Sentenza 2 ottobre 2007
Massime • 2
In caso di successione nel tempo di disposizioni diverse, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, in forza del principio "tempus regit actum" occorre far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale la corte di appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M. e dall'imputato avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa prima dell'entrata in vigore della l. 20 febbraio 2006, n. 46, disponendo altresì la trasmissione degli atti alla corte stessa per lo svolgimento del giudizio di appello) (V. Sez. Un. civ., n. 27172 del 20/12/2006, rv. 593733).
Nella nozione di "sentenza di proscioglimento" di cui all'art. 10, comma secondo, L. 20 febbraio 2006, n. 46 non rientra la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, che, pertanto, non è soggetta alla disciplina prevista da detta disposizione. (V. Corte cost. n. 26 del 2007; Corte cost. ord. n. 4 del 2008).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2007, n. 40251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40251 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/10/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3169
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 017137/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLOO di CATANIA;
nei confronti di:
1) CU NO, (anche ricorrente) N. IL 11/09/1941;
avverso SENTENZA del 28/07/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO Santi, che ha chiesto la conversione dei ricorsi in appello;
sentiti i difensori civile SI e LI, i quali chiedono dichiararsi inammissibile il ricorso del P.G..
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che il G.u.p. del Tribunale di Catania, con sentenza del 28/7/2004, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di TI CU in ordine ai delitti di concorso in sequestro e omicidio di LO AL perché il fatto non costituisce reato;
che, sugli appelli del P.G. e dell'imputato, la Corte d'appello di Catania, con ordinanza del 17/3/2006, ne dichiarava l'inammissibilità in forza del combinato disposto degli art. 4 (modificativo dell'art. 428 c.p.p.) e L. n. 46 del 2006, art. 10, commi 1 e 2, sull'assunto che tali disposizioni precluderebbero l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere, anche se pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa;
che il P.G. e l'imputato hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza del G.u.p.;
che questa Corte, già in altre occasioni (Cass. Sez. 5, 13/2/2007 n. 9232, P.G. in proc. Peluso, rv. 235972; Sez. 1, 22/5/2007 n. 22810, P.M. in proc. Muto, rv. 236797; Sez. 1, 15/6/2007 n. 25106, P.M. in proc. Fonte, rv. 236595) ha affermato il principio di diritto per il quale, in forza di serie ragioni logico - sistematiche, nella nozione di "sentenze di proscioglimento" non possono annoverarsi le "sentenze di non luogo a procedere" pronunciate all'esito dell'udienza preliminare, sicché non è a quest'ultime estensibile la regolamentazione transitoria delle vicende impugnatone, dettata per le prime dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, (norma successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26 del 2007);
che, pertanto, giusta il principio generale "tempus regit actum", pure consacrato nella disposizione transitoria di cui della L. n. 46 cit., art. 10, comma 1, il regime d'impugnabilità oggettiva della sentenza in esame, siccome pronunziata prima dell'entrata in vigore della legge di riforma, resta disciplinato dalla prcvigente disciplina ("posto che è in rapporto actus costituito dalla pronuncia della sentenza e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla": in tal senso, v. Cass. Sez. Un., 29/3/2007 n. 27614, P.C. in proc. Lista, rv. 236537) di cui all'art.428 c.p.p., per cui la sentenza di non luogo a procedere era appellabile;
che, per queste ragioni, va annullata senza rinvio l'ordinanza d'inammissibilità degli appelli ritualmente proposti dal P.G. e dall'imputato, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza d'inammissibilità degli appelli, pronunciata il 17/3/2006 dalla Corte d'appello di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 2 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007