Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2011, n. 5016
CASS
Sentenza 26 ottobre 2011

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Nel giudizio di appello proposto contro un sequestro preventivo, possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" è riservato alla fase del riesame. Ne consegue l'inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni previste dall'art. 321 cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2011, n. 5016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5016
Data del deposito : 26 ottobre 2011

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