Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2006, n. 18119
CASS
Sentenza 11 aprile 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Anche dopo la entrata in vigore della novella dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della L. 20 febbraio 2006 n. 46, il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori rimane estraneo al giudizio di legittimità, atteso che non vi è alcuna prova che abbia un significato isolato, disancorato dal contesto nel quale è inserita; ne consegue che per potere stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante occorre una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile, non effettuabile da parte del giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2006, n. 18119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18119
    Data del deposito : 11 aprile 2006

    Testo completo