Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".
Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".