Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2022, n. 1670
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Sentenza 6 ottobre 2022

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 1354 della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, emessa il 6 ottobre 2022. Le parti coinvolte nel procedimento sono il Pubblico Ministero e un soggetto accusato di lottizzazione abusiva. Il Pubblico Ministero ha contestato l'ordinanza del tribunale del riesame di Ancona, che aveva annullato il sequestro preventivo di un'area e degli edifici in essa contenuti, sostenendo che l'intervento edilizio in questione non fosse una semplice ristrutturazione, ma una nuova costruzione, in violazione delle normative urbanistiche.

La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, evidenziando che l'intervento non rispettava i requisiti di ristrutturazione previsti dalla legge, in quanto comportava la demolizione di edifici preesistenti e la creazione di un nuovo complesso residenziale, con un significativo aumento di volumetria. La Corte ha sottolineato che la ristrutturazione deve mantenere una certa continuità con l'edificio preesistente e non può tradursi in una moltiplicazione di unità immobiliari. Pertanto, ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando al tribunale di Ancona per un nuovo esame, in considerazione della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva.

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Massime1

In tema di reati edilizi, anche a seguito della modifica all'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad opera dell'art. 10 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati al recupero di fabbricati preesistenti di cui sia conservata traccia, dovendo l'immobile oggetto di ristrutturazione presentare caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse qualificarsi ristrutturazione edilizia l'abbattimento di taluni edifici rurali, ubicati in zona agricola, accessori a una casa colonica e la successiva realizzazione, con aumento di cubatura, di un complesso residenziale formato da dieci villini e un parcheggio costituito da ventiquattro stalli con copertura fotovoltaica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2022, n. 1670
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1670
    Data del deposito : 6 ottobre 2022

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