Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
L'obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabile civile, in solido con l'imputato condannato, consegue di diritto alla condanna; alla omissione della statuizione va pertanto ovviato con la procedura di correzione degli errori materiali anche da parte della Corte di Cassazione quale giudice della impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia provveduto il giudice di appello.
Commentario • 1
- 1. L’omessa statuizione della condanna alle spese processuali può essere emendata con la procedura di correzione di errore materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2021
(Istanza rigettata) Il fatto La Prima Sezione penale della Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso avanzato dall'imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Brescia con cui veniva condannato costui al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili. L'istanza proposta dalle parti civili Con apposita istanza le parti civili, rappresentate da loro rispettivi difensori, invocavano la correzione dell'errore materiale in cui la Cassazione sarebbe incorsa nella citata pronuncia, per avere omesso di estendere, in via solidale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2013, n. 31353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31353 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 27/06/2013
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1403
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 9335/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARA MAURO N. IL 13/07/1960;
avverso la sentenza n. 12/2010 TRIBUNALE di AOSTA, del 09/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice di pace di Aosta ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello cha ha concesso attenuanti generiche ed ha ridotto la pena.
2. Ricorre per cassazione l'imputato lamentando che il Tribunale si è limitato a ritenere congrua la quantificazione delle spese di parte civile e non ha risposto al motivo di gravame in ordine alla loro quantificazione ed al loro addebito al solo imputato e non anche ai responsabili civili.
3. Il ricorso è fondato per ciò che attiene alla mancata condanna dei responsabili civili al pagamento delle spese di parte civile in solido con l'imputato. Effettivamente nei motivi d'appello sia era contestata la condanna al pagamento delle spese di parte civile in capo al solo imputato e non anche nei confronti dei responsabili civili. La questione non è stata esaminata dalla Corte d'appello. La prima sentenza reca in motivazione ed in dispositivo la condanna delle responsabili civili al risarcimento del danno;
e liquida equitativamente in 5.000 Euro le spese di parte civile che pone a carico del solo imputato. Si è in presenza di una palese mera materiale omissione, posto che la condanna solidale dei responsabili civili discende ex lege (art. 541 cod. proc. pen.), atteso il tenore della pronunzia. Tale omissione può essere ovviatela questa Suprema Corte, recependo l'indirizzò espresso in risalente ma sempre attuale sentenza (Sez. 5, 14 marzo 1986, rv. 172858), con la quale si è affermato, condivisibilmente, che l'obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabile civile, in solido con l'imputato condannato, consegue di diritto alla condanna: alla omissione della statuizione in proposito va pertanto ovviato con la procedura di correzione degli errori materiali anche da parte della Corte di Cassazione quale giudice della impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia provveduto il giudice di appello. In applicazione di tale principio le sentenze di merito vanno corrette per ovviare alle indicate omissioni.
3.1 La censura inerente alla determinazione dell'entità delle spese di parte civile è aspecifica e quindi inammissibile, poiché non reca l'indicazione delle ragioni che rendono inappropriata la statuizione.
P.Q.M.
Dispone correggersi la sentenza del Giudice di pace di Aosta e quella impugnata nel senso che la condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili deve intendersi estesa in via solidale al responsabili civili.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013