Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2004, n. 41106
CASS
Sentenza 23 settembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'ipotesi criminosa di cui all'art. 468 cod. pen. si concreta non solo quando la contraffazione sia tale da rendere il sigillo identico a quello vero, ma anche quando la contraffazione, pur se imperfetta, sia una imitazione non grossolana del sigillo autentico e valga a trarre in inganno persone non eccezionalmente ignoranti o negligenti.

Il commercio di sostanze alimentari nocive configura, a norma dell'art. 444 cod. pen., un reato di pericolo, per la sussistenza del quale è necessario che gli alimenti di cui si vuol fare commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Tale attitudine non può essere meramente ipotetica, occorrendo, invece, un pericolo concreto i cui estremi, specificamente individuati, debbono dare ragione dell'affermazione di responsabilità. La pericolosità, per essere dimostrata, non abbisogna necessariamente di indagini peritali, poichè il giudice di merito può ricavarla da qualsiasi mezzo di prova e dalla comune esperienza. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il riferimento ai rilievi organolettici di immediata evidenza, effettuato dalla sentenza impugnata, fosse indicativo dello stato patologico degli animali macellati, nè in contrario poteva esser invocato l'esito di un'indagine batteriologica priva di forza dimostrativa).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2004, n. 41106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41106
    Data del deposito : 23 settembre 2004

    Testo completo