Sentenza 17 gennaio 2007
Massime • 1
Il reato di commercio di sostanze alimentari nocive è reato di pericolo per la cui sussistenza è necessario che gli alimenti abbiano la capacità di arrecare danno alla salute: tale capacità, che deve sussistere in concreto, non richiede ai fini della prova che vengano necessariamente svolte indagini peritali. (Nella fattispecie, relativa alla vendita di calamari scongelati e dunque potenzialmente nocivi, la Corte ha escluso che la prova di tale nocività potesse essere raggiunta attraverso il fatto stesso che la merce era esposta sul bancone di vendita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2007, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2007 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
3532/0 7 32 PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/01/2007
SENTENZA
N.102 107
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. CHIEFFI SEVERO
N. 017194/2006 2. Dott.BARDOVAGNI PAOLO 11
3. Dott. URBAN GIANCARLO "
4. Dott. PIRACCINI PAOLA "
ha pronunciato la seguente де SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 01/06/1944 1) AL ANTONINO
avverso SENTENZA del 16/11/2005
CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
PIRACCINI PAOLA
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Rilevato che il difensore non è comparso
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di LA
NI per il reato di cui all'art. 444 c.p. dal Tribunale della stessa città. Rilevava che l'accusa di aver posto in vendita kg. 32 di calamari congelati, inidonei al consumo alimentare in quanto collocati sul bancone di vendita ed esposti ad una immediato decongelamento, era provata dagli accertamenti di P.G. che avevano permesso di rinvenire la merce esposta. La Corte aveva dato ingresso anche ad una rinnovazione del dibattimento ascoltando un testimone indotto dalla difesa che aveva riferito di aver acquistato lui quel quantitativo di calamari e che non erano destinati al consumo, ma a fungere da esca per la pesca. Aveva però ritenuto non credibile tale testimonianza sia per la quantità elevata di calamari sia perchè erano stati rinvenuti sul bancone di vendita e non accantonati in altra parte del locale, apparendo anomalo che fossero stati lì abbandonati per andare a prendere un caffè. Aggiungeva che vi erano tutti i requisiti del delitto contestato ed in particolare il pericolo per la salute essendo probabile che la merce si fosse decongelata, nonchè il dolo generico, al limite eventuale, consistente nella consapevolezza di compiere una azione illegale. Il reato inoltre era di pericolo per la cui sussistenza non era necessario che vi fosse stata la vendita. Anche la pena appariva congrua tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 e 133 bis c.p.
Contro la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione consistente nel fatto che la corte aveva prima ammesso la deposizione testimoniale e poi l'aveva giudicata compiacente, solo perchè confermava la tesi dell'imputato, senza indicare l'iter logico attraverso il quale era giunta a formulare detto giudizio;
inoltre la condanna si era fondata su presunzioni, non essendo certo nè che i calamari si fossero decongelati nè che fossero dannosi per la salute, non essendo stato acquisito l'esito dell'accertamento tecnico disposto dai veterinari intervenuti che avevano prelevato un campione;
infine non vi era stata alcuna risposta alla richiesta di riconoscere le attenuanti generiche nella massima estensione.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sentenza annullata con rinvio, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione, per le numerose sospensioni intervenute nel procedimento di primo grado, di appello e di legittimità, dovute a richieste di rinvio presentate dall'imputato e dal suo difensore. La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che il reato previsto dall'art. 444 c.p., la cui condotta consiste nel mettere in commercio sostanze alimentari nocive, è un reato di
1 pericolo per la cui sussistenza è necessario che gli alimenti abbiano la capacità di arrecare danno alla salute. Tale capacità non può essere ipotetica, in quanto la norma richiede che il pericolo sia concreto, anche se non deve necessariamente essere provato tramite indagini peritali ( Sez. I 23 settembre 2004 n. 41106, rv. 229746 ). Nel caso di specie sia la sentenza di primo grado che di appello si sono limitate ad affermare che i calamari posti in vendita erano potenzialmente nocivi per la salute, in quanto erano stati collocati sul bancone di vendita, interrompendo il ciclo di congelamento, ma tale dato non è sufficiente per configurare il reato, non essendosi raggiunta la prova della nocività del prodotto per la salute. Tale prova non poteva emergere dalla semplice visione della merce, che non appariva adulterata, ma era acquisibile, così come dedotto dal ricorrente, visto che i sanitari intervenuti avevano prelevato un campione per sottoporlo ad analisi e si erano riservati, all'esito dell'analisi, il giudizio sulla nocività del prodotto ittico;
pertanto la sentenza deve essere annullata con rinvio affinchè la Corte territoriale verifichi se nella fattispecie sussisteva il concreto pericolo per la salute pubblica e cioè se la merce era nociva.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania.
Roma 17 gennaio 2007
Il Cons. est. Il Presidente
DEPOSITATA Paola Piraccini
Extreme IN CANCELLERIA посей
30 GEN 2007
IL CANCELLIERE
Rosanna Pani
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