Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 1
Nel giudizio di appello proposto contro un sequestro preventivo, possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" è riservato alla fase del riesame. Ne consegue l'inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni previste dall'art. 321 cod. proc. pen.
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2011, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 26/10/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1671
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 31440/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IK, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 17 maggio 2011 dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Contento Giancarlo, sostituto processuale dell'avvocato Nicolino Zaffina, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da RI IK, ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., contro il provvedimento del 16 febbraio 2011 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'immobile situato in Cosenza, in via Papa Giovanni XXIII, formalmente di proprietà della RI, indagata del reato di cui all'art. 110 c.p., L. n.356 del 1992, art. 12 quinquies e L. n. 203 del 1991, art. 7, in quanto intestataria fittizia delle quote della società Fashion s.r.l. nell'ambito di un'operazione condotta da RU LE e RU IO finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.
L'avvocato Nicolino Zaffina, nell'interesse di RI IK, ha proposto ricorso per cassazione, censurando l'ordinanza impugnata che ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per avere avuto ad oggetto solo motivi afferenti alla legittimità originaria del vincolo, senza considerare che erano già state presentate richieste di revoca del sequestro riguardanti la medesima questione. Con un altro motivo viene dedotta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
In tema di appello proposto contro un sequestro preventivo, il riscontro del fumus delicti è materia riservata alla fase del riesame, mentre in sede di appello ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura. Ne consegue che la proposizione per la prima volta in sede d'appello di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni di cui all'art. 321 c.p.p., si traduce nell'inammissibilità del gravame (Sez. 3, 8 marzo 2007, n. 17364, Iannotta). Ed è quanto accaduto nella specie, in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'appello per aver dedotto, per la prima volta, questioni attinenti alla legittimità del provvedimento genetico di sequestro, senza proporre alcuna circostanza sopravvenuta rispetto alla fase di imposizione del vincolo che ne giustificasse la revoca.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione, mentre l'art. 325 c.p.p. consente che in questi casi il ricorso per cassazione possa essere presentato solo per violazione di legge.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012