Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2007, n. 10846
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Sentenza 16 gennaio 2007

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Il tribunale chiamato a decidere sull'appello in materia di sequestro preventivo, caratterizzato, come quello ordinario, dall'effetto devolutivo, ha sempre l'obbligo di esaminare quella parte della decisione impugnata che, quantunque non attinta dai motivi di gravame, è così intimamente connessa con i punti oggetto di censura, da rendere logicamente impossibile una loro considerazione isolata e, qualora, a seguito dell'impugnazione del P.M., disponga la misura cautelare reale, ha anche il dovere di valutare la sussistenza del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", non potendo l'effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto in sede di riesame, ma anche con la richiesta di revoca e con l'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2007, n. 10846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10846
    Data del deposito : 16 gennaio 2007

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