Sentenza 11 aprile 2006
Massime • 1
Anche dopo la entrata in vigore della novella dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della L. 20 febbraio 2006 n. 46, il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori rimane estraneo al giudizio di legittimità, atteso che non vi è alcuna prova che abbia un significato isolato, disancorato dal contesto nel quale è inserita; ne consegue che per potere stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante occorre una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile, non effettuabile da parte del giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2006, n. 18119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18119 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 11/04/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 660
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 23701/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
SI LE, N. a Briceni il 9/05/1974;
avverso la SENTENZA della CORTE d'ASSISE d'APPELLO di Roma del 26/04/2005;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
udite le conclusioni di inammissibilità del P.M. Dott. DI POPOLO Angelo che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore Avv. Sodani Paolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d'assise d'appello di Roma, quale giudice di rinvio dalla Corte di cassazione, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di EL TA in ordine al delitto di concorso nell'omicidio volontario commesso dal suo compagno DR CO ai danni di AU UF, che li ospitava nella casa dei suoi genitori.
Ricorre per cassazione EL TA e propone quattro motivi d'impugnazione, di cui uno aggiunto.
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione del suo concorso nel delitto di omicidio, lamentando che i giudici del rinvio le abbiano apoditticamente attribuito una partecipazione al delitto, consistita quantomeno nel colpire la vittima al capo con un vaso, senza considerare adeguatamente la possibilità che fosse stato DR CO a usare il vaso dopo aver perduto il coltello nella colluttazione con AU UF, senza plausibili indicazioni circa un comune movente dei due presunti complici e senza alcun accertamento sull'effettiva sua volontà omicida.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce mancanza di motivazione circa l'estensione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4 anche alla sua condotta.
Con il terzo motivo la ricorrente ripropone la questione della mancata applicazione della normativa transitoria della nuova disciplina del giudizio abbreviato: una questione già disattesa nella sentenza di annullamento con rinvio.
Con il quarto motivo infine la ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione e lamenta che i giudici del merito hanno individuato il movente del delitto in un suo presunto rancore verso la vittima per la chiusura del negozio nel quale ella sperava di poter lavorare, così travisando le prove dalle quali risulta che la notizia della chiusura del negozio risaliva a un mese e mezzo prima dell'omicidio e che in tale periodo i suoi rapporti con FO furono affettuosi. Aggiunge che la recente introduzione del criterio del ragionevole dubbio priva di legittimità la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione impugnata. Il ricorso è inammissibile.
I due primi motivi del ricorso e il motivo aggiunto sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti, fondata su un accurato esame delle risultanze delle perizie e degli accertamenti tecnici compiuti nell'immediatezza del delitto, dai quali i giudici del merito desumono il convincimento di un comune intento omicida di DR CO e EL TA, cui la ricorrente oppone solo la prospettazione di ipotesi alternative di ricostruzione della vicenda, incompatibili con il giudizio di legittimità.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. V, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p., non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. VI, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842;
Cass., sez. I, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. I, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e) quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e) dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso.
Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile.
Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione.
Il terzo motivo risulta precluso a norma dell'art. 624 c.p.p., in quanto la questione fu esaminata e disattesa da questa Corte nella sentenza di annullamento con rinvio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2006