Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2008, n. 3816
CASS
Sentenza 14 ottobre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

In tema di impugnazioni di misure cautelari, l'enunciazione dei motivi a sostegno della richiesta di riesame avverso una misura cautelare, sia essa personale o reale, è facoltativa e non obbligatoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato l'ordinanza di inammissibilità del gravame, avente ad oggetto un sequestro preventivo, in quanto la richiesta di riesame non risultava corredata dai motivi, né gli stessi erano stati enunciati in sede di udienza camerale, svoltasi in assenza del difensore).

In tema di tutela penale del giuoco e scommesse, il reato previsto dall'art. 4, comma primo, L. 13 dicembre 1989, n. 401 (vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'A.A.M.S., di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri) è configurabile quando i biglietti venduti riguardino lotterie nazionali. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di tagliandi di lotteria istantanea del tipo "gratta e vinci", stampati e venduti nel territorio nazionale da società italiana).

Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione, che non è rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità, non è stata dedotta nel giudizio di riesame. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che tale conclusione si giustifica in quanto è precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge i cui presupposti di fatto non siano stati già esaminati dal giudice del merito).

In tema di giuoco e scommesse, è configurabile il reato previsto dall'art. 4, comma primo, L. 13 dicembre 1989 n. 401 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 113 bis R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 (manifestazioni comunque denominate con offerta di premi attribuiti mediante estrazione) nel caso di lotteria ad estrazione istantanea non autorizzata dall'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in quanto la violazione amministrativamente sanzionata riguarda esclusivamente i giochi di sorte di scarsa rilevanza economica, quali lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza, gestiti al di fuori dei casi consentiti. (Fattispecie di lotteria istantanea del tipo "gratta e vinci").

In tema di tutela penale di giuochi e scommesse, è configurabile il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 4, comma primo, L. 13 dicembre 1989, n. 401) per le sole manifestazioni di sorte di maggiore importanza che necessitano dell'autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, quali lotterie nazionali e lotterie istantanee, sicché non integra tale reato l'esercizio di manifestazioni di sorte di minore importanza soggette a semplice comunicazione preventiva, come le manifestazioni a premio a fini di promozione commerciale e le manifestazioni di sorte locali, le quali, se gestite al di fuori dei casi consentiti, soggiacciono alle sanzioni amministrative rispettivamente previste dall'art. 124 o dall'art. 113 bis del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 133.

Commentario1

  • 1Scommesse non autorizzate: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 maggio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2008, n. 3816
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3816
Data del deposito : 14 ottobre 2008

Testo completo