Sentenza 27 aprile 2011
Massime • 1
Il giudice del riesame è privo di poteri istruttori in relazione ai fatti relativi all'imputazione, dovendo limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze processuali già acquisite nel procedimento di merito. (Fattispecie di accertamento peritale disposto in sede di appello ex art. 322 bis cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2011, n. 21633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21633 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 27/04/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 874
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 33276/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso Tribunale di Perugina;
Avverso Ordinanza Tribunale di Perugia, emessa il 30/07/010;
nei confronti di:
VA LF, nato il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per Annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Morcella Manlio, difensore di fiducia di IN LF.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Perugia con ordinanza emessa il 30/07/010 - provvedendo sull'appello proposto da VA LF avverso l'ordinanza del Tribunale di Spoleto in data 07/04/010, con la quale era stata respinta la richiesta di parziale dissequestro dell'immobile ubicato come in atti e già oggetto di precedente decreto di sequestro - accoglieva il gravame, disponendo la parziale restituzione a VA LF, quale rappresentante legale della Società Madonna LL ZI SR, con sede in Spoleto, dell'immobile oggetto dell'appello.
Il PM presso il Tribunale di Perugia proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il PM ricorrente esponeva:
1. che erano state violate le norme di cui all'art. 655 c.p.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9 bis, secondo cui spetta al PM la competenza esclusiva in materia di esecuzione dell'ordine di demolizione in caso di irrevocabilità della sentenza di merito;
2. che comunque era illegittima la limitazione del vincolo reale ad una parte degli immobili sottoposti al sequestro. Il vincolo cautelare andava, invece, mantenuto per intero, dovendosi valutare solo all'esito del giudizio di merito la compatibilità dei manufatti abusivi con l'assetto paesaggistico;
3. che il provvedimento impugnato era privo di motivazione in modo radicale - essendo meramente apparente quella indicata nell'ordinanza de qua - con conseguente nullità dell'ordinanza medesima. Tanto dedotto il PM chiedeva l'annullamento della decisione. La difesa di LF VA presentava, in data 22/04/011, memoria difensiva con la quale chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 27/04/011, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. Il Gip del Tribunale di Spoleto, con decreto emesso il 19/3/09 disponeva il sequestro preventivo in ordine ai reati, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. c) e art. 734 c.p., dell'immobile costituito da due distinti ma strutturalmente contigui corpi di fabbrica, separati da una galleria di attraversamento, di cui uno composto da n. 4 elevazioni fuori terra per un'altezza di mt. 13,20 e l'altro di n. 5 elevazioni per un'altezza di mt. 16,30. Immobile ubicato come in atti e realizzato dalla Società Madonna LL ZI SR (di cui VA LF era rappresentante legale) in virtù del permesso di costruire n. 7107 del 13/02/06, permesso illegittimo perché rilasciato in base ad indice edificatorio pari a mc/mq 7,50;
superiore sia all'indice medio di edificabilità della zona A1 del centro storico del Comune di Spoleto (pari a 2,92 mc/mq) sia al limite massimo per l'intera zona pari a 5 mc/mq, come determinato dal D.M. n. 1444 del 1968, applicabile nella fattispecie in esame. A seguito di decreto di citazione a giudizio nei confronti di VA LF, HI GI, MA ER ed altri, il Tribunale di Spoleto, con sentenza emessa come in atti affermava la penale responsabilità degli imputati in ordine ad entrambi i citati reati D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e art. 734 c.p., disponendo, altresì, la demolizione del fabbricato in esame sino a concorrenza del ripristino dell'indice di edificabilità di 2,92 mc/mq; calcolato con riferimento all'area di mq 2.200 interessata alla costruzione del fabbricato medesimo. VA LF, all'esito del giudizio di 1 grado - stante l'ordinanza del Tribunale di Spoleto, in data 07/04/010, con cui veniva respinta la richiesta di parziale dissequestro avanzata dallo stesso (VA) - proponeva appello ex art. 322 bis c.p.p.. Il Tribunale di Perugia - dopo aver disposto, con provvedimento del 17/05/010, una perizia tecnica tesa a verificare la fattibilità della demolizione parziale dell'immobile come prospettata nella sentenza di 1 grado;
perizia che veniva espletata dall'ing. Mariani Massimo, con deposito della relazione effettuato il 20/07/010 - con ordinanza in data 30/07/010 disponeva la restituzione a VA LF, nella qualità, della parte dell'immobile oggetto di sequestro in base alla proposta di fattibilità "C" di cui alla perizia depositata il 20/07/010.
Il PM proponeva l'attuale ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 30/07/010. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la statuizione del Tribunale di Perugia è affetta da nullità per violazione di legge. Invero detta ordinanza si fonda sull'accertamento peritale disposto in sede di appello, ex art. 322 bis c.p.p.. Trattasi di attività di merito preclusa in sede di procedimento incidentale relativo alla impugnazione di misure cautelari reali. Invero il giudizio del Tribunale, di cui all'art. 324 c.p.p. - sia in sede di riesame, sia in sede di appello - deve limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione LL risultanze processuali già acquisite nel procedimento principale di merito, senza alcuna facoltà o potere processuale autonomo di svolgere distinta attività istruttoria inerente alla fondatezza dell'accusa e/o comunque all'accertamento dei fatti relativi all'imputazione oggetto del processo. Trattasi, peraltro, quest'ultima - ossia l'eventuale istruttoria espletata dal Tribunale del riesame - di attività non sovrapponibile a quella che ha già svolto /o che svolgerà il giudice del merito e comunque non vincolante per quest'ultimo nell'ambito dei giudizi di 1 e 2 grado.
Va annullata, pertanto, l'ordinanza in data 30/07/010 del Tribunale di Perugia, cui gli atti vanno rinviati per un nuovo esame, da effettuarsi in base alle risultanze processuali già acquisite nel procedimento principale di merito.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011