Sentenza 4 maggio 2010
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, la mancata comparizione in udienza della parte civile non comporta la revoca della sua costituzione (In motivazione, la S.C. ha affermato che la disposizione di cui all'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., vale solo per il giudizio di primo grado).
Commentario • 1
- 1. Art. 82 c.p.p. Revoca della costituzione di parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2010, n. 35096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35096 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2010 |
Testo completo
35 096 / 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/05/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N. GIANGIULIO AMBROSINI Dott.
138 Dott. GENNARO MARASCA
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. ANIELLO NAPPI N. 8803/2010
Rel. Consigliere - Dott. PAOLO OLDI
Dott. SILVANA DE BERARDINIS
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AK BD N. IL 24/08/1964
avverso la sentenza n. 6/2007 CORTE APPELLO di ANCONA, del 15/10/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Martusciello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione e l'annullamento con rinvio al giudice civile per le statuizioni civili;
Udito il difensore Avv. Aldo Cingolani
Bl.
Con sentenza in data 15 ottobre 2009 la Corte d'Appello di Ancona, in ciò confermando la decisione assunta dal Tribunale di Macerata sezione di Civitanova
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Marche (invece riformata in ordine ad altro reato), ha riconosciuto ER I- fi responsabile dei delitti di lesione volontaria aggravata, ingiuria e minaccia aggravata in danno di IM AM;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La prova dei commessi reati è stata ravvisata nelle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalla deposizione del di lei marito SA AD e da quella del teste estraneo AG CE. Secondo la ricostruzione dei fatti così scaturitane il I-
fi aveva dapprima ingiuriato la AM, sputandole addosso e rivolgendole espressio-
-o con un oggetto metallico ni offensive;
l'aveva quindi minacciata con un coltello ugualmente idoneo ad offendere e colpita con calci e pugni.
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Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, de- ducendo censure riconducibili a quattro motivi.
Col primo motivo il ricorrente sottopone a dettagliata analisi le deposizioni te- stimoniali, per indurne la contraddittorietà delle prove a carico e l'indebita svalutazio- ne di quelle a discarico, invocando conclusivamente l'applicazione dell'art. 530 c. 2
c.p.p..
Col secondo motivo denuncia omessa motivazione in ordine al diniego dell'e-
simente di cui all'art. 599 c.p., sotto il duplice profilo della reciprocità delle offese e della provocazione.
Col terzo motivo deduce carenza di motivazione in ordine alla modulazione degli aumenti di pena per la continuazione.
Col quarto motivo, infine, si duole che non abbia avuto risposta la sua richie- sta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
DIRITTO
Il primo motivo d'impugnazione è inammissibile, in quanto esulante dal nove- ro di quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p..
Infatti le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consenti-
-2- to in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indot- ta a una ricostruzione del fatto conforme all'assunto della persona offesa;
a tal fine ha valorizzato l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rilasciate da costei, siccome ri-
sultate chiare, complete e coerenti, nonché scevre da animosità; ha inoltre rimarcato la presenza di importanti riscontri esterni, costituiti dalle certificazioni mediche e dalle deposizioni rese dai testi SA AD (marito della AM) e DO CE;
ha risolto talune contraddittorietà fra le affermazioni dei testi, ritenute comunque insi-
gnificanti, attribuendole in massima parte a improprietà di linguaggio nella narrazione.
Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna ca- duta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento;
mentre il suo tentativo di screditare le avverse risultanze testimoniali, enfatizzandone le divergenze, si risolve nella prospettazione di una lettura del materiale probatorio al- ternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può tro- vare spazio nel giudizio di cassazione. Al riguardo non sarà inutile ricordare che, per consolidata giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa dell'art. 606 c. 1 lett. e)
c.p.p. introdotta dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46, al giudice di legittimità resta pre- clusa in sede di controllo sulla motivazione - la rivisitazione degli elementi di fatto
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posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. 15 marzo 2006 n. 10951); e il riferimento ivi contenuto anche agli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimita- to, rimanendovi comunque estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. 22 marzo 2006 n. 12634).
Il secondo motivo è privo di fondamento.
Per quanto la Corte d'Appello non abbia dato specifica e formale risposta al motivo di gravame riguardante la mancata applicazione dell'art. 599 c.p., tuttavia la motivazione sul punto emerge per implicito dal complessivo contesto della sentenza;
in particolare il deliberato del primo giudice si rende incompatibile con l'accoglimento della doglianza, là dove mostra di recepire - insindacabilmente, per quanto sopra os-
-3- 에. servato - la versione in fatto prospettata dalla persona offesa, escludente qualsiasi pro- vocazione da parte di costei e finanche la reciprocità delle offese.
Sebbene il giudizio di responsabilità dell'imputato resista alle critiche mosse- gli col ricorso, la condanna penale non può tuttavia essere tenuta ferma;
ed invero, in adesione alla richiesta del Procuratore Generale in udienza, va rilevata l'intervenuta prescrizione dei reati per essere nel frattempo maturato, alla data del 5 aprile 2010, il termine massimo (tenuto conto degli atti interruttivi) di sette anni e sei mesi dalla com- missione dei reati stessi, cronologicamente collocata al 5 ottobre 2002; non risulta, in- fatti, che si siano interposte cause di sospensione del decorso prescrizionale.
S'impone, dunque, l'annullamento senza rinvio per la ragione anzidetta, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa. Rimango- no, conseguentemente, assorbiti il terzo e il quarto motivo di ricorso, riguardanti il trat- tamento sanzionatorio.
La rilevata infondatezza delle censure mosse al riconoscimento di colpevolez- za comporta la conferma del capo della sentenza concernente le statuizioni civili. In proposito non ha alcun fondamento l'istanza della difesa volta a sollecitare la "revoca"
(rectius: l'accertamento dell'intervenuta revoca) della costituzione di parte civile, a motivo della mancata comparizione di essa all'udienza odierna. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato il principio – ivi riferito al giudizio
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di appello, ma pianamente applicabile anche a quello di cassazione - per cui la manca- ta comparizione in udienza della parte civile non comporta revoca della sua costituzio- ne ai sensi dell'art. 82 c. 2 c.p.p., valendo tale disposizione solo per il processo di pri- mo grado (Cass. 8 febbraio 2006 n. 12959; Cass. 16 aprile 2004 n. 23243).
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per pre- scrizione;
rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.
IL PRESIDENTE
CHARL Depositata in Cancelleria IL CONSIGLIERE EST. R 2 9 SET. 2010 Porto G l or t
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