Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2015, n. 19011
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Sentenza 11 febbraio 2015

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In sede di riesame o di appello avverso una misura cautelare reale, il tribunale non è tenuto a dirimere le questioni tecniche e contabili per la cui risoluzione è necessario il ricorso ad un accertamento peritale, costituendo questo un mezzo istruttorio incompatibile con l'incidente cautelare. (Fattispecie in tema di appello cautelare).

In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la riserva di enunciazione dei motivi di cui all'art. 324, comma quarto, cod. proc. pen., trova esclusiva applicazione con riferimento al procedimento di riesame, instaurato ai sensi degli artt. 322, 257, 318 e 355, comma terzo, cod. proc. pen., ma non è estensibile all'appello previsto dall'art. 322-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente l'ordinanza del tribunale del riesame avesse dichiarato inammissibili i motivi enunciati nelle note di udienza e non tempestivamente dedotti nell'appello cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2015, n. 19011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19011
    Data del deposito : 11 febbraio 2015

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