Sentenza 25 febbraio 2011
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non consente il controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi, non comporta il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2011, n. 24862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24862 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SCALERA Vito - Presidente - del 25/02/2011
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Pietro - Consigliere - N. 579
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI IA - rel. Consigliere - N. 24130/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto 17.3.2010 da:
avv. Santoianni Luciano, difensore di PO IA OS, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 11 febbraio 2010. Sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO. Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto dr. Tindari Baglione che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato OL IA OS colpevole del reato di furto aggravato in concorso con altri, ai sensi dell'art. 61 c.p., n.2, artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2, 4 e 7, perché, dopo avere modificato due normali borse da shopping alfine di eludere i sistemi antitaccheggio degli esercizi commerciali, con lo stratagemma di rivestire le pareti esterne delle predette borse con diversi strati di carta in alluminio, in modo tale da riporvi all'interno i prodotti rubati ed oltrepassare le barriere dei negozi senza che i sistemi di allarme potessero rilevare la banda magnetica antitaccheggio, si impossessavano di 7 confezioni di profumi di marca per uomo e per donna, esposti s contenitori all'interno della profumeria "La Gardenia" ... del valore complessivo pari a circa Euro 550,00, prelevandoli - materialmente una delle due complici mentre l'altra distraeva la commessa effettuando un acquisto regolare di merce di valore modestissimo - repentinamente dagli scaffali ed occultandoli poi nelle predette borse da shopping, di cui ciascuna si era dotata, così sottraendo i cosmetici al titolare della profumeria che li deteneva;
con le aggravanti di aver commesso il fatto per futili motivi, avendo rubato costosi profumi e con mezzo fraudolento, con destrezza e su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede;
e, per l'effetto, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia, oltre consequenziali statuizioni. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) in relazione agli art. 625 c.p., n. 7 e art. 597 c.p.p., n.
4. Lamenta, in particolare, che sia stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede nonostante che i prodotti sottratti fossero muniti di placca antitaccheggio, secondo giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Era contestabile, poi, l'assunto del giudice a quo in ordine all'ininfluenza di eventuale esclusione dell'aggravante, essendo stato riconosciuto il giudizio di equivalenza rispetto a tutte le contestate aggravanti, in quanto l'eventuale esclusione avrebbe dovuto comportare la riduzione della pena secondo la previsione dell'art. 597 c.p.p., comma 4 ed avrebbe poi positivamente inciso sulla complessiva gravità del fatto.
Il secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) e contraddittorietà con gli atti di causa, sul riflesso che la recidiva era stata male contestata come pluriqualificata, in contrasto con quanto attestato dal certificato del casellario giudiziario in atti.
2. - La prima ragione di doglianza pone in discussione la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, nella parte relativa all'esposizione della cosa sottratta a pubblica fede, con riferimento all'asportazione di merce, munita di placca antitaccheggio, dagli scaffali dei grandi magazzini. Sì tratta, come è noto, di un particolare dispositivo applicato ai singoli capi di abbigliamento, che produce un campo elettromagnetico o radiofrequenza, capace di attivare una sirena ai varchi di uscita, ove la placca che lo contiene non sia stata rimossa o disinserita dalla cassiera con apposito strumento. In caso di occultamento della merce al passaggio alle casse, il sensore non disinnestato attiva, dunque, un allarme sonoro al successivo passaggio attraverso le barre di rilevazione esistenti all'uscita dei grandi magazzini. Parte ricorrente dubita della sussistenza dell'aggravante proprio in ragione del sistema elettronico di rilevazione, che consentirebbe al personale dell'esercizio commerciale il costante controllo della merce atto ad impedire la sottrazione.
La doglianza è destituita di fondamento.
Sulla questione oggi prospettata, il Collegio ritiene di dover ribadire il precedente di questa stessa Sezione in ordine alla configurabilità dell'aggravante in questione anche nell'ipotesi in cui la merce esposta sia munita della placca anzidetta (cfr. Cass. sez. 5, 2.10.2009, n. 49640, rv. 245820), in consapevole contrasto con la contraria opinio espressa dalla Seconda Sezione di questa Corte regolatrice con sentenza del 25.9.2009 n. 38716, rv. 245300. In quest'ultima occasione, il Supremo Collegio ha ritenuto che l'aggravante non sia configurabile, in quanto il dispositivo in questione, consentendo la tracciatura della merce nei locali del supermercato, integra un sistema di controllo a distanza che impedisce di ritenere che la merce stessa sia esposta alla pubblica fede. In primo luogo, in punto di fatto, non è condivisibile il rilievo secondo cui il sistema di che trattasi consentirebbe la tracciatura ed il controllo a distanza della merce. Come si è detto, l'espediente di difesa del bene consiste solo nella rilevazione acustica della merce ove sia stata occultata al passaggio alle casse e, dunque, sottratta al pagamento. Il sistema di funzionamento, attivo solo in uscita, non consente, dunque, di monitorare il percorso della merce dal banco di esposizione sino alle casse e non presenta, pertanto, alcuna caratteristica che lo renda, oggettivamente o concettualmente, incompatibile con la ratio di previsione dell'aggravante in oggetto. Si consideri, d'altronde, che, in caso di strappo della placca o di indebita disattivazione, in qualsiasi modo, del suo funzionamento, il capo di abbigliamento può essere tranquillamente portato fuori dall'esercizio commerciale, sfuggendo in tal modo all'impianto di rilevazione.
Si tratta, allora, di un sistema di tutela del patrimonio che non esclude la configurabilità dell'aggravante, alla stessa stregua di un comune impianto di antifurto installato in autovettura, la cui presenza - agevolmente neutralizzabile da chi sia dotato di particolare perizia - non è, notoriamente, ostativa alla configurabilità della stessa aggravante.
Il secondo motivo, riguardante la pretesa erroneità di configurazione della recidiva, è invece inammissibile, posto che la relativa questione non risulta dedotta nell'atto di appello. 3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011