Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 5
In tema di impugnazioni di misure cautelari, l'enunciazione dei motivi a sostegno della richiesta di riesame avverso una misura cautelare, sia essa personale o reale, è facoltativa e non obbligatoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato l'ordinanza di inammissibilità del gravame, avente ad oggetto un sequestro preventivo, in quanto la richiesta di riesame non risultava corredata dai motivi, né gli stessi erano stati enunciati in sede di udienza camerale, svoltasi in assenza del difensore).
In tema di tutela penale del giuoco e scommesse, il reato previsto dall'art. 4, comma primo, L. 13 dicembre 1989, n. 401 (vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'A.A.M.S., di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri) è configurabile quando i biglietti venduti riguardino lotterie nazionali. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di tagliandi di lotteria istantanea del tipo "gratta e vinci", stampati e venduti nel territorio nazionale da società italiana).
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione, che non è rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità, non è stata dedotta nel giudizio di riesame. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che tale conclusione si giustifica in quanto è precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge i cui presupposti di fatto non siano stati già esaminati dal giudice del merito).
In tema di giuoco e scommesse, è configurabile il reato previsto dall'art. 4, comma primo, L. 13 dicembre 1989 n. 401 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 113 bis R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 (manifestazioni comunque denominate con offerta di premi attribuiti mediante estrazione) nel caso di lotteria ad estrazione istantanea non autorizzata dall'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in quanto la violazione amministrativamente sanzionata riguarda esclusivamente i giochi di sorte di scarsa rilevanza economica, quali lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza, gestiti al di fuori dei casi consentiti. (Fattispecie di lotteria istantanea del tipo "gratta e vinci").
In tema di tutela penale di giuochi e scommesse, è configurabile il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 4, comma primo, L. 13 dicembre 1989, n. 401) per le sole manifestazioni di sorte di maggiore importanza che necessitano dell'autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, quali lotterie nazionali e lotterie istantanee, sicché non integra tale reato l'esercizio di manifestazioni di sorte di minore importanza soggette a semplice comunicazione preventiva, come le manifestazioni a premio a fini di promozione commerciale e le manifestazioni di sorte locali, le quali, se gestite al di fuori dei casi consentiti, soggiacciono alle sanzioni amministrative rispettivamente previste dall'art. 124 o dall'art. 113 bis del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 133.
Commentario • 1
- 1. Scommesse non autorizzate: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2008, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/10/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 1042
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 29440/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO NN, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa dal Tribunale collegiale di Trento;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dell'indagato, avvocati Placanica Cesare e Gianzi Giuseppe, che hanno insistito nel ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 30.5.2008 il Tribunale collegiale di Trento, in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo di oltre undicimila tagliandi per concorsi a premi, allegati o da allegare a cartoline messe in vendita dalla Italgrafica RI s.r.l., disposto il 23.4.2008 dal g.i.p. dello stesso tribunale, nei confronti del legale rappresentante della predetta società, NE NN, e di altri soggetti, tutti sottoposti a indagini per i seguenti reati:
a) L. n. 401 del 1989, art. 4 per aver esercitato una lotteria istantanea, producendo e/o vendendo biglietti "gratta e vinci", in assenza di preventiva autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) art. 640 c.p., comma 2, perché, con artifici e raggiri, consistenti nel camuffare come manifestazione a premi una lotteria istantanea con tagliandi "gratta e vinci", avevano indotto in errore il Ministero per le attività produttive, procurando a sè o ad altri un ingiusto profitto, derivante dalla vendita dei tagliandi senza il versamento all'Erario della quota del 23% dovuta per le lotterie, con danno per l'Erario stesso di Euro 2.116.000,00;
c) art. 515 c.p. e artt. 56 e 515 c.p. per aver posto in vendita tagliandi "gratta e vinci" del tutto simili a quelli dei monopoli di Stato ("I maestri della pittura" e "I monti d'Italia") e per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commercializzare ulteriori tagliandi similari, non riuscendo nell'intento per l'intervenuto sequestro operato dalla Guardia di Finanza presso la Poligrafica S. Faustino S.p.A.;
d) alla L. n. 326 del 2003, art. 39, comma 13 quater, contestato al solo NE, per aver proseguito la messa in commercio dei suddetti tagliandi "gratta e vinci" nonostante che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avesse emanato provvedimenti di cessazione dei concorsi a premi denominati "I maestri della pittura" e "I monti d'Italia", notificati alla Italgrafica RI s.r.l. in data 26.7.2007 e 25.1.2008:
tutti reati commessi in Siror (TN) e in altri luoghi sino all'aprile 2008.
Il giudice del riesame, in particolare, ha osservato quanto segue:
l'istanza di riesame era inammissibile perché non era corredata dei motivi a sostegno, che non erano stati enunciati neppure nella udienza camerale, alla quale il difensore non era comparso;
peraltro, l'istanza era anche infondata nel merito, giacché la fattispecie concreta era riconducibile alle ipotesi di reato contestate;
infatti, le cartoline illustrate vendute dalla società Italgrafica con i tagliandi del "gratta e vinci" dissimulavano, sotto le spoglie di un concorso o di una operazione a premi per scopi commerciali, l'organizzazione di giochi o scommesse riservati al monopolio dello Stato, giacché il prezzo imposto era sproporzionatamente più alto del valore commerciale delle cartoline stesse (configurando così in realtà la posta in gioco);
peraltro, alla concreta fattispecie non era applicabile la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premi per scopi commerciali, dettata dal D.P.R. n. 430 del 2001, giacché essendo questo un regolamento non può derogare alla disciplina primaria dettata dalla L. n. 401 del 1989 (Cass. n. 42098/2006);
i tagliandi sequestrati erano pertinenti al reato e potevano legittimamente essere sottoposti a sequestro al fine di evitare che la loro libera disponibilità potesse agevolare la prosecuzione o la reiterazione del reato.
2 - Il difensore del NE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo:
2.1 - incompetenza territoriale del Procuratore della Repubblica di Trento, giacché il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4 si consuma nel luogo in cui viene esercitata l'organizzazione abusiva del gioco, cioè Roma, dove ha sede la società Italgrafica, e non nel luogo dove sono posti materialmente in vendita i tagliandi;
2.2 - erronea applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 4 giacché questa norma punisce chiunque venda sul territorio nazionale, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte solo di Stati esteri.
Nel caso di specie non si trattava ne' di lotto, ne' di scommessa, nè di concorso pronostici, ma semmai di lotteria c.d. istantanea sotto forma di "gratta e vinci".
Peraltro, attraverso la vendita delle cartoline con i tagliandi del "gratta e vinci" la società Italgrafica esercitava una forma di promozione commerciale dei suoi prodotti, ormai legittimata e disciplinata dal D.P.R. n. 439 del 2001. Nè si può sostenere che la società abbia in tal modo eluso il monopolio statale dei giochi e delle scommesse per mancanza di scopi commerciali ai sensi del cit. D.P.R. n. 430 del 2001, art. 8, comma 1, lett. b) giacché è una pura illazione ritenere che il prezzo richiesto per le cartoline era superiore al loro valore di mercato. 2.3 - erronea interpretazione degli artt. 640 e 515 c.p., e della L. n. 326 del 2003, art. 39, comma 13 quater.
Osserva al riguardo che l'ordinanza impugnata non motiva assolutamente in ordine a queste ipotesi criminose. Aggiunge che, comunque, non ricorre ne' l'ipotesi di truffa allo Stato (Ministero delle attività produttive) ne' quella di frode in commercio, giacché entrambe presuppongono un fatto inesistente, e cioè che il concorso a premi gestito dalla società Italgrafica dissimulasse illecitamente un gioco o una scommessa riservata al monopolio statale.
Quanto alla ipotesi di cui alla L. n. 326 del 2003, menzionato art. 39, comma 13, fa presente che i tagliandi sequestrati erano stati consegnati ai rivenditori prima del provvedimento di cessazione disposto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sicché mancava ancora il presupposto del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Col primo motivo (n. 2.1) il difensore ha contestato la competenza territoriale del pubblico ministero, e quindi, indirettamente, del g.i.p. del Tribunale di Trento che ha disposto il sequestro preventivo. Sul punto, non aveva sollevato eccezione in sede di riesame, giacché non aveva presentato alcun motivo a sostegno della richiesta.
Al riguardo, va preliminarmente ricordato che, secondo la dottrina unanime e la giurisprudenza assolutamente prevalente, la enunciazione dei motivi a sostegno della richiesta di riesame contro una misura cautelare reale (o personale) è del tutto facoltativa. Il tenore dell'art. 324 c.p.p., comma 4, (così come quello dell'omologo art. 309 c.p.p., comma 6, per le misure cautelari personali) non lascia dubbi in proposito, giacché è prevista solo la "possibilità" di enunciare i motivi contestualmente alla richiesta, o la "facoltà" di proporne altri in sede di udienza camerale davanti al giudice.
L'indiscutibile inquadramento sistematico dell'istanza di riesame tra i mezzi di impugnazione non autorizza una conclusione contraria, giacché la regola generale di cui all'art. 581 c.p.p., lett. c), che impone, a pena d'inammissibilità ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), la enunciazione contestuale dei motivi di impugnazione, è chiaramente derogata dalla natura specialissima del procedimento di riesame, quale si desume non solo dal citato art. 324 c.p.p., comma 4, (o art. 309 c.p.p., comma 6), laddove prevede una presentazione soltanto eventuale di motivi a sostegno della richiesta, ma anche dall'art. 324, comma 7, in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 9, laddove consente al giudice del riesame di annullare, confermare o riformare il provvedimento impugnato per ragioni del tutto autonome a quelle enunciate dagli eventuali motivi, in tale modo consacrando l'effetto integralmente devolutivo della istanza e il connesso potere del giudice di riconsiderare l'intera regiudicanda indipendentemente dalle prospettazioni delle parti.
Ha errato perciò il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto inammissibile l'istanza di riesame in quanto non corredata dei motivi a sostegno.
Ciò però non significa che la mancata presentazione dei motivi, anche se legittima, non possa aver conseguenze sulla evoluzione del procedimento.
Deve, infatti, ritenersi preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati in sede di riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio.
In altri termini, si deve fare applicazione del principio generale ricavabile dall'art. 606 c.p.p., comma 3, secondo cui il giudice di legittimità non può decidere su violazioni di legge quando queste non siano già state dedotte davanti al giudice di merito di secondo grado, a meno che non siano rilevabili d'ufficio o non siano oggetto di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p.. Per quanto riguarda il caso di specie, premesso che la incompetenza territoriale non può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità, si deve concludere che la violazione delle norme sulla competenza territoriale, di cui il giudice deve tener conto nell'applicazione della legge penale, può astrattamente essere oggetto di motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b); ma non può costituire motivo di ricorso se in concreto non sia stata già eccepita o rilevata in sede di riesame (non potendo peraltro costituire motivo di ricorso per saltum, dal momento che afferisce a una ordinanza e non a una sentenza). Siffatta conclusione non è peregrina, ma risponde a una ragione propria dell'ordinamento processuale, secondo la quale è precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge i cui presupposti di fatto non siano stati già esaminati dal giudice di merito.
Per queste ragioni, in conclusione, è inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice cautelare, in quanto non sollevata in sede di riesame ne' rilevabile d'ufficio.
4 - Nel merito, il secondo motivo di ricorso (2.2) è infondato. 4.1 - In linea di fatto, il giudice cautelare, con una motivazione incensurabile in questa sede, ha accertato allo stato delle indagini che la società Italgrafica RI, amministrata dal ricorrente, aveva posto in vendita cartoline di sedicenti concorsi a premi denominati "I maestri della pittura" e "I monti d'Italia", che prevedevano un premio col sistema ed. del "gratta e vinci", e che avevano un prezzo superiore al valore di mercato delle stesse cartoline.
La censura del ricorrente in ordine alla valutazione del prezzo, in quanto riguarda un elemento di fatto, esula dalla cognizione del giudice di legittimità.
Tanto premesso, il tribunale del riesame ha legittimamente ravvisato nel fatto l'astratta configurabilità del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 1, il quale - tra le varie ipotesi - punisce anche la vendita di biglietti di lotterie senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Non v'è dubbio infatti che, attraverso la messa in vendita delle anzidette cartoline, la Italgrafica RI esercitava una lotteria (della specie "a estrazione istantanea"), come tale riservata al monopolio o al controllo statale.
4.2 - Com'è noto, in senso lato si intendono per lotterie tutti i giochi di sorte aperti al pubblico, comprendenti perciò il lotto, i concorsi pronostici e simili.
In senso stretto, invece, le lotterie sono caratterizzate da un contratto plurilaterale tra i partecipanti, nonché da un sistema di estrazione a sorte e di pagamento anticipato dei biglietti che concorrono alla estrazione stessa.
Esse comprendono sia le lotterie nazionali, che secondo il R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, abrogato art. 39 potevano essere autorizzate solo con legge speciale;
sia le lotterie e le operazioni di sorte locali promosse da enti morali, che secondo l'abrogato art. 40 dello stesso regio decreto legge potevano essere autorizzate dall'intendente di finanza previo nulla osta della prefettura. Diverso è però il sistema vigente. Infatti, le lotterie nazionali sono autorizzate annualmente con decreto del Ministro delle Finanze fino a un massimo di dodici ogni anno: sicché la istituzione per legge è sostituita da una istituzione amministrativa (la L. 4 agosto 1955, n. 722, art. 1 come sostituito dalla L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 1).
Le lotterie di minore rilevanza economica, invece, sono consentite in ambito provinciale, a determinate condizioni, agli enti morali e ai partiti o movimenti politici, il quali devono darne previa comunicazione al prefetto competente e al sindaco del comune in cui è effettuata la estrazione: sicché il regime autorizzatorio è sostituito dal regime della comunicazione preventiva salvo divieto prefettizio (D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, artt. 13 e 14). Tra le lotterie in senso stretto rientrano indubbiamente anche le lotterie a estrazione istantanea, caratterizzate dal fatto che l'estrazione del premio non è rinviata per tutti i concorrenti a un momento finale, ma coincide con il momento in cui il singolo concorrente acquista il relativo biglietto.
Invero, secondo il D.M. 12 febbraio 1991, n. 183, art. 1 (Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea, emanato dal Ministro delle Finanze in base alla L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 6, comma 1), sono lotterie a estrazione istantanea quelle in cui "i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita". Il sistema comunemente denominato "gratta e vinci" rientra con tutta evidenza in questo meccanismo di estrazione istantanea, giacché consente all'acquirente, raschiando un'apposita zona del biglietto che nasconde una combinazione predeterminata, di scoprire se ha acquistato una combinazione vincente.
A mente della cit. L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 6 (Norme in materia di lotterie, tombole e pesche), anche la istituzione delle lotterie a estrazione istantanea è riservata al Ministero delle Finanze, che vi provvede con decreto.
La gestione è affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (art. 2 del Regolamento, approvato con D.M. 12 febbraio 1991, n. 183). La distribuzione e la vendita dei relativi biglietti avviene con le regole vigenti per le lotterie nazionali tradizionali, che prevedono il ricorso alle rivendite di generi di monopolio e alle ricevitorie del lotto, nonché l'assegnazione al rivenditore di un aggio percentuale sui biglietti venduti (L. n. 62 del 1990 cit., art. 6, comma 2).
I biglietti delle lotterie a estrazione istantanea costituiscono "valori", tanto che la loro stampa, affinché sia garantita contro ogni forma di manipolazione e contraffazione, è riservata allo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Regolamento 183/1991 cit. art. 4).
Il pagamento della vincita, se inferiore a una soglia determinata, è effettuato dallo stesso venditore al portatore del biglietto vincente;
se superiore a detta soglia, deve essere richiesto direttamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Regolamento 183/1991, art. 5).
4.3 - Come già osservato, l'esercizio di siffatte lotterie a estrazione istantanea rientra nella gestione delle lotterie, la quale, secondo la L. 13 dicembre 1989, art. 4, comma 1, ultimo periodo, deve essere autorizzata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Evidente è la ratio di questo regime autorizzatorio: sul presupposto che tutti i giochi di sorte da un lato attraggono notevoli versamenti pecuniari da parte dei giocatori, dall'altro possono essere occasione di pratiche truffaldine e di altre condotte criminali da parte degli organizzatori, lo Stato, per ragioni di ordine pubblico e per interesse ad aumentare l'area del prelievo fiscale, riserva a se stesso o a soggetti appositamente autorizzati la gestione delle lotterie e l'assoggetta a imposizione tributaria.
Solo per le lotterie di beneficenza (e anche per le tombole, le pesche e i banchi di beneficenza) vale la deroga prevista dalla stessa L. n. 401 del 1989, art. 9, comma 2, secondo cui nelle suddette materie, in luogo di quanto previsto dall'art. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni del R.D.L. 19 ottobre 1933, n. 1933, convertito dalla L. 5 giugno 1933, n. 973, come modificato da ultimo dalla L. 2 agosto 1982, n. 528, relativo alla riforma delle leggi sul lotto pubblico.
La deroga si spiega con la considerazione della esiguità delle somme di denaro richieste per partecipare a siffatti tipi di giochi, nonché della scarsa incidenza sugli interessi finanziari dello Stato.
Su questo punto va quindi disattesa l'argomentazione prospettata dal difensore, secondo cui l'art. 4 non comprende le lotterie nazionali soggette al controllo statale, proprio perché ai sensi dell'art. 9, comma 2, queste lotterie restano disciplinate dalle disposizioni contenute nel citato regio decreto legge sulla riforma delle leggi sul lotto pubblico.
Al contrario deve osservarsi:
a) che la disposizione derogatoria di cui all'art. 9, comma 2, non avrebbe senso se dell'art. 4, il comma 1 non riguardasse anche le lotterie nazionali;
b) che pertanto la fattispecie contemplata nell'ultimo periodo del predetto primo comma deve interpretarsi nel senso che punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque vende, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sia biglietti di lotterie nazionali sia biglietti di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri;
c) che, come ulteriore conseguenza, l'illecito amministrativo previsto dal R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 113 bis introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 19, comma 5, riguarda soltanto le lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza, e quindi i giochi di sorte di scarsa rilevanza economica, gestiti al di fuori dei casi consentiti.
4.4 - Il ricorrente ha inoltre sostenuto che, comunque, la società Italgrafica RI, attraverso la vendita delle cartoline "I maestri della pittura" e "I monti d'Italia", corredate da tagliandi "gratta e vinci", non faceva altro che esercitare una forma di promozione commerciale dei suoi prodotti, ormai legittimata dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. Anche questa tesi è destituita di fondamento giuridico. Il D.P.R. n. 430 del 2001 è un regolamento governativo emanato in forza della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 19, comma 4, che provvede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali, sostituendo il regime dell'autorizzazione col regime della comunicazione preventiva.
Per il caso di specie viene in rilievo la disciplina delle manifestazioni a premio, che comprendono i concorsi a premio e le operazioni a premio, e che consistono in "promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi, o la vendita di determinati prodotti, o la prestazioni di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali" (art. 1, comma 1). Per quanto interessa in questa sede, si può ricordare che sono concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, anche senza alcuna condizione di acquisto, dipende per esempio dalla sorte o da qualsiasi congegno che consenta di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore (art. 2).
Sono invece operazioni a premio le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e siano in grado di consegnare le relative prove documentali di acquisto;
b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio (art. 3).
In ogni caso, comunque, la partecipazione ai concorsi e alle operazioni è gratuita (salve le necessarie spese di spedizione o di telefonia), ed è espressamente vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o del servizio promozionato (art. 1, comma 5). In particolare, la manifestazione a premio non è consentita quando costituisca una "elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio" (art. 8, comma 1, lett. b)). I soggetti economici che intendono promuovere un concorso a premi devono darne comunicazione preventiva al Ministero delle attività produttive, allegando il regolamento del concorso. Anche i soggetti promotori di operazioni a premio, devono redigere preventivamente un apposito regolamento (art. 10). Il Ministero delle attività produttive ha compito di controllo sullo svolgimento dei concorsi o delle operazioni a premio, che esercita con indagini a campione o su segnalazione di soggetti controinteressati: in caso di violazione, adotta immediatamente un decreto motivato di cessazione della manifestazione a premio (art. 12).
In seguito all'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, peraltro, il compito di disporre la cessazione della manifestazione a premio spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, quando questo accerti una coincidenza tra concorso a premio e attività di gioco riservato allo Stato (art. 39, comma 13 quater).
Alla luce di questa disciplina, non si può sostenere, allo stato degli atti, che la società Italgrafica RI esercitasse una legittima promozione commerciale dei suoi prodotti attraverso una forma di manifestazione a premio.
Infatti, i giudici cautelari di prima e di seconda istanza hanno motivatamente accertato che il prezzo d'acquisto delle cartoline de quibus era assolutamente superiore al loro valore commerciale, con la conseguenza che veniva a mancare il necessario carattere di gratuità della partecipazione al concorso a premi e si veniva a configurare una vera e propria elusione del monopolio statale in materia di giochi e scommesse.
In conclusione, occorre sottolineare che non solo dal punto di vista esegetico ma anche sotto un profilo sistematico, emerge chiaramente la volontà del legislatore più recente di sottrarre al regime autorizzatorio e al prelievo fiscale specifico solo le manifestazioni a premio a fini di promozione commerciale e le manifestazioni di sorte locali, ritenendo che, quando rispondano ai precisi requisiti imposti dalla disciplina regolamentare, esse non danno adito a preoccupazioni di ordine pubblico e non posseggono una rilevanza economica tale da giustificare un prelievo fiscale. Coerentemente, la violazione della relativa disciplina è soggetta soltanto alle sanzioni amministrative di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 124 (per le manifestazioni a premio) e al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 113 bis (per le manifestazioni di sorte locali).
Per le altre più importanti manifestazioni di sorte, e in particolare per le lotterie nazionali e le lotterie nazionali a estrazione istantanea, invece, permane il regime autorizzatorio, con la conseguenza che la violazione della disciplina è assoggettata alla sanzione penale di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4. 4.5 - Sul punto, va quindi rettificata la motivazione della impugnata ordinanza, laddove - richiamando Cass. Sez. 3^, n. 42098 del 28.9.2006, Vangelista - sostiene che il D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430, avendo natura regolamentare, non può abrogare o derogare alla disciplina posta dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401. Invero, il D.P.R. n. 430 del 2001 ha natura di regolamento delegato, essendo stato emanato a norma della L. 23 agosto 1988, n. 400, art.17, comma 2, in forza della delega contenuta nella L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 19, comma 4, che incaricava il governo, su proposta dei ministri competenti, a procedere alla revisione organica della disciplina delle manifestazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, secondo un principio che prevedeva la sostituzione del regime autorizzatorio con quello della comunicazione preventiva. Per conseguenza, il regolamento governativo - appunto perché delegato - aveva il potere di derogare, per le materie suddette, alla disciplina di legge stabilita in genere per le lotterie e le altre manifestazioni di sorte.
Solo che, nel caso concreto, per le considerazioni fattuali sopra esposte, la messa in vendita su tutto il territorio nazionale delle cartoline "I Maestri della pittura" e "I monti d'Italia" non poteva configurarsi come concorso a premio o come operazione a premio, sicché non poteva rientrare nel campo applicativo della deroga introdotta dal predetto regolamento.
5 - Quanto al terzo motivo di ricorso (n. 2.3), coglie nel segno il difensore quando lamenta che il giudice del riesame non ha assolutamente motivato in ordine alle residue ipotesi criminose contestate, di cui agli artt. 640 e 515 c.p., nonché alla L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 39, comma 13 quater.
Ma la censura è irrilevante - e come tale assorbita - giacché a giustificare il sequestro preventivo di cui trattasi è sufficiente l'astratta configurabilità del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4 come sopra accertata.
Il ricorso va quindi rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009