Sentenza 11 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per escludere l'identità dei fatti consecutivamente addebitati all'indagato - ai fini dell'applicazione dell'art. 297, comma terzo cod.proc.pen.- non rileva ne' il termine finale indicato nella contestazione, ne' il fatto che l'organizzazione sia mutata in relazione al numero dei componenti, o alla circostanza che abbia deciso di contrapporsi ad altre organizzazioni criminali, od in relazione alla ampiezza dell'oggetto del programma criminoso (La Corte ha osservato che a diversa conclusione deve pervenirsi allorché si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti sullo stesso territorio, ovvero un'interruzione del legame associativo dell'indagato, anche per effetto di una pronuncia giudiziale; in tali casi i termini di custodia cautelare relativi al secondo provvedimento decorrono dalla sua notifica od esecuzione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2004, n. 12263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12263 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 11/02/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 293
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 30570/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN TT;
avverso l'ordinanza 3/6/03 Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi per il ricorrente gli avv.ti Marcello Manna e Sergio Calabrese, che hanno concluso per l'annullamento dell'ordinanza. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 3/6/03 il Tribunale di Catanzaro adito dall'indagato AN TT in sede di appello dell'ordinanza in data 24/12/02, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare inflitta al predetto in relazione al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e reati fine (procedimento penale denominato "Tamburo") per violazione dell'art. 297/3 c.p.p., confermava il provvedimento impugnato. Rispondendo alle censure mosse nei motivi di appello, il Tribunale respingeva la prospettazione difensiva concernente l'asserita esistenza, in relazione al capo di accusa relativo all'art. 416/bis c.p., dell'ipotesi di contestazione a catena tra tale fattispecie e quella analoga risultante dal provvedimento cautelare emesso nell'ambito di altro procedimento denominato "Squarcio", in primo luogo perché nessuna identità esisteva tra l'associazione di tipo mafioso di cui all'ordinanza de qua, finalizzata al controllo degli appalti pubblici, concernenti i lavori di ammodernamento dell'Autostrada A3 SA-RC, e quella di cui al procedimento "Squarcio", sorta dalla collaborazione dei componenti superstiti del clan NN e NA, finalizzata al controllo del territorio della provincia di Cosenza e alla gestione delle estorsioni a danno delle attività economiche di quella provincia;
in secondo luogo perché al momento dell'emissione dell'ordinanza custodiale nel procedimento "Squarcio" il P.M. non conosceva, ne' poteva conoscere la contestazione dell'ordinanza "Tamburo", essendo quest'ultimo procedimento fondato su risultanze investigative solo in parte acquisite nell'altro procedimento, e solo successivamente valorizzate dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e da altre successive emergenze documentali.
Avverso tale ordinanza ricorre l'indagato a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e deducendo nell'unico articolato motivo a sostegno l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 297/3 c.p.p. e il vizio motivazionale nella valutazione del requisito della "desumibilità dagli atti" del fatto nuovo, avendo il giudice a quo omesso di considerare che i nuovi elementi a carico dell'indagato erano già noti al P.M. del primo procedimento e già apprezzabili in tutta la loro valenza probatoria e sufficienti ad integrare i gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione della misura cautelare. Ancora erroneo e travisante era il passaggio motivazionale in ordine alla esclusione della identità tra le due contestate associazioni mafiose, non avendo il Tribunale compreso che l'eventuale incontro o riunione tra capi di diverse e distinte organizzazioni criminali non equivale alla creazione e all'esistenza di una nuova e diversa associazione. Infine non aveva il Tribunale apprezzato che si ha contestazione a catena anche quando i distinti fatti contestati con le diverse ordinanze sono connessi ex art. 12/1 lett. b) e lett. c). Con i motivi aggiunti la difesa deduce altresì la violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 273 c.p.p. e 16/quater co. 9 D.L. 8/91, conv. in legge 82/91, essendo la chiamata in correità del collaborante CQ, sulla quale il Tribunale aveva fondato la gravità del quadro indiziario in ordine al reato associativo contestato nel procedimento "Tamburo", inutilizzabile, perché resa non al P.M. procedente e oltre il termine di 180 giorni prescritto. Ribadiva inoltre le altre argomentazioni poste a sostegno del ricorso.
La censura relativa al vizio motivazionale in ordine alla esclusione della identità tra le due contestate associazioni mafiose è fondata e assorbe tutte le altre.
Sul punto va ribadito il principio, sul quale è attestata la giurisprudenza di legittimità, cui ha fatto cenno anche il ricorrente, che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, al fine di escludere l'identità dei fatti consecutivamente ascritti a taluno non rileva ne' il termine finale, rilevabile dalla data della contestazione, ne' che l'organizzazione sia intanto mutata per il numero dei componenti, o che, in talun periodo essa sia entrata in guerra con altre organizzazioni rivali, o che il programma di controllo socioeconomico sia esteso a settori in origine non previsti, salvo che vi sia una successione di diversi organismi, sia pure con lo stesso nome sullo stesso territorio, o lo scioglimento dell'imputato dal precedente vincolo associativo, con assunzione di un vincolo nuovo pur con le stesse persone. Di guisa che l'evoluzione naturale dell'organismo e conseguentemente della condotta dei membri in relazione anche a vicende personali o sociali non esclude l'identità del fatto configurato in termini relativamente diversi in più ordinanze di custodia. Viceversa solo la provata successione di un'associazione nuova all'altra e la volontaria dissociazione dell'imputato o l'intervento di una pronuncia giudiziale che segni una cesura temporale della condotta ascrittagli con il primo provvedimento consentono di ritenere che i termini di custodia cautelare, relativi a quello successivo decorrono dalla notifica o esecuzione (Cass. Sez. 5^ 10/11/97 n. 4380 rv. 208825). Ebbene nel caso in esame non sembra che si sia fatto corretto uso del menzionato principio. Il Tribunale invero, nell'escludere che i sodalizi criminosi posti a confronto presentassero una sostanziale identità strutturale, si è limitato a richiamare: la diversità del piano operativo, la composizione soggettiva, l'ambito di azione territoriale, gli obiettivi perseguiti. Si è affidato ad una terminologia, puramente assertiva, insufficiente a neutralizzare la censura del ricorrente, che aveva contestato la ritenuta diversità dei due sodalizi. Gli obiettivi perseguiti dai due sodalizi:
controllo degli appalti pubblici per la costruzione della SA-RC nel procedimento "Tamburo" e controllo del territorio e gestione delle attività economiche nel procedimento "Squarcio" sembrerebbero del tutto assimilabili e riconducibili sotto un comune denominatore, tipico del reato associativo mafioso. L'ambito di azione territoriale non è determinante, così come non rileva la diversità del piano operativo, estrinsecatasi in entrambi i sodalizi attraverso la condotta estorsiva. Quanto alla composizione soggettiva, il giudice sembra omettere ogni riferimento alla genesi del secondo fenomeno associativo, e non risponde ai rilievi della difesa, che proprio dalla corposa ordinanza impositiva aveva tratto motivo per ritenere non l'esistenza di un nuovo aggregato criminoso, ma soltanto riunioni e incontri di capi di singole cosche, che agivano ciascuno per il proprio interesse e in piena indipendenza gli uni dagli altri. Ma soprattutto l'ordinanza impugnata non contiene alcun cenno alla fedeltà al metodo mafioso e nessun esame dedica per accertare se tale elemento fondante della fattispecie criminosa de qua fosse lo stesso o fosse diverso nelle due associazioni.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, perché in piena autonomia provveda ad eliminare la evidenziata carenza motivazionale, rendendo chiaro il passaggio motivazionale in ordine alla esclusione della identità dei due sodalizi. Provvedere poi la cancelleria per gli adempimenti ex art. 94/1^ ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuova deliberazione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94/1^ ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2004