Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2015, n. 49918
CASS
Sentenza 21 ottobre 2015

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In tema di misure cautelari personali, non si applica alle ordinanze genetiche emesse prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015 l'obbligo per il tribunale del riesame di verificare che il provvedimento applicativo abbia rispettato il dovere - ulteriormente imposto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., per come modificato dalla legge citata - di dare conto, in motivazione, dell'autonoma valutazione giudiziale degli indizi, delle esigenze cautelari e degli elementi eventualmente addotti dalla difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2015, n. 49918
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49918
    Data del deposito : 21 ottobre 2015

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