Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
L'acquiescenza della parte interessata, che non propone specifica impugnazione su un capo della sentenza, produce preclusione processuale alla rivisitazione del "decisum", preclusione che, sul piano sostanziale, si risolve nella formazione di un giudicato parziale interno; conseguentemente la mancata impugnazione del capo attinente l'affermazione della responsabilità penale del soggetto non consente al giudice dell'impugnazione di rilevare, comunque, l'eventuale verificarsi di causa estintiva ex art. 129 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stata negata la possibilità di rilevare la prescrizione verificatasi dopo la presentazione del ricorso per cassazione proposto unicamente con riferimento al trattamento sanzionatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/1999, n. 8310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8310 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Bruno FRANGINI Presidente del 5/02/1999
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere N.402
3. Dott. Antonio SPAGNUOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Luisa BIANCHI Consigliere N.20861/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO EP nato in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 febbraio 1998. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udito la relazione fatto dal Consigliere Dott. Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, nella persona del s. Procuratore generale Dott. U. Favalli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per sopravvenuta prescrizione. La Corte rileva.
1. Con la sentenza in epigrafe fu confermata la decisione, resa dal Pretore di Palermo il 21 febbraio 1996, di condanna dell'odierno ricorrente in ordine all'imputazione di guida di autoveicolo senza patente (art.216 commi 1 e 13 d.lgv. 30 aprile 1992 n. 285 recante il codice della strada); fatto commesso in Palermo il 9 settembre 1993. 2. Con il ricorso per cassazione EP MA si duole per il diniego dell'attenuante generica e per assunta inadeguatezza della pena, adducendò insufficienza di motivazione ed errore nella scelta dei criteri fondanti la decisione.
3. Osserva il Collegio che il motivo di ricorso è
manifestamente infondato e articolato su considerazioni di merito non deducibili in sede di legittimità: infatti, la Corte territoriale ha spiegato i motivi per i quali non ha ritenuto di poter riconoscere l'attenuante generica ovvero ulteriormente ridurre la pena applicata, già a livelli di poco superiore al minimo edittale. Non sussiste, manifestamente, alcun vizio di motivazione e le ulteriori valutazioni integrano censure non deducibili in sede di legittimità.
4. Nella pendenza del ricorso per cassazione sembrerebbe maturato il tempo di prescrizione del reato, commesso il 9 settembre 1993, sicché aggiunti quattro anni e sei mesi (ex artt. 157 comma 1 n. 5 e 160 comma 3 c.p.) si perviene alla data del 9 marzo 1998, termine prescrizionale. Tuttavia, a fronte della mancata impugnazione del capo della sentenza concernente l'affermazione di penale responsabilità in ordine al fatto addebitato, va verificato se tale evento abbia in realtà prodotto l'effetto estintivo. Il quesito che si prospetta al Collegio si articola sul se, proposta valida impugnazione per cassazione solo sul capo attinente il regime sanzionatorio, la prescrizione verificatasi dopo la proposizione del ricorso e prima dell'esame da parte della Corte, abbia efficacia estintiva del reato e possa, pertanto, essere dichiarata, ovvero se, non impugnato il capo relativo all'affermazione di responsabilità, si verifichi una preclusione processuale che comporti l'effetto sostanziale della immutabilità della decisione sul punto per giudicato interno, a somiglianza di quanto accade per effetto del meccanismo previsto dall'art.624 c.p.p., quale ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità
(giudicato progressivo: cfr., tra le ultime, Sez.un., 26 marzo 1997, Attinà, C.E.D. n. 207640, e precedenti ivi richiamati). Il problema che quì si affronta non concerne, pertanto, l'ipotesi di impugnazione invalida per vizio originario, posto che in casi del genere è uniformemente ammessa la formazione del giudicato sulla decisione impugnata, stante la inettitudine di siffatto tipo di impugnazione a mantenere in vita il rapporto processuale (cfr., da ultimo: Sez.un., 24 giugno 1998, Verga, C.E.D. n. 211468; Sez.un. 11 novembre 1994, Cresci. C.E.D. n. 199903).
5. La risoluzione del quesito posto al Collegio non trova uniforme risposta nella giurisprudenza di legittimità. Un primo orientamento, più congruamente rappresentato dal Sez. III, 4 dicembre 1997, Di Cosola ed altro, C.E.D. n. 209170), sostiene che "[ ... ] l'operatività di preclusioni processuali, quali previste, in materia d'impugnazioni, dagli articoli 597 comma 1, 606 comma 3 e 609 comma 1 c.p.p., a differenza di quanto si verifica con riguardo alla formazione progressiva del giudicato, disciplinata dall'articolo 624 comma 1 c.p.p.. non impedisce - salvo il caso d'inammissibilità originaria della impugnazione - l'applicabilità della regola dettata dall'articolo 129 comma 1 stesso codice, concernente l'obbligo di immediata declaratoria, in ogni stato e grado del processo, di determinate causa di non punibilità, indipendentemente da quello che è stato l'oggetto della impugnazione proposta, regola che trova riscontro, nel giudizio di cassazione, nella previsione di cui all'art.609 comma 2 c.p.p., in base alla quale la corte deve decidere in ogni caso "le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello". In sostanza, secondo questo indirizzo, seguito, tra altre, da Sez.11, 25 novembre 1998, Perna, C.E.D. n. 211916; Sez.VI, 15 maggio 1998, Vetrano, C.E.D. n. 211377, sin tanto che il processo è formalmente in corso la causa estintiva sopravvenuta deve essere dichiarata, ad esclusione dell'ipotesi specifica di cui all'art. 624 c.p.p. e salvo il caso di inammissibilità originaria dell'impugnazione.
Un orientamento di segno diverso sostiene invece che "Allorché il ricorso per cassazione contenga solo motivi attinenti alla misura della pena, ma non alla colpevolezza dell'imputato, questa, per il principio della formazione progressiva del giudicato, rimane definitivamente accertata, sicché non può essere dichiarata la prescrizione del reato ove non maturata alla scadenza del termine per proporre ricorso" (Sez.l, 11 luglio 1997, Di Landro, C.E.D. n. 208583). Similmente, con riferimento all'ipotesi di sentenza plurima, Sez.II, 23 gennaio 1997, Mazza, C.E.D. n. 207126, per la quale, in casi del genere, il gravame deve "[ ... ] intendersi limitato ai soli capi che hanno formato oggetto di valido gravame, mentre per gli altri capi non impugnati, e per i relativi reati, la vicenda processuale deve ritenersi conclusa;
con la conseguenza che, con riferimento a questi, non possono rilevarsi le causa di non punibilità di cui all'art.1 29 c.p.p.". Similmente, con riferimento alla specifica ipotesi dell'effetto estensivo dell'impugnazione altrui, Sez.VI, 12 dicembre 1994, Zedda ed altri, C.E.D. n. 201245.
Molto articolato risulta l'apparato razionale fornito, a sostegno di questo indirizzo, da Sez.IV, 20 febbraio 1998 n. 477, Iadanza, inedita, con la quale il Collegio, dopo avere richiamato l'insegnamento della Corte a riguardo della formazione progressiva del giudicato e spiegato la ragione per la quale l'operatività della disposizione generale di cui all'art.1 29 c.p.p. è escluso dalla pregresso formazione del giudicato, seppure interno, ha aggiunto che tale principio deve essere "[ ... ] seguito anche quando [ ... ] il capo relativo alla affermazione della responsabilità non venga impugnato, essendo stati impugnati soltanto altri capi della sentenza, quando, dunque, debba prendersi senz'altro atto che l'affermazione della responsabilità è definitivamente intervenuta prima del decorso del termine di prescrizione". Questa decisione, a confutazione della contraria tesi come espressa dalla sentenza Di Cosola, sopra citata, evidenzia che, una volta teorizzata la possibilità di formazione progressiva del giudicato, l'osservazione sulla rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche da parte della Cassazione, di nullità assolute (ex art. 179 c.p.p.), d'inutilizzabilità delle prove (art. 191 comma 2 c.p.p.), dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità imposto dal l'articolo 129 c.p.p., viene oscurato dal rilievo che tutto ciò ha ragione d'essere quando "[ ... ] il problema sul quale la questione deve incidere sia ancora sub iudice, per essere stato dalle parti o devoluto al giudice di appello o sottoposto all'esame della corte di cassazione con i motivi di ricorso e non, invece, quando le parti abbiano accettato la soluzione - l'affermazione della penale responsabilità ad esempio - datane dal giudice, quando, cioè, per le parti quel problema non sia più tale".
6. Ritiene il Collegio che per meglio comprendere l'essenzialità del fenomeno giuridico connesso alla formazione progressiva del giudicato, fenomeno conosciuto anche nella giurisprudenza civile della Corte (ad. es., tra le ultime, Sez.III, 23 ottobre 1998, n. 10559), è necessario partire dalla considerazione della partizione della sentenza in "capi" (e "punti":
cfr., per la relativa nozione: Sez.l, 12 marzo 1997, De Luca, C.E.D. n. 207177; Sez. VI, 6 gennaio 1996, Timpanaro, ivi, n. 203096;
Sez.II, 4 maggio 1994, Devoto, ivi, n. 198488; vigente il codice abrogato, Sez.IV, 29 luglio 1998, Jangad, rv.178991), riflettendo, poi, sulla stretto correlazione di tale partizione con il principio devolutivo proprio all'impugnazione della sentenza che si articoli in più capi, ciascuno capace di assumere la condizione di giudicato anche in momenti (procedimentali) differenti, in funzione della, ed in relazione all'area attaccata con l'impugnazione. La quale, per essere regolato dal principio di specificità - art.581 comma 1 lett. c) c.p.p.-, corollario di quello più ampio della devoluzione,
coessenziale all'istituto dell'impugnazione, deve mirare alla demolizione di uno o più punti di un determinato capo della sentenza (o anche di più capi, ma sempre selettivamente attaccati). Ne segue che la mancata impugnazione di uno, o più capi della sentenza esita in una preclusione processuale alla rivisitazione, alla rimesso in discussione, in un successivo grado di giudizio, di quella parte della decisione proprio in applicazione della regola del tantum devolutum quantum appellatum (art. 597 comma 1; art. 609 comma 1 c.p.p.). Questo fenomeno trova causa e ragione nella condotta del soggetto, della parte interessata, vale a dire in libere scelte del soggetto processuale il quale, dopo la decisione di primo o, rispettivamente, di secondo grado, giudica soddisfatto il suo interesse processuale, nel senso che ritiene opportuno acquietarsi a una o più parti della decisione concentrando, eventualmente, il suo impegno su altro o altri capi della stessa, la cui modificazione stima idonea e sufficiente a soddisfare il suo residuo interesse nel processo.
Sembra allora evidente come la preclusione processuale, in questo aspetto che si sta considerando, abbia fondamento nella acquiescenza;
e, in reciproco, come l'acquiescenza su un capo della decisione produca una preclusione processuale che, portato sul piano sostanziale, si risolve in un giudicato (interno e parziale); il quale ha la capacità e l'effetto di esonerare il giudice dal potere- dovere di ritornare sulle problematiche connesse al capo della sentenza, in un certo modo decise e "in quel modo" accettare. Correlativa mente, sullo stesso capo alla parte non è più consentito, nonostante il processo prosegua per la definizione di altri capi, rimettere in discussione ciò che ha accettato.
7. Se ora si sposta l'attenzione sui fenomeno processuale regolato dall'art.624 c.p.p., pacificamente, anche dal contrario indirizzo, ritenuto idoneo a fissare un giudicato parziale (in progressione), e si tento un inquadramento sistematico che astragga di un gradino la specifica disposizione, si noto agevolmente come la ratio che vi è sottesa ad altro non sia riconducibile che ai più ampio istituto della preclusione, faccia processuale della stessa medaglia cui appartiene, dal verso, il giudicato parziale. Nel senso che, nel fenomeno che ci occupa, ove sui piano del processo si verifica una preclusione, là, sul piano sostanziale, si realizza un giudicato (ancorché parziale).
Se questo è, allora sembra possibile dare un diverso inquadramento sistematico alla regola di cui all'art.624 c.p.p., assegnandole il ruolo, strumentale, di norma attraverso la quale il legislatore del rito supplisce, imponendone gli effetti, alla mancato acquiescenza della parte. Cioè, quando la parte ha sperimentato nel primo, nel secondo grado e poi in cessazione una data soluzione alla problematico che sostanzia il capo della decisione in discussione, è ben plausibile che il legislatore si risolva a "chiudere la bocca" al postulante stabilendo che ogni questione decisa esplicitamente o implicitamente, dedotta o deducibile, è preclusa quando la Cessazione ha su essa deciso, anche se residui da verificare, poi, un'altra parte (capo)della decisione, in relazione alla quale la Corte abbia riscontrato motivo di restituzione degli atti al giudice del merito.
8. Orbene, volendo tentare una ulteriore concettualizzazione di ordine sistematico, può osservarsi come i due fenomeni (annullamento parziale - acquiescenza) producano lo stesso effetto, cioè, una preclusione processuale: nell'un caso, come conseguenza della disposizione normativa (art.624 c.p.p.); nell'altro, come riflesso dell'acquiescenza della parte interessata. Dunque, entrambi partecipano della stesso natura.
Se questo è esatto, allora appare fin troppo evidente come, ammessa la formazione progressiva del giudicato nella complessità della sentenza penale in forza del meccanismo di cui all'art.624 c.p.p., non sia possibile negare uguale efficacia all'acquiescenza.
Se la motrice è la stessa, identici debbono essere gli effetti. Non coglie nel segno il rilievo, addotto dai sostenitori della contraria tesi, secondo il quale nella pendenza del processo, quale che sia l'oggetto dell'accertamento ancora in fieri (vale a dire quali che siano i capi intorno ai quali si posso ancora discutere e decidere), sarebbero sempre da rilevare e far operare vizi insanabili, quali la nullità assoluta o la inutilizzabilità probatoria, perché a questo considerazione ha già dato adeguata risposta la sentenza su ricorso Iadanza, sopra cit., come si è già accennato, evidenziando come "[ ... ] la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di determinate questioni, il potere del giudice di intervenire su determinate questioni, colmando il mancato intervento delle parti, suppone logicamente - una volta che si affermi la possibilità della formazione progressiva del giudicato - che il tema, sul quale quelle questioni dovrebbero incidere, una volta rilevate, sia ancora un tema e sia un tema che le parti non hanno valutato in tutte le sue implicazioni e, quindi, non facendo volere le questioni o qualcuno delle questioni che, per il loro spessore, il legislatore affida anche all'intervento d'ufficio del giudice. Tutto ciò non significa, ovviamente, che il processo penale sia nella completa disponibilità delle parti [ ... ]; significa solamente che c'è questione rilevabile d'ufficio, se c'è processo e il processo non c'è su quei capi della sentenza non devoluti al giudice di appello o non sottoposti all'esame della corte di cassazione". Perché, altrimenti, che giudicato (seppure parziale) sarebbe?
D'altra parte, questa regola è stata affermata esplicitamente dalle Sezioni unite di questa Corte 26 novembre 1998, Loparco, C.E.D. n. 212575, laddove è stato statuito che alla mancata autonoma impugnazione della parte civile avverso la decisione di assoluzione dell'imputato segue la preclusione processuale stabilizzandosi il decisum alla parte sfavorevole anche qualora la impugnazione del pubblico ministero esiti nell'affermazione di penale responsabilità. La regola applicato è proprio quella dell'acquiescenza.
9. Il richiamo ad un passaggio motivazionale dell'ordinanza 30 ottobre 1996, n. 367 della Corte costituzionale, di manifesta infondatezza di una questione di legittimità relativa alle misure cautelari personali, non porta sensibili spostamenti dei termini della problematico affrontata con questa decisione, posto che, laddove la Corte delle leggi sembra affermare che il giudicato parziale si forma solo in relazione a quelle parti della sentenza vagliate e non annullate dalla Corte di cassazione, non fa altro che echeggiare la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 624 c.p.p. e, quindi, con riferimento a quei capi della decisione in relazione ai quali non vi sia stato acquiescenza della parte interessata, sicché, per quanto avanti spiegato, è la disposizione di legge a troncare ogni ulteriore discussione sul punto controverso fissando come ultimo approdo la decisione della Cassazione. Ma di tutto ciò si è parlato.
10. Concludendo, dunque, deve affermarsi il principio secondo il quale l'acquiescenza della parte interessato, espresso dalla mancata specifica impugnazione, su un capo della sentenza produce preclusione processuale alla rivisitazione del decisum che, sul piano sostanziale, si risolve nella formazione di un giudicato parziale interno. Conseguentemente, e con riferimento al caso di specie, la mancata impugnazione del capo attinente l'affermazione di penale responsabilità del soggetto non consente al giudice del grado d'impugnazione di rilevare, comunque, l'eventuale verificarsi di causa estintiva ex art.129 c.p.p.. Respinta la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per effetto di prescrizione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato a pagare le spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, la somma, ritenuta congrua in relazione alla condotta processuale, di L. 1.000.000.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. d i c h i a r a inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di L. 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 1999