Sentenza 19 novembre 2019
Massime • 1
Il mero allontanamento del proprietario, alla cui custodia sono state affidate le cose sequestrate o pignorate, dal luogo ove esse sono custodite nel giorno fissato per la consegna del compendio vincolato non integra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art.388, commi terzo e quarto, cod. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2019, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN05232-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Giorgio Fidelbo - Presidente - Sent. n. sez. 1692/2019 -UP 19/11/2019 - Relatore Angelo Capozzi R.G.N. 27355/2019 Ersilia Calvanese Maria Silvia Giorgi Martino Rosati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore avvocato TRENTO SERAFINO in difesa di TI TA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputato AT IT avverso la sentenza emessa il 16.3.2016 dal Tribunale di Castrovillari, in riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 388, comma 3 e 4, cod. pen., con condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del Я difensore, deduce:
2.1. Violazione degli artt. 157,178 comma 1,179 e 185 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in primo grado, notifica avvenuta all'imputato a mezzo posta con raccomandata consegnata a mani di LF IT, nella qualità di fratello dell'imputato, che però non era convivente con lo stesso. Dalla certificazione prodotta in appello risulta che l'imputato ed il suo nucleo familiare dalla data del 25.4.1999 risiede in Cariati alla via c.da Villari s.n.c. mentre dal 20.4.2013 LF IT era residente in [...]. La Corte di appello ha erroneamente affermato che la notifica del decreto di citazione risulterebbe esperita correttamente e nei termini di legge presso la residenza anagrafica dell'imputato e che sarebbe stata ricevuta da familiare convivente come da avviso di ricevimento in atti, laddove invece in tale avviso non si parla affatto di LF IT come < persona convivente >> con LU IT.
2.2. Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione alla omessa risposta alla deduzione difensiva che aveva eccepito la diversità della data del commesso reato indicata nel capo di imputazione (2.2.2012) da quella indicata in sentenza (7.2.2012), avendo tale diversità arrecato un pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa.
2.3. Violazione dell'art. 388, comma 3 e 4, cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato che non può ritenersi integrato dalla sola assenza dell'imputato sul luogo della custodia nel giorno fissato per la ricognizione da parte del rappresentante dell'IVG dei beni pignorati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato secondo ragione.
2. Il primo motivo è infondato risultando corretto il rigetto dell'analoga censura in appello sul rilievo che, dall'avviso di ricevimento in atti, risulta la ricezione della raccomandata da parte di LF IT al servizio fratello del destinatario>>.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto alla ineccepibile risposta data dalla Corte alla analoga deduzione in appello circa la corrispondenza della data del commesso reato rispetto a quanto risulta in atti, essendo solo assertivamente dedotto il pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato ricorrente.
4. Il terzo motivo è fondato.
4.1. Invero, è stato condivisibilmente già affermato in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente la sottrazione di cose pignorate o sottoposte a sequestro, che il semplice allontanamento del proprietario, alla cui custodia le cose sequestrate o pignorate sono state affidate, dal luogo ove i beni sono custoditi nel giorno in cui è stata fissata la consegna del compendio pignorato non integra il delitto previsto dall'art.388, commi 3 e 4, cod.pen., potendosi, invece, configurare altre ipotesi di reato relative all'inosservanza dei doveri del custode (Sez. 6, n. 14334 del 16/03/2001, Federici, Rv. 218728). Я 4.2. Esula pertanto dal richiamato parametro di legittimità l'affermazione di responsabilità del ricorrente sul solo accertamento in fatto secondo il quale il rappresentante dell'IVG, recatosi nel giorno fissato presso il domicilio del IT non ha trovato né il predetto custode né i beni pignorati.
5. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio al sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 19.11.2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Angelo Capozzi М DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 FEB 2020 IL CANCELLIERE Patrizia Laurenzio 3