Sentenza 23 settembre 2004
Massime • 2
L'ipotesi criminosa di cui all'art. 468 cod. pen. si concreta non solo quando la contraffazione sia tale da rendere il sigillo identico a quello vero, ma anche quando la contraffazione, pur se imperfetta, sia una imitazione non grossolana del sigillo autentico e valga a trarre in inganno persone non eccezionalmente ignoranti o negligenti.
Il commercio di sostanze alimentari nocive configura, a norma dell'art. 444 cod. pen., un reato di pericolo, per la sussistenza del quale è necessario che gli alimenti di cui si vuol fare commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Tale attitudine non può essere meramente ipotetica, occorrendo, invece, un pericolo concreto i cui estremi, specificamente individuati, debbono dare ragione dell'affermazione di responsabilità. La pericolosità, per essere dimostrata, non abbisogna necessariamente di indagini peritali, poichè il giudice di merito può ricavarla da qualsiasi mezzo di prova e dalla comune esperienza. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il riferimento ai rilievi organolettici di immediata evidenza, effettuato dalla sentenza impugnata, fosse indicativo dello stato patologico degli animali macellati, nè in contrario poteva esser invocato l'esito di un'indagine batteriologica priva di forza dimostrativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2004, n. 41106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41106 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 23/09/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 967
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 014239/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE AN N. IL 20/08/1951;
2) LE PP N. IL 28/09/1946;
avverso SENTENZA del 29/09/2003 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
sulle conformi conclusioni del P.G..
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la condanna inflitta il 6.11.2000 dal Tribunale della sede a LE AN e LE EP per i reati - in continuazione - di detenzione per il commercio di carni bovine pericolose per la salute pubblica (art. 444 C.P.) e contraffazione di sigilli destinati a certificazione della visita veterinaria (art. 468 C.P.)- Nell'esercizio intestato alla prima imputata erano stati rinvenuti in frigorifero cinque quarti ed una testa di bovino sicuramente provenienti, secondo il veterinario ispettore, da animali uccisi irregolarmente in stato preagonico, le cui carni apparivano visibilmente nerastre ed iniettate di sangue, presente anche nella carcassa (indice di cattivo dissanguamento, incompatibile con normali condizioni di salute e, quindi, di commestibilità). Inoltre, mancava il foro di entrata del proiettile che, secondo la normativa vigente, deve essere usato per l'abbattimento. Sulle carni erano apposti dei bolli rossastri, peraltro illeggibili e privi di corrispondenza con il sigillo della A.S.L. di Bari presso la quale, a dire del LE, si sarebbe proceduto alla macellazione (che comunque a suo nome non risultava nei due mesi precedenti); ne' erano state fornite dagli interessati la documentazione sanitaria e la fattura di acquisto degli animali. Ravvisati i reati contestati sulla base di tali acquisizioni, la Corte territoriale riteneva il concorso del LE che, sebbene non formalmente titolare dell'esercizio, era stato presente all'ispezione e ad altre precedenti e, stando a quanto da lui stesso dichiarato, si era occupato dell'abbattimento dei bovini. Ricorre per cassazione la difesa, denunciando per entrambi gli imputati mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati. Quanto all'addebito di cui all'art. 444 C.P., premesso che il veterinario non aveva riferito segni obbiettivamente indicativi di pericolosità delle carni, ma soltanto una carica batterica scarsamente significativa, anche in relazione al possibile uso di antibiotici, non era stato individuato alcun elemento in concreto significativo del pericolo per la salute pubblica da cui dipende la sussistenza del reato.
Quanto poi alla falsificazione dei bolli, questi non risultavano leggibili "perché rossastri"; rilievo del tutto privo di forza dimostrativa circa la supposta contraffazione, anche considerando la possibilità di alterazioni "post mortem" del tessuto su cui erano impressi.
Con altre doglianze nell'interesse del LE si censura, per violazione dell'art. 110 C.P. ed illogica motivazione, l'affermato concorso nei reati, non risultando accertato - al di là della mera presenza - alcun suo contributo causale alla realizzazione degli illeciti, ne' una consapevole e volontaria partecipazione all'attività di vendita.
Con memoria in data 3.9.2004 il difensore rileva altresì la prescrizione dei reati - commessi, secondo la contestazione, "sino al 12.10.1996" - nei confronti della LE, alla quale sono state concesse le attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati o rivolti a prospettare un'alternativa selezione e valutazione delle risultanze processuali, così integrando censure in punto di fatto non ammesse nel giudizio di legittimità.
Quanto all'ipotesi criminosa prevista dall'art. 444 C.P., va ribadito che il commercio di sostanze alimentari nocive configura un reato di pericolo, per la sussistenza del quale è necessario che gli alimenti di cui si vuoi far commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Tale attitudine non può essere meramente ipotetica, occorrendo, invece, un pericolo concreto, i cui estremi, specificamente individuati, debbono dare ragione dell'affermazione di responsabilità. La pericolosità, per essere dimostrata, non abbisogna tuttavia necessariamente di indagini peritali, poiché il giudice di merito può ricavarla da qualsiasi mezzo di prova e dalla comune esperienza (cfr. Cass., Sez. 1^, 10.6/23.10.1986, Balducci;
17.10.1987/10.5.1988, Pagliariello;
15.11.1988/29.4.1989, Sanfilippo;
13.5/11.5.1992, P.M. in proc. Turatta). Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento a rilievi organolettici di immediata evidenza, chiaramente indicativi dello stato patologico degli animali macellati;
ne' in contrario può essere invocato l'esito - che si assume non univoco - dell'indagine batteriologica, essendo questa priva di forza dimostrativa in ragione del probabile uso di antibiotici, come risulta dallo stesso ricorso. Quanto alla contraffazione del bollo, essa è stata ragionevolmente desunta dalla non corrispondenza dei segni rilevati sulle carcasse al sigillo della A.S.L., dalla mancanza di registrazione della macellazione presso di essa e di documenti comprovanti l'acquisto e gli adempimenti sanitari, dall'assenza di tracce dell'abbattimento con il mezzo prescritto dalla legge;
ciò vale a comprovare - attesa la pluralità dei bolli apposti - il possesso di uno strumento di riproduzione seriale di impronte che simulano il regolare contrassegno della visita veterinaria mai effettuata (cfr. la costante giurisprudenza - ad es., Cass., Sez. 5^, 10.5/20.6.2001, Ishak Kamal Fawzi - in tema di distinzione tra contraffazione del sigillo, in tal caso ravvisabile, e la mera falsificazione dell'impronta, realizzata con mezzi diversi dall'uso di una falsa matrice). Nè il delitto previsto dall'art. 468 C.P. può ritenersi escluso per la scarsa "leggibilità" dei segni apposti sulle carni;
l'ipotesi criminosa in questione si concreta infatti non solo quando la contraffazione sia tale da rendere il sigillo identico a quello vero, ma anche quando le contraffazioni, pur se imperfette, siano una imitazione non grossolana del sigillo autentico e valgano a trarre in inganno persone non eccezionalmente ignoranti o negligenti (Cass., Sez. 2^, 11.11.1988/15.1.1990, Ancione). Quanto al concorso del LE nei reati, esso è stato ragionevolmente desunto dal ruolo attivo di rappresentanza dell'azienda da lui assunto in occasione dei controlli sanitari, oltre che dalla sua stessa ammissione di avere personalmente curato la macellazione, il che vale indubbiamente a concretare un contributo causale alla realizzazione dei fatti criminosi. Per ciò che riguarda la consapevolezza della destinazione alla vendita delle carni avariate, essa ben può essere desunta dalla detenzione nel frigorifero destinato alla conservazione delle sostanze in commercio (cfr. Cass., Sez. 1^, 11.1.1989/12.1.1990, Conti), di cui il ricorrente era certamente al corrente, essendo stato attivamente presente all'ispezione.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in 500 euro ciascuno. Non rileva la dedotta prescrizione dei reati commessi dalla LE, causa estintiva che, tenuto conto delle attenuanti generiche, sarebbe maturata nelle more del giudizio di Cassazione;
infatti, per consolidata giurisprudenza, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 C.P.P. (Cass., Sez. Un., 22.11/21.12.2000, De Luca).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004