Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen..
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La questione centrale riguardava la tempestività delle querele per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La difesa sosteneva che: i bonifici assicurativi erano stati effettuati tra il 2018 e il 2022; le persone offese avevano ricevuto lettere riepilogative delle compagnie; le querele erano state presentate solo nel 2023, dunque oltre il termine di tre mesi. La Suprema Corte ribadisce però un principio consolidato: Il termine per proporre querela decorre non dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa, completa e consapevole del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. In presenza di condotte decettive idonee a …
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La massima Il trasferimento all'estero di somme di denaro in contanti da parte di un soggetto gravato da rilevante debito tributario integra il fumus del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), anche se l'importo è inferiore alla soglia di 50.000 euro e in assenza di esplicite manovre simulatorie, trattandosi di reato di pericolo volto a tutelare la garanzia patrimoniale dell'Erario. (In motivazione, la Corte ha ribadito che il dolo richiesto è generico e che il sequestro preventivo è giustificato dall'idoneità della condotta a compromettere l'attività di riscossione coattiva). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 02/10/2025, …
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In tema di adeguatezza e proporzionalità di un sequestro probatorio di un intero dispositivo informatico, il provvedimento per essere ritenuto legittimo deve essere giustificato dalle difficoltà tecniche che si incontrano nell'enucleare e riprodurre, in modo mirato, i dati conservati nella memoria del dispositivo. E' infatti vietata una indiscriminata acquisizione di un dispositivo contenente una massa indifferenziata di dati, ove non sussistano specifiche difficoltà tecniche. In casi siffatti comunque, il sequestro deve essere mirato all'acquisizione di specifici dati contenuti nel dispositivo, al contrario questo assumerebbe carattere marcatamente esplorativo. Ciò comporta che il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2009, n. 7472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7472 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 21/01/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 154
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 009261/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
1) VESPOLI WILIAM, N. IL 16/01/1969;
2) IRACE RESTITUTA, N. IL 04/08/1965;
3) IANNOTTA SANDRO, N. IL 16/01/1962;
avverso ORDINANZA del 14/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato solo parzialmente accolto l'appello proposto contro il rigetto, da parte del giudice per le indagini preliminari, della richiesta di sequestro preventivo di quote e beni sociali della "Lacco Ameno s.r.l.", delle disponibilità economiche e finanziarie degli indagati e delle aree relative all'approdo turistico "Marina del capitello" sito in Lacco Ameno.
1.1. Il giudice d'appello esamina ciascuna delle ipotesi d'accusa formulate e, in particolare rileva:
a) l'insussistenza del reato di deturpamento e distruzione di bellezze naturali per la distruzione di una prateria di poseidonia per realizzare il nuovo molo e di quello di danneggiamento della condotta fognaria posta sotto la scogliera artificiale del nuovo molo.
Quanto al primo reato, il Tribunale non condivide la soluzione del giudice cautelare, secondo cui le "biologie sommerse" non rientrano nell'ambito di tutela delle bellezze naturali e ritiene che ai fini della configurazione del reato de quo è, anzitutto, richiesta la formale dichiarazione di tutela della specifica zona di interesse e poi che vi sia una consistenza minima del danno al bene ambientale. È tale ultimo profilo che difetta nel caso di specie., poiché gli accertamenti svolti dimostrano un marginale interessamento della prateria di poseidonia prodotto dai limitati sconfinamenti dei lavori, regolarmente autorizzati, sull'area in questione che ha un estensione complessiva di 400 metri quadri.
Il delitto di danneggiamento della condotta fognaria, invece, non è configurarle poiché il danno causato non è dovuto a una scelta dolosa dell'impresa, bensì a una non corretta realizzazione dei lavori. Tale conclusione è fondata sulla circostanza che il danno alla tubazione della fogna è stato riparato e risulta improbabile un apprezzabile ulteriore danno. La specificità dei danni cagionati, ad avviso del giudice d'appello, rendono evidente che gli stessi siano una normale e accettabile conseguenza da ricondurre nell'ambito della complessiva attività di costruzione del molo.
b) è esclusa altresì la sussistenza del fumus dei falsi ideologici e del reato di cui all'art. 1161 cod. nav.. Ad avviso del giudice d'appello, non può essere condivisa l'accusa formulata dal pubblico ministero di realizzazione di lavoro in assenza di licenza, poiché l'invalidità della concessione non può essere equiparata alla mancanza. Affinché possa giungersi a tale conclusione è necessario accertare l'illiceità dell'atto amministrativo;
illiceità che vi è là dove senza una determinata irregolarità l'atto amministrativo, sia esso concessione o autorizzazione, non sarebbe stato rilasciato. Requisito che va escluso nella concreta fattispecie poiché il profilo di irregolarità in questione è la maggiore o minore ampiezza dell'area oggetto di concessione in relazione alla possibilità di utilizzo dell'area.
In conclusione, per il giudice d'appello l'atto di concessione non è inesistente o genericamente illecito e, in ogni caso, non è stato il vizio dell'atto a indurre l'amministrazione a emanare il provvedimento, Ciò non integra il reato di realizzazione dei lavori senza concessione.
Infine, non è necessario accertare se i fatti oggetto di imputazione integrino delitti di falso poiché da tale reato non potrebbe conseguire l'esigenza di prevenzione ricollegabile al sequestro dell'area portuale.
c) Non vi è il fumus dei reati di peculato riferiti alla gestione delle attività di ormeggio nel porticciolo di Lacco ed ai pagamenti per le attività di costruzione della nuova scogliera. Per i delitti di peculato non è stata, ad avviso del giudice d'appello, delineata una specifica ipotesi di peculato. Quanto al profilo delle attività connesse alla società "Lacco Ameno servizi" della quale è richiesto il sequestro, si rileva che l'accusa di peculato è limitata alla distrazione di danaro pubblico con riferimento alle modalità di gestione e dall'assenza di una adeguata contabilità, ma non vi è riferimento all'impossessamento di danaro. Peraltro, non risultano elementi di tale impossessamento. Non vi è un livello minimo di indizi che possa garantire con serietà di tale condotta poiché il reato di peculato non può configurarsi per il solo "movimento di soldi" che è un'attività ordinaria riconducibile a una attività amministrativa. Nel caso di specie, rileva il giudice d'appello, non vi sono profili di appropriazione di danaro da parte di pubblico ufficiale, bensì non si è andati oltre l'accertamento di pagamenti effettuati senza una corretta contabilità. Situazione che configura meri sospetti non sufficienti a configurare in concreto un'accusa di peculato per sottrazione di danaro.
Ciò riguarda anche il caso specifico relativo al pagamento di soldi nei confronti di società che appare "a prima vista" non avere alcuna attività. Non può essere sufficiente una mera verifica da parte della polizia giudiziaria a dimostrare che la fattura pagata non corrisponda a un'attività svolta. L'esito di una perquisizione all'interno di un immobile sede della società "Intratec" non sono tali da dimostrare che la società possa svolgere attività altrove. A tale fine sono necessarie ulteriori indagini.
Quanto alla richiesta di sequestro dei conti correnti di soggetti che hanno operato per l'ente, mancano indizi, anche se è necessario approfondire la difformità tra la consistenza del molo e le somme incassate apparentemente in pagamento di posti barca. Il giudice d'appello, invece, ravvisa la sussistenza del fumus del reato di peculato in relazione all'utilizzo da parte della Lacco Ameno servizi di telefoni cellulari acquistati con danaro pubblico. Elementi descritti nel decreto d'intercettazione prodotto dal pubblico ministero per dimostrare che altro giudice ha ritenuto la gravità di indizi di tale reato.
d) Non rileva la mancata motivazione in ordine ai reati di violazione di sigilli e di frode processuale poiché non sarebbe possibile ottenere il sequestro.
Sono insussistenti i fatti contestati per la configurazione del delitto di frode processuale. Indipendentemente dal collegamento tra il reato e la richiesta del sequestro del bene, per il giudice d'appello il reato non vi è stata modifica dello stato dei luoghi, elemento indispensabile per la configurazione del reato e in ogni caso l'asserita falsità non era volta a indurre in errore il giudice in un atto di ispezione o di esperimento. Inoltre, non rileva al fine della configurazione del reato la dedotta ingannevole limitatezza della consulenza di parte, poiché la difesa non ha il dovere di riferire il vero.
Quanto infine alla violazione dei sigilli, per il giudice d'appello le questioni dedotte non rilevano al fine di giustificare il sequestro preventivo.
2. Il Procuratore ricorrente pone in rilievo che il luoghi interessati dai lavori di realizzazione di una scogliera sono di importanza comunitaria D.P.R. n. 357 del 1997, ex art. 2 e zona di protezione speciale ai sensi della direttiva CEE 74/409 e rientrante nell'istituenda area marina protetta "il regno di Nettuno". L'attività investigativa svolta attraverso l'acquisizione di una descrizione dell'attuale stato dei luoghi e la valutazione dell'impatto ambientale, redatta da tecnico incaricato dal comune di Lacco Ameno, emerge tra l'altro un dato incontrovertibile: la cospicua distruzione di piante per un'ampiezza di 400 mq e tale condotta è addebitabile a titolo di dolo agli esecutori dei lavori che hanno omesso volontariamente di realizzare tutti gli interventi volti a minimizzare l'impatto prescritto dal tecnico incaricato, come condizione essenziale per la realizzazione dell'opera a norma del D.P.R. n. 357 del 1997 e del D.P.R. n. 120 del 2003, art. 6, comma 9. Ciò premesso, il ricorrente deduce:
a) la violazione dell'art. 734 c.p. in relazione al D.P.R. n. 357 del 1997 e al D.P.R. n. 120 del 2003, art. 6, comma 9, poiché è errato ritenere solo la prova di una minima alterazione della prateria di poseidonia.
L'errore è frutto di un esame parcellizzato degli elementi raccolti, perché è omesso ogni riferimento alla documentazione tecnica costituita da monografie e da documentazione video e fotografica. Da tale documentazione emerge che vi è stata un area di 400 mq di poseidonia direttamente interessata dai lavori;
area che dimostra le foglie di poseidonia coperte da sedimenti depositatisi. La valutazione d'impatto, redatta su richiesta del comune di Lacco Ameno, è stata del tutto ignorata dal giudice d'appello. Tale valutazione avrebbe imposto precise prescrizioni costruttive quali condizioni essenziali per la realizzazione dell'opera. Si tratta di interventi indispensabili per ridurre l'impatto sul paesaggio e sull'ecosistema; impatto che erroneamente è ritenuto minimo poiché non è stato valutato in base alla confusione del turbamento de godimento estetico dei luoghi con l'utilità pratica per gli avventori diportisti.
La prova dell'alterazione è evidente, poiché i danni alla poseidonia sono prodotti dallo schiacciamento e rotolamento incontrollato di massi nonché per effetto del mancato riciclo di acqua, per la mancata realizzazione di canali di riciclo prescritti dalla valutazione ambientale.
Per il ricorrente, il buon senso dovrebbe indurre a ritenere la rapida e sicura distruzione della flora marina in arte destinate ad attività portuale.
b) con un secondo motivo, si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 321 c.p.p.. Il tribunale non ha considerato che, ai fini del sequestro preventivo in fase d'indagine, occorre l'astratta configurabilità del reato e non la prova dell'effettiva alterazione dell'ecosistema. La prova di ciò non vi è. Ma appare evidente che gli elementi raccolti sono sufficienti a dimostrare la necessità dell'intervento cautelare richiesto per interrompere l'iter costruttivo illecito;
c) con un terzo motivo, si deduce il difetto di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità.
Il giudice d'appello si e dilungato sulla richiesta di sequestro della società Lacco Ameno, senza necessità alcuna poiché nel corso dell'udienza camerale il pubblico ministero aveva rinunciato a tale richiesta. Non si però preoccupato di valutare in termini accurati gli elementi probatori forniti.
Il Tribunale richiede la prova per dare consistenza all'accusa del reato di cui all'art. 734 c.p., mentre si ferma al criterio dei astratta configurabilità per disporre il sequestro dei telefonini. Altro elemento è la mancanza di motivazione con riferimento alla violazione dei sigilli, limitandosi a rilevare l'irrilevanza perché non potrebbe giustificare il sequestro preventivo. La violazione dei sigilli è provata dall'accesso nella zona in sequestro di un sommozzatore incaricato dall'indagato De IM per effettuare fotografie da produrre, senza autorizzazione da parte del giudice, in sede processuale;
relazione ingannatoria sullo stato dei luoghi.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le conclusioni cui è giunto il Tribunale si fondano su una esauriente e corretta dimostrazione, allo stato dell'insussistenza del fumus commissi delicti.
Il ricorso - nei limiti cui appare riferito rispetto alla complessiva imputazione ab origine articolata - prospetta questioni prive di fondamento delle quali il giudice del riesame ha dato conto e ha smentito che la vicenda, come ipotizzata nell'imputazione, possa configurare il reato.
2. Le questioni poste, oltre che infondate, non sono consentite in sede di legittimità, poiché riferite in realtà al vizio di motivazione non deducibile in sede di legittimità ex art. 325 c.p.p., comma 1. Il giudice del riesame ha ampiamente descritto, come già detto in narrativa, la situazione concreta riferita alla sussistenza del fumus commissi delicti.
Le conclusioni raggiunte in realtà mettono in rilevo che la vicenda potrebbe presentare profili riconducibili a rivendicazioni, se del caso, da far valere in sede civile.
L'ordinanza impugnata è fondata su di una motivazione completa, coerente e priva di affermazioni assertive che possano fare emergere apparenti gli spunti argomentati sviluppati.
Come noto, le Sezioni unite si sono pronunciate nel senso che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (Sez. un., 28 gennaio 2004, dep. 13 febbraio 2004, n. 5876).
3. Corretto dunque il ragionamento giuridico e fattuale del giudice del riesame. Infondate la censure sul punto mosse dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2009