Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 1
L'imputato non può essere giudicato e condannato per fatti relativamente ai quali non sia stato in condizioni di difendersi, fermo restando che la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni.(Fattispecie nella quale la Corte ha rilevato la sostanziale differenza tra il fatto contestato e quello per il quale era intervenuta condanna, essendovi divergenze sulla data di consumazione e sulle circostanze di luogo della azione criminosa).
Commentario • 1
- 1. Lavoratori, minaccia, retribuzione minima, dimissioni, obbligo, datore di lavoroAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2004, n. 21094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21094 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 25/02/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 312
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 9689/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AE, nato ad [...] l'[...];
avverso la sentenza in data 15/10/2002 della Corte d'appello di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Generale Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. VINCENZO CATANZARO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. ROCCO CASSARÀ, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 15/10/02 la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione 9/4/01 del Tribunale di PA (sezione di Alcamo)m che aveva condannato AE RA alla pena di L.
4.500.000 di multa (in sostituzione della pena detentiva di due mesi di reclusione) per il reato di cui all'art. 393 c.p. (così riqualificata l'originaria contestazione ex art. 610 c.p., mossa al AC EN e al di lui padre AC EL: per avere, in concorso fra loro, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, il AC EN con minaccia consistita nel proferire nei confronti di AR NC la seguente frase "o firmi questa quietanza e ti accontenti della somma di L. 40.000.000 a queste condizioni oppure so io a chi rivolgermi e come chiudere tutta la faccenda dandogli dieci milioni, e per di più guadagnare cinquanta milioni" e il AC EL con minaccia consistita nel proferire nei confronti del medesimo AR la seguente frase "se continui ancora a chiedermi i soldi, so io a chi rivolgermi", costretto il predetto, il quale vantava nei confronti del AC EL un credito di L. 60.000.000 circa, quale corrispettivo dei lavori appaltatigli dal AC e aventi a oggetto il rimboschimento di una collina in contrada Ferricinotto - lavori da lui stesso eseguiti e mai completamente retribuiti - a tollerare il mancato adempimento del credito di L. 60.000.000 circa da parte del AC EL - Accertato in Alcamo dal 20/8/98 al 21/8/98).
In motivazione la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come fosse infondata l'eccezione di nullità della sentenza del Tribunale per asserita violazione dell'art. 552 c.p.p., giacché l'erronea indicazione della data (agosto anziché luglio) non aveva pregiudicato il diritto di difesa del prevenuto;
coma la penale responsabilità di costui fosse da ribadire sulla base delle testimonianze escusse;
come fosse da respingere la tesi difensiva secondo cui il AC avrebbe solo voluto dire che avrebbe fatto valere le proprie ragioni in sede giudiziaria;
come il trattamento sanzionatorio fosse equo e meritevole di conferma.
Proponeva ricorso per Cassazione il AC, deducendo violazione dell'art. 552 c.p.p., mancanza e/o manifesta ilogicità della motivazione in punto responsabilità, erronea applicazione dell'art. 393 c.p., carenza di motivazione in relazione alla frase alternativa che sarebbe stata proferita dal ricorrente (giacché in dibattimento la persona offesa e i testi avevano indicato un'espressione diversa da quella riportata nel capo di imputazione).
All'odierna udienza, il Procuratore generale, il Patrono della parte civile AR e il difensore del AC, hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni (già sintetizzate in epigrafe). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima ragione di doglianza, il ricorrente AC ha riproposto l'eccezione di nullità ex art. 522 c.p.p., giacché l'erronea collocazione temporale del fatto (in agosto anziché in luglio) si sarebbe risolta in una vera e propria "contestazione di fatto diverso rispetto a quello per cui era stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado" (sicché risulterebbe vulnerato il dettato normativo di cui all'art. 429 c. 1 lett. c) c.p.p.); ne' si sarebbe trattato di mero errore materiale, "bensì di una omissione del Pubblico Ministero, che a mente degli artt. 516 e seguenti c.p.p., avrebbe dovuto effettuare la modifica dell'imputazione".
La censura è fondata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. per tutte:
Cass. 6^, sent. 1319 del 13/2/97, Benedetto;
Cass. 1^, sent. 12474 del 17/12/94, Ricci), in tema di correlazione tra accusa e sentenza, gli artt. 521 e 522 c.p.p. confermano il tradizionale principio per il quale l'imputato non può essere giudicato e condannato per fatti relativamente ai quali egli non sia stato in condizioni di difendersi, fermo restando che la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione, ma deve essere vista con riferimento a ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di difendersi.
È proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati, che la doglianza del ricorrente appare meritevole di accoglimento, giacché nel capo di imputazione originariamente contestato: a) si fece riferimento a una unica vicenda (asseritamene svoltasi dal 20/8/98 al 21/8/98), mentre in realtà vi erano stati più episodi, almeno uno dei quali si era verificato nel luglio 1998 (secondo i testi escussi); b) si ipotizzò che EL e EN AC fossero stati insieme nel momento in cui vennero rivolte al AR le espressioni incriminate (mentre dalle dichiarazioni dei testi sembrerebbe potersi dedurre: che il EL abbia pronunciato la frase incriminatrice nel corso di un incontro con il AR avvenuto all'"Extra-bar" nel luglio;
che in tale occasione non fosse presente il EN;
che EN e EL abbiano incontrato entrambi il AR nel predetto bar nell'agosto 1998, ma che nell'occasione la discussione sia stata "serena": v. in particolare la deposizione resa da RI BA all'udienza 2/4/01). Non pare, dunque, revocabile in dubbio che il fatto complessivamente contestato a EL AC (nell'originario capo di imputazione) fosse "sostanzialmente diverso da quello per cui lo stesso AC fu poi condannato.
Nè vale osservare in contrario (come fa la Corte territoriale) che "la specificazione della frase minacciosa" consentirebbe di "individuare sufficientemente l'episodio contestato al prevenuto" (sicché il diritto di difesa di costui sarebbe stato "senz'altro garantito", giacché l'inserimento della frase in questione nel complessivo confuso contesto di cui si è detto (sovrapposizione di episodi;
errata indicazione di data;
ipotizzata compresenza del EN, in realtà insussistente) non consentiva all'imputato ne' di comprendere quali fossero gli esatti termini della contestazione mossagli, ne' di esercitare compiutamente i propri diritti di difesa in proposito.
L'accoglimento del primo dei motivi di ricorso: a) consente di ritenere assorbiti tutti gli ulteriori motivi di doglianza;
b) impone l'annullamento di entrambe le decisioni di merito (e perciò stesso non solo di quella impugnata, ma anche di quella emessa il 9/4/01 dal Tribunale); c) impone, altresì, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PA, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza, nonché quella emessa il 9/4/2001 dal Tribunale di PA (sezione di Alcamo) e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di PA.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004