si collocano come formalmente autonomi, sia la decisione iniziale, sia l'atto d'impugnazione, il quale esplica effetti propri, quali l'introduzione del grado successivo del procedimento e la devoluzione al giudice designato alla sua trattazione della relativa cognizione e che, una volta proposto nel rispetto della disciplina processuale vigente in quel momento, dà luogo alla pendenza del giudizio d'impugnazione avverso la sentenza. Ebbene, negli interpreti non è emerso un indirizzo univoco in ordine all'individuazione del momento, a partire dal quale la nuova disciplina introdotta a modifica di quella precedente debba applicarsi all'impugnazione, se priva di disposizioni che regolino il periodo transitorio. Un orientamento propende per la considerazione del momento di presentazione dell'impugnazione (Cass. sez. 4, nr. 3484 del 17/11/2004, non massimata;
sez. 5, nr. 15596 del 12/3/2004, non massimata;
sez. 4 nr. 4860 del 4/12/2003, non massimata;
sez. 3, nr. 20769 del 13/3/2002, non massimata;
sez. 6, n. 5558 del 10/04/2000, Concolato, rv. 216414; sez. 5, n. 7329 del 19/05/2000, Fugazzaro, rv. 216593), mentre altra linea interpretativa ritiene debba considerarsi la pronuncia della sentenza impugnata (Cass. sez. 5, nr. 45094 del 22/9/2003, Palascino, rv. 227251; sez. 3, nr. 28/5/2001 n. 30541; sez. 5, nr. 11659 dell'11/1/2007, OM ed altro, rv. 235966; sez. 1, n. 40251 del 02/10/2007, P.G. in proc. Scuto, rv. 238050). 9 of A tale seconda opzione hanno aderito anche le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, rv. 236537), che, pronunciando in riferimento all'appello della parte civile proposto prima dell'entrata in vigore della legge nr. 46 del 2006, hanno stabilito appunto che l'applicazione della regola "tempus regit actum" riferita al momento di proposizione dell'impugnazione quando successivamente sia intervenuta una diversa disciplina conduce ad esiti irrazionali, perché affida il regime regolatore del giudizio sul gravame alla maggiore o minore tempestività di presentazione da parte dell'interessato, oppure di compimento degli adempimenti di cancelleria successivi al deposito del documento sentenza, ossia ad un elemento in sé aleatorio. Hanno quindi ravvisato la possibilità di superare l'inconveniente, ancorando la disciplina processuale al momento della pronuncia della sentenza impugnata, che nel settore specifico dei gravami costituisce l'"actus" e determina il "tempus" rispetto al quale vanno considerati "la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla". Tale conclusione trova giustificazione nell'esigenza di garantire la parte nell'affidamento riposto sulla "fissità del quadro normativo" e la certezza dei rapporti giuridici, nonchè nel rilievo per cui la facoltà d'impugnazione origina dalla sentenza che s'intende contestare ed esplica la sua funzione ed i suoi effetti in relazione ad essa. Pertanto, a fronte della successione di leggi diverse che regolano l'impugnazione, la disciplina applicabile è quella vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata "che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, nè regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto" quanto ai rimedi esperibili per contrastarne le relative statuizioni (cfr. in senso conforme Cass. S.U. civili sent. 20/12/2006 n. 27172; S.U. penali sentenze 27/3/2002 n. 16101 e n. 16102).
1.2.3.6 La diversa soluzione proposta dal ricorrente si pone dunque in antitesi con tale condivisibile orientamento, che questo Collegio ritiene di dover applicare per la sua immutata validità anche in riferimento al settore cautelare ed al regime di impugnazione delle decisioni assunte dal g.i.p.. Pretendere di fare riferimento alla nuova legge vigente al momento della decisione sul gravame significa consentire di rilevare la carenza di un requisito non preteso dal sistema processuale al momento dell'assunzione della decisione cautelare e non considerare che la condizione di impugnabilità del provvedimento, ossia la possibilità di contestarlo mediante un determinato rimedio giuridico, va valutata in riferimento al momento della sua emanazione, momento che fissa definitivamente relativo regime giuridico. Del resto la tesi propugnata nel ricorso a firma dell'avv.to Pino dell'immediata applicabilità della norma processuale che regola i poteri decisori del tribunale del riesame in forza dei principi già affermati nel settore delle misure cautelari da alcune pronunce della Corte di cassazione (sez. 5, n. 18090 del 16/3/2010) in tema di ripristino della custodia cautelare per reati inclusi nell'elenco di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, dopo l'entrata in vigore della legge nr. 92/2009, è stata smentita anche dalle Sezioni Unite con 10 му la sentenza citata n. 27919 del 31/03/2011, PM in proc. Ambrogio. In tale autorevole sede si è affermato che "in assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione disposta prima della novella codicistica che ha ampliato il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza della sola custodia in carcere non può subire modifiche solo per effetto della nuova, più sfavorevole normativa", che possono conseguire soltanto da una rinnovata considerazione del caso da parte del giudice alla luce del mutato quadro legislativo di riferimento. Deve dunque confermarsi la correttezza sotto i profili considerati dell'ordinanza impugnata.
2. Non ha fondamento nemmeno l'altra eccezione preliminare, riguardante l'inutilizzabilità delle risultanze dell'attività di intercettazione per mancata dimostrazione delle modalità di estrazione delle tracce audio dall'impianto col quale erano state compiute le registrazioni, operazione necessaria per procedere alla trascrizione di quanto oggetto di captazione. Sul punto il Tribunale ha rilevato la natura congetturale dell'eccezione, fondata sul mero dato della mancata produzione dei verbali descrittivi di tale attività, sull'assenza di supporto dimostrativo della dedotta diversità del codice identificativo delle intercettazioni trascritte rispetto a quello proveniente dall'impianto in uso alla Procura della Repubblica e l'eventuale mera irregolarità dell'omessa verbalizzazione del prelievo dei dati.
2.1 Ebbene, la validità della soluzione esposta non viene scalfita dalle articolate obiezioni formulate dal ricorrente, a detta del quale, per avere i decreti autorizzativi previsto l'effettuazione delle captazioni soltanto mediante impianti installati presso l'ufficio della Procura procedente e non essere note le modalità pratiche di acquisizione da parte della polizia giudiziaria delle tracce audio, il cui ascolto aveva consentito la trascrizione su supporto cartaceo, doveva concludersi per la registrazione delle conversazioni con apparecchiature diverse da quelle autorizzate e quindi per l'illegalità di tutta l'attività.
2.2 L'eccezione è priva di fondamento perché, da un lato trascura le caratteristiche concrete dell'intercettazione condotta mediante la tecnica della remotizzazione, dall'altro non supera il rilievo preliminare sulla sua natura ipotetica, non compiutamente dimostrata con puntuali riferimenti documentali.
2.2.1 Quanto al primo profilo, le Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n. 36359 del 26/06/2008, Carli, rv. 240395, hanno affermato che l'utilizzabilità delle intercettazioni è condizionata dal rispetto della prescrizione che l'attività di registrazione, consistente nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata, sia compiuta nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti;
le successive attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati non devono necessariamente essere svolte negli stessi locali, potendo essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria. Ciò che assume rilievo per il rispetto delle formalità prescritte dalla legge processuale e specificate nel provvedimento autorizzativo è che la registrazione originale sia avvenuta con gli impianti in dotazione all'ufficio requirente e sia resa accessibile per la difesa nei modi e nei tempi 11 necessari per esercitare il diritto d'impugnazione mediante proposizione del riesame, secondo le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr. 336 del 2008 del 2008 n. 336 e dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, rv. 246906, che hanno riconosciuto il diritto del difensore di ottenere, a richiesta, "la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate", per poterne discutere in sede di riesame;
per contro, l'ascolto diretto dei nastri contenenti le tracce audio, oppure il loro trasferimento su supporti informatici, cui abbia proceduto il personale di polizia, costituiscono adempimenti estranei alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa.
2.2.2 Per la soluzione sulla questione dibattuta va ricordato che la sentenza Carli citata ha anche chiarito come il diritto della difesa di accertare l'utilizzabilità delle intercettazioni quanto al profilo della acquisizione delle stesse nel "server" della Procura e del successivo instradamento debba trovare attuazione nella fase del procedimento che si instaura successivamente al deposito degli atti, ma tale diritto deve restare ben distinto rispetto a quello ad ottenere l'allegazione delle trascrizioni e dei brogliacci in sede di riesame, nonché, eventualmente, copia delle registrazioni, che è funzionale soltanto alla verifica circa la sussistenza del materiale indiziario ed il suo significato dimostrativo. Pertanto, nell'ambito del riesame, non è consentito lamentare un vizio di inutilizzabilità, o la nullità dell'intercettazione per omessa dimostrazione da parte della Procura delle modalità con le quali sono state compiute le attività prodromiche alla trascrizione delle conversazioni captate e della conformità di eventuali registrazioni derivate dalla polizia giudiziaria da quella originale. Tale controllo è esercitabile soltanto in una diversa fase processuale, ossia successivamente all'avvenuto deposito degli atti e si distingue da quello funzionale alla proposizione del riesame, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 3, del 27/3/1996, Monteleone, rv. 204811; S.U, n. 21 del 20/11/1996, Glicora, rv. 206954; sez. 6, n. 35090 del 03/06/2003, Salvo, rv. 226709; sez. 6, n. 43654 del 9/11/2011, Aga, rv. 250850).
2.2.3 Dalla distinzione concettuale tra registrazione ed operazioni ad essa successive, finalizzate a rendere fruibile quanto intercettato, discende che l'autorizzazione a procedere mediante remotizzazione comporta la possibilità pratica di ascolto dei dati registrati in un momento non contestuale alla captazione ed in luogo fisicamente diverso dai locali ove questa è avvenuta, senza che il ricorso a tali facoltà operative possa autorizzare il dubbio o la certezza di un'intercettazione eseguita direttamente con impianti installati presso gli uffici di polizia e quindi con modalità non consentite. Pertanto, la prova che dovrebbe avvalorare l'eccezione difensiva non può, allo stato degli atti e per le finalità proprie del procedimento cautelare, desumersi dalle date dei verbali di trascrizione, diverse da quelle delle singole conversazioni captate, perché appunto effetto della disposta remotizzazione. Né da alcun dato disponibile emerge l'inesistenza delle registrazioni, immagazzinate nel 12 绂 server della Procura procedente, affermazione che non è dato riscontrare nemmeno nei due atti di ricorso.
2.2.4 La correttezza giuridica della decisione impugnata sul punto discende anche dalla constatazione che la disposizione di cui all'art. 268 cod.proc.pen., comma 1, la cui violazione è stata dedotta dalla difesa, impone quale adempimento necessario la sola verbalizzazione delle operazioni di registrazione, non già di "masterizzazione" dei dati relativi alle conversazioni registrate, omissione che quindi non assume rilievo perché improduttiva di nullità, riscontrabile soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge ex art. 177 cod. proc. pen., e nemmeno di inutilizzabilità delle intercettazioni, che è stabilita unicamente per la violazione dell'art. 268 cod.proc.pen., commi 1 e 3, ai quali fa rinvio l'art. 271 cod.proc.pen., comma 1. In tal senso si è già espressa questa Corte con orientamento che si condivide e riafferma (Cass.sez. 4, n. 20130 del 28/02/2005, Littera, rv. 231368; sez. 3, n. 11116 del 7/01/2014, PM in proc. Vita, rv. 259743; sez. 2, n. 17879 del 13/3/2014, Pagano ed altri, rv. 260008; sez. 2, n. 6846 del 21/01/2015, Biondo, 263430). Va dunque confermata la correttezza giuridica della soluzione esposta nell'ordinanza e la compiutezza argomentativa che l'ha illustrata.
3. Parimenti infondata risulta la contestazione dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione con ruolo direttivo al reato associativo ed ai reati fine, che si basa sulla svalutazione del portato argomentativo dell'ordinanza impugnata, la quale, richiamata la biografia criminale specifica dell'RI e le reiterate condanne per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., quella relativa al periodo dal 2003 al 29/7/2009 anche quale reggente del clan BR, ha ritenuto che nel periodo successivo all'agosto 2012, per il quale era intervenuta condanna in separato procedimento -così delimitando anche l'ambito temporale dell'accusa-, egli avesse persistito nella militanza nel clan BR sino ad averne assunto la direzione dopo il decesso del suo storico capo, OL BR, avvenuta il 12/6/2013. Ad esplicazione di tale assunto ha indicato diverse conversazioni ambientali, nelle quali il coindagato VI OM, parlando con altri soggetti a lui vicini, aveva fatto plurimi riferimenti a "CA" ed al "gran fermo" che li aveva entrambi riguardati a Giarre per alludere all'operazione di controllo condotta il 4/4/2013 nei pressi di una stalla di proprietà dell'RI, situata in quella località, nel corso della quale si era constatata la riunione in corso tra questi, il OM, DE AR, PE IL e LU LE PA. Tale riferimento ha convinto della corretta identificazione di CA nell'odierno ricorrente e dell'altrettanto corretta attribuzione del ruolo direttivo, già in passato ricoperto, posto che erano plurime le indicazioni alla sua persona quale unico soggetto dotato delle capacità per sostituire il BR e perciò divenuto punto di riferimento in senso mafioso del gruppo di Giarre e di Castiglione di Sicilia per decisione anche del fratello del deceduto capoclan, OR BR, alla necessità di rapportarsi con lo stesso, di ottenerne l'approvazione e di rivolgersi a lui per dirimere contrasti interni con altri sodali e chiedere assistenza. 13 of 3.1 Il Tribunale, a fronte di emergenze chiare ed inequivoche circa l'effettiva e non ipotetica assunzione da parte dell'RI del ruolo direttivo, o comunque organizzativo del sodalizio mafioso, ha ritenuto irrilevante che egli non fosse stato diretto partecipe delle conversazioni intercettate, conseguenza di una precisa scelta di non esporsi in prima persona per non essere interessato da eventuale attività investigativa, il che offre adeguata replica alle censure mosse col ricorso sul punto.
3.2 Per le stesse ragioni non ha pregio l'obiezione difensiva che contesta il mancato accertamento della partecipazione del ricorrente ad operazioni di consegna di sostanza stupefacente, che i giudici cautelari hanno ritenuto essere stata affidata ad altri sodali, preposti a compiti esecutivi, su incarico e direzione del ricorrente. Inoltre, non trova rispondenza nel percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata che gli indizi di reità in ordine ai reati di cui ai capi L) ed N) della rubrica siano stati ricavati in via automatica dalla ritenuta partecipazione dell'RI con ruolo apicale all'associazione mafiosa: al contrario, si è rinvenuta conferma della sua partecipazione all'organizzazione dedita al traffico di droga, operante in Castiglione e zone limitrofe, dall'avvenuta reiterata fornitura di partite di stupefacente, compiuta sino a giugno 2013 in favore del gruppo capeggiato dal OM, consegnate con modalità già collaudate ed in un luogo prestabilito, ossia nell'area di servizio poco distante dall'ubicazione della stalla ove si era tenuta la riunione di soggetti gravitanti nel clan BR il 4/4/2013. L'effettività di tali transazioni si è dedotta dal sequestro di parte della sostanza trattata, avvenuto in due occasioni, nei confronti di stretti collaboratori del OM, quali il AR, lo TT ed il OM IL, nonché dai continui contatti telefonici tra il primo e lo PA, emissario dell'RI, per concordare il ritiro dello stupefacente secondo già sperimentati moduli operativi e per regolare il pagamento dei debiti per tale ragione contratti, a significare la risalenza nel tempo degli affari illeciti trattati. A tal fine, altro soggetto giarrese, PE AL, indicato come collaboratore dell'RI, aveva sollecitato più volte ed in termini decisi il pagamento dell'importo di 14.000 euro, suscitando le rimostranze del OM per la dimostrata incomprensione da parte di "Melo", ossia del ricorrente, delle sue difficoltà, legate alla subita limitazione della libertà personale ed ai sequestri della sostanza, nonchè la sua richiesta di poterlo incontrare personalmente;
in altro illuminante passaggio, ritenuto indicativo di uno stabile accordo per la gestione del traffico di stupefacenti, lo stesso OM si era mostrato indispettito per la mancata assistenza fornitagli da CA in occasione dell'arresto proprio e di altri sodali e per la sua pretesa di ottenere egualmente il pagamento delle partite di droga, frutto di un atteggiamento più intransigente rispetto al predecessore BR, tanto che il OM gli aveva dichiarato la disponibilità a vendere la propria autovettura per saldare il debito anche se la droga che era andata perduta perché sequestrata era "perduta per tutti". Tali contrasti non sono stati considerati significativi di una contrapposizione di interessi, tale da escludere il vincolo associativo, quanto della necessaria regolamentazione di rapporti economici all'interno della compagine organizzata fra quanti avevano procurato la sostanza e quanti l'avevano ricevuta a credito 14 e rivenduta al dettaglio in vista però di un fine comune. Convergente con tali rilievi, perché indicativa del vincolo di subordinazione e di obbedienza dei partecipanti rispetto ai dirigenti del gruppo, si è ritenuta anche la conversazione nella quale il OM aveva prospettato ad altri aspiranti affiliati all'organizzazione di cui al capo L) la necessità di ricevere la preventiva approvazione dei capi operanti a Giarre prima di consentirne l'ingresso nella 2 compagine. In tal modo si è offerta corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali "In tema di stupefacenti, l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita" (sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava e altri, rv. 262981), della stabilità dei rapporti e dell""affectio societatis", mentre la partecipazione del singolo al sodalizio criminoso, non richiedente un'investitura formale, può essere ricavata dalla commissione di singoli episodi criminosi, che, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare un ruolo specifico, funzionale all'operato ed al raggiungimento degli scopi dell'associazione, assolto con la coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, rv. 261379; sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza e altri, rv. 257991; sez. 2, n. 6261 del 23/01/2013, Scruci, rv. 254498). Risulta poi di particolare rilievo per il presente caso il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale "L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale" (Cass. sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio e altri, rv. 251574). In perfetta aderenza a tali principi l'ordinanza ha dato conto con motivazione analitica e fedele ai dati probatori del ruolo defilato, ma determinante, assunto dall'RI anche nell'organizzazione dedita al narcotraffico per avere realizzato in concorso col AL e lo PA continuative forniture di stupefacente in favore del gruppo del OM in un arco temporale di alcuni mesi e destinato a protrarsi ancora con modalità già sperimentate con una convergenza di intenti verso il risultato comune di ricavare profitti illeciti dal commercio di droga e con la condivisa consapevolezza che gli instaurati rapporti di cessione e rivendita garantivano l'operato dell'organizzazione.
3.3 Resta soltanto da aggiungere che non risultano già sottoposte al vaglio del Tribunale le censure relative alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 309/90, contestata in riferimento al coinvolgimento nel contesto 15 associativo di un minore d'età, lo TT, ed alla riconduzione della fattispecie associativa all'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, stesso testo di legge: in ogni caso, seppur non affrontata con esplicita motivazione, quest'ultima questione può ritenersi respinta per implicito nella ricostruzione fattuale delle condotte partecipative e nel contesto mafioso di riferimento in cui le stesse si sono esplicate.
3.4 Del tutto irrilevante risulta poi la censura che contesta la legittima contestazione della recidiva: non soltanto l'istituto è stato correttamente applicato in relazione alle precedenti condanne riportate dall'RI per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma la tematica non assume un rilievo decisivo nella presente vicenda cautelare, se non per lumeggiare, come fatto dai giudici di merito, la personalità del ricorrente.
4. Anche le censure relative alle esigenze cautelari non colgono nel segno: il collegio del riesame ha motivatamente ravvisato l'impossibilità di superare la presunzione relativa di pericolosità sociale in ordine alle due fattispecie associative e ha indicato specifici elementi indicativi in concreto della probabile reiterazione di analoghi reati in ragione della pluralità e gravità di quelli oggetto di investigazioni, del ruolo svolto dall'RI, della sua personalità negativa di soggetto gravato da plurime condanne per i medesimi titoli di reato e mai recuperato al vivere legale secondo le regole di civile convivenza, nonostante le pene detentive già sofferte. Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Pispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. R Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2015. Il PresidentePresiden Monica Bon ба Il Consigliere estensore Porteortese DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 DIC 2015 ILGANCELLERE Stefania ALLA 16