Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
Con riferimento al diritto alle ferie dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, la disposizione di cui all'art. 52, punto 9, del c.c.n.l., nel richiedere che la fruizione delle ferie avvenga prima dell'estinzione del rapporto di lavoro, non vale a configurare la cessazione del servizio come automatica estinzione del diritto, ne' il semplice verificarsi della cessazione medesima consente che l'obbligo gravante sullo stesso datore, ai sensi dell'art. 2109 cod. civ., di adoperarsi per rendere effettiva la fruizione delle ferie possa ritenersi non adempibile - con conseguente esonero da obblighi risarcitori - per eventi, quale il pensionamento, il cui accadimento riveste nell'ambito del rapporto di lavoro carattere di normalità.
Commentario • 1
- 1. Quante settimane di ferie consecutive si possono fare?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 dicembre 2023
Obbligo di ferie per 15 giorni consecutivi: quali sono i diritti del dipendente nella scelta dei giorni. Scopo delle ferie è consentire al dipendente di riposarsi e recuperare le energie. Affinché ciò avvenga è necessario che i giorni di vacanza si concentrino nello stesso periodo dell'anno. Chi mai, del resto, potrebbe effettivamente rilassarsi e riprendersi se, ogni due giorni, dovesse far rientro al lavoro! Ecco perché la legge, oltre a fissare la durata minima delle ferie annuali e le modalità di fruizione, stabilisce anche il diritto del lavoratore a goderne, quanto più possibile, in via continuativa. Ma quante settimane di ferie consecutive si possono fare? Vediamo cosa dice a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10759 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. IO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI IO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IO CANDIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1346/99 del Tribunale di BARI, depositata il 30/06/99 R.G.N. 311/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CANDIANO;
udito l'Avvocato MITTIGA per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sign. IO MA, già dipendente della spa Ferrovie dello Stato, la ha convenuta, con ricorso del 4.5.95, innanzi al Pretore di Bari lamentando che la stessa non le aveva corrisposto l'indennità sostitutiva dovutagli per 47 giorni di ferie, spettantigli e non fruiti, relativi al 1990 ed al 1991.
La convenuta ha contestato la pretesa avversaria sostenendo che non risultava che il ricorrente non avesse goduto, per esigenze di servizio, delle ferie richieste, avendo egli, invece, fruito di 30 giorni di ferie a sua richiesta;
in ogni caso era infondato il criterio di determinazione della predetta indennità. Il Pretore ha rigettato la domanda, ed il sign. MA ha proposto appello avverso la sua decisione sostenendo, fra l'altro, di aver prodotto idonea documentazione (c.d. modello P/49) dal quale risultavano i giorni di ferie non goduti.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame ribadendo di non aver mai negato all'appellante di godere delle residue ferie, mentre l'impossibilità della loro fruizione era derivata solo dalla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro dell'appellante avvenuta il 1.7.91.
Questi, all'udienza di discussione, ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio della spa Ferrovie dello Stato per difetto di procura.
Il Tribunale di Bari, con sentenza del 30.6.99 ha ritenuto che:
1 - non sussisteva carenza di procura da parte dell'appellata giacché essa era stata conferita al suo difensore da parte di soggetto con procura institoria e quindi con rappresentanza sostanziale e processuale;
2 - al lavoratore non spettava l'indennità sostitutiva per mancata fruizione delle ferie - avente natura risarcitoria - essendo tale evento non imputabile al datore di lavoro che si era trovato nell'impossibilità di far godere il residuo delle ferie al lavoratore prima del suo congedo per prepensionamento: tale fatto non era prevedibile in quanto il lavoratore avrebbe anche potuto non voler godere delle agevolazioni connesse allo stesso;
3 - i predetti principi erano stati recepiti in sede di contrattazione collettiva la quale all'art. 52 punto 9 prevede che allorquando la fruizione annuale delle ferie non sia avvenuta per causa non imputabile al datore di lavoro, ma per risoluzione del rapporto di lavoro, nulla è dovuto al lavoratore a titolo di ristoro;
4 - per giunta, dal modello P49 non emergeva alcuna istanza del lavoratore di congedo non accolta dall'azienda per motivi di servizio;
5 - in conclusione, secondo il Tribunale, le norme legali e contrattuali per un verso escludono ogni forma di ristoro, e, per altro verso, fanno venir meno lo steso diritto che in tanto è esercitabile in quanto il rapporto di lavoro sia ancora in corso - giusta quanto sancito dal punto 9 dell'art.52 ccnl che espressamente detta la condizione " sempreché le stesse (ferie) possano esser godute prima della data di risoluzione o sospensione" del rapporto. Il sign. MA chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi;
la spa Ferrovie dello Stato resiste con controricorso.
Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente con il primo motivo denuncia falsa interpretazione dell'art. 52 p. 9 del ccnl 90/92, violazione dell'art. 1362 cc;
violazione del criterio letterale e di quello logico;
vizi di motivazione.
Esso sostiene che dalla lettera della predetta clausola risulta soltanto che per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto al lavoratore compete il periodo intero, indipendentemente dal momento in cui avviene la cessazione, purché le ferie possano esser godute prima.
Per esso ricorrente, posto in quiescenza il 1.7.91, dal modello P49 risultava che per gli anni 1990 e 1991 egli, avente diritto complessivamente a 64 giorni, ne aveva goduto in tutto 16 e 1/2, residuando gli altri 47 giorni e 1/2, e ciò in quanto l'Ente FS si era avvalso della facoltà prevista dal predetto art. 52 punto 6 di rinviare le ferie per esigenze di servizio.
Se il Tribunale avesse preso in considerazione la predetta circostanza avrebbe dovuto rilevare che dal 19.5.91 al 31.6.91 il datore di lavoro gli aveva concesso in tutto 16 giorni e 1/2 di ferie mentre avrebbe potuto benissimo concedere anche buona parte degli altri 13 giorni dovuti trattandosi di uno spazio temporale di ben 43 giorni.
Sul punto esiste un omesso esame e la motivazione adottata in ordine al fatto che il ricorrente è stato in malattia dal 14 al 21.2 e dal 22.4 al 1.6.91, nonché in infortunio dal 16.3 al 17.4.91, si rivela insufficiente in quanto i predetti giorni residui potevano farsi godere nei periodi in cui il lavoratore non era stato ne' in malattia nè in infortunio.
Con il secondo motivo denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 2109 cc. e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che spettava al lavoratore richiedere le ferie mentre la loro concessione è oggetto di un preciso obbligo del datore di lavoro. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 1218 cc. e censura la sentenza per aver ritenuto non imputabile al datore di lavoro l'inadempimento dell'obbligo di concedere le ferie: a tal fine non era sufficiente la sopravvenienza della malattia del lavoratore occorrendo la prova che neanche durante il restante periodo del 1991 non era stato possibile far godere le ferie al lavoratore per causa non imputabile al datore di lavoro dovendosi, altrimenti, presumere che le ferie non furono concesse per esigenze aziendali stante la non necessaria domanda del lavoratore.
La domanda di prepensionamento non poteva avere alcuna incidenza non essendo il collocamento a riposo automatico, ma soggetto alla decisone del datore di lavoro che doveva stabilirlo nell'ambito dei contingenti ammessi.
Con il quarto motivo denuncia difetto di legittimazione processuale della spa Ferrovie dello Stato perché il mandato al difensore è stato conferito non dal legale rappresentante ma del Capo Ufficio al quale era stata conferita procura, dal legale rappresentante, per tutte le cause dell'area territoriale.
L'art. 19 dello statuto della società stessa prevede l'esclusiva competenza del Consiglio d'amministrazione per il rilascio di procura a persone diverse dal legale rappresentante mentre l'art. 25 della delibera del c.d.a. del 23.12.92 riconosce al legale rappresentante la sola facoltà di farsi sostituire in singoli giudizi e non anche la facoltà di dare procura per tutti i giudizi dell'area territoriale, comprendente più regioni, estesa finanche alla costituzione in giudizi futuri.
In ordine logico giuridico deve preliminarmente esaminarsi quest'ultima censura la quale è infondata.
Entrambi i profili contenuti nella censura sono infondati. Sulle questioni da essi sollevate questa Corte si è espressa con le recenti sentenze n. 5842 del 9.5.2000 e n. 6246 del 3 maggio 2001. Con esse, la Corte ha statuito che in relazione alla necessità che al soggetto cui è conferita la rappresentanza processuale (con relativa facoltà di nomina dei difensori) sia attribuito anche il potere rappresentativo sostanziale in ordine ai rapporti dedotti in giudizio, è da ritenere che la procura conferita anche ai fini di rappresentanza processuale, dal legale rappresentante di una società, ai dirigenti preposti ad un settore aziendale, quali, nella specie, quello degli affari legali, presuppone un assetto organizzativo interno tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei suddetti procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore di essere oggetto di controversia;
il conferimento di poteri sostanziali e processuali in relazione a tali rapporti, accomunati ed individuati dalla natura controversa, non comporta un trasferimento indiscriminato del potere rappresentativo in quanto è pur sempre limitato ad un ben determinato numero di affari, identificabile in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, e pertanto, con particolare riguardo, nella specie, all'organizzazione delle Ferrovie dello Stato spa, non reca alcun valore ne' al principio statutario della legittimazione esclusiva del consiglio di amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (in quanto tale potere non resta attribuito a terzi nella sua integralità, ma solo limitatamente ad alcuni affari) ne' alla regola (stabilita per le Ferrovie dello Stato dallo stesso consiglio di amministrazione) della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente ai singoli giudizi.
A tali statuizioni la Corte si conforma nella presente controversia. Le censure formulate con i residui motivi, che per la loro connessione ed interdipendenza devono esaminarsi congiuntamente, sono fondate.
1 - Va premesso che in esse, al secondo motivo, v'è riferimento all'incidenza, che ai fini del reale godimento del diritto alle ferie, non avrebbero dovuto avere le assenze per malattia ed infortunio del ricorrente: senza che tali eventi vengano presi in considerazione dall'impugnata sentenza che come si è detto, considera quale fattore ostativo al godimento stesso esclusivamente il prepensionamento atteso il suo non sicuro accadimento. Trattasi, evidentemente, di svista che non pregiudica l'impianto censorio del ricorso.
2 - Il quale, sostanzialmente, contesta l'asserzione del Tribunale di non imputabilità al datore di lavoro del mancato godimento delle ferie - con conseguente irrisarcibilità di tale evento - attraverso un duplice ordine di ragioni:
a) l'arbitrarietà, per violazione di canoni ermeneutici, del ricorso all'art. 52 punto 9 ccnl per supportare la regola ordinamentale della sufficienza della mera non imputabilità del mancato godimento delle ferie al datore di lavoro - ai fini dell'esclusione dell'effetto risarcitorio costituito dalla corresponsione dell'indennità;
b) la non sufficienza atteso l'obbligo che grava sul datore di lavoro di adoprarsi per consentire al lavoratore la reale fruizione del periodo feriale, del riferimento ad eventi (malattie, cessazione del rapporto di lavoro) che possano solo non consentire la stessa secondo la normale programmazione del datore di lavoro - ma che non estinguono il predetto obbligo.
3 - Entrambi i profili censori sono fondati.
Attribuire infatti all'art.52 punto 9 del ccnl valore e significato di norma di chiusura delle regole relative alla fruizione delle ferie - riconoscendogli la funzione di clausola generale che subordina la fruizione del diritto in questione alla permanenza del rapporto di lavoro con conseguente estinzione del diritto stesso ove intervenga la cessazione del rapporto di lavoro - viola sicuramente il criterio della letteralità.
La norma, nel suo tenore letterale, accorda la fruizione dell'intero periodo feriale - in qualunque momento intervenga la cessazione del rapporto di lavoro - richiedendo che la fruizione di tale beneficio avvenga, tuttavia, prima dell'estinzione del rapporto di lavoro. È in proposito significativo che questa Corte - in una fattispecie in cui la pretesa del lavoratore all'indennità sostitutiva per ferie non godute era fondata proprio su tale norma (Cass. 25.1.2001 n. 96) - abbia ritenuto che la stessa - derogando, a favore del lavoratore, al principio di proporzionalità fra periodo lavorato e periodo feriale può- legittimamente - imporre la fruizione di tali "ferie aggiuntive" nel tempo di permanenza del rapporto, con la conseguenza che ove ciò non avvenga, attesa la natura di beneficio contrattuale delle ferie in questione, non residua per il lavoratore alcuna pretesa indennitaria.
Ne consegue che l'errore ermeneutico non rendeva invocabile la norma contrattuale in questione per supportare la tesi della non spettanza dell'indennità per non imputabilità al datore di lavoro del mancato godimento del periodo feriale.
3 - Fondato è anche l'ulteriore profilo di censura con il quale, come si è detto, (punto b) si contesta che eventi quali l'assenza per infortunio o malattia o la cessazione del rapporto di lavoro per fatto dipendente dal lavoratore (prepensionamento) siano idonei ad assolvere il datore di lavoro dal suo obbligo di organizzare l'attività aziendale in maniera tale da consentire al lavoratore la piena fruizione del suo diritto, con conseguente esonero da obblighi risarcitori per equivalente.
4 - Va in proposito rilevato che questa Corte con recente decisione (21.2.2001 n. 2569) risolvendo la questione relativa alla esistenza di un diritto alla reale fruizione del periodo feriale, anche oltre l'anno di riferimento, ha ritenuto che il diritto alla fruizione effettiva del periodo feriale trova il suo fondamento nell'art. 2058 cc e che il risarcimento in forma specifica previsto da tale norma è
la maniera giuridicamente più rispondente a reintegrare il diritto del lavoratore ad assentarsi legittimamente dal lavoro ricevendone la normale retribuzione, nell'ambito di una fisiologica alternanza fra lavoro e non - lavoro.
Solo ove esso risulti eccessivamente gravoso per il datore di lavoro può farsi luogo al risarcimento per equivalente.
Ora, la trama giuridica che sostiene tali asserzioni si caratterizza per il riconosciuto rango costituzionale del diritto alle ferie - e la sua fondamentale funzione ai fini di una equilibrato svolgimento del rapporto di lavoro - sicché esso, come non tollera una sua monetizzazione se non per comprovate esigenze aziendali, alla stessa maniera, non consente che l'obbligo gravante sul datore di lavoro, ai sensi dell'art.2109 cc, di adoprarsi per rendere effettiva la sua fruizione possa ritenersi non adempibile - con conseguente esonero del datore di lavoro da obblighi risarcitori (in senso specifico o per equivalente) per eventi il cui accadimento ha nell'ambito del rapporto di lavoro carattere di normalità (assenza per malattia per aspettative, pensionamenti).
6 - Sulla base di quanto da questa Corte statuito in un caso del tutto analogo al presente, in altra recente decisione (19.10.2000 n. 13860), sebbene con costrutto giuridico in parte difforme da quello contenuto nella decisione n. 2569/2001, deve affermarsi che è solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettazione di ogni soluzione, offerta dal datore di lavoro, in grado di contemperare il suo diritto al non - lavoro retribuito ed esigenze di funzionalità aziendale, l'elemento estintivo dello stesso diritto alle ferie e delle consequenziali pretese risarcitorie in senso specifico o per equivalente.
La sentenza va quindi cassata e la causa rimessa ad altro giudice che si atterrà, alle predette regole di diritto.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i primi tre motivi del ricorso, rigetta il quarto;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Bari. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2001