Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2013, n. 31353
CASS
Sentenza 27 giugno 2013

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Massime1

L'obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabile civile, in solido con l'imputato condannato, consegue di diritto alla condanna; alla omissione della statuizione va pertanto ovviato con la procedura di correzione degli errori materiali anche da parte della Corte di Cassazione quale giudice della impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia provveduto il giudice di appello.

Commentario1

  • 1L’omessa statuizione della condanna alle spese processuali può essere emendata con la procedura di correzione di errore materiale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2021

    (Istanza rigettata) Il fatto La Prima Sezione penale della Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso avanzato dall'imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Brescia con cui veniva condannato costui al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili. L'istanza proposta dalle parti civili Con apposita istanza le parti civili, rappresentate da loro rispettivi difensori, invocavano la correzione dell'errore materiale in cui la Cassazione sarebbe incorsa nella citata pronuncia, per avere omesso di estendere, in via solidale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2013, n. 31353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31353
Data del deposito : 27 giugno 2013

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