Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
Il giudice del dibattimento non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo della diversità tra fatto commesso e fatto contestato e contemporaneamente assolvere da quest'ultimo l'imputato perché i due provvedimenti contestualmente emessi si pongono in intrinseca contraddizione e il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato, ma deve limitarsi, qualora rilevi diversità del fatto, a disporre la trasmissione degli atti al P.M., lasciando con ciò impregiudicata qualsiasi futura determinazione di quest'ultimo.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2004, n. 9743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9743 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 21/01/2004
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 82
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 36734/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte d'Appello di Ancona;
avverso sentenza del Tribunale di Pesaro in data 18.2.2002, emessa in procedimento penale
contro
:
OR AR;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
OSSERVA
Ricorre il P.G. presso la Corte d'Appello di Ancona avverso sentenza del Tribunale di Pesaro in data 18.2.2002, che ha assolto OR AR dall'imputazione del reato di cui all'art. 331 c.p. e ha contestualmente disposto la trasmissione degli atti al P.M. per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al reato di cui all'art. 340 c.p., ipotizzatile nella condotta contestata. Deduce il ricorrente erronea applicazione dell'art. 521 c.p.p., poiché non vi sarebbe stata alcuna diversità tra il fatto accertato e quello contestato, tutto riducendosi ad un mero errore nell'indicazione della norma violata (art. 331 c.p. in luogo di art. 340 c.p.), che ben avrebbe potuto essere rettificato col dispositivo della sentenza. In ogni caso il giudice, se pure fosse stata ravvisabile una diversità del fatto, avrebbe dovuto limitarsi a disporre la trasmissione degli atti al P.M. e non già pronunciare sentenza di assoluzione, preclusiva di un nuovo giudizio;
e, sotto questo profilo, la decisione dovrebbe qualificarsi come abnorme, esistendo contraddizione tra i due provvedimenti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Era stato contestato al OR, col decreto di citazione a giudizio, il reato di cui all'art. 331 c.p. per aver interrotto per lasso di tempo rilevante il servizio di trasporto di un autobus pubblico, impossessandosi delle chiavi di avviamento dopo averle asportate dal quadro in cui erano inserite. Si osserva nella sentenza impugnata che l'imputato non rivestiva alcuna delle qualifiche soggettive previste dalla norma incriminatrice: donde la necessità della sua assoluzione, non potendo la norma stessa trovare applicazione al caso. Poiché il fatto poteva peraltro integrare gli estremi del reato di cui all'art. 340 c.p., veniva disposta la trasmissione degli atti al P.M. per una eventuale "nuova imputazione alla luce di una diversa ricostruzione dell'episodio che, pur nell'identità del nucleo fattuale, tenga conto della mutata oggettività conseguente al fatto che l'imputato non rivestiva all'epoca alcuna delle qualità erroneamente supposte". Come fondatamente osserva il P.G. ricorrente, non si può parlare tuttavia di diversità tra fatto contestato e fatto accertato, atteso che il capo di imputazione non attribuisce al OR alcuna particolare qualità soggettiva da cui la configurabilità del reato dipenda;
e che l'unica inesattezza è costituita dall'erronea indicazione del nomen iuris del commesso reato, inquadrabile nella previsione dell'art. 340 c.p. secondo la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione medesimo. Ciò posto, la decisione del giudice di merito deve comunque essere qualificata come abnorme. Come infatti già ritenuto da questa Corte (Sez. 1^, 1.12.1999, n. 1708, Serafini), il giudice del dibattimento non può trasmettere gli atti al Pubblico Ministero sul rilievo (fondato od infondato) della diversità tra il fatto commesso e quello contestato e, nel contempo, assolvere da quest'ultimo l'imputato, perché i due provvedimenti contestualmente emessi si pongono in intrinseca contraddizione ed il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato;
ma deve limitarsi, ove ravvisi la diversità del fatto, a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, lasciando con ciò impregiudicata qualsiasi futura determinazione di quest'ultimo. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata;
e gli atti vanno trasmessi, per nuovo giudizio, al Tribunale di Pesaro.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pesaro per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2004