Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2007, n. 40251
CASS
Sentenza 2 ottobre 2007

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In caso di successione nel tempo di disposizioni diverse, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, in forza del principio "tempus regit actum" occorre far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale la corte di appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M. e dall'imputato avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa prima dell'entrata in vigore della l. 20 febbraio 2006, n. 46, disponendo altresì la trasmissione degli atti alla corte stessa per lo svolgimento del giudizio di appello) (V. Sez. Un. civ., n. 27172 del 20/12/2006, rv. 593733).

Nella nozione di "sentenza di proscioglimento" di cui all'art. 10, comma secondo, L. 20 febbraio 2006, n. 46 non rientra la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, che, pertanto, non è soggetta alla disciplina prevista da detta disposizione. (V. Corte cost. n. 26 del 2007; Corte cost. ord. n. 4 del 2008).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2007, n. 40251
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40251
    Data del deposito : 2 ottobre 2007

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