Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2004, n. 12263
CASS
Sentenza 11 febbraio 2004

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In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per escludere l'identità dei fatti consecutivamente addebitati all'indagato - ai fini dell'applicazione dell'art. 297, comma terzo cod.proc.pen.- non rileva ne' il termine finale indicato nella contestazione, ne' il fatto che l'organizzazione sia mutata in relazione al numero dei componenti, o alla circostanza che abbia deciso di contrapporsi ad altre organizzazioni criminali, od in relazione alla ampiezza dell'oggetto del programma criminoso (La Corte ha osservato che a diversa conclusione deve pervenirsi allorché si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti sullo stesso territorio, ovvero un'interruzione del legame associativo dell'indagato, anche per effetto di una pronuncia giudiziale; in tali casi i termini di custodia cautelare relativi al secondo provvedimento decorrono dalla sua notifica od esecuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2004, n. 12263
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12263
    Data del deposito : 11 febbraio 2004

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