Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 1
Il reato di commercio di sostanze alimentari nocive è reato di pericolo per la cui sussistenza è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute, la quale non necessariamente deve essere accertata tramite indagini peritali. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto integrata la prova del reato dalla tossinfezione contratta da un cospicuo numero di commensali ai quali erano stati somministrati i medesimi pasti in determinate mense scolastiche, considerata unitamente all'inosservanza eclatante delle norme igieniche di base negli ambienti destinati alla conservazione degli alimenti ed alla preparazione dei pasti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2014, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 19/12/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 2589
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 11857/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR ER N. IL 17/06/1955;
SI AR N. IL 01/04/1968;
RI DI N. IL 20/01/1947;
MA AN N. IL 12/12/1944;
avverso la sentenza n. 1996/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione;
ferme restando le statuizioni civili;
Uditi i difensori, Avv. Andrea Vitale e Francesco Deddi, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/01/2013 la Corte di Appello di Firenze ha solo parzialmente riformato, con riferimento alle statuizioni civili, la sentenza emessa il 9/06/2010 dal Tribunale di Prato, che aveva condannato ED SA, AR ON, RI DI e SI RA, nelle rispettive qualita', alla pena di due mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa ciascuno per il reato di commercio colposo di sostanze alimentari nocive (capo A), nonche' alla pena di un mese di reclusione ciascuno per il reato di lesioni personali colpose (capo B). La Corte di Appello ha accolto la richiesta delle parti civili di liquidazione di una somma a titolo di provvisionale, negata dal giudice di primo grado, ed ha accolto la richiesta di esclusione della solidarieta' del responsabile civile Qualita' e Servizi S.p.A. in relazione alle parti civili diverse da quella che aveva formulato ritualmente la domanda risarcitoria nei confronti di tale parte.
2. I fatti erano stati ricostruiti come segue dai giudici di merito:
nella seconda e terza decade del mese di novembre 2005 erano giunti alla ASL 10 e al N.A.S. di Firenze segnalazioni, esposti, proteste, denunce e querele da parte dei genitori di bambini che frequentavano asili e scuole materne ed elementari nei Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa in quanto i loro figli avevano contratto l'infezione da salmonelle;
dalla nota del 5 dicembre 2005 della ASL 10 di Firenze risultava eseguita il 22 novembre una verifica presso il Centro di Cottura della societa' Qualita' e Servizi S.p.A., che forniva la ristorazione alle mense scolastiche dei tre Comuni di cui sopra, con esito negativo per salmonella;
il 2 dicembre 2005 agenti del N.A.S. di Firenze, affiancati da tecnici della ASL 10, avevano eseguito presso il medesimo Centro un controllo di carattere igienico- sanitario e avevano riscontrato escrementi di roditori al piano terra vicino alle celle frigorifere destinate alla conservazione degli alimenti, carcasse di insetti ed altri escrementi di roditori nel locale al piano superiore, adibito a deposito di piatti, posaterie, bicchieri e materiale per le pulizie, accertando altresi' gravi carenze igieniche negli ambienti;
il C.T.U. nominato in sede di incidente probatorio aveva accertato che 82 su 83 casi di infezione erano da salmonella enteridis, da ricondursi ad una fonte comune, in relazione al breve periodo di tempo in cui erano sorti i sintomi ed alle stesse caratteristiche fenotipiche e genotipiche dei ceppi, e da attribuirsi con certezza ad un veicolo alimentare.
3. Ricorrono per cassazione ED SA, AR ON, RI DI e SI RA, con unico ricorso, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) inosservanza e mancata applicazione dell'art. 11 c.p.p.. I ricorrenti censurano l'affermazione di infondatezza dell'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Prato, posto che all'epoca del fatto in una scuola di Sesto Fiorentino, dove si erano manifestati cinque episodi di infezione da salmonellosi, erano iscritti i figli di un magistrato che svolgeva funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pistoia;
b) manifesta illogicita' della motivazione in ordine alla ritenuta cooperazione colposa di tutti gli imputati ai sensi dell'art. 113 c.p.. Secondo i ricorrenti, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed il Consigliere delegato della Qualita' e Servizi S.p.A. sarebbero stati erroneamente e senza ragione equiparati a coloro che avrebbero avuto il dominio sulla fonte di pericolo, pur non essendovi prova che AR ON e ED SA fossero stati informati di problematiche igieniche o che avessero ignorato le segnalazioni ricevute;
c) manifesta illogicita' della motivazione in ordine alla configurabilita' del reato continuato in relazione all'art. 590 c.p.. Nel ricorso si censura l'applicazione della disciplina del reato continuato a reati colposi;
d) erronea applicazione dell'art. 444 c.p., in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo. I ricorrenti deducono che, per configurare tale reato, e' necessario individuare l'alimento da somministrare o vendere ed analizzarne la concreta pericolosita' per la salute pubblica, lamentando come nel caso in esame non sia stata individuata la causa della tossinfezione, ricorrendo eventualmente la diversa ipotesi contravvenzionale prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b);
e) erronea applicazione dell'art. 444 c.p., in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Premesso che l'elemento soggettivo di tale reato e' il dolo generico, i ricorrenti censurano la pronuncia di condanna in quanto emessa senza che vi fosse prova della consapevolezza, da parte del legale rappresentante della societa', della pericolosita' in concreto del prodotto o dello stato di alterazione del prodotto prima della somministrazione;
f) mancanza di motivazione con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 2, in ordine agli elementi a discarico evidenziati nell'istruttoria dibattimentale. Nel ricorso viene precisato che gli elementi a carico sono stati coloriti e che la loro valenza probatoria e' stata aggravata senza considerare che l'omessa analisi degli alimenti e' da attribuire al ritardo con cui i medici curanti hanno formulato una diagnosi in relazione ai sintomi presentati dai bambini. La Corte territoriale, si assume, ha omesso di considerare con la dovuta attenzione che i laboratori ove si preparavano gli alimenti fossero separati dagli altri locali, che gli alimenti erano confezionati in modo ermetico e sigillato, che le analisi della ASL 10, eseguite il 9 e il 22 novembre 2005, avevano escluso la presenza di salmonella, che lo stesso C.T.U. aveva affermato come il ritardo nella segnalazione dei casi non avesse permesso di indagare tempestivamente l'episodio e di individuare l'alimento incriminato;
g) manifesta illogicita' e contraddittorieta' della motivazione con riferimento all'art. 539 c.p.p., in ordine alla concessa provvisionale. Secondo i ricorrenti, dalla motivazione della sentenza impugnata non sarebbe possibile comprendere con riferimento ad alcune parti civili a quale titolo sia stata liquidata la provvisionale.
4. Con memoria depositata in data 1/12/2014 i difensori dei ricorrenti hanno dedotto nuovi motivi, deducendo l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti agli imputati e la revoca della costituzione delle parti civili e sviluppando i motivi di ricorso relativi all'omesso esame degli elementi a discarico ed all'omessa analisi delle singole condotte colpose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non presenta profili di inammissibilita'. Deve, quindi, rilevarsi l'intervenuta prescrizione di entrambi i reati contestati. Trattandosi, per quanto riguarda il reato di cui al capo a), di fatto accertato il 9 dicembre 2005, trova applicazione la disciplina della prescrizione introdotta con L. 5 dicembre 2005, n. 251, entrata in vigore in data 8 dicembre 2005, che prevede un tempo massimo di sette anni e sei mesi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157,160 e 161 c.p., ampiamente decorso senza che si evidenzino sospensioni del termine idonee a farlo "slittare" oltre la data odierna. Con riguardo, poi, al reato contestato al capo b), verificatosi fino al 15 novembre 2005, pur potendo trovare applicazione, in virtu' della norma transitoria dettata dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, la previgente disciplina dei termini di prescrizione ove piu' favorevole, si perverrebbe comunque, in base al combinato disposto dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 4, e dell'art. 160 c.p., ad individuare in sette anni e sei mesi il termine massimo di prescrizione.
2. Tanto chiarito, si deve considerare che le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno affermato il principio per cui il disposto di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, laddove impone di dichiarare la causa estintiva quando non risultino evidenti i presupposti per una pronuncia assolutoria, deve coordinarsi con la presenza della parte civile e di una pronuncia di condanna che impone ai sensi dell'art. 578 c.p.p., di pronunciarsi sulla azione civile;
e che, solo in tali ipotesi, la valutazione della res iudicanda non deve avvenire secondo i canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Pertanto, atteso che, nel caso di specie, il Tribunale di Prato ha condannato gli imputati al risarcimento del danno in favore delle parti civili, statuizione confermata dalla Corte di Appello, si deve procedere, pur in presenza della causa estintiva, ad un esame approfondito dei motivi di doglianza, ai fini della responsabilita' civile.
2.1. Le dichiarazioni di revoca della costituzione di parte civile depositate dai ricorrenti non riguardano, infatti, tutte le parti civili costituite (non sono, in particolare, presenti le revoche degli esercenti la potesta' sui minori TI CA, LI TT, MB OR, AN SO, AN RI, MO IN, OL RA, NO EL NO, NI LI, CA LI, AN OR, ZZ AL) e risultano, peraltro, in gran parte prive di sottoscrizione autenticata.
2.2. Giova, in proposito, ricordare che, in base al disposto di cui all'art. 76 c.p.p., la persona offesa puo' costituirsi parte civile personalmente e con l'assistenza di un difensore nominato ex art. 100 c.p.p., ovvero a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p., nel rispetto delle formalita' di cui all'art.78 c.p.p.; nel giudizio di Cassazione non e', peraltro, prevista la possibilita' di applicare l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata comparizione in udienza disciplinata dall'art. 82 c.p.p., comma 2, (Sez. 5, n. 35096 del 04/05/2010, Lakhlifi, Rv.
248398). In ossequio, dunque, al tenore letterale dell'art. 82 c.p.p., comma 1, la revoca della costituzione di parte civile e'
valida e giuridicamente efficace soltanto se compiuta mediante dichiarazione personale, o a mezzo di procuratore speciale, presentata al cancelliere dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale e' pendente il procedimento, che la riceve e la rende autentica. Pertanto, la rinuncia effettuata mediante dichiarazione a firma autenticata dal difensore, fatta pervenire al giudice, e a maggior ragione la rinuncia effettuata mediante dichiarazione a firma semplice della parte, e' priva di valore e non puo' valere come revoca della costituzione (Sez. 4, n. 9685 del 01/07/1983, Polidori, Rv. 161235, nel vigore del precedente codice di rito).
3. Il primo motivo di ricorso e' manifestamente infondato.
3.1. La Corte territoriale, correggendo sul punto la pronuncia di primo grado e chiarendo che si verte in ipotesi di eccezione d'incompetenza funzionale (Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, dep. 2005, Scabbia, Rv. 229633), non soggetta alla preclusione prevista in casi di incompetenza territoriale dall'art. 21 c.p.p., ha tuttavia confermato l'affermazione d'infondatezza dell'eccezione sottolineando (pag. 36) l'assenza di acquisizioni istruttorie dalle quali si potesse desumere "persino se i bambini di quel giudice (mai entrato nel procedimento) erano o meno a scuola ed alla mensa i giorni del concreto pericolo della salmonella".
3.2. Tale rilievo, di cui non e' contestata l'aderenza alle risultanze istruttorie, risulta pienamente conforme al principio interpretativo enunciato dal giudice di legittimita' con riguardo alla necessita' che il magistrato abbia formalmente assunto in un determinato procedimento la qualita' di persona offesa o danneggiato dal reato, quale presupposto di operativita' della regola sulla competenza dettata dall'art. 11 c.p.p. (Sez.2, n. 36365 del 7/05/2013, Braccini, Rv.256873; Sez. 6, n. 13182 del 2/04/2012, Vitalone, Rv.252592).
4. Il secondo motivo di ricorso e' infondato.
4.1. Deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi sul punto dai ricorrenti, la sentenza della Corte territoriale non puo' essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, ditalche' - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimita' - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229).
4.2. La censura in esame e' fondata sul presupposto che gli imputati AR e ED, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato all'amministrazione, non potessero ritenersi responsabili dei reati contestati seguendo il medesimo percorso logico applicato agli altri due imputati in quanto solo questi ultimi, nelle rispettive qualita' di consigliere delegato alla sicurezza e igiene di prodotti alimentari e di responsabile del piano HACCP della societa', si trovavano nella posizione di dominio sulla fonte di pericolo. Ma il ricorso sembra ignorare quanto indicato dalla Corte territoriale (pag.33) a proposito degli obblighi di controllo gravanti sui "vertici" e sui delegati in un contesto di pericolo, ad integrazione di quanto gia' affermato Tribunale in merito al fatto, non specificamente contestato, che l'inidoneita' tecnica e la mancanza di qualifica professionale del delegato RI, cosi' come l'assenza di dimensioni dell'impresa o esigenze organizzative che giustificassero la delega e persino il divieto di delegare la parte principale dell'oggetto sociale (ossia la fornitura di alimenti sani) costituissero altrettanti seri argomenti per escludere l'applicabilita' dei principi enunciati nella giurisprudenza di legittimita' a proposito della delega di funzioni.
4.3. A fronte di tali complesse argomentazioni, la censura sviluppa una linea difensiva che sembra ignorare il principio, affermato dalla Corte di Cassazione in materia di individuazione delle responsabilita' penali all'interno delle strutture complesse, in base al quale la responsabilita' dei vertici aziendali non puo' essere esclusa con riguardo agli elementi conseguenti a difetti strutturali o a deficienze inerenti all'ordinario buon funzionamento della struttura aziendale, tra i quali correttamente i giudici di merito hanno inquadrato le lesioni derivanti dalla distribuzione di alimenti nocivi da parte dell'impresa incaricata della ristorazione presso asili e scuole (Sez. 4, n. 4968 del 6/12/2013, dep. 2014, Vascellari, Rv. 258617; Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007, dep. 2008, Mantelli, Rv. 238958; Sez. 3, n. 39268 del 13/07/2004, Beltrami, Rv. 230087).
5. Il terzo motivo di ricorso, peraltro manifestamente infondato per insussistenza di punti della sentenza in cui risulti applicata la disciplina della continuazione, e' comunque assorbito dalla dichiarazione di estinzione dei reati contestati.
6. Il quarto motivo di ricorso e' infondato.
6.1. E' condivisibile quanto affermato dai ricorrenti a proposito del fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimita', il reato di commercio di sostanze alimentari nocive configura un reato di pericolo, per la sussistenza del quale e' necessario che gli alimenti di cui si vuoi fare commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica;
ed e' anche corretto ribadire che tale attitudine non puo' essere meramente ipotetica, occorrendo, invece, un pericolo concreto i cui estremi, specificamente individuati, devono dare ragione dell'affermazione di responsabilita'.
6.2. Ma tali affermazioni di principio sembrano ignorare che la pericolosita', per essere dimostrata, non richiede necessariamente la prova tecnica, poiche' il giudice di merito puo' ricavarla da qualsiasi mezzo di prova e dalla comune esperienza (Sez. 1, n. 3532 del 17/01/2007, Valastro, Rv.235904; Sez. 1, n. 41106 del 23/09/2004, Molendino, Rv. 229746; conf. anche Sez. 3, n. 11500 del 22/12/2010, dep. 2011, Barletta, Rv. 249775 non massimata sul punto), dunque a maggior ragione dalla tossinfezione contratta da un cospicuo numero di commensali ai quali sono stati somministrati i medesimi pasti in determinate mense scolastiche.
6.3. La motivazione della sentenza impugnata si presenta, sul punto, ampia e logicamente conformata, laddove ha elencato gli elementi indiziari posti a sostegno della pronuncia di condanna. Premesso, infatti, che non era stata fornita la prova diretta, la Corte ha spiegato che i verbali di accertamento dei Carabinieri del N.A.S., la documentazione proveniente dai laboratori e, soprattutto, la perizia espletata costituivano indizi gravi, precisi e concordanti dell'assenza di misure di prevenzione e dell'inosservanza eclatante delle norme igieniche di base negli ambienti destinati alla conservazione degli alimenti ed alla preparazione dei pasti all'interno del Centro di Cottura di Calenzano, ossia delle omissioni totali dei doverosi autocontrolli da parte della societa' Qualita' e Servizi s.p.a., ai quali avevano fatto da riscontro il tempo ristretto di insorgenza della tossinfezione, i luoghi del contagio (le mense scolastiche servite dalla Q.S.), la circostanza che le vittime fossero solo i bambini commensali, l'identita' del tipo di contagio (tossinfezione alimentare). Da tali acquisizioni istruttorie la Corte ha tratto la deduzione che, con elevato grado di probabilita' logica, l'episodio epidemico derivasse da una fonte di contagio comune, ascrivibile agli alimenti colposamente preparati e somministrati dalla societa' Qualita' e Servizi in uno o piu' giorni di novembre 2005, rimarcando come non fossero state colpite persone diverse dai bambini e replicando (pag. 34) alle puntuali censure della difesa circa l'assenza di prove della nocivita' di un qualsiasi alimento con la possibilita' di escludere, nel caso in esame, diversi meccanismi eziologici, non risultando nel ristretto periodo in questione altre forme di aggregazione a tavola dei bambini che avevano contratto l'infezione "se non lo stare insieme alle mense scolastiche dei tre Comuni serviti dalla societa' QS".
7. Il quinto motivo di ricorso e' inammissibile in quanto manifestamente infondato. La censura parte dall'erroneo presupposto argomentativo che, per l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 444 c.p., si debba verificare la sussistenza del dolo generico, trascurando che l'imputazione e le sentenze di condanna riguardano, nel caso in esame, l'ipotesi colposa prescritta dal combinato disposto degli artt. 444 e 452 c.p.. 8. Il sesto motivo di ricorso e' inammissibile in quanto si tratta di censura sostanzialmente tendente ad una rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimita' (art.606 c.p.p.). Deve rilevarsi, in particolare, che le doglianze difensive qui proposte fanno generico riferimento al contenuto della decisione impugnata e costituiscono, nella sostanza, eccezioni in punto di fatto, poiche' non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata ovvero a travisamento della prova, ma dirette a censurare le valutazioni operate dal giudice di merito. Si chiede, in realta', al giudice di legittimita' una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, piu' favorevole alla tesi difensiva dei ricorrenti. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimita' perche' in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p., ne' il mancato riferimento a dati probatori acquisiti puo' costituire motivo di ricorso sotto il profilo della omessa motivazione (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212053).
9. Il settimo motivo di ricorso e' manifestamente infondato. E' principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la divergenza tra dispositivo e motivazione non determini nullita' della sentenza, risolvendosi con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, non ritenendosi illegittima la sentenza che abbia provveduto alla correzione dell'errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p. (Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Corrado, Rv. 250400). E' peraltro costante, nella giurisprudenza di legittimita', l'affermazione sia del principio per cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non e' impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv.236068), sia del principio per cui, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata e' riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 6, n. 49877 del 11/11/2009, Blancaflor, Rv. 245701). 10. Le considerazioni sin qui svolte conducono all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai soli effetti penali, per essere i reati ascritti agli imputati estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perche' i reati sono estinti per prescrizione;
ferme restando le statuizioni civili.
Cosi' deciso in Roma, il 19 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2015