Sentenza 14 novembre 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, dichiarata, anche in via definitiva, nell'ambito di un procedimento "de libertate" (nella specie, per inadeguatezza della motivazione dei decreti esecutivi circa il ricorso ad impianti esterni), non esplica alcun effetto sulla legittimità di misure cautelari adottate nell'ambito di un diverso procedimento e fondate sui risultati delle medesime intercettazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2008, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 14/11/2008
Dott. GRAMENDOLA CO - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA UI - Consigliere - N. 2546
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI NN - Consigliere - N. 22935/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IO CO, n. a Mugnano di Napoli il 17.10.1968;
2) UL CO, n. a Lusciano il 14.3.1967;
avverso la ordinanza in data 30 aprile - 16 maggio 2 008 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Conti NN;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art.309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 7 aprile 2008 del Giudice
per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale veniva applicata a CO DI IO e CO UL la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 22 per entrambi e anche per il capo 28 per il solo Di IO, così formulati nell'ordinanza cautelare:
"22) delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 81 c.p. cpv., e art. 513 bis c.p., e D.L. n. 152 del 1991, art. 7,
perché, in concorso con CE CO, LL LE, FI IO, US NN, CH LF, SE PP, IM VI e con EL LE e RO UI deceduti, in numero superiore a cinque persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avvantaggiandosi della notoria appartenenza al sodalizio guidato dalla "famiglia" OG, inserito nella più vasta organizzazione camorrista denominata clan dei casalesi e della conseguente forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, compivano atti di illecita concorrenza, a vantaggio di imprese facenti capo, di fatto, al predetto sodalizio e a CH LF, prima, nel periodo invernale, escludendo tutte le ditte operanti nel settore della installazione e gestione dei video giochi nei pubblici esercizi di Villa Literno e Castel Volturno e zone limitrofe ed imponendo ai gestori di tali pubblici esercizi la sostituzione dei videogiochi altrui con i propri e, poi, nel periodo estivo, compiendo condotte analoghe per imporre l'attività di gestione di videogiochi nella disponibilità del citato gruppo camorrista, all'interno dei lidi balneari del litorale domizio;
commettendo il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., e al fine di agevolare il suindicato clan camorrista.
In Villa Literno dall'estate del 1999 fino al Novembre 2001 e in Castel Volturno e zone limitrofe dal 1999 con condotta perdurante".
"28) ascritto anche a AL CO, OG CO, TA CO, TA SI, RI NN, IN vincenzo, AL CO, CE CO, AR LF, LL LE, LL DO, LL UI, ST PP, ST LE, D'IN UN, D'RI IC, EL TE VI, Di TE IO, Di PU AN, AB NI, FI IO, FL NN, GE NN, RA UI, UI UI, VI AS, ZI AN, ZI CO, ZI NN, IG NI, DA MA, LO CA, miele massimiliano, LI AR, LA NE, LE PP, RN pasquale, OR IO BA, IM AE, IM VI, OL TE, spenuso salvatore, IE LA, GA IC, RD NI, RO CO, IE AN del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, per avere partecipato, ciascuno nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, ad una associazione di tipo mafioso denominata "clan dei Casalesi", promossa, diretta ed organizzata, prima, da BA NI (anni 1981 - 1988), poi, da CO AV di CO, da CO OG, da VI MA e da DE AL VI (1988 - 1991), di seguito da CO AV di CO e da CO ID e, infine, dopo l'arresto di questi ultimi due, da ZA MI e VI NI, quali esponenti di vertice, tuttora latitanti, della fazione facente capo alla famiglia CH e da OG IC, OG EL, OG AE, UI UI, AL CO, SE PP e LL LE, quali componenti apicali che si avvicendavano alla guida della fazione facente capo alla famiglia OG, i quali, operando sul litorale domizio e sull'intera area della provincia di Caserta ed altrove, si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della, condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi:
- il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali;
- il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative;
- l'acquisizione di appalti e servizi pubblici;
- l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attività degli organismi politici rappresentativi locali;
- il condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche, locali e centrali;
- il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali degli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose, sistematicamente esercitate (estorsioni in danno di imprese affidatarie di pubblici e privati appalti e di esercenti attività commerciali, traffico di sostanze stupefacenti, truffe in danno della C.E.E., usura ed altro);
- assicurare impunità agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di organismi istituzionali;
- l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali nel tempo e la repressione violenta dei contrasti interni;
- il conseguimento, infine, per sè e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti;
In particolare, partecipavano tutti al gruppo camorrista facente capo alla famiglia OG, con compiti operativi nel settore delle estorsioni, del reinvestimento dei proventi illeciti, degli appalti, del traffico di sostanze stupefacenti, della custodia di armi e di autovetture di provenienza illecita, del reperimento di utenze cellulare da dare in uso agli affiliati nonché degli omicidi eseguiti per mantenere il controllo dell'area casertane, al fine del compimento di attività delittuose.
In Provincia di Caserta fino a tutto il 2005.
Il Tribunale, precisate le ragioni per le quali doveva ritenersi infondata l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, esponeva i dati investigativi e processuali dai quali si desumeva l'esistenza di un gruppo criminale di tipo camorristico facente capo a CO OG, rientrante nella più vasta associazione dei casalesi, dedito a varie attività illecite, tra le quali la gestione del settore dei videogiochi, imposte agli esercizi commerciali della zona di villa Literno e del litorale domizio o con imprese direttamente controllate dal sodalizio o attraverso l'imposizione di tangenti ad altre ditte. In particolare, quanto al reato associativo contestato a Di IO CO, venivano valorizzate le risultanze delle intercettazioni telefoniche, dalle quali risultavano i continui contatti dell'indagato con altri soggetti coinvolti nel traffico di droga e nella gestione di video - giochi, gli esiti di controlli di polizia e le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori SA TA e UI NA, che ne avevano descritto il ruolo e lo avevano riconosciuto in foto.
Quanto al reato di illecita concorrenza di cui al capo 22, contestato a entrambi gli indagati, venivano evidenziati, oltre alle dichiarazioni del TA circa la gestione del settore dei video-giochi nella zona del litorale domizio, le conversazioni intercettate nel giugno-luglio 2000, che vedevano coinvolti in tale illecita attività sia il Di IO sia il GA.
Ricorrono per cassazione entrambi gli indagati, con separati atti. Il Di IO, formalmente con un unico motivo, deduce personalmente la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di indizi di colpevolezza, osservando che i risultati delle intercettazioni telefoniche, che costituivano la principale fonte di prova a suo carico, dovevano considerarsi inutilizzabili, come statuito, con riferimento ad altre posizioni interessate da precedente ordinanza cautelare, prima dal Tribunale del riesame e poi dalla TE di Cassazione, che aveva rigettato i ricorsi del Pubblico Ministero:
tale conseguenza interessava non solo i decreti formalmente ritenuti viziati da dette pronunce di annullamento ma anche quelli ulteriori, formalmente non considerati in esse, che però presentavano gli stessi vizi, essendosi trattato anche in questi casi di operazioni effettuate con impianti esterni senza adeguata motivazione circa l'urgenza e la necessità di ricorrervi.
Quanto poi alle dichiarazioni dei collaboratori TA e NA, le stesse erano generiche e non contenevano riferimenti specifici alla persona di esso Di IO, indicato solo de relato come appartenente al clan camorristico.
Il GA deduce personalmente, con un primo motivo, la violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza esposti dal Tribunale, al pari del G.i.p. in sede di ordinanza cautelare, con motivazione palesemente generica non indicativa degli specifici elementi a carico di esso indagato. Analoga assoluta carenza di motivazione riguardava anche l'esposizione delle esigenze cautelari, per le quali si è genericamente fatto riferimento alla previsione dell'art. 275 c.p.p., comma 3, senza specificare se, relativamente ad esso ricorrente, si ritenesse configurabile l'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, e senza tenere nel minimo conto il grande lasso di tempo, circa nove anni, trascorso dall'epoca in cui il fatto sarebbe stato realizzato, durante la quale, per di più, egli era rimasto in stato di detenzione per altro titolo, come dato atto nella richiesta di applicazione della misura.
In secondo luogo, si denuncia l'illegittimo mancato riconoscimento della inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, con considerazioni simili a quelle esposte nel ricorso del Di IO, e la inconsistenza dei riferimenti fatti al LL dal TA.
Per di più il reato contestato ha natura istantanea e i fatti evidenziati a suo carico si riferiscono all'epoca in cui, come detto, egli era rimasto detenuto.
DIRITTO
Il ricorso del Di IO è infondato.
Detto ricorrente (al pari del GA) denuncia la inutilizzabilità delle intercettazioni su cui si fonda gran parte degli indizi di colpevolezza a suo carico, osservando che le operazioni erano state effettuate mediante impianti in dotazione della p.g. senza adeguata motivazione nei relativi decreti emessi dal pubblico ministero circa i presupposti legittimanti questa modalità esecutiva, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, e aggiunge che a tale conclusione, sia pure per parte dei medesimi decreti, erano pervenuti il Tribunale del riesame e la stessa TE di Cassazione investiti di impugnative a carico di altre misure cautelari emesse a carico di vari indagati nell'ambito di una precedente indagine. La questione va analizzata sotto i due distinti profili, formale e sostanziale, che vengono evocati.
Sotto il primo, va affermato che le pronunce, anche se definitive, emesse dal Tribunale del riesame o dalla TE di Cassazione, con le quali si è statuita la inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni (nella specie, per ritenuta inadeguatezza della motivazione contenuta nei decreti esecutivi del p.m. circa il ricorso a impianti esterni ex art. 268 c.p.p., comma 3) posti a fondamento di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale, non esplicano efficacia vincolante relativamente a misure cautelari adottate, come nel caso in esame, nell'ambito di un diverso procedimento, pur se fondate sui risultati delle medesime intercettazioni;
dato che, in via generale, l'effetto preclusivo derivante dal ed. giudicato cautelare rimane confinato nell'ambito della medesima misura e del medesimo soggetto presi in considerazione dalla decisione (v. Sez. un., 8 luglio 1994, Buffa;
nonché Sez. un., 19 dicembre 2006, Librato). Quanto al secondo aspetto, stando a quanto si desume sia dall'ordinanza impugnata sia da quella del G.i.p., fermo restando che non può farsi riferimento alla motivazione tardivamente resa dal pubblico ministero successivamente all'inizio delle operazioni (Cass., sez. un., 29 novembre 2005, Campennì), appare che tutti i decreti esecutivi risultano adeguatamente motivati in base ai parametri di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, essendosi in essi precisato che il ricorso a impianti esterni si imponeva o per la indisponibilità di postazioni negli uffici di Procura o per un eventuale immediato tempestivo intervento della polizia giudiziaria in relazione alla natura dell'attività criminosa ipotizzata, implicante gravi fatti omicidiari o estorsivi maturati nell'ambito di un'associazione di stampo camorristico.
Il tutto, in perfetta aderenza ai principi espressi dalle Sezioni unite di questa TE, da cui, si ricava, da un lato, che, una volta evidenziata l'indisponibilità di linee negli uffici di Procura, non occorre anche che il provvedimento esecutivo ne specifichi le concrete e più varie cause, posto che è la situazione obiettiva di indisponibilità degli impianti di Procura che è determinante ai fini della motivazione (Sez. un., 26 novembre 2003, Gatto;
Sez. un., 29 novembre 2005, Campennì; Sez. un., 12 luglio 2007, Aguneche);
dall'altro, che la necessità di impiegare impianti in dotazione della polizia giudiziaria può essere motivata con riferimento esclusivo alle esigenze funzionali di coordinamento dei mezzi investigativi e di pronto intervento della p.g. derivanti dalla natura dei reati ipotizzati e dalla tipologia delle indagini in corso (così le citate sentenze delle Sez. un., ric. Gatto e ric. Aguneche).
Il medesimo ricorrente osserva anche, come si è detto, che le dichiarazioni dei collaboratori TA e NA erano generiche, e non contenevano riferimenti specifici alla sua persona, ma non considera che tali fonti indiziarie integrano quelle autonomamente derivanti dalle conversazioni intercettate, sul cui merito non viene spesa alcuna parola.
Al rigetto del ricorso del Di IO consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Quanto al ricorso del GA, esso, per la parte in cui contesta i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di illecita concorrenza contestatogli al capo 22, è infondato, derivando il suo coinvolgimento dal contenuto delle conversazioni intercettate (pienamente utilizzabili, come sopra precisato), puntualmente e logicamente esposto nell'ordinanza impugnata, che trova per di più conferma nelle dichiarazioni di SA TA.
Appare invece da accogliere la doglianza in punto di attualità di esigenze cautelari.
Il Tribunale ha osservato che il lungo tempo decorso dalla consumazione del reato, dato il contesto camorristico tuttora operante in cui esso venne realizzato, non vale a vincere la presunzione di pericolosità sociale, ex art. 275 c.p.p., comma 3. Va però considerato che all'indagato non è stata contestata la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, nemmeno sotto la forma del concorso esterno, ma soltanto una condotta puntualmente connotata dalla finalità di agevolare, tra l'estate del 1999 e il novembre del 2001, uno specifico clan camorristico (quello della famiglia OG).
Ora, nell'ordinanza impugnata - in cui sul punto la posizione del GA è trattata unitamente a quella del Di IO - si afferma indistintamente (p. 7) che le condotte contestate costituiscono "la tangibile manifestazione del legame di appartenenza con il sodalizio di riferimento", con ciò venendosi a confondere la posizione del GA con quella del Di IO. Sicché, posta tale erronea premessa, non si comprende se la successiva affermazione, secondo cui, stante la presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3, dalle prospettazioni difensive non emergevano "elementi valutabili al fine di ritenere la stessa in concreto superata", tenga conto della oggettiva diversità di posizioni tra i due indagati. In particolare, non è dato comprendere se il Tribunale abbia valutato il rilievo del ricorrente secondo cui, dopo i fatti, egli, per altro titolo, era rimasto in stato di carcerazione per ben nove anni.
Il lungo tempo trascorso dai fatti verrebbe così ad essere ulteriormente qualificato dallo stato di detenzione, la quale si assume nel ricorso essersi continuamente protratta per tutti i nove anni, e tale dato, ove effettivamente sussistente, avrebbe dovuto imporre al Tribunale un dovere di particolare motivazione circa la perdurante presunzione di pericolosità, che ha pur sempre natura di presunzione semplice (v. ad es. Cass., sez, 5^, 25 gennaio 2006, Cagnazzo), onde verificare se il contesto camorristico in cui il delitto è stato collocato possa attualmente condizionare la futura condotta del GA, che, si ripete, stando al tenore degli addebiti, non risulta essere un intraneo al clan dei OG. L'ordinanza impugnata va dunque annullata su tale punto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Di IO e condanna il ricorrente al l'ordinanza impugnata e art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009