Sentenza 20 novembre 1996
Massime • 4
In forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione stabilito dall'art. 568 cod. proc. pen., l'istituto del riesame non è applicabile al decreto di perquisizione, poiché manca l'espressa previsione di tale rimedio con riferimento al provvedimento "de quo". Tuttavia, qualora la perquisizione sia finalizzata al sequestro e i due decreti siano inseriti in un unico contesto, il riesame coinvolge anche la perquisizione, per la stretta interdipendenza delle due statuizioni, nei limiti, però, di un'indagine strumentale all'accertamento della legittimità del sequestro medesimo. Conseguentemente, in sede di riesame, i motivi che costituiscono autonoma censura della perquisizione non possono essere presi in considerazione.
L'avviso dell'udienza di riesame dei provvedimenti cautelari reali deve essere notificato alla persona interessata soltanto quando ha sottoscritto la relativa istanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che, in tema di riesame del sequestro di beni archeologici, sia dovuto l'avviso al Ministero dei beni culturali e ambientali per la semplice circostanza che i reperti archeologici appartengono allo Stato, e ha altresì escluso che possa trovare applicazione l'art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324 stesso codice solo in relazione alle modalità di espletamento del procedimento, e non anche in relazione al termine - di giorni tre e non dieci - ai destinatari).
In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò,il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.
Legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso un provvedimento del tribunale che decida sull'istanza di riesame avanzata nei confronti di provvedimento del pretore è solo il P.M. presso il tribunale, e non anche quello presso la Pretura.
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Rifiuti.Indumenti usati Cass. Sez. III n. 35000 del 18 settembre 2024 (CC 29 mag 2024) Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. L. ed altro RITENUTO IN FATTO 1. S.L. e R.L. ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 24 novembre 2023 del Tribunale di Venezia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro del 9 ottobre 2023 emesso dal Pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale iscritto a loro carico per il reato di cui all'art. art. 452-quaterdecies cod. pen. ed in esecuzione del quale era stata sequestrata documentazione contabile e di trasporto della società Co.ma.tess s.n.c. dei F.lli Lazzarin Adriano e Andrea, nonché materiale tessile vario e …
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Sentenze Cassazione penale sez. VI, 17/11/2020, n.1245 Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che in tema di stupefacenti, è legittima l'adozione di un provvedimento di sequestro di cannabis light a fronte di una percentuale di THC in misura inferiore al valore dello 0,5%, essendo devoluto alle successive fasi di merito l'accertamento in concreto della effettiva efficacia drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni. Fatto 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Brindisi rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di B.C. avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/11/1996, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: del 20.11.96
1. Dott. SCORZELLI Ferruccio Presidente
2. Dott SACCHETTI Francesco Componente Sentenza
3. Dott. PISANTI Fortunato Componente n. 23
4. Dott. TERESI Renato Componente
5. Dott. D'URSO IO Componente Reg. Gen.
6. Dott. LOSAPIO Mauro ME Componente n. 16115/96 +
7. Dott. COSENTINO Giuseppe AR " 16109/96+16110/96+
8. Dott. MORGIGNI NT " 16113/96+16111/96+
9. Dott. ALBAMONTE Adalberto " 16114/96+16117/96+
ha pronunciato la seguente: " 16116/96.
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLE REPUBBLICA presso il Tribunale e la Pretura di
Bari;
E
dal MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI in persona del
Ministro pro tempore;
CONTRO
1) BA IC, n.30.05.46 Bari;
2) OS IL, n.25.03.44 Sammichele;
3) OS IL AR, n.25.03.44 Sammichele;
4) GU ME, n.07.05.33 Bari;
5) UD LU, n.08.09.43 Altamura;
6) TA NT, n.02.01.43 Carbonara;
7) ZO IO, n.04.08.39 Francavilla F.;
8) ZON RI, n.04.08.34 Salò;
avverso le ordinanze 9, 12, 16, 26 febbraio 1996 del Tribunale di
Bari;
sentita la relazione fatta dal Consigliere NT Morgigni;
sentita la requisitoria dell'Avvocato Generale, Suraci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori avv.ti Perchinunno per GU e ON;
Sisto per F.M. CI;
VA per SS e F. CI che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 9, 12, 16, 26 febbraio 1996 il Tribunale di Bari ha annullato i decreti di perquisizione e sequestro di reperti archeologici, emessi dal Pubblico Ministero presso la Pretura di Bari nei confronti di
BA IC, OS IL, OS IL AR, GU
ME, UD LU, TA NT, ZO IO, ZON
RI, indagati per il reato di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen.
Ricorrono il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali nonché il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e quello presso la
Pretura di Bari.
Il Ministero rappresenta violazione degli artt. 127, 263 e 324 cod.
proc. pen. e dell'art. 44 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Evidenzia la nullità del provvedimento del Tribunale, che ha deciso sull'istanza dell'indagato senza il preventivo avviso dell'udienza ad esso ricorrente, interessato a partecipare, in quanto i reperti appartengono allo Stato.
I Pubblici Ministeri ricorrenti con atto a firma congiunta espongono quattro violazioni di legge.
Con il primo motivo si dolgono della violazione dell'art. 247 cod.
proc. pen. Ricordano che il giudice territoriale ha affermato l'insussistenza - al di fuori di mere congetture - di elementi idonei a far ritenere la presenza di corpi di reato presso l'abitazione degli indagati. Assumono che il decreto era fondato sulla puntuale enunciazione del fatto - reato ipotizzato e del nomen iuris;
sull'indicazione delle cose da ricercare e delle ragioni per le quali l'atto era disposto. In particolare aggiungono che, a tal fine, non è richiesta l'esistenza di indizi di un certo rilievo,
essendo sufficiente la presenza di altri estremi, come nella specie le fonti confidenziali. Osservano che il richiamo svolto da quel giudice all'assenza del fumus commissi delicti sarebbe incompatibile con la struttura di un mezzo di ricerca della prova.
Con il secondo motivo prospettano violazione dell'art. 253 cod.
proc. pen. Censurano il convincimento espresso dal Tribunale, il quale ha ritenuto che il mero rinvenimento di reperti presso l'abitazione degli indagati non consente di affermare la sussistenza del fumus del delitto de quo. In contrario, il concreto rintraccio della res renderebbe legittimo il sequestro.
Aggiungono che il profilo della colpevolezza sarebbe estraneo al menzionato fumus, anzi sarebbe preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità dei medesimi. In sede di riesame del decreto di sequestro probatorio, il sindacato è limitato all'astratta possibilità di sussumere il fatto in una ipotesi tipica. Il tribunale avrebbe dovuto soltanto stabilire se, in tesi, il bene archeologico è corpo del reato di ricettazione. Tale accertamento avrebbe dovuto condurre ad una risposta affermativa, sia perché le cose scoperte nel sottosuolo appartengono allo Stato e l'impossessamento degli stessi costituisce delitto - a sua volta presupposto della successiva ricettazione -
sia perché rientra nella nozione di "profitto".
L'eccezionalità del possesso legittimo imporrebbe la verifica dell'accusa e la legittimità del sequestro.
Con il terzo motivo lamentano violazione dell'art. 648 cod. pen. La
denuncia alla Soprintendenza del possesso dei beni suddetti -
rilevano - attiene all'elemento psicologico del reato anche in considerazione dell'assenza di accertamenti da parte dell'Ufficio
menzionato, al fine di valutare la legittimità della relazione tra la cosa ed il soggetto. Il sequestro - assumono - sarebbe necessario proprio per eseguire le verifiche circa l'autenticità dei pezzi.
Nei confronti di CI IL AR, LO LU e ON RI
i ricorrenti svolgono una ulteriore precisazione in riferimento alla specifica posizione dei medesimi: assumono che l'avere richiesto od ottenuto il decreto di notifica del Ministero dei Beni Culturali ed
Ambientali non renderebbe legittimo il possesso. Inoltre il tribunale avrebbe omesso di controllare l'esistenza di talune contraddizioni nella documentazione esibita dagli indagati
(discrepanza tra i reperti sequestrati e quelli catalogati dalla
Soprintendenza, provenienza dei medesimi).
Con l'ultimo motivo rappresentano la violazione dell'art. 324 comma
8 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza di una sostanziale contestazione della proprietà e rinviare la decisione al giudice civile, mantenendo il sequestro. La
Seconda Sezione penale di questa Corte ha rilevato che sulla questione dedotta dal Ministero dei Beni Culturali esiste contrasto di giurisprudenza ed ha rimesso i ricorsi a queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
1) IL RICORSO DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI La
questione sottoposta all'esame del collegio consiste nello stabilire se l'avviso dell'udienza, fissata per il riesame del provvedimento cautelare reale, deve essere notificato anche alla persona offesa,
che non ha proposto la richiesta.
L'art. 324 comma 6 così recita : "Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme dell'art. 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta." Secondo l'orientamento più ampio (sez. 4 sent. 02394
del 28/07/95 cc. 21/06/95 rv. 202020, imp. Tirelli;
sez. 1 sent.
04173 del 26/11/93 cc. 14/10/93 rv. 195575 ric. P.M. in proc.
Marino; sez. 1 sent. 03968 del 09/11/92 cc. 09/10/92 rv. 192326 imp.
Verzeroli;
sez. 2 sent. 02981 del 07/07/92 cc. 19/06/1992 riv. 191046 imp.
Licata; sez. 1 sent. 03969 del 23/11/92 cc. 09/10/92 rv. 192362,
imp. Mendella) l'espressione "...notificato.... a chi ha proposto la richiesta" andrebbe interpretata nel senso "a chi è legittimato aproporre la richiesta".
I sostenitori di questo filone giurisprudenziale osservano, inoltre,
che nel comma 6 dell'art. 324, innanzi trascritto, v'è un espresso richiamo alle "forme dell'art. 127"; norma, quest'ultima, che al comma 1 così dispone: "Il presidente..... ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate... ". Tra queste ultime -
assumono - va annoverata la persona che ha diritto alla restituzione della res (nella specie il Ministero), legittimata altresì (art. 325) al ricorso per Cassazione: conseguirebbe la necessità
d'armonizzare le diverse disposizioni (gli articoli 257, 324 e 325
citati), riconoscendo che quest'ultimo soggetto ha diritto a ricevere l'avviso in discussione.
II collegio reputa, però, che debba essere accolto l'indirizzo contrario (sez. 6 sent. 02578 del 31/08/95 c.c. 27/06/95 rv. 202583
ric. Barillaro;
sez. 2 sent. 06217 del 25/02/1992 cc. 04/11/91 rv.
189346 ric. Sacchetti;
sez. 5 sent. 02853 del 29/01/96 c.c. 30/11/95
rv. 203875 ric. P.M. in proc. Angioni), conforme alla formulazione del testo legislativo.
L'art. 257 disciplina il riesame del decreto di sequestro e richiama l'art. 324.
Quest'ultimo al comma 6 cod. proc. pen. nella sua chiarezza non consente, invero, una diversa lettura, in quanto, dopo la precisazione che "il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127" contiene subito dopo una specifica statuizione a proposito dell'avviso, che deve essere "almeno tre giorni prima ... comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta". Tale precisazione sarebbe inutile se il riferimento all'art. 127 fosse integrale e, cioè, riguardasse non soltanto le modalità di svolgimento del rito camerale, ma anche l'elencazione dei destinatari dell'avviso stesso.
La coniugazione del verbo "proporre" al modo indicativo ed al tempo passato prossimo ("ha proposto" e non "a chi può proporre") rende,
invece, certa l'interpretazione seguita.
A tal riguardo è, inoltre, opportuno rilevare che la terminologia usata nel citato art. 324 è diversa da quella dell'art. 127, nel quale è previsto che "... il presidente fa dare avviso alle parti,
alle altre persone interessate e ai difensori": in quest'ultima disposizione il riferimento alla "persona interessata" è esplicito.
Nell'art. 324 questa stessa individuazione manca: ergo detto obbligo non esiste.
La soluzione adottata è rispondente alla finalità, che il legislatore ha inteso ottenere: assicurare speditezza e conseguente semplificazione del rito.
Nè è d'ostacolo la mancata coincidenza tra - i soggetti legittimati a proporre la richiesta di riesame ed il ricorso per cassazione - che sono, ai sensi degli artt. 257 e 325 "...
l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione" (l'art. 325
elenca anche il difensore);
- e quelli legittimati a ricevere l'avviso de quo.
Anche qui la ratio è identica a quella già evidenziata e non è
affatto irragionevole, poiché è volta a garantire la celerità del rito, tramite la riduzione dell'area dei soggetti da avvisare, e l'esigenza d'assicurare la tutela di coloro che sono interessati ad evitare il mantenimento del sequestro.
In conclusione deve essere affermato il seguente principio:
In tema di riesame dei provvedimenti cautelari reali, l'avviso dell'udienza fissata deve essere notificato alla "persona interessata" soltanto quando ha sottoscritto la relativa richiesta.
In materia non trova applicazione l'art. 127 cod. proc. pen., il quale prevede la notifica dell'avviso "alle altre persone interessate". Questa disposizione è richiamata dall'art. 324 con esclusivo riferimento alle modalità d'espletamento del procedimento camerale, ma è espressamente derogata in relazione sia al termine,
entro il quale deve essere dato l'avviso stesso (giorni tre e non dieci), sia ai destinatari.
L'esclusione del "non istante" dal novero di questi ultimi e la mancata coincidenza, in tal caso, tra legittimazione a ricevere l'avviso e quella al ricorso (riconosciuto, invece, dal successivo articolo 325 alla persona che avrebbe diritto alla restituzione della res) non sono contraddittorie o irragionevoli, essendo dettate dall'opportunità d'assicurare la massima speditezza possibile. II)
IL RICORSO DEL P.M. Le questioni sollevate dal ricorrente (i ricorsi sono nei distinti procedimenti sostanzialmente identici) si risolvono in due fondamentali prospettazioni:
1) nozione di "fondato motivo", sul quale può essere emesso il decreto di perquisizione e sequestro;
2) legittimità della valutazione dei presupposti, che consentono l'adozione del provvedimento de quo, nel caso di "concreto rintraccio" del corpo di reato ai fini della "sussumibilità" della condotta ipotizzata nella fattispecie astratta.
Va, inoltre, rilevato che il provvedimento sottoposto al riesame del
Tribunale di Bari, unico nella forma, contiene due decreti:
uno di perquisizione e l'altro di sequestro.
Il Pubblico Ministero ricorrente censura ambedue.
Sorge, pertanto il quesito attinente alla possibilità di riesaminare anche il decreto di perquisizione finalizzato al sequestro. Reputa il collegio che "l'istituto del riesame per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione stabilito dall'art. 568 cod. proc. pen., non è applicabile al decreto di perquisizione, poiché manca l'espressa previsione di quest'ultimo rimedio con riferimento al provvedimento de quo.
Va, tuttavia, osservato che, nell'ipotesi in cui i due decreti sono inseriti in unico contesto ed il sequestro è stato eseguito, il riesame coinvolge anche la perquisizione, per la stretta interdipendenza delle due statuizioni, nei limiti, però, di un'indagine strumentale all'accertamento della legittimità del sequestro medesimo. In sede di riesame, pertanto, i motivi che costituiscono autonoma censura della perquisizione non possono essere presi in considerazione.
Nella specie - come sarà esposto in seguito - il riesame è stato condotto nei limiti indicati, poiché i presupposti evidenziati dal
Pubblico Ministero erano identici per ambedue i decreti esistenti nell'unico documento..
IIA) LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE Nel corso degli ultimi sei anni la giurisprudenza di queste Sezioni Unite si è interessata più volte dei due temi.
Sulla motivazione dei provvedimenti di sequestro, vanno ricordati i seguenti arresti.
Con la sentenza 18 giugno 1991 ric, CA fu affermato che, pure nell'ipotesi in cui il sequestro probatorio concerne il corpo del reato, il provvedimento deve essere motivato sulla sussistenza delle necessità istruttorie.
Ritornate sul tema, a seguito del riprodursi di contrasti, le
Sezioni Unite (c.c. 11 febbraio 1994, n. 2, ric. P.M. in proc.
Carella rv. 196261) ritennero che in tema di sequestro probatorio
"non è necessario offrire la dimostrazione della sua necessità, in funzione dell'accertamento dei fatti, perché l'esigenza probatoria
è in re ipsa"; aggiunsero che "una motivazione vi deve essere,
seppur limitata alla sola configurabilità delle cose come "corpo di reato"".
Quest'ultima espressione veniva a precisare, sia pure in modo estremamente sintetico ed in via incidentale (poiché il tema concerneva le esigenze probatorie), altra precedente affermazione
(sent. 00004 del 23/04/93 c.c. 25/03/93 rv. 193117 ric. NI) di queste Sezioni Unite, chiamate in via principale a pronunziarsi sulla persistenza del divieto d'edificabilità nelle aree protette della regione Campania. In questo caso si trattava di sequestro preventivo ed il ricorrente aveva dedotto l'assenza dell'elemento psicologico del reato per la presenza d'asserita buona fede. Fu,
quindi, evidenziato che in sede di verifica della legittimità del provvedimento "è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi", essendo il
"controllo limitato all'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. La ricerca e la valutazione dell'elemento psicologico ... sono strumentali all'accertamento della concreta colpevolezza dell'accusato e sono compiti sottratti alla limitata cognizione del giudice del riesame, devoluti alla pienezza dei poteri conoscitivi e decisioni del giudice del giudizio". Parte della giurisprudenza successiva ha estrapolato queste scarne considerazioni dal testo della pronuncia,
trasformandola in principio di diritto, completamente svincolato dalla concreta fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite.
La Corte Costituzionale, poi, nella sentenza n. 48 del 9-17 febbraio
1994 - sempre in relazione al diverso (da quello sottoposto al vaglio odierno) istituto del sequestro preventivo - ha preso atto di tale orientamento del c.d. "diritto vivente" e, pur ricordando che l'assunto è resistito vivacemente da una parte della dottrina, ha osservato che "la scelta del codice di non riprodurre per le misure cautelari reali i presupposti sanciti dall'art. 273 per le misure cautelari personali non può ritenersi in sè contrastante con l'art. 24 della Costituzione, essendo graduabili fra loro i valori che l'ordinamento prende in considerazione: da un lato l'inviolabilità della libertà personale, e, dall'altro, la libera disponibilità dei beni". Ha altresì escluso profili dì contrasto
"con l'art. 42 della Costituzione, in quanto i limiti di disponibilità dei beni si correlano alla funzione preventiva della cautela" e con gli articoli 97 e 111 della Costituzione, giacché il controllo del giudice è tutt'altro che "burocratico", dovendosi il medesimo incentrare sulla verifica della integralità dei presupposti che legittimano la misura".
La ricostruzione di questo filone interpretativo è indispensabile,
per stabilire: i risultati ai quali si è pervenuti;
i criteri che devono essere di guida nell'applicazione dell'istituto del sequestro, pur nella sua differenziazione in probatorio e preventivo;
le eventuali rettifiche e precisazioni da apportare.
In particolare va constatato che le Sezioni Unite con la ricordata sentenza NI (c.c. n. 4 del 25 marzo 1993) si sono occupate del tema con riferimento al solo elemento psicologico del reato,
prospettato sotto il profilo della buona fede nelle contravvenzioni.
È evidente che la risposta in sede cautelare non poteva essere diversa da quella adottata e cioè l'impossibilità d'espletare un'indagine approfondita sull'asserita carenza di colpevolezza,
neppure dedotta come desumibile ictu oculi.
La formula adottata nell'estrapolazione del principio di diritto,
poi, ha spesso ingenerato l'equivoco che il controllo del giudice del riesame è limitato soltanto all'astratta configurabilità
dell'ipotesi di reato formulata.
Tale erronea lettura ha già subito una prima correzione con la successiva pronunzia di queste Sezioni Unite n. 20 del 29/11/94
(c.c./11/94, rv. 199172, ric. P.M. in proc. Ceolin) nel senso che dev'essere accertata l'esistenza della relazione d'immediatezza,
descritta nel secondo comma dell'art. 253 cod. proc. pen., tra la cosa stessa e l'illecito penale e che la delibazione non può
prescindere dal riferimento alla situazione risultante dagli elementi fattuali, considerati giustificativi dall'accusa.
IIB) LA TESI ACCOLTA.
Reputa il collegio che è indispensabile un'ulteriore e più netta chiarificazione, al fine d'assicurare, nell'ambito delle disposizioni processuali vigenti, una maggiore tutela delle posizioni individuali, contemperandole in materia di sequestro preventivo con le esigenze di protezione degli interessi collettivi ed in tema di sequestro probatorio con quelle endoprocessuali. Nè
si deve omettere di tenere presente che nella Relazione al Progetto
preliminare (pag. 79) tale intento del legislatore è reso evidente,
laddove è precisato che dal sequestro derivano "vincoli che, si potrebbe dire, dalla cosa passano alla persona".
Quest'aspetto è attualmente accentuato dal danno, spesso irreparabile, prodotto anche da provvedimenti di perquisizione o sequestro illegittimi, attesa la penetrante incidenza e lo strepitus, che frequentemente derivano dalle indagini, a prescindere dal loro esito.
Accade sovente, così, che gli aspetti di garanzia, avuti di mira in subiecta materia dal legislatore del 1988, solennemente affermati in teoria, vengono, poi, vanificati nella pratica con un'interpretazione erroneamente riduttiva.
L'inesatta lettura delle decisioni delle Sezioni Unite, fondata soltanto su principi estrapolati a prescindere dall'esame delle fattispecie prese in considerazione, ha condotto spesso ad un progressivo impoverimento della funzione di terzietà della giurisdizione. Si è così appiattito il ruolo di garanzia,
ristretto negli angusti steccati della semplice constatazione dell'astratta asserzione di un'ipotesi di reato, senza la verifica del collegamento con la realtà processuale.
La mancata trasposizione delle condizioni generali d'applicabilità
delle misure cautelari personali in tema di sequestro preventivo e l'opportunità - segnalata dalla Corte Costituzionale - d'evitare un
"processo nel processo" non devono essere intese come ostative all'evidenziato raccordo - che, invece, è indispensabile - tra ipotesi tipica, indicata nella formulazione accusatoria, e fattispecie concreta.
È, d'altronde, la stessa nozione normativa di "corpo di reato", di cui al comma 2 dell'art. 253 cod. proc. pen., a richiamare in modo espresso il "reato ... commesso".
Al giudice spetta, quindi, il dovere d'accertare la sussistenza del c.d. "fumus commissi delicti", che, pur se ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi, ascrivibile alla
"realtà effettuale" e non a quella "virtuale".
Il Tribunale deve, nell'ambito degli elementi di fatto indicati dall'Accusa, verificare la loro congruità, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro.
Al giudice è soltanto inibito l'espletamento di un'attività
dimostrativa della fondatezza concreta della contestazione mossa all'indagato. Va affermato in conclusione che in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice, nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria, senza svolgere alcuna altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità d'esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, però, il potere-dovere d'espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto, offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il
tribunale, dunque, non deve instaurare un "processo nel processo",
ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro".
Solo entro tali limiti, d'altronde, la Corte Costituzionale (citata sentenza n. 48 del 1994) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen.
con riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della Carta
Fondamentale, proprio osservando che "neppure è a dirsi che il controllo del giudice non possa in alcun modo spingersi all'esame del fatto per il quale si procede". Nè la diversità degli istituti
(sequestro probatorio e preventivo) ha rilevanza, poiché l'art. 257
cod. proc. pen. attribuisce al giudice poteri identici a quelli fissati nell'art. 322 comma 1 cod. proc. pen., essendo prevista in ambedue le disposizioni la possibilità di presentare una "richiesta di riesame, anche nel merito".
In definitiva le deduzioni del ricorrente Pubblico Ministero non possono essere accolte.
Nella specie il Tribunale di Bari nelle ordinanze innanzi ricordate ha mostrato d'avere pienamente rispettato il dettato normativo,
senza travalicare dai limiti innanzi individuati. Ha contenuto,
infatti, il suo esame strettamente nell'ambito degli elementi di fatto indicati dal Pubblico Ministero, senza svolgere alcuna verifica di coincidenza con le risultanze processuali e di fondatezza della tesi avanzata. All'esito, quel giudice ha espresso un apprezzamento di fatto - come tale insindacabile in sede di legittimità - circa la carenza d'elementi al di là di mere congetture ed ha motivato il convincimento conseguito, che è stato difforme da quello accusatorio. Il ricorrente, però, censura il provvedimento impugnato sotto il profilo della lamentata "violazione delle seguenti norme di legge" e non della manifesta illogicità
della motivazione. Anche la doglianza in ordine alla "apparenza della motivazione" è rappresentata nell'ambito del vizio suddetto,
poiché si assume che sarebbe stato espletato un "sindacato sulla fondatezza della notizia di reato".
Il Tribunale, invece, si è attenuto nel decidere ai principi innanzi ricordati.
Poiché il ricorrente non ha avanzato doglianze sulla motivazione,
ne deriva che le ordinanze impugnate devono essere considerate legittime, in quanto il dissenso dalla prospettazione del Pubblico
Ministero in riferimento all'astratta ipotizzabilità del reato non determina in sè alcuna violazione della legge ma è espressione dell'esercizio della giurisdizione. Nella specie, infatti, il giudice barese con correttezza processuale ha stabilito che sono assenti i presupposti di legittimità dei decreti: ha, in tal modo,
conseguito il suo convincimento di merito, formandolo liberamente nei limiti delle stesse deduzioni accusatorie.
In conclusione il ricorrente tende sostanzialmente ad ottenere dalla
Corte di Cassazione una rivalutazione in senso accusatorio degli elementi indicati nel provvedimento di perquisizione e sequestro attraverso la prospettazione di un'inesistente violazione di legge,
che sussisterebbe ogni qualvolta il giudice del riesame non si limiti a constatare l'avvenuta formulazione di un'astratta ipotesi di reato, ma "si spinga" all'esame del fatto, che a lui sarebbe inibito. Accolta l'interpretazione contraria, tutte le altre censure innanzi ricordate, attinenti proprio alla ricostruzione del "fatto",
non possono essere esaminate per i limiti del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi.
Roma, 20 novembre 1996.