Sentenza 4 maggio 2010
Massime • 2
La mancanza di una condizione di procedibilità (nella specie, di quella prevista dall'art. 10 cod. pen. in relazione alla commissione all'estero, da parte di uno straniero, del delitto di cui all'art. 473 cod. pen. ai danni di un cittadino italiano) non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione.
La contraffazione di marchi e segni distintivi può essere accertata anche attraverso l'escussione di soggetti qualificati che vantino particolari conoscenze in materia, e quindi a maggior ragione a mezzo di consulenti del P.M., la cui valutazione di attendibilità attiene al giudizio di merito, ed è come tale preclusa in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2010, n. 22343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22343 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 04/05/2010
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1822
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 30309/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA CO;
avverso la sentenza 10.4.09 della Corte d'Appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 10.4.09 la Corte d'Appello di Reggio Calabria confermava la condanna emessa il 24.9.08 dal Tribunale di Palmi nei confronti di VA CO per i delitti p. e p. ex artt. 474 e 648 c.p. aventi ad oggetto numerosi colli di borse recanti marchi e segni distintivi (nazionali ed esteri) contraffatti.
Tramite i propri difensori il VA ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) omessa motivazione nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 474 c.p., essendo mancata la necessaria comparazione tra gli originali e le pretese copie, a tal fine non bastando le interessate dichiarazioni rese in dibattimento dai consulenti delle società titolari dei marchi;
ad ogni modo, si trattava di falsi grossolani facilmente identificabili dall'acquirente, che integravano solo l'illecito civile di cui all'art. 2598 c.c.; b) omessa motivazione nonché violazione ed erronea applicazione degli artt.15, 474 e 648 c.p., nella parte in cui la Corte territoriale aveva ravvisato la giuridica possibilità del concorso fra i predetti reati ed aveva ritenuto provata la ricettazione sol perché il ricorrente non aveva prodotto le fatture di acquisto della merce, nonostante che mancasse la prova che il VA avesse ordinato e/o tentato di importare merce prodotta in Cina e che avesse posto in essere una condotta intesa ad ottenere lo sdoganamento della merce in questione presso il porto di Gioia Tauro;
C) il delitto di ricettazione era comunque da escludersi per mancanza di quello presupposto, tale non potendosi considerare il reato p. e p. ex art. 473 c.p. in quanto la merce contraffatta era stata prodotta in Cina, dove tale norma non era in vigore. Nelle more, la difesa della parte civile RO AR S.p.A. ha depositato propria memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.
1- Il ricorso è infondato.
Si premetta che i dedotti vizi di motivazione non rientrano fra quelli spendibili mediante ricorso per Cassazione, concernendo l'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) solo la motivazione in fatto, giacché
quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in Cassazione (v. art. 619 c.p.p., comma 1), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire (cfr. Cass. Sez. 4,n. 6243 del 7.3.88, dep. 24.5.88, rv. 178442, resa sotto l'imperio del previgente c.p.p., ma pur sempre valida e confermata, anche di recente, da Cass. Sez. 2, n. 3706 del 21.1.2009, dep. 27.1.2009, rv. 242634).
Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorché malamente spiegata o non spiegata affatto;
se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta ed il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione. Ciò puntualizzato, il motivo che precede sub a) trascura - senza addurre contrarie argomentazioni idonee a superarlo - il costante insegnamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema, espresso proprio nello specifico della deposizione testimoniale sulla contraffazione di marchi, in virtù del quale "il divieto di apprezzamenti personali, previsto dall'art. 194 c.p.p., non è riferibile ai fatti che siano stati direttamente percepiti dal teste, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi. (Nella specie la Corte ha ritenuto non vietati gli apprezzamenti di un ispettore della ditta distributrice del marchio del bene presunto contraffatto)" (Cass. Sez. 3, n. 11939 del 1.10.98, dep. 18.11.98, rv. 212173; conf. Cass. Sez. 5, n. 38221 del 12.6.2008, dep. 7.10.2008, rv. 241312; Cass. Sez. 2, n. 2322 del 12.12.95, dep. 2.3.96, rv. 204031; per l'analoga giurisprudenza maturata anche sotto l'imperio del previgente c.p.p. v., altresì, Cass. Sez. 3, n. 1542 del 24.10.84, dep. 12.2.85, rv. 167888). Logico corollario di tale giurisprudenza è che la contraffazione di marchi e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività e quindi, a maggior ragione, a mezzo consulenti del PM (come avvenuto nel caso in esame), la cui valutazione di attendibilità rientra nella sfera del merito, in quanto tale preclusa in sede di legittimità.
Inconferente è, poi, il richiamo all'art. 2598 c.c., riferito ad atti di concorrenza sleale come l'uso di nomi o segni distintivi idonei a provocare confusione, mentre nel caso di specie i giudici del merito hanno motivatamente ravvisato una vera e propria contraffazione.
Quanto alla grossolanità del falso in materia di prodotti recanti marchi contraffatti va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'art. 474 c.p. tutela in via principale e diretta non l'acquirente, bensì la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno od i prodotti industriali che ne garantiscono la circolazione.
In altre parole, l'art. 474 c.p. (ma il discorso coinvolge anche l'art. 473 c.p.) è norma incriminatrice attinente a reato plurioffensivo che mira ad evitare non solo l'inganno dei consumatori, ma anche l'usurpazione del segno distintivo, poiché quanto più si diffonde la circolazione dei prodotti con marchi contraffatti tanto più si svilisce l'affidabilità di quelli autentici;
ciò evidenzia come la possibilità di confusione vada vista con riferimento non al momento dell'acquisto, concluso in particolari condizioni (per lo più mercatini rionali, ambulanti e a prezzo nettamente inferiore a quello dei prodotti originali), ma alla visione degli oggetti nel loro successivo utilizzo, rispetto al quale la grossolanità dovrebbe essere valutata in rapporto ad un numero indistinto di soggetti, sicché non è in concreto apprezzabile (Cass. Sez. 5, n. 33324 del 17.4.2008, dep. 11.8.2008; Cass. n. 31451/2006; Cass. n. 22543/2006; Cass. n. 34652/2005; Cass. N. 49835/2004; Cass. n. 39863/2001; Cass. n. 13031/2000; Cass. n. 3028/99).
2- La censura che precede sub b) è infondata perché in contrasto con ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (dal quale non si ravvisa motivo di discostarsi) secondo cui i delitti p. e p. ex artt. 474 e 648 c.p. ben possono concorrere fra loro, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico - tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità - e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (cfr. Cass. Sez. 2, n. 12452 del 4.3.08, dep. 20.3.08, rv. 239745;
Cass. S.U. n. 23427 del 9.5.01, dep. 7.6.01, rv. 218771; Cass. n. 13031/2000, rv. 217506; Cass. n. 14277/99, rv. 215801; Cass. n. 2098/97, rv. 206998; Cass. n. 3154/96, rv.. 205594; Cass. n. 12366/91, rv. 188808). Quanto all'asserita mancanza di prova che il VA avesse ordinato e/o tentato di importare merce prodotta in Cina e che avesse posto in essere una condotta intesa ad ottenere lo sdoganamento della merce in questione, va invece osservato che la gravata pronuncia ha valorizzato la polizza di trasporto, da cui risultava che la merce, proveniente da AN (Cina), era destinata alla ditta IGF corrente in Firenze alla via Pepi n. 54, di cui era titolare l'odierno ricorrente. Ha, poi, aggiunto che l'imputato non aveva allegato alcunché a dimostrazione della lecita provenienza della mercè: ciò è conforme a noto insegnamento giurisprudenziale di questa S.C. in virtù del quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta - così come hanno fatto i giudici del merito - anche sulla base dell'omessa, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. ad es. Cass. Sez. 2, n. 16949 del 27.2.2003, dep. 10.4.2003; Cass. Sez. 2, n. 11764 del 20.1.2003, dep. 12.3.2003;
Cass. Sez. 2, n. 9861 del 18.4.2000, dep. 19.9.2000; Cass. Sez. 2, n. 2436 del 27.2.97, dep. 13.3.97; Cass. n. 2302/92; Cass. n. 6291/91). Dunque, vista la destinazione della merce, poco importa (ai fini della correttezza della motivazione) che vi sia o meno prova che il ricorrente abbia cercato di conseguirne lo sdoganamento. In proposito è appena il caso di precisare che integra il reato previsto dall'art. 474 c.p. l'introduzione di prodotti con segni distintivi falsi in territorio italiano anche ove la merce non abbia ancora superato la barriera doganale perché scoperta e sequestrata nel corso degli appositi controlli (cfr. Cass. Sez. 5, n. 7064, 29.1.09, dep. 18.2.09, rv. 243235; Cass. Sez. 6, n. 11739/90, rv. 185167; Cass. Sez. 3, n. 9770/78, rv. 139744; conf. rv. 173984 e 173110).
3- Va infine disattesa anche la doglianza che precede sub c). In una prima risalente sentenza, questa S.C. ebbe già modo di statuire, nello specifico di delitto commesso all'estero dallo straniero come presupposto del reato di cui all'art. 648 c.p., che "Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è irrilevante che il delitto cui esso accede sia stato commesso in Italia oppure all'estero, e non è richiesto che la provenienza delle cose ricettate sia delittuosa per l'ordinamento giuridico dello stato estero, mentre è necessario che essa sia considerata tale dal nostro ordinamento giuridico. Pertanto, anche nel caso in cui le cose o il denaro, che siano state acquistate, ricevute od occultate nello stato italiano con la consapevolezza della loro illecita provenienza, provengano da delitto commesso all'estero, ad opera e in danno di uno straniero, sussiste il delitto di cui all'art 648 c.p. se il fatto presupposto sia considerato, secondo il nostro ordinamento giuridico, delitto perseguibile di ufficio:' (Cass. Sez. 2, n. 87 del 17.1.68, dep. 23.4.68, rv. 107659).
In seguito la giurisprudenza ha esteso il concetto di delitto presupposto di ricettazione a qualsiasi delitto anteriore, ancorché non accertato giudizialmente, magari per difetto di una condizione procedibilità (cfr. Cass. Sez. 2, n. 28.6.79, dep. 7.1.80; Cass. Sez. 2, n. 549 del 29.6.81, dep. 23.1.82; Cass. Sez. 2, n. 3031 del 20.1.82, dep. 20.3.82; Cass. Sez. 1, n. 2179 del 20.1.83, dep. 17.3.83; Cass. Sez. 2, n. 3211 del 12.3.98, dep. 10.3.99; Cass. Sez. 5, n. 5801 del 24.2.82, dep. 11.6.82; Cass. Sez. 2, n. 10418 del 13.5.83, dep. 3.12.83; Cass. Sez. 2, n. 4469 dell'8.2.85, dep. 9.5.85; Cass. Sez. 2, n. 3392 del 16.12.83, dep. 12.4.84; Cass. Sez. 2, n. 4429 del 13.1.84, dep. 12.5.84; Cass. Sez. 2, n. 8730 del 12.4.84, dep. 18.10.84; Cass. Sez. 6, n. 4077 del 20.11.89, dep. 21.3.90; Cass. Sez. 4, n. 11303 del 7.11.97, dep. 9.12.97). E condizioni di procedibilità sono anche quelle previste dall'art.10 c.p. riguardo a delitto commesso all'estero da uno straniero ai danni di un cittadino (nella fattispecie, art. 473 c.p. ai danni di una società italiana come la AR RO), di guisa che la loro mancanza - alla stregua della summenzionata giurisprudenza -non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini dell'art. 648 c.p.. 4- Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010