Articolo 3 della Legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 2Articolo 4
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13 ottobre 1982
Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".
Entrata in vigore il 13 ottobre 1982
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