Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2010, n. 35096
CASS
Sentenza 4 maggio 2010

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Massime1

Nel giudizio di cassazione, la mancata comparizione in udienza della parte civile non comporta la revoca della sua costituzione (In motivazione, la S.C. ha affermato che la disposizione di cui all'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., vale solo per il giudizio di primo grado).

Commentario1

  • 1Art. 82 c.p.p. Revoca della costituzione di parte civile
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2010, n. 35096
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35096
Data del deposito : 4 maggio 2010

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