Sentenza 1 luglio 2015
Massime • 1
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 - bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di " comportamento abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio.
Commentari • 9
- 1. Tenuità del fatto e reato continuatoRoberto Santoro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Particolare tenuità del fatto: condanne irrevocabili risalenti nelRoberto Bartoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Non punibilità per particolare tenuità del fatto e reato continuatoSerena Santini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza qui pubblicata il G.I.P. presso il Tribunale di Rovereto ha assolto l'imputata dal reato di concorso in truffa ai danni di un ente pubblico a lei ascritto ex artt. 110, 640, co. 2, n. 1, per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. E fin qui niente di nuovo sul fronte occidentale. Singolare è, invece, la strada intrapresa dal giudice per giungere all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta con il d.lgs. n. 28 del 2015, sulla quale ci soffermeremo in questa sede. Due, in particolare, i profili di …
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/12/2016 (Ud. 08/09/2016) Sentenza n.51899 SICUREZZA SUL LAVORO – Sicurezza e la salute dei lavoratori – Documento valutazione rischi DVR – Elaborazione del documento – Assenza – Regolare manutenzione tecnica – Art. 29, 55, 63, 64, 68 D.L.vo n.81/2008. Si configura il reato previsto dagli articoli 29, comma 1, e 55, comma 1, lettera a) decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per colui che rivestendo la qualità di rappresentante legale, (nella specie ditta esercente attività di bar), non effettua la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del medesimo decreto; in particolare, non effettua la …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2015, n. 43816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43816 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2015 |
Testo completo
438 1 6 / 15 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. 2798/2015 Dott. CLAUDIA SQUASSONI . - Consigliere - Dott. RENATO GRILLO REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N. 48601/2014 Dott. LUCA RAMACCI - Consigliere - Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere - Dott. ANDREA GENTILI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EO CE ER N. IL 27/04/1966 avverso la sentenza n. 597/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 13/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aeberto Carolus che ha concluso per e идете Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.Marcello Corniglia - Polu s RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13/5/2014 ha parzialmente riformato, concedendo il beneficio della non menzione della condanna, la sentenza con la quale, in data 5/11/2009, a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani aveva ritenuto CE SA EO responsabile del reato di cui all'art. 37 legge 689/1981 per avere, quale datore di lavoro e legale rappresentante della PARIDE s.r.l.», omesso di eseguire più registrazioni obbligatorie sui libri di lavoro - relativamente all'impiego di 10 lavoratori dipendenti - e di indicare nelle denunce obbligatorie i relativi imponibili retributivi, per un importo superiore alla soglia di punibilità prevista all'art. 37 legge 689/1981, per un totale di contributi evasi pari ad euro 15.724,00 (fatti commessi in Alcamo ed accertati il 21/7/2008). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, sulla base di motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quando disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce che la Corte territoriale, prima di ritenere sussistente il reato contestato, avrebbe dovuto preventivamente verificare se il rapporto di lavoro potesse essere inquadrato quale distacco>> ai sensi dell'art. 30 legge 276/2003, come prospettato con l'atto di appello, al quale i giudici del gravame non avrebbero fornito risposta, neppure implicitamente.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge in relazione alla sussistenza del delitto contestato, che nel giudizio di appello sarebbe stata affermata sulla base di una motivazione meramente apparente e contrastante con le risultanze processuali. In particolare, la Corte del merito non avrebbe considerato l'insussistenza della lesione del patrimonio dell'ente richiesta per la configurabilità del reato, l'effettiva sussistenza di un contratto di consulenza tra la «PARIDE s.r.l.>> e la PIERRE CONSULTING», nonché la correttezza dei versamenti contributivi effettuati. C 1 4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in particolare per ciò che concerne le soglie di punibilità che, avendo natura di elemento costitutivo del reato e non di condizioni obiettive di punibilità, dovrebbero essere ritenute oggetto del dolo, con la conseguenza che se l'imputato non è consapevole di averle superate, non potrebbe essere condannato. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. :
5. In data 5/6/2015 ha presentato motivo aggiunto, richiedendo l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, ricorrenteOccorre preliminarmente osservare che ripropone sostanzialmente in questa sede le medesime questioni sollevate nel giudizio di appello ed alle quali la Corte territoriale ha fornito puntuale risposta, ricordando peraltro come la sentenza di primo grado avesse ampiamente dato conto delle ragioni giustificatrici dell'affermazione di responsabilità penale. La sentenza impugnata, invero, non presenta alcun errore di diritto né, tanto meno, le lacune motivazionali ipotizzate in ricorso.
2. Pare opportuno ricordare, in via preliminare, come l'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sanzioni il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, ometta una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegua una o più denunce obbligatorie in tutto o, in parte, non conformi al vero, quando dal fatto derivi l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra € 2.582,28 ed il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.
3. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno accertato in fatto, sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati, pienamente utilizzabili in ragione del rito 2 prescelto dall'imputato, che, all'esito di un'attività ispettiva, erano state trovate intente al lavoro, presso la sede della «PARIDE s.r.l.», della quale l'imputato è legale rappresentante, 13 persone, delle quali soltanto tre risultavano regolarmente registrate sui libri di lavoro della società, mentre le altre dieci risultavano dipendenti della «PIERRE CONSULTING», facente sempre capo all'imputato, con qualifica di impiegati o inservienti e la loro presenza veniva giustificata mediante l'esibizione di un contratto di consulenza gestionale stipulato il 3/4/2008 e che avrebbe dovuto avere pratica attuazione, per un periodo di due mesi, a far data dal 16/4/2008. Sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori e dei contenuti del contratto, veniva accertata la irregolare somministrazione al lavoro, contestando conseguentemente la violazione dell'art. 27, d.lgs. 276/2003, che l'imputato estingueva ottemperando alle prescrizioni imposte e versando quanto dovuto a titolo di oblazione. L'esito della verifica ispettiva, inoltre, veniva posto a fondamento della riconosciuta responsabilità penale per il reato di cui all'art. 37, legge 689/1981. I giudici del merito, con motivazione scevra da cedimenti logici e manifeste contraddizioni, hanno posto in evidenza dati fattuali significativi, giungendo alla conclusione che l'imputato, unico titolare di fatto e di diritto delle due aziende, aveva utilizzato lo strumento negoziale del contratto di consulenza al fine di disporre liberamente dei dipendenti, eludendo il disposto dell'art. 27, d.lgs. 276/2003 e conseguendo l'ulteriore vantaggio del pagamento dei contributi in misura ridotta.
4. In particolare, la sentenza impugnata ritiene indicativi delle reali finalità del contratto: la circostanza che l'oggetto sociale della «PIERRE CONSULTING» è quello della consulenza in comunicazioni aziendali e delle pubbliche relazioni», mentre i dipendenti messi a disposizione della «PARIDE s.r.l.» erano lavoratori manuali generici (sarti, tagliatori, pantalonai); il fatto che detti dipendenti avevano iniziato a svolgere la loro attività presso la «PARIDE s.r.l.» prima ancora che il contratto fosse stipulato;
la durata del contratto oltre il termine stabilito, considerato che, all'atto del controllo, il 18 giugno 2008, i lavoratori erano ancora presenti presso l'azienda; la mancanza di relazioni, report o consulenze sulle criticità del ciclo produttivo gestionale della «PARIDE s.r.l.» che l'accordo stipulato avrebbe necessariamente richiesto, avendo ad oggetto una simulated competition», descritta come la creazione di una sorta di struttura parallela formata dal personale della «PIERRE CONSULTING» per verificare sul campo il reale incremento di produttività conseguente alla riorganizzazione del lavoro, в 3 attività ritenuta, peraltro, ingiustificata se riferita ad un'azienda medio - piccola quale quella dell'imputato.
5. Sulla base di tale evenienze, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto chiaramente individuati oggetto e finalità effettive dell'accordo tra le due imprese. La compiuta disamina effettuata dai giudici del gravame e la compiuta indicazione delle conclusioni cui sono pervenuti sottrae conseguentemente ogni pregnanza al primo motivo di ricorso, atteso che la mera ricostruzione della vicenda porta ad escludere l'astratta possibilità di un diverso inquadramento del rapporto instauratosi fra le due aziende facenti capo all'imputato, ivi compresa l'ipotesi del «distacco» di cui tratta il motivo di ricorso.
6. Le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale rendevano peraltro superflua una risposta espressa alla censura formulata dall'appellante, alla quale è stata comunque implicitamente disattesa. ...Va a tale proposito ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di legittimità non può muoversi censura ad una sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi comunque una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, (dep. 2014), Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, (dep.2014), Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/5/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 2, n. 29434 del 19/5/2004, Candiano, Rv. 229220).
7. La precisa ricostruzione in fatto della vicenda e la puntuale individuazione degli scopi effettivi dell'artificio posto in essere dall'imputato vanno richiamati anche con rifermento al secondo motivo di ricorso, il quale si caratterizza, : peraltro, per essere articolato quasi esclusivamente in fatto, riproponendo in . : questa sede una lettura alternativa degli elementi posti alla base della decisione di merito che non è consentita al giudice di legittimità.
8. Per ciò che concerne, infine, il terzo motivo di ricorso, va rilevato come la : Corte del merito abbia chiaramente specificato che è lo stesso contesto della simulazione contrattuale architettata dall'imputato ad evidenziare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Per ciò che concerne, inoltre, le soglie di punibilità, va ricordato come la Q 4 giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, abbia avuto modo di precisare che l'art. 37, legge 689/1981, nel determinare la soglia di punibilità, si riferisce, con il primo parametro, a tutto quanto a titolo di contributi dev'essere versato in un determinato mese dell'anno con riguardo alle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti e, con il secondo parametro, alla percentuale dei contributi complessivamente dovuti, per la pluralità dei lavoratori effettivamente impiegati nell'azienda, per ciascun singolo mese e non già per più mensilità (Sez. 3, n. 25201 del 26/05/2011, Lika, Rv. 250981; Sez. 3, n. 15674 del 18/03/2008, Catella, Rv. 239577) precisando, con riferimento al parametro percentuale, che il calcolo va ancorato a dati omogenei e correlati all'ambito temporale presupposto dalla norma. .
9. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno puntualmente indicato il superamento della soglia per ciascun mese, confutando la validità dei conteggi alternativi presentati dalla difesa ed osservando, quanto al dolo, che le considerazioni svolte in ordine al contratto simulato posto in essere dall'imputato ne giustificavano ampiamente la sussistenza. Si tratta, anche in questo caso, di argomentazioni del tutto congrue ed adeguate, che non vengono minimamente scalfite dalle censure formulate nel motivo di ricorso, peraltro ripetitive, come si è già detto, delle doglianze mosse con l'atto di appello. 10. Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. 11. Per ciò che concerne il motivo nuovo, va preliminarmente richiamato quanto in precedenza stabilito da questa Sezione in una recente decisione (Sez. 3, n. 15449 del 8/4/2015, Mazzarotto, Rv. 263308) ove, dando atto del fatto che il d.lgs. 28/2015 non prevede una disciplina transitoria, si è ritenuto che la natura sostanziale dell'istituto di nuova introduzione ne consente l'applicazione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, con conseguente retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 4 cod. pen. Si è ritenuto anche che la questione della particolare tenuità del fatto sia proponibile nel giudizio di legittimità, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. а 5 Si è affermato, inoltre, nella richiamata decisione: «l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. presuppone, tuttavia, valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti interessati. Da ciò consegue che, nel giudizio di legittimità, dovrà preventivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi, in caso di valutazione positiva, all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile. Dovendosi quindi procedere a tale apprezzamento, rileva il Collegio che l'art. 131-bis, comma 1 cod. pen. delinea preliminarmente il suo ambito di applicazione ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. I criteri di determinazione della pena sono indicati dal comma 4, il quale precisa che non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In tale ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento di cui all'articolo 69. Il comma 5, inoltre, chiarisce che la non punibilità si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità, che infatti richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo degli «indici-criteri» (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati (particolare tenuità dell'offesa) si articola, a sua volta, in due «indici-requisiti» (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due indici- requisiti» della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod. pen., sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, 6 B conseguentemente, la punibilità». Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, trattandosi di contravvenzione, non risultano comunque superati i limiti di pena. Difetta, tuttavia, la sussistenza dell'«indice criterio» della non abitualità del comportamento. Va richiamato, a tale proposito, quanto recentemente affermato (Sez. 3, n. 29897 del 28/5/2015, Gau, non ancora massimata) e, cioè che la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere ritenuta in presenza di reato continuato, rientrando tale ipotesi nei casi di condotta abituale» individuata ai sensi dei commi 1 e 3 del predetto art. 131-bis Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in data 1.7.2015 Il Presidente Il Consigliere Estensore (Dott Luca RAMACCI) (Dott. Claudia SQUASSONI) Th e fol DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 OTT 2015 CELLIORE IL CANCELLIERE UA Marloni 7