Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
Il tribunale chiamato a decidere sull'appello in materia di sequestro preventivo, caratterizzato, come quello ordinario, dall'effetto devolutivo, ha sempre l'obbligo di esaminare quella parte della decisione impugnata che, quantunque non attinta dai motivi di gravame, è così intimamente connessa con i punti oggetto di censura, da rendere logicamente impossibile una loro considerazione isolata e, qualora, a seguito dell'impugnazione del P.M., disponga la misura cautelare reale, ha anche il dovere di valutare la sussistenza del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", non potendo l'effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto in sede di riesame, ma anche con la richiesta di revoca e con l'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2007, n. 10846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10846 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 16/01/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 82
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 23489/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL ST, N. IL 25/02/1956;
avverso ORDINANZA del 18/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di COSENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto l'inammissibiità del ricorso.
Udito il difensore avv. Albano AN, in sostituzione avv. Guerriera Nicola, che ha concluso per l'annullamento. RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NE LI ricorre contro l'ordinanza 26 aprile 2006 del Tribunale di Cosenza che, in riforma del provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, ha disposto il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di beni immobili costituiti da aere demaniale indebitamente occupate dagli amministrazione comunale di Diamante e concesse in uso a privati con atti negoziali non ammessi per tali categorie di beni. Il giudice d'appello ha rilevato che, nei limiti della verifica riconosciuta in materia di sequestro preventivo volta ad accettare il profilo del Jumus commissi delieti e del periculum in mora, vi è il rapporto di pertinenza tra la res sequestrata e i reati ipotizzati. In particolare, sussiste il collegamento tra i beni de quibus e il reato di abuso d'ufficio ascritto a NE LI, quale Sindaco del Comune di Diamante, e a AN De MA, responsabile dell'ufficio tecnico del medesimo Comune, per avere, in violazione di specifiche norme del codice della navigazione enunciate nell'imputazione, procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale agli affittuari dei locali ubicate in aree demaniale. Analogo rapporto di pertinenza vi è con l'ulteriore contestazione per l'indebita occupazione di beni demaniale da parte degli amministratori comunali. Ad avviso del Tribunale, il fumus per il reato contestato è integrato dalla documentazioni acquisita nel corso delle indagini e dagli accertamenti effettuati dal locale ufficio marittimo di Diamante sulle "particelle fondiarie" in questione e dalla stessa nota 15 giugno 2005 inviata dall'Ufficio tecnico del Comune di Diamante inoltrata all'ufficio Circondariale Marittimo. Vi è il periculum in mora, rileva il giudice d'appello, che può essere ravvisato anche in relazione a ipotesi di reato già perfette, purché il pericolo della libera disponibilità della "cosa" abbia i requisiti di concretezza e attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazioni di antigiuridicità e rendono possibile il protrarsi dell'offesa al bene protetto.
2. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce la violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti. La decisione impugnata non fa riferimento alla circostanza della concessione in sanatoria n. 4 del 5 aprile 2004, prodotta in camera di consiglio, che legittima l'occupazione dei beni in questioni. Una concessione in sanatoria che interessa le strutture pubbliche realizzate da decenni dal Comune di Diamante delle quali ha la disponibilità conforme a diritto.
2.1. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 1, in quanto la questione relativa aì periculum in mora non era stata devoluta al giudice d'appello con l'impugnazione proposta dal pubblico ministero e, pertanto, si era verificata un preclusione sul punto per essersi formato un giudicato cautelare della pronuncia del giudice per le indagini preliminari.
3. Tale è la sintesi, ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto alla prima censura, mette conto anzitutto rilevare che il Tribunale si correttamente attenuto nei limiti del proprio potere cognitivo. Limiti ristretti che sono circoscritti all'ambito della cognizione giurisdizionale in materia di misure cautelari reali, segnati, per quello che qui interessa, dall'art. 321 c.p.p.. Esula dal controllo affidato al giudice della cautela reale non solo il concreto accertamento delle circostanze di fatto su cui l'accusa è fondata (Cass., sez. 3^, c.c. 12 maggio 1999, Petix), ma anche l'analisi degli elementi costitutivi delle ipotesi di reato contestate, a meno che la carenza di esso sia rilevabile ictu oculi, evenienza quest'ultima certamente non ricorrente nel caso in esame, stando agli stessi dati argomentativi offerti dal pubblico ministero ed enunciati nei capi d'imputazione, come sinteticamente esposti in narrativa.
Il motivo proposto, sebbene formalmente enunciato come violazione di legge, è diretto a riesaminare il provvedimento adottato dal giudice d'appello, in base ai contenuti delle imputazione e ai primi accertamenti compiuti nel corso delle indagini, essenzialmente fondati sulla documentazione del locale ufficio marittimo di Diamante sulle "particelle fondiarie" in questione e dalla stessa nota 15 giugno 2005 inviata dall'Ufficio tecnico del Comune di Diamante inoltrata all'ufficio Circondariale Marittimo.
Al riguardo, va ribadito che la verifica della legittimità del provvedimento con cui è stato disposto un sequestro preventivo non può sconfinare nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, dovendosi contenere nella valutazione della astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito a un soggetto in una determinata ipotesi di reato (fumus delicti) e, a un tempo di accertare se esista un periculum in mora (Sez. un., c.c. 17 dicembre 2003, Montella;
Sez. un., c.c. 23 febbraio 2000, MAno;
Sez. un., c.c. 25 marzo 1993, Gifuni;
), e cioè il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati (vedi, Sez. un., 29 gennaio 2003, Innocenti). La enunciazione delle regole violate e l'esatta allocazione dell'area interessata nelle zone specificatamente indicate risponde a una indubbia scelta di merito della vicenda concreta la cui valutazione spetta al pubblico ministero, al momento dell'esercizio dell'azione penale, e poi ai giudici delle successive fasi e gradi di sviluppo del procedimento ordinario.
Peraltro, la mancanza di motivazione dedotta dal ricorrente si riferisce all'omessa valutazione della concessione in sanatoria n. 4 del 5 aprile 2004 rilasciata dal Comune di Diamante e che forma oggetto del capo d'imputazione nel quale si precisa testualmente che "De MA, nella sua qualità, rilasciava la concessione n. 4/2004 in data 5 aprile 2004, su aree individuate in catasto al fg. di mappa n. 12 part. 128-361 nonché su particelle demaniali di nuova formazione le quali sono escluse dalla delega delle funzioni amministrative giusta D.P.C.M. 21 dicembre 1995, pertanto il rilascio della concessione era di competenza dell'Autorità Marittima". Il rilascio dell'atto in questione costituisce, dunque, un segmento della condotta criminosa ascritta agli indagati e sui quali correttamente il giudice d'appello si è espresso per la sussistenza del collegamento pertinenziale tra la gli immobili sottoposti a sequestro e i reati ipotizzati e dei quali ha, nei limiti anzidetti, ravvisato il fumus commisi delicti.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice d'appello si è legittimamente espresso in ordine alla sussistenza del periculum in mora.
In materia di sequestro preventivo, l'appello previsto dall'art. 322 bis è caratterizzato dall'effetto devolutivo. Il Tribunale, tuttavia, deve sempre esaminare la parte del provvedimento, che, pur se non impugnata, è connessa con i punti della decisione, oggetto di gravame, tanto intimamente da rendere logicamente impossibile la loro considerazione isolata. Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, dispone la misura cautelare reale, inoltre, ha il dovere di valutare la sussistenza dei requisiti indispensabili del fumus boni iuris e del periculum in mora, poiché l'effetto de quo non va interpretato in senso riduttivo e meccanicistico. I profili sostanziali, infatti, sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto in sede di riesame, ma anche con la richiesta di revoca e con l'appello (in termini, Sez. 3^, 15 ottobre 1996, dep. 14 novembre 1996, n. 3482). Indipendente dal principio di diritto enunciato che attribuisce al giudice d'appello il potere di esaminare i punti connessi e che costituiscono condizioni imprescindibili per disporre il sequestro de quo, mette conto rilevare che il pubblico ministero - a differenza da quanto dedotto dal ricorrente - ha impugnato anche il punto relativo al periculum in mora. Infatti, l'esplicito riferimento "alla natura permanente del reato di arbitraria occupazione di suolo demaniale marittimo e del protrarsi volontario dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato", nella specie ravvisato nella sicurezza marittima - contenuto nella parte conclusiva dell'atto d'appello e poi ripreso nelle richieste conclusive - rende ictu oculi rilevabile anche la censura del perculum in mora.
3. Il ricorso è, dunque, inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2007