Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2004, n. 9743
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

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Massime1

Il giudice del dibattimento non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo della diversità tra fatto commesso e fatto contestato e contemporaneamente assolvere da quest'ultimo l'imputato perché i due provvedimenti contestualmente emessi si pongono in intrinseca contraddizione e il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato, ma deve limitarsi, qualora rilevi diversità del fatto, a disporre la trasmissione degli atti al P.M., lasciando con ciò impregiudicata qualsiasi futura determinazione di quest'ultimo.

Commentario1

  • 1Diversità fatto da oggetto imputazione: effetti atti precedenti
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2023

    2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato. In particolare, gli Ermellini osservavano che il provvedimento di restituzione degli atti all'ufficio del P.M. (con il conseguente nuovo esercizio dell'azione penale) segna il confine oltre il quale gli eventi realizzatisi anteriormente, e che avrebbero influito sul corso della prescrizione (interruzioni e sospensioni), non possono spiegare alcun effetto, e ciò per la duplice ragione della diversità del fatto, oggetto dei distinti procedimenti, e della corrispondenza che deve sussistere tra il fatto di reato e il procedimento con il quale viene accertata la responsabilità per quello …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2004, n. 9743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9743
Data del deposito : 21 gennaio 2004

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