Sentenza 5 febbraio 2004
Massime • 1
Anche nel giudizio di appello in materia di misure cautelari reali (nella specie sequestro preventivo) opera il principio devolutivo, in virtù del quale al giudice è attribuita la cognizione del procedimento nei limiti segnati dai motivi posti a sostegno dell'impugnazione. Conf. sez. VI, 5 febbraio 2004 n. 15856, Gandolfo, non massimata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2004, n. 15855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15855 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco Presidente del 05/02/2004
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno Consigliere N. 248
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere N. 28136/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Montalto Concetta;
avverso l'ordinanza 6/5/03 Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. Salvo Riela che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 6/5/03 il Tribunale del Riesame di Palermo, adito in sede di appello dal P.M. dell'ordinanza in data 13/11/01, con la quale il G.I.P. di Palermo aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo di beni immobili e conti bancari intestati a Montalto Concetta, indagata per il reato di concorso in riciclaggio continuato di danaro, proveniente dai delitti di truffa commessi da AG IG, accoglieva l'impugnazione disponeva il sequestro preventivo dei beni suddetti, meglio specificati nell'ordinanza. Va precisato che tale ordinanza era emessa in sede di rinvio della Corte di Cassazione che aveva annullato una precedente ordinanza dello stesso Tribunale che aveva disposto il medesimo sequestro, rilevando che il giudice a quo aveva omesso di motivare in ordine alla correlazione tra i beni in sequestro e quanto acquisito con la realizzazione dei reati di truffa.
Osservava il Tribunale, accertata la sussistenza del fumus del reato ex artt. 81 - 110 - 648/bis c.p., che i beni di cui era risultata titolare l'indagata, di valore sproporzionato alle sue condizioni economiche erano stati acquistati in breve arco di tempo coincidente con il periodo in cui si collocavano le truffe contestate al AG, di guisa che si versava nell'ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 12/sexies D.L. 306/92, che non era per giurisprudenza costante subordinata all'accertamento del nesso eziologico tra i beni e il reato, vigendo al riguardo la presunzione di illecita accumulazione.
Avverso tale decisione ricorre l'indagata a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e deducendo con il primo motivo a sostegno la violazione dell'art. 623/1 c.p.p. avendo il Tribunale non solo eluso il compito demandatogli dalla Cassazione, che era quello di riesaminare la questione del rapporto pertinenziale qualitativo e quantitativo tra i beni oggetto della richiesta del P.M. e il reato di truffa, ma anche travalicato i limiti del devolutimi imposti dall'art. 322/bis, in quanto il P.M. fin dall'inizio aveva richiesto il sequestro preventivo dei beni degli indagati ai sensi del combinato disposto degli artt. 321/2 c.p.p. e 240 c.p. in relazione al reato di truffa. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 321/2 c.p.p. e il vizio motivazionale nella valutazione del nesso di pertinenzialità tra i beni e l'attività delittuosa in contestazione, che doveva essere dimostrato anche nell'ipotesi ex art. 12/sexies, laddove invece nella fattispecie l'attività criminosa contestata al AG non coincideva con l'epoca del presunto riciclaggio.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. È pur vero che il Tribunale in sede di rinvio si doveva mantenere nei binari tracciati dalla Corte di Cassazione, riesaminando la questione del rapporto pertinenziale tra i beni oggetto del sequestro e il reato di riferimento, di cui aveva censurato l'omessa motivazione, ma nessun principio di diritto la Corte Regolatrice aveva stabilito in ordine al nomen iuris del tipo di sequestro, oggetto del suo esame. Di guisa che il giudice a quo, richiamando sul punto una recente giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 2415 del 26/8/99 Sicignano), in forza della quale, una volta accertata la sussistenza del fumus commissi delicti, il sequestro preventivo delle cose confiscabili ex art. 321/2 c.p.p. può avvenire secondo la norma generale di cui all'art. 240 c.p., ovvero in virtù di qualsiasi altra di legge, ha ritenuto di interpretare diversamente il sequestro richiesto dal P.M. ai sensi dell'art. 240/2 c.p., riqualificandolo ai sensi dell'art. 12/sexies D.L. 306/92, in riferimento al delitto di riciclaggio di danaro ex art. 648/bis c.p., di cui pure era stato accertato il fumus. Ma ciò facendo egli è incorso nella violazione del principio devolutivo fissato in via generale dall'art. 597/1 c.p.p., valido anche nel giudizio di appello in materia di misure cautelari reali. Sul punto è sufficiente osservare che l'art. 322/bis c.p.p. richiama l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 310 c.p.p. in materia di appello di provvedimenti de libertate, le quali nel riportarsi alle norme di cui all'art. 309 c.p.p. non fanno alcun riferimento al co. 9^ di detto articolo che conferisce al giudice del riesame di riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli indicati nella motivazione.
Nella fattispecie il sequestro è stato richiesto ai sensi dell'art. 240/2 c.p. in relazione al reato di truffa e l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. che quella richiesta aveva rigettato, ripercorreva la stessa motivazione.
L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004