Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
Il principio di correlazione fra accusa contestata e sentenza risulta violato allorché vi sia una sostanziale immutazione del fatto contestato, tale cioè da pervenire ad una sostituzione dell'oggetto dell'imputazione capace di compromettere l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che non vi è immutazione, ma solo diversa qualificazione giuridica, quando la condotta inizialmente contestata resta identificabile in quella ritenuta in sentenza, che della prima ha mantenuto i connotati distintivi fondamentali, come ad esempio accade quando fra le due condotte vi è un rapporto di continenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che il fatto contestato fosse rimasto sostanzialmente invariato proprio per il rapporto di continenza che lega la condotta del tenutario o dell'organizzatore del gioco d'azzardo, a quella di chi semplicemente partecipa al gioco, rapporto che altresì esclude qualsiasi compromissione del diritto di difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/1999, n. 11861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11861 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 13/7/1999
Dr. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dr. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere N.2805
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Carlo GRILLO Consigliere N.17053/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IN GI, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 12 marzo 1999 n. 733, con la quale è stata confermata la sentenza del Pretore di Ragusa 8 ottobre 1998 n. 762, da lui appellata, che lo aveva dichiarato colpevole del reato p. e dall'art. 720 c.p., accertato in Ragusa l'11 febbraio 1995, e condannato alla pena di un mese e dieci giorni di arresto.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Vittorio MARTUSCELLO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata quale colpevole del reato a lui ascritto di partecipazione ai giochi d'azzardo della roulette e del baccarat aggravata, US FI propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. La Corte d'appello non ha considerato che esercitare (o tenere o praticare) il gioco d'azzardo non vuol dire partecipare ad esso come giocatore, che è ipotesi diversa disciplinata dall'art. 720 c.p.;
ritenere identico il fatto è illogico e lesivo dei diritti della difesa, perché, se gli fosse stata contestata la partecipazione l'imputato avrebbe potuto oblare o patteggiare con una pena pecuniaria;
2. Altra illogicità è quella di ritenere partecipi al gioco tutti i presenti nel luogo in cui è esercitato;
in particolare il ricorrente non aveva i gettoni per la roulette e invece aveva i soldi per il baccarat, quando quel gioco avrebbe avuto inizio.
Il ricorso è infondato.
Non sussiste il vizio di contestazione lamentato col primo motivo di ricorso perché la violazione del principio di correlazione fra accusa contestata e sentenza deve ritenersi esclusa dall'assenza di una sostanziale immutazione del fatto contestato, tale da pervenire alla sostituzione dell'oggetto dell'imputazione, compromettendo l'esercizio della difesa (Cass., Sez. III, 23 aprile 1994 n. 4723, ric. Mangiapia;
Sez. I, 5 novembre 1997 n. 9958 ric. Carelli e altri;
Sez. III, 23 marzo 1999 n. 6545, ric. Giussani). Non vi è immutazione, ma solo diversa qualificazione giuridica quando la condotta inizialmente contestata resta identificabile in quella ritenuta in sentenza, che della prima ha mantenuto i connotati distintivi fondamentali. Ciò avviene con certezza, ad esempio, allorché tra le due condotte vi sia un rapporto di continenza, per cui quella originaria risulta comprensiva dell'altra, benché ricondotta a una norma incriminatrice diversa (Cass., Sez. VI, 13 giugno 1996 n. 6004, ric. Bruno e altri). In ogni caso, il raffronto tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza non dev'essere condotto in termini puramente letterali, bensì secondo il parametro concreto costituito dalla constatazione della mancanza, in seguito alla diversa qualificazione, di qualsiasi pregiudizio per le esigenze difensive (Cass., Sez. U., 22 ottobre 1996 n. 16, ric. Di Francesco). Nel caso in esame, il fatto contestato è rimasto sostanzialmente invariato proprio per il rapporto di continenza che lega la condotta del tenutario o dell'organizzatore del giuoco d'azzardo, a quella di chi semplicemente partecipa al giuoco, rapporto che esclude, evidentemente, qualsiasi compromissione del diritto della difesa. Anzi, poiché l'imputazione è stata degradata a un'ipotesi meno grave, la posizione processuale dell'imputato ne è riuscita avvantaggiata.
Col secondo motivo di ricorso il ricorrente introduce questioni di fatto, che esulano dai limiti del giudizio di legittimità. La sentenza impugnata ha accertato che il FI era insieme con gli altri al tavolo della roulette, cioè nell'atto in cui si prende parte al giuoco. D'altra parte, il fatto di trovarsi in una casa da giuoco non poteva avere scopo diverso dalla partecipazione, non importa se alla roulette o al baccarat, in quanto entrambi giuochi d'azzardo.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 1999