Sentenza 4 aprile 2024
Massime • 2
La previsione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, facendo riferimento a «chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione», tipizza modalità alternative di realizzazione del medesimo delitto, sicché è esclusa la configurabilità di una pluralità di reati in caso di realizzazione da parte dello stesso agente, nel medesimo contesto e con riguardo allo stesso oggetto materiale, di più condotte tra quelle descritte dall'indicata disposizione.
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui si lamenti la limitazione delle facoltà difensive per effetto dell'esercizio, da parte del presidente del collegio, dei poteri di direzione di cui all'art. 523, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui non siano specificati i temi preclusi dall'intervento presidenziale e la loro pertinenza rispetto alla decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2024, n. 17681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17681 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuraOR Gen. GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo, in relazione al ricorso proposto dal ProcuraOR generale per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nei confronti di CO TT e PA GI ON, nonchè dichiararsi l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi. Uditi il Difensori: avvocato BA PP del foro di Catania in difesa di D'RT RM SA e per delega orale dell'avvocato LA SA in difesa di BU RO ET, LA CA GI, TA GI, AT GA;
-avvocato Cassone Angelo del foro di Catania in difesa di US ZI e per delega orale dell'avvocato SS PP Ivo per l'imputato non ricorrente PA GI ON, nonchè presente per delega orale dell'avvocato NO NA TA IO in difesa di IA SS;
-avvocato Firrone IA Paolino MA del foro di Caltanissetta in difesa di US AN;
N avvocato Consortini AS Igor del foro di Catania in difesa di D'RA LV anche presente per delega orale dell'avvocato Pennisi AN in difesa di SI IO. -avvocato Massari LaSL del foro di Brindisi e l'avvocato Manduca Tommaso del foro di Catania in difesa di ON LO TI avvocato Ragazzo PP del foro di Catania in difesa di PE IA e di SA AR RE. -avvocato Giammona AN del foro di Catania in difesa di RA' NT. I avvocato Paola Tindara Palatina del foro di Catania in sostituzione ex art. 102 c.p.p.dell'avvocato Rapisarda PP in difesa di RU GI;
avvocato Fazio Michele RC del foro di Catania in difesa di DA IO GI;
avvocato Presenti FA PP del foro di Catania in difesa di RR IV;
avvocato Leotta SA del foro di Catania in difesa dell'imputato non ricorrente CO TT. I difensori di CO TT e PA GI ON hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso della Procura Generale. Tutti gli altri difensori hanno illustrato i motivi dei propri ricorsi o dei propri deleganti e hanno insistito per l'accoglimento degli stessi. 3 RITENUTO IN FATTO 1. Il presente procedimento nasce da un'indagine che ha disvelato l'esistenza di due associazioni a delinquere dedite al traffico di sostanze stupefacenti operanti in due diverse zone del medesimo quartiere catanese di San BE Nuovo, con l'attribuzione in favore del clan Cappello-NA della zona situata all'incrocio tra Corso Indipendenza e via A. La Marmora e l'assegnazione ai Cursoti di quella sita in prossimità di Piazza San Leone, sulla base, secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, degli accertati stabili rapporti tra gli associati, di una reale struttura organizzativa, rivelata dalla predisposizione di nascondigli, di centri di smistamento delle dosi, dalla realizzazione di cospicui giri d'affari, implicanti, da un lato, un impiego di capitali e, dall'altro, la necessità di poter contare su soggetti dediti alla distribuzione e messa in commercio della droga. Nell'ambito dello stesso venivano rinviati a giudizio, per rispondere dei reati sottoindicati, tra gli altri, gli imputati: • ON ZO IA, LA CA PP, RR VA, AT TA, SO DR, RU PP, US IA, PA PP DO, CO ON 1) del delitto p. e p. dall'art. 74, commi 1, 2,3 d.P.R. 309/90, art. 416-bis.1 cod. pen., perché si associavano stabilmente tra loro (e con altri non ricorrenti o per cui si è separatamente) e con altri soggetti non identificali allo scopo di com- mettere più delitti di cui all'art. 73 stessa legge, consistenti nell'acquisto, deten- zione al fine di vendita e cessione di sostanze stupefacente del tipo cocaina, pre- disponendo all'uopo un'apposita piazza di spaccio sita nel quartiere di San BE all'incrocio fra Corso Indipendenza e via La Marmora, e cioè un luogo controllato dall'organizzazione e deputato, in determinate fasce orarie, alla cessione dello stu- pefacente tramite "pusher" e "vedette", e utilizzando quale luogo di deposito della sostanza destinata allo spaccio l'abitazione di MP TA, sita in via F. Baracca n. 10. Operando l'associazione con la seguente ripartizione di ruoli e funzioni: - ON ZO IA e CO ON con il ruolo di promo- tori e capi, impartendo direttive ed assumendo decisioni di rilievo per il sodalizio, coordinando l'attività dei sodali, curando i rapporti con i fornitori e gestendo la cassa comune, alimentata dagli introiti dell'attività di spaccio e destinata alla re- tribuzione dei sodali e al mantenimento dei sedali detenuti;
RU PP, LA CA PP con il ruolo di organizzatori, coadiuvando ON ZO IA nel coordinamento dell'attività di spaccio, sovraintendendo all'attività dei pusher, ricevendo e custodendo per conto di ON i proventi dell'attività di spaccio, impartendo disposizioni ai pusher per curarne la regolare presenza sulla piazza di spaccio e assicurarne la efficiente collocazione sulla piazza di spaccio;
- PA PP DO quale partecipe, incaricato di assicurare l'ap- provvigionamento della sostanza stupefacente destinata ad alimentare l'attività della piazza di spaccio, curando i rapporti con i fornitori del sodalizio;
- US IA, RR VA, AT TA, SO Alessan- dro, quali partecipi, agendo nell'ambito del sodalizio con ruolo di pusher e/o di vedetta. Con l'aggravante di aver commesso il reato in numero superiore a 10. Con l'aggravante di aver commesso il reato per agevolare l'attività dei clan Cappello-NA Con l'aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale per CAM- PAGNA PP DO;
con l'aggravante della recidiva reiterata specifica per LA CA PP, MO- NA ZO IA, RU PP, SO DR, AT TA;
con l'aggravante della recidiva reiterata per CO ON RR VA;
In Catania, da febbraio 2017 in permanenza. • ON ZO IA, LA CA PP, RR VA, AT TA, SO DR, RU PP, US IA, PE AN, PA PP DO, CO ON, D'RA Salva- OR 2) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p. e 73 commi. 1 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 nr. 309 e succ. mod. e art. 416-bis.1 cod. pen., perché in concorso tra loro (e con altri non ricorrenti o per cui si è proceduto separatamente) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa legge, agendo con i ruoli e le mansioni di cui al capo 1) acquistavano, detenevano a fini di cessione, cedevano e comunque ponevano in commercio, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone in concorso tra loro. Con l'aggravante di aver commesso il reato per agevolare l'attività del clan Cappello-NA. Con l'aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale per CAM- PAGNA PP DO, D'RA SA;
Con l'aggravante della recidiva reiterata specifica per LA CA PP, ON ZO IA, RU PP, SO DR, AT TA. 5 Con l'aggravante della recidiva reiterata per CO ON, TOR- RISI VA;
Per D'RA dal 3 al 12 giugno 2017. In Catania, da febbraio 2017 in perma- nenza. • BU BE RO, D'RT RM SA, IU AG ND, US AZ, TA PP, RA' NT, SA RC ND, DA PI PP, SI IO. 3) dei delitto previsto e punito dall'art. 74 commi 1, 2, 3 del d.P.R. 309/90 (e successive modifiche) perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del menzio- nato decreto, si associavano fra loro (e con altri soggetti non ricorrenti) e con altri soggetti, allo stato non identificati, allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 73 del decreto sopra citato e, segnatamente, i delitti di trasporto, detenzione e cessione di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e ma- rijuana contemplate alla tabella I e IV di cui all'art. 14 del medesimo decreto. Con il ruolo di direzione e organizzazione per DA PI PP. Con i 'aggravante di avere commesso il fatto in numero superiore a dieci per- sone;
Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per DA PI PP, SI IO e US AZ, con la recidiva reiterata e specifica per TA PP, con la recidiva reiterata per RA' NT. In Catania dal marzo 2017 in permanenza. • BU BE RO, D'RT RM SA, IU AG ND, TA PP, RA' NT, SA RC ND, DA PI PP, SI IO. 4) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p. e 73 e. 1, 4 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi pre- viste dall'art. 75 della stessa legge, agendo con i ruoli e le mansioni di cui al capo 3) acquistavano, detenevano a fini di cessione, cedevano e comunque ponevano in commercio, sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone in concorso tra loro. Con l'aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale per DA PI PP, SI IO e US AZ Con la recidiva reiterata e specifica per TA PP Con la recidiva reiterata per RA' NT e con la recidiva semplice per IA DR. In Catania, dal marzo 2017 in permanenza. 6 • US AZ, GA MA RA, IA DR 5) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p. e 73 c. 1 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e succ. mod., perché, in concorso tra loro (e con altri soggetti non ricorrenti o per cui si è proceduto separatamente), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminose, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi pre- viste dall'art. 75 della stessa legge, US AZ e IA DR cedevano a ZZ SA e a terzi non meglio identificati sostanza stupefacente del tipo cocaina, attraverso GA RA (e IR SI) che si occu- pavano del trasporto della stessa;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone in concorso tra loro. Con l'aggravante della recidiva reiterala specifica infraquinquennale per DA PI PP e US AZ, con la recidiva reiterata e specifica per TA PP, la recidiva semplice per IA DR. In Catania, da marzo 2017 in permanenza. • US AZ, GA MA RA, IA DR e STRAZ- ZANT1 SA 6) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p. e 73 c. 1 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 nr. 309 e succ. mod., perché, in concorso tra loro (e con altri soggetti non ricor- renti o per cui si è proceduto separatamente), con più azioni esecutive del mede- simo disegno criminose, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa legge, US AZ e IA DR ce- devano a ZZ SA e a terzi non meglio identificati sostanza stupe- facente del tipo cocaina, attraverso GA RA (e IR SI) che si occupavano del trasporto della stessa. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone in concorso tra loro. Con l'aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale per ZZ SA e per US AZ, della recidiva semplice per IA DR. In Catania, nel giugno 2017. 2. Il G.U.P. del Tribunale di Catania. in data 13 gennaio 2021, all'esito di giudizio abbreviato ha dichiarato: IA AR, (oltre che NI VA GI e RO ZI non ricorrenti), colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 1) e 2) della imputazione ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. comma 1 cod. pen. e, ritenuta la continuazione, ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione;
7 VA RR (oltre che AS IS, LI MAn TI non ricor- renti), colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 1) e 2) della imputazione ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. comma 1 cod. pen. e la recidiva, e ritenuta la continuazione, ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione;
- SA D'RA colpevole dei reati a lui ascritti al capo 2) della imputa- zione ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. comma 1 cod. pen. e, rite- nuta la contestata recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche rite- nute equivalenti alla recidiva ed alle altre aggravanti, ritenuta la continuazione, ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro 32.000 di multa;
ZO IA AC colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1) e 2) della imputazione e, ritenuta la contestata recidiva, ritenuta la continuazione, ed appli- cata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni venti di reclusione;
- PP La LA colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1) e 2) della impu- tazione e, ritenuta la contestata recidiva, ritenuta la continuazione, ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni venti di reclusione;
-- AN ER colpevole dei reati a lui ascritti al capo 2) della imputa- zione ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. comma 1 cod. pen. e, rico- nosciute le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all'aggravante contestata, ritenuta la continuazione, ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 14000 di multa;
PP RU colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1) e 2) della impu- tazione e, ritenuta la contestata recidiva, ritenuta la continuazione tra i reati in questione (più grave l'ipotesi di cui al capo 1) e tra questi e i fatti di cui alla sen- tenza della Corte d'Appello di Catania n. 849 del 7.5.20, esecutiva il 7.10.20, ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni venti di reclusione;
- DR SS e TA MP colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 1) e 2) della imputazione, ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. comma 1 cod. pen. e, ritenuta la contestata recidiva, ritenuta la continuazione, ed applicata la diminuente per il rito, li ha condannati alla pena di anni undici mesi quattro di reclusione ciascuno;
-BE RO BU, RM SA D'TA colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 3) e 4) della imputazione e, ritenuta la continuazione, ed applicata la dimi- nuente per il rito, li ha condannati alla pena di anni 8 di reclusione ciascuno;
- AZ SE colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 3) e 6) della imputazione riconosciuta la contestata recidiva, ritenuta la continuazione, ed applicata la e, 8 diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione;
AG ND FR colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 3) e 4) della imputazione e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. in misura prevalente rispetto all'aggravante contestata, ritenuta la continuazione, ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione;
- RC ND TA colpevole dei reati a lui ascritti al capo 4) e, ritenuta la continuazione, ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 22.000 di multa;
· IO SI colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 3) e 4) della imputazione e, ritenuta la contestata recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva e alle altre aggravanti contesTA, e ritenuta la continuazione, ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni nove di reclusione;
PI PP DA colpevole dei reati a lui ascritti ai Capi 3) e 4) della imputazione e, ed esclusa quanto al reato di cui al capo 3) la qualità di organizza- OR e dirigente, e, riconosciuta la contestata recidiva, ritenuta la continuazione, ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione;
- PP IT colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 3) e 4) della imputa- zione e, ritenuta la sola recidiva specifica e infraquinquennale, ritenuta la conti- nuazione tra i reati in questione (più grave l'ipotesi di cui al capo 3) e tra essi e i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Catania del 12.7.17 (esecutiva il 9.2.18), ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni dieci mesi due di reclusione;
· NT ER colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 3) e 4) della imputa- zione e, ritenuta la contestata recidiva, ritenuta la continuazione, ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni dodici di reclusione;
MA RA MI e DR CA colpevoli del reato loro ascritto al capo 6) della imputazione - quanto al secondo, esclusa la contestata recidiva - e, ritenuta la continuazione, ed applicata la diminuente per il rito, li ha condannati alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 22.000 di multa ciascuno;
- SA ZZ colpevole del reato a lui ascritto al capo 6) della impu- tazione e, ritenuta la contestata recidiva, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva e all'ulteriore aggravante contestata, ritenuta la continuazione, ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni sei, mesi dieci di reclusione ed euro 36.000 di multa, 9 Il G.U.P. condannava altresì tutti gli imputati al pagamento delle spese pro- cessuali e ciascuno a quelle di propria custodia cautelare. BU BE RO, AR IA, D'RA SA, D'TA RM Sa- verio, SE AZ, La LA PP, AC ZO IA, IT PP, ER NT, SS DR, TA RC ND, DA PI PP, SI IO, MP TA, ZZ SA, RR VA venivano di- chiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e, durante la pena, in stato di interdizione legale, con sospensione dell'esercizio della loro responsabilità genito- riale. Il G.U.P. dichiarava ER AN, FR AG ND, CA ES AN e MI MA RA interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Nei confronti di AC ZO IA, La LA PP e RU GI SE veniva applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni tre. II G.U.P. disponeva la confisca di quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente e degli strumenti per la sua pesatura. Il G.U.P. assolveva: -AZ SE, MA RA MI, DR CA dai reati loro ascritti al capo 5) della imputazione perché il fatto non sussiste;
-· ON NA, PP GN (oltre che NT IA Pir- rello) dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste. -RC ND TA dal reato a lui contestato al capo 3) della imputa- zione perché il fatto non sussiste;
3. Sull'appello proposto dal PM e dagli imputati condannati, la Corte di Appello di Catania con sentenza del 9 gennaio 2023, in riforma della sentenza di primo grado: - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute circostanze aggravanti, ha rideterminato la pena irrogata a BU BE RO, US IA, D'RT RM SA, in anni sette, mesi due di reclusione;
- ha rideterminato la pena irrogata a D'RA SA in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;
- ha rideterminato la pena irrogata a US AZ in anni quattordici, mesi dieci, giorni venti di reclusione;
- previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridetermi- nato la pena irrogata a IU AG ND, in anni quattro, mesi due di reclusione;
10 - ha rideterminato la pena irrogata a PE AN in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 12.000,00 di multa;
- previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute circostanze aggravanti, ridetermina la pena irrogata a TA PP in anni sette, mesi sei di reclusione;
- ha rideterminato la pena irrogata a RA' NT, ritenuta la continua- zione tra i reati contestati e quelli giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Catania del 15/6/2018, irrevocabile in data 11/12/2018, in anni undici di reclu- sione;
- previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute circostanze aggravanti, ridetermina la pena irrogata a SO DR in anni sei, mesi nove di reclusione;
-ha rideterminato la pena irrogata a SA RC ND, ritenuta la continuazione tra i reati contestati e quelli giudicati con la sentenza del Tribunale di Catania del 12/7/2017, irrevocabile il 9/9/2017, in anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 22.400,00 di multa;
- esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena irrogata a SI IO in anni sette, mesi due di reclusione;
- ha rideterminato la pena irrogata a AT TA in anni dieci di reclusione;
ha rideterminato la pena irrogata a ZZ SA in anni quattro, mesi Otto di reclusione ed euro 22.000,00 di multa. La Corte territoriale ha confermato nel resto e, pertanto, tra gli altri, ha con- dannato GA MA RA, LA CA PP, ON ZO IA, RU PP, IA DR, DA PI PP, RR VA al pagamento delle ulteriori spese processuali.
4. Avverso tale ultimo provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo, i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.: 4.1. Il ProcuraOR generale presso la Corte di Appello di Catania avverso le confermate assoluzioni di NA ON e GN PP DO.
4.1.1. Quanto alla posizione di NA ON, con un primo motivo si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si ricorda che tale imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/90 nella qualità di capo e promoOR di una associa- zione operante nella c.d. piazza di spaccio di via La Marmora, nella zona San BE di Catania. 11 Ci si duole che la Corte di Appello (pagg. 86 e ss.) non si sarebbe confrontata affatto con tutte le argomentazioni offerte dall'atto di appello e non avrebbe tenuto conto di conto di quanto osservato dal P.G. nella memoria che viene sottolineato - - riguardava elementi di giudizio emersi anche nel corso della rinnovazione istrut- toria e che quindi avevano carattere di novità e diversità rispetto a quanto ripor- tato nella originaria impugnazione. La sentenza si segnalerebbe, altresì, per la singolare sinteticità e parzialità della ricostruzione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e per l'omessa analisi del contenuto in particolare delle dichiarazioni effettuate dal collabora- - OR NA SA in sede di rinnovazione istruttoria all'udienza dell'8 giu- gno 2022. Ancora in via generale, la sentenza avrebbe "atomizzato" le dichiara- zioni dei singoli collaboratori di giustizia, senza trarre alcun argomento a favore della tesi accusatoria attraverso il riscontro incrociato ed una complessiva valuta- zione degli elementi offerti. La Corte di Appello si evidenzia - ha ritenuto di non potere assolvere all'ob- bligo di una motivazione rafforzata in presenza di una condotta dell'imputato di per sé ritenuta suscettibile di diversa interpretazione, nonché di indicazioni dei collaboratori di giustizia che avrebbero negato lo svolgimento di un ruolo attivo nella piazza di spaccio da parte dell'imputato o che avrebbero riferito notizie rela- tive a periodi precedenti. Il giudizio, tuttavia, si paleserebbe del tutto erroneo, essendo frutto di un esame solo parziale delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sintetizzate nelle parti che potevano incidere sulla pronuncia di non colpevolezza dell'imputato, trascurando accuse ben precise, non valutando i chiarimenti offerti e non operando il dovuto raccordo fra le stesse. Per l'importanza e per la gravità delle censure da operare, viene in primo luogo esaminata la motivazione attinente alle dichiarazioni di NA SA (cugino dell'imputato ed elemento di spicco assoluto del clan "Carrateddi-NA corsi", fino all'inizio della sua fattiva collaborazione con la giustizia). La sentenza della Corte territoriale si limiterebbe a sintetizzare le dichiarazioni originariamente utilizzate nel giudizio abbreviato di primo grado, richiamando le affermazioni secondo le quali NA ON non si occupava di niente ed era tenuto in scarsa considerazione perché ritenuto troppo debole. Orbene, tale sintesi, per il PG ricorrente, trascurerebbe elementi di primaria importanza, specie se raccordati poi con le risultanze della sentenza e con le di- chiarazioni rese in sede di rinnovazione. Ed invero, l'impugnata sentenza attribuisce alla volontà di NA Salva- OR (cioè alla volontà del collaborante) la decisione di affiliare AC HR (coimputato con qualifica apicale nel presente procedimento), mentre a pag. 4 del 12 verbale illustrativo del 13 luglio 2017 (che viene allegato) è riportato che il AC si è avvicinato al sodalizio "camminando" con il cugino odierno imputato;
che tale circostanza era stata narrata dal RU (altro coimputato del presente procedi- mento); che tali affiliazioni non sarebbero spetTA in realtà al NA Con- TO;
che al AC era affidato il setOR dello spaccio di stupefacenti e che in altra piazza (detta del "Tondicello") i gestori versavano 2.000 euro a settimana proprio a ON NA. E, a pag. 5 del medesimo verbale, si conferma che NA ON fa parte dell'associazione mafiosa anche se non gode di grande considerazione. L'operazione di riduzione e limitazione nella sintesi delle dichiarazioni del col- laborante effettuata dalla Corte appare per il PG ricorrente ancora più consistente e più grave con riferimento all'esame di NA SA svolto in sede di rinnovazione il giorno 8 giugno 2022 (il cui verbale viene allegato). La sentenza (pag. 88) asserisce, invero, che i collaboranti NA Salva- OR, SA e Di UR (risentiti ancorché in giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. nella versione allora vigente) ebbero a fornire dichiarazioni sostanzialmente coincidenti con quelle già rese, specificando che il NA avrebbe solo ripetuto che l'imputato non aveva alcun ruolo nella piazza di spaccio, gestita viceversa dal AC, aggiungendo che fino al 2014 NA ON (classe '86) riceveva duemila euro al mese tratti dal provento di spaccio. Orbene, per il PG ricorrente, ad una più attenta e completa lettura del verbale del giorno 8 giugno 2022, che viene allegato, si evince quanto segue: a. certa- mente la piazza di spaccio di San BE (il riferimento è esplicito) era stata creata da NA ON, che nel 2014 aveva avvicinato varie persone;
b. questa iniziativa effettuata nel nome dei "Carateddi-NA" non era stata ricono- sciuta inizialmente come riferibile alla famiglia mafiosa, perché ON "faceva di testa sua"; c. la gestione della piazza di spaccio era stata autorizzata per la persona del AC da NA ON (il richiamo è a pag. 6 del verbale dibattimentale dell'8 giugno 2022, allegato, ove risponde a specifica ed espressa domanda del P.G.) e poi fu ratificata dal collaborante medesimo;
d. il collaborante risponde di fatti a sua conoscenza fino al 2017, essendo stato per sua stessa ammissione sempre informato di tutto attraverso l'illegale utilizzo in ambito car- cerario di telefoni cellulari. Quanto sopra indicato dimostrerebbe plasticamente la scarsa aderenza della sintesi operata dalla corte di appello a quanto emerso e pianamente ricavabile dalla lettura del verbale di udienza. Diretto corollario sarebbe, quindi, quello dell'o- messo confronto del Collegio con le deduzioni che il PG aveva formulato in esito 13 alla rinnovazione istruttoria;
passaggio che non poteva essere tralasciato in con- siderazione della novità e della specificazione delle dichiarazioni rese nel contrad- dittorio fra le parti. Peraltro, per il PG ricorrente, è proprio questa omissione ad avere indotto poi la Corte a non potere scindere e valutare quanto attinente alla posizione del Bo- naccorsi nell'ambito della famiglia mafiosa e quanto attinente invece al ruolo di promoOR del sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309\90 che dopo le precisazione del - cugino collaboraOR di giustizia - può dirsi pacifico, in quanto riscontrato tanto dalle indagini di polizia giudiziaria (videoriprese e intercettazioni), quanto dalle concordi dichiarazioni di tutti gli altri collaboranti. Il PG riporta in ricorso le principali deduzioni rimaste prive di qualsiasi riscon- tro o valutazione da parte della Corte di Appello e che avrebbero condotto il Col- legio all'errore di fondo che ha confuso il ruolo di NA ON nell'ambito delle attività criminose poste in essere. In particolare, che il NA fosse il responsabile (rectius, promoOR) della piazza di spaccio e che detta piazza di spaccio facesse riferimento a lui ed ai suoi congiunti detti "Carateddi", si evinceva con sufficiente chiarezza dai verbali di di- chiarazioni dei collaboratori SA IA e Di UR AN. Costoro, ri- sentiti ai sensi dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. in data 11.5.2022, nell'ambito di un esame aperto al contraddittorio e non limitato dalle esigenze istruttorie che conducono a sintetiche dichiarazioni nei verbali illustrativi della col- laborazione e nei verbali di interrogatorio, avrebbero confermato quanto di inte- resse rispetto all'ipotesi accusatoria. Ed invero, avendo avuto modo nel corso dell'esame in contraddittorio di concentrare l'attenzione sulla posizione di NA corsi ON, si sarebbero dissolti quei dubbi e quelle erronee supposizioni che avevano condotto il giudice di primo grado a pronunciare sentenza di assoluzione. Ricorda il PG ricorrente che gli stessi, sentiti all'udienza dell'11 maggio 2022, confermavano che NA era pienamente inserito nella gestione dello stupe- facente, tanto marijuana che cocaina, e che a lui venivano consegnati circa 2.000 euro alla settimana che venivano versati per il mantenimento dei detenuti di mag- giore spicco. Il Di UR, con maggiore precisione riferiva di avere più volte rifor- nito il NA per la piazza di San BE che da quest'ultimo era gestita. In ordine alla credibilità dei collaboranti, viene osservato che gli stessi sono rei confessi di numerosi reati nell'ambito della associazione mafiosa e di delitti in materia di stupefacenti;
sono stati riconosciuti come collaboratori con la conces- sione della speciale attenuante;
avevano diretta e personale conoscenza del Bo- naccorsi ON e dei principali protagonisti della piazza di spaccio in esame (contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello che qualifica tutte le dichiarazioni come de relato). 14 Come viene sinteticamente ricordato in sentenza, la Corte di Appello ha poi ammesso l'esame dei collaboranti AS SA e TR ME, su ri- chiesta della Procura Generale. E le dichiarazioni rese dai "nuovi" collaboranti per il PG ricorrente avrebbero definitivamente dissipato ogni dubbio in merito al ruolo del NA ON nell'ambito della associazione a delinquere ex art. 74 d.p.r. 309\90. Si ricorda-e si allegano tutte le dichiarazioni- che AS ha chiarito di avere avuto rapporti personali diretti con il NA. Il collaboraOR, invero, per conto di NO AR effettuava le consegne di sostanza stupefacente a favore del NA presso il quale si recava per ricevere il pagamento delle forniture. Nel corso di questi incontri egli aveva modo di inter- loquire con il NA, il quale gestiva la piazza di spaccio di San BE. Il NA -prosegue il PG ricorrente- era dunque perfettamente a conoscenza delle dinamiche della piazza da lui creata, tanto che in alcune occasioni non poteva saldare l'intero importo comunicato dallo NO in quanto le vendite erano rallen- TA. AS ha avuto anche modo di chiarire che la piazza di spaccio era riferi- bile ai "Carateddi" e che il gruppo che "su strada" effettuava poi concretamente la vendita al dettaglio pagava la somma di 2.000 curo a settimana allo stesso Bo- naccorsi ON. Tale somma era stata indicata anche dagli altri collaboratori. Veniva, altresì, chiarito che, ovviamente, NA non scendeva su strada a spacciare personalmente e che la organizzazione era in mano a AC e Ru- scica, le cui posizioni sono oggetto di motivazione nell'impugnata sentenza Il PG ricorrente evidenzia che si tratta di dichiarazioni relative a fatti che ri- guardano la specifica persona del NA ed apprese direttamente. E che an- che su questo punto difetta la motivazione che illogicamente e con evidente travi- samento delle dichiarazioni omette (v. pagina 89) di dare atto di quanto riferito anche solo per smentire il collaborante e per dichiarare inattendibili le afferma- zioni! Di assoluto rilievo sarebbe, infine, il chiarimento in ordine al ruolo del NA corsi ON quale soggetto che aveva (egli solo) il potere di "parlare" quale rappresentante della piazza di spaccio. In termini analoghi si osserva essersi espresso anche il collaborante ST, il quale ha precisato che la piazza di spaccio era del "clan" ed era gestita da appar- tenenti allo stesso. Il sodalizio faceva capo al NA e "sotto" di lui vi erano i responsabili di piazza AC e RU. Anche ST dichiara che NA era "il proprietario della piazza" e che riceveva 2.000 curo alla settimana. 15 Per il PG ricorrente appare evidente la sussistenza di più vizi tra quelli indicati dall'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen., giacché per un verso le dichia- razioni dei collaboranti sono sTA parzialmente ignorate, e per altro verso, invece, atomizzate senza alcuno sforzo di valutazione complessiva. Sul punto, viene evidenziato come tutte le dichiarazioni (le originarie, quanto le "rinnovate" e quelle "nuove") siano concordanti, prive di rilevanti contraddizioni, convergenti e individualizzanti. A tal proposito, sarebbe stato obbligo della Corte di Appello effettuare il ri- scontro incrociato, valutare i diversi tempi delle dichiarazioni, esaminare le fonti di conoscenza autonome e dirette e quindi porre in essere un giudizio affermativo o negativo di credibilità alla stregua dei canoni stabiliti dall'art. 192 cod. proc. pen. Operazione di riscontro che è rimasta del tutto assente nel contesto delle mo- tivazioni, orienTA verso un giudizio di insufficienza del dato probatorio contrad- detto dai dati testuali dei verbali e tale da impedire di ricostruire il percorso logico che ne dovrebbe stare a monte. Una corretta valutazione del dato probatorio avrebbe dovuto condurre a sen- tenza di condanna dell'imputato.
4.1.2. Con un secondo motivo il PG ricorrente, sempre in relazione a NA corsi ON, lamenta inosservanza ed erronea interpretazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90 con riferimento alla sua partecipazione al sodalizio criminoso ed al suo ruolo di capo e promoOR dello stesso. Per il PG ricorrente, certamente NA ON era il referente del gruppo mafioso, ma egli era anche il promoOR o comunque il capo della associa- zione che gestiva la piazza di spaccio in esame. Si ricorda in ricorso che la struttura normativa dell'art. 74 del d.P.R. 309/90, laddove individua le posizioni apicali, prevede (fra le altre) tanto la figura del capo o promoOR, quanto quella dell'organizzaOR. Il promoOR o capo del sodalizio può anche essere soggetto che non partecipa alle operazioni "commerciali" su strada;
ciò appare ovvio, trattandosi di "posizioni" differenti (si richiama sul punto Sez. 4 n. 28167/2021. In altri termini, non può farsi confusione fra il promoOR-capo e l'organizza- OR (unanimemente riconosciuto principalmente nel coimputato AC), proprio nel senso che è stato fornito dai collaboratori di giustizia che hanno correttamente distinto fra colui che è a capo del sodalizio (colui che può "parlare" e che "ha parola" e quindi "rappresenta" il sodalizio e che nel caso di specie si occupa dell'ac- quisto "all'ingrosso" della sostanza stupefacente) e coloro che pure con ruolo apicale ed aggravato - hanno mansioni direttamente organizzative sul campo. 16 I collaboratori -si sostiene- sono stati chiarissimi nel ripetere che NA certamente non scendeva per strada con le "palline" (le dosi di cocaina) da ven- dere, quasi sorprendendosi che una tale ipotesi potesse riguardare un imputato della sua caratura criminale. Anzi, l'analisi dei video della polizia giudiziaria (non smentiti dalla sentenza) ha chiarito che nelle occasioni in cui il NA si recava nella piazza di spaccio, l'attività di vendita veniva fatta cessare proprio per evitare coinvolgimenti del capo del sodalizio. Né - a questo punto si potrebbe ancora continuare ad equivocare tra refe- rente della famiglia mafiosa e "proprietario" della piazza di spaccio, stante che le due posizioni possono convivere e stante che oramai sono sTA acquisite prove difficilmente contestabili in relazione al contributo fattuale. E nemmeno si potrebbe negare che colui che "concede" la piazza di spaccio agli organizzatori (da lui stesso scelti ed individuati), certamente è compartecipe quale promoOR e capo;
ad ana- loga conclusione si giunge se consideriamo che la "piazza" di spaccio è da egli "rappresentata", laddove si ricordi che il corso Indipedenza era stato diviso in due piazze di spaccio sulla base di accordi susseguenti agli scontri per il controllo di quel mercato. Per quella piazza di spaccio "parla" solo NA che è il proprie- tario e che riceve il denaro che viene poi utilizzato anche per il mantenimento dei capi della famiglia mafiosa. Per quella piazza di spaccio è NA ON che sceglie AC come organizzaOR, con successiva ratifica da parte di NA SA (collaboraOR di giustizia) per avere il crisma di associazione che può spendere il nome dei "Carateddi" (il richiamo è pag. 5 del verbale dell'8 giugno 2022 allegato). Tali elementi, per il PG ricorrente, non possono in alcun modo escludere la partecipazione al sodalizio ex art. 74, essendo di tutta evidenza non solo l'appar- tenenza, ma anche il ruolo apicale concretizzatosi nella scelta degli organizzatori (la piazza veniva affidata a AC e RU) e nella direzione del sodalizio in caso di scontri o disaccordi con gruppo che gestiva la contigua piazza di spaccio. E tutto ciò senza neanche avere concretamente considerato, se non per un breve accenno, che il NA rientra fra coloro che acquistano lo stupefacente all'in- grosso per destinano alle sue piazze di spaccio. In tal senso si richiamano in ricorso proprio le dichiarazioni di SA e Di UR, pure allegate, e quanto ancora emerge dall'esame della posizione del coim- putato GN SA, con riferimento al coinvolgimento del NA nelle forniture di stupefacenti dalla Campania. Quanto contestato, peraltro, si riscontra vicendevolmente, secondo il PG ri- corrente, con quanto riferito dai collaboranti, e cioè del ruolo del NA quale titolare di trattative finalizzate al rifornimento all'ingrosso delle sue piazze di spac- cio e fra queste quella di San BE. 17 Sul punto ancora una volta -ed allo specifico fine di dimostrare l'erroneità della decisione impugnata il PG ricorrente richiama gli esiti della rinnovazione istruttoria che ha visto l'esame di NA SA le cui dichiarazioni si sono palesate, sin dall'esordio, come connoTA da sentimenti di disistima nei confronti del cugino NA ON. Dall'esame delle dichiarazioni già versate in atti in sede di abbreviato e da quelle "rinnovate" in udienza, si sostiene essere emerso che le iniziative adotTA da NA ON nell'ambito della piazza di spaccio di San BE a far data dal 2014 non erano sTA viste di buon occhio dalla famiglia dei "Carateddi", o quanto meno dal cugino SA. Era, infatti, venuto a conoscenza del collabo- rante che dopo l'uscita dal carcere il cugino ON aveva affiliato alcuni- - ragazzi della zona di San BE e fra questi il AC (odierno imputato). Riferisce NA SA che costoro si presentavano come "Carateddi" senza tuttavia esserlo, giacché (a suo dire) il cugino ON non aveva il potere di effettuare la formale "affiliazione". Tuttavia, chiarisce il collaborante, egli ritenne di "ratificare" le scelte di NA ON, così formalizzando l'affidamento della piazza di spaccio al AC rientrante in tal modo nella sfera di controllo dei "Carateddi". Viene ribadito in ricorso come il collaboraOR di giustizia abbia precisato di essere stato detenuto nel periodo di contestazione dei reati e che otteneva notizie tramite contatti in carcere nonché attraverso l'illecito utilizzo di due schede tele- foniche. Domandato, più volte, circa il ruolo di NA ON, affermava di non esserne a conoscenza, aggiungendo che a suo giudizio il cugino era soggetto non affidabile. Orbene, quanto riferito non si pone per il PG ricorrente in alcun contrasto con quanto emerso dalle indagini e in particolare con quanto dichiarato dagli altri - collaboratori che hanno concordemente indicato ON NA come il capo della piazza di spaccio, ovvero come il "proprietario" della medesima;
egli traeva direttamente profitto dalla attività di spaccio trattenendo circa 2.000 euro alla set- timana per il mantenimento dei "Carateddi" detenuti. E nonostante una certa ri- trosia del NA SA nel narrare i fatti della piazza di San BE, in ragione dei motivi di astio evidenti con il cugino che si era arrogato il diritto di affiliare persone per svolgere l'attività criminale, nella sua narrazione tornerebbero alcuni dettagli che confermano ancora una volta il ruolo dell'odierno imputato. Ed invero, come si ricorda in ricorso, sentito incidentalmente anche sulla gestione della piazza di spaccio del "Tondicello", egli precisa (tanto nel verbale illustrativo agli atti, quanto in sede di esame ex art. 603 cod. proc. pen.) che era AC ad organizzarla, mentre NA ON si occupava di raccogliere i profitti e mandare anche in questo caso - 2.000 euro per i parenti detenuti. - 18 Ne conseguirebbe che nessuna sostanziale discrepanza emergerebbe rispetto al narrato degli altri collaboratori di giustizia (peraltro tutti più informati per avere avuto contatti diretti con il NA ed in quanto perfettamente a conoscenza di luoghi e persone coinvolte rispetto alle quali hanno fornito dettagli perfetta- mente riscontrati dalle video riprese). Quella che rimane accertata è quindi l'ini- ziativa del NA nell'affiliare i responsabili dello spaccio, farli lavorare per i "Carateddi", provvedere egli stesso alle forniture più rilevanti, incassare i profitti destinando 2.000 euro per i detenuti, senza certamente scendere egli stesso in strada a cedere "palline" di cocaina;
ciò in un primo momento probabilmente come attività ed iniziativa sua personale (si vedano le dichiarazioni del cugino SA, clic più volte ha affermato che ON decideva "di testa sua") e successiva- mente nell'ambito di un sodalizio "formalmente" inserito nel contesto dei "Cara- teddi". Solo per completezza viene ricordato che nei reati associativi la commissione di reati-fine non è necessaria per la configurabilità della partecipazione o direzione dell'associazione. Ne consegue che a fronte delle condotte sopra descritte, avrebbe errato la Corte di Appello a ritenere insussistente il reato in capo al NA ON.
4.1.3. Quanto alla posizione di GN PP DO, il PG ricorrente propone un unico motivo, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di assoluzione. Si ricorda in ricorso che GN PP DO era indicato nella impu- tazione come il soggetto che si occupava del rifornimento dalla Campania di so- stanza stupefacente a favore del gruppo capeggiato dai NA. Gli elementi indizianti, basati su intercettazioni telefoniche e riprese video. erano stati ricono- sciuti come gravi dal Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cau- telare. E nel corso del giudizio abbreviato e di quello di secondo grado non sono emersi elementi diversi da quelli valutati dal G.I.P. e dal Tribunale del Riesame;
nessun elemento nuovo poteva emergere dalla rinnovazione istruttoria in appello, essendo limitata la prova dichiarativa alla sola posizione del NA ON ed essendo il quadro probatorio a carico del GN rappresentato esclusiva- mente da intercettazioni e riprese video effettuate dalla polizia giudiziaria (per cui superflua per il PG ricorrente appare l'osservazione della Corte di Appello circa 2 l'assenza di richieste di rinnovazione probatoria relativamente alla posizione dell'imputato in esame, stante che l'appello del P.M. non era incentrato su valuta- zioni di prova dichiarativa). Anche per quanto riguarda il GN la sentenza impugnata effettuerebbe una limitata ricognizione del dato probatorio affermando semplicemente che "non 19 阎 è possibile, sulla base di una mera rivisitazione delle risultanze processuali, assol- vere all'obbligo di motivazione rafforzata". Quanto all'articolato appello del P.M. esso -ci si duole- viene così "liquidato": contro l'assoluzione del GN ha proposto appello il P.M., che propone una rivalutazione del compendio indiziario a carico del predetto imputato al fine di af- fermare la penale responsabilità per i reati in contestazione». La sentenza prosegue nel mero riepilogo delle motivazioni del giudice di primo grado, senza alcuna valutazione dei motivi di appello del P.M. rispetto ai quali quindi la Corte di Appello avrebbe evitato di confrontarsi, esponendo così a grave censura la sentenza. Del P.M. di primo grado si dirà solo che non "ha corredato l'appello del GN con specifiche richieste ex art. 603 cod. proc. pen. riguar- danti questo soggetto". In ricorso si ribadisce che l'appello del P.M. non era fondato sulla valutazione di prove dichiarative;
pertanto, nessuna richiesta di rinnovazione poteva essere effettuata, né doveva essere effettuata, residuando invece in capo alla Corte di Appello il dovere-potere di rivalutare il quadro probatorio alla luce delle doglianze e delle critiche mosse dall'atto di impugnazione. Così come richiesto con l'atto di impugnazione del P.M., si trattava di effet- tuare una valutazione degli elementi indizianti alla stregua di un criterio che non può essere quello della parcellizzazione delle notizie acquisite, dovendosi invece fare riferimento ad una lettura di carattere complessivo degli elementi a disposi- zione. Occorreva, invero, tenere conto delle modalità con cui venivano poste in essere le conversazioni, della manifesta illiceità dell'oggetto delle conversazioni, del ruolo e della caratura degli interlocutori, delle condotte poste in essere presso la piazza di spaccio, nonché di facili deduzioni logiche idonee a resistere al vaglio della regola del c.d. "ragionevole dubbio". In tal senso si era sostanzialmente espresso l'appellante P.M., rimasto senza motivata risposta. In questa sede, al fine di rilevare lo specifico vizio motivazionale, il PG ricor- rente si affida alle seguenti osservazioni, utilizzando il criterio dell'esame comples- sivo e coordinato degli elementi indizianti. Viene osservato in primo luogo che tutti gli organi giudicanti (G.I.P., G.U.P., Corte di Appello) che hanno vagliato le conversazioni telefoniche intercetTA hanno concordato sul fatto che le stesse avessero ad oggetto affari illeciti. L'utilizzo (apparentemente inspiegabile) di un linguaggio dissimulato, le tra- sferte in Campania non giustificate da alcuna ragione esplicitata dagli imputati e le cautele adotTA nei viaggi, sono sintomatiche dell'illecito oggetto delle tratta- tive di cui sono protagonisti GN e NA ON. 2 20 0 La riprova che le suddette trasferte fossero dedicate all'approvvigionamento della sostanza stupefacente si coglie per il PG ricorrente da più elementi, tenuto conto di quanto in precedenza osservato in merito alla erronea assoluzione del NA ON. Ed invero, in primo luogo, viene evidenziato come la com- partecipazione del NA ad almeno una delle trasferte sia estremamente si- gnificativa, stante il ruolo che lo stesso rivestiva nell'ambito del sodalizio dedito alla commissione di reati previsti dal d.P.R. 309/90, per cui dedurre che i contatti con i soggetti campani fossero connessi all'approvvigionamento di sostanza stu- pefacente rientrerebbe nell'ambito dell'altamente verosimile. Tale ipotesi si sostiene- va esaminata in uno con le condotte poste in essere dagli imputati presso la piazza di spaccio e con il tenore delle conversazioni intrat- tenute fra loro stessi ed altre persone, al fine di giungere ad un giudizio di certezza. L'insieme di questi elementi assume solo un significato conforme alla conte- stazione e nessun altro anche solo in astratto possibile, secondo la regola erme- neutica dettata dalla giurisprudenza di legittimità. In tal senso viene sottolineato come il giudice non avrebbe attribuito il giusto valore al concatenarsi di eventi e di conversazioni successivi alle trasferte in Cam- pania. Ad esempio, al rientro dalla prima trasferta, GN e NA si re- cano subito presso la piazza di spaccio oggetto della contestazione. Ebbene (particolare sostanzialmente trascurato per il PG ricorrente dalla Corte di Appello, eppure ampiamente segnalato dal P.M. nel suo atto di impugnazione), i loro contatti immediati sono con alcuni fra gli altri coimputati e, fra questi in particolare, con AC e RU, i cui ruoli sono stati ben delineati nel corso della presente disamina e della sentenza stessa;
a ciò si aggiunga che prima della trasferta GN si era ancora incontrato con AC (con cui guarda insieme il telefono) e RU. E al rientro dall'altra trasferta, il primo contatto telefonico è proprio fra GN e NA ON, al quale viene comunicato (con lin- guaggio dissimulato) che stanno arrivando proprio quelle cose che già egli stesso aveva definito ora "sacchetti del pane" ed ora "pantaloni", nella certezza della immediata comprensione da parte dell'interlocuOR. Ed in questi termini si era espresso con la moglie. Sul punto, in ordine all'oggetto della trasferta, per il PG ricorrente è estrema- mente significativa la conversazione con la moglie, allorquando questa lo invita a tenere atteggiamenti prudenti giacché ai caselli autostradali venivano fatti con- trolli;
evidentemente, facendo riferimento a notizie di cronaca piuttosto ricorrenti, la donna riferiva al marito che "ai caselli di Catania ... hanno aspettato e tutto hanno trovato", 21 ་ Viene, infine, evidenziato come in occasione di un controllo di polizia che aveva costretto il coimputato MP a darsi alla fuga abbandonando la so- stanza stupefacente, il GN venisse prontamente informato;
e anche in que- sto caso si ravviserebbe un ulteriore elemento di contatto e di interesse per le sorti di quanto avveniva nella piazza di spaccio, difficilmente spiegabile se non attra- verso la chiave di lettura offerta dalla accusa. Conclusivamente, per PG ricorrente, appare evidente che tutti gli elementi esaminati acquisiscono fortissimo valore indiziante nell'ambito di una lettura com- plessiva e coordinata, l'unica che riesce ad attribuire a tutti i fatti un senso com- piuto che altrimenti rimarrebbe estraneo a tutto il contesto. Non andava quindi ripetuto l'errore del giudice di primo grado che ha ritenuto incerti gli elementi fattuali per ricavarne una insufficienza del dato probatorio, specie a fronte dello specifico ed articolato atto di appello del P.M. con il quale la Corte territoriale avrebbe evitato di confrontarsi, riassumendo gli indizi nella scarna motivazione oggetto di doglianza. Gli elementi fattuali che sono stati elencati sono certi e pacifici (le trasferte, la partecipazione del NA, il linguaggio dissimulato, i contatti diretti con i vertici ed altri componenti della piazza di spaccio, il timore per i controlli di polizia); gli stessi presi da soli - non conducono a conclusioni univoche;
valutati nel loro complesso assumono un senso univoco, senza possibilità di letture alternative che rimangono solo nell'ambito del possibile, ma non del plausibile e comunque non trovano riscontro in alcun dato di carattere processuale. Ci si duole che su queste specifiche osservazioni, ribadite anche nella memoria finale depositata dal ProcuraOR Generale, non c'è alcuna motivazione, ma sem- plicemente un giudizio di inidoneità a fondare la condanna. Quale sia stato il per- corso logico-giuridico, per quale motivo siano stati "atomizzati" gli elementi e - infine perché gli stessi siano complessivamente insufficienti non appare accetta- - bilmente spiegato. Peraltro, si evidenzia che, in caso di accoglimento del presente ricorso nei confronti del NA, sarà ancora più stringente l'obbligo per la Corte di Ap- pello, in sede di rinvio, di spiegare l'insufficienza del dato probatorio alla luce del ruolo che deve riconoscersi al NA e quindi di una chiave di lettura che deve tenere conto della sua figura e del suo ruolo. Il PG ricorrente invita a non dimenticare, invero, che, secondo il concorde racconto dei collaboranti, il NA si occupava dell'approvvigionamento delle piazze di spaccio dei "Carateddi", circostanza questa che il giudice del rinvio dovrà valutare come ulteriore tassello circa la univocità del quadro probatorio che non risulta quindi smentito, ma ulteriormente rafforzato. 22 Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata in relazione ai due imputati sopra indicati. • 4.2. BU BE RO (Avv. SA LA) Con un unico motivo, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione, o quanto meno carente, in ordine al trattamento sanziona- torio inflitto a titolo di continuazione interna, richiamando gli stesse criteri già va- lutati per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Un tale richiamo -si sostiene- avrebbe dovuto comportare un trattamento "si- mile", ancorando la pena a titolo di continuazione interna ai minimi edittali, mentre la pena inflitta non apparirebbe frutto di alcun ragionamento deduttivo che abbia vagliato i criteri di cui all'art. 133 (a tutt'oggi di segno positivo) ma il risultato di personali e generiche valutazioni disancorate dai parametri spesso indicati dalla giurisprudenza di legittimità. • 4.3. AR IA (Avv. IA Paolino MA Firrone) Con un primo motivo, il difensore ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 309/90 ed all'art. 192 cod. proc. pen. Ci si duole che la Corte di Appello di Catania, con riferimento al primo capo di imputazione, ovvero al delitto p. e. p. dall'art. 74, commi 1, 2, 3, D.P.R. 309/90, dopo avere evidenziato - da pag. 10 a pag. 16 - il compendio probatorio offerto - dall'Accusa ed acquisito agli atti, citando una sola volta il AR a pag. 15, espo- da pag. 31 a pag. 34 sempre della sentenza impugnata, con motivazione neva- contradditoria e viziata da illogicità che viene trascritta - gli elementi che la con- - ducevano, previo riconoscimento delle circostanze attenuati generiche equivalenti alle ritenute circostanze aggravanti, a rideterminare la pena inflitta al AR Gian- luca, in anni sette e mesi due di reclusione ed a confermare nel resto la condanna. La Corte di Appello di Catania sarebbe pervenuta a confermare l'affermazione di responsabilità con una motivazione apparente e non autonoma, che ricalche- rebbe in toto quella del giudice di primo grado, asserendo la presenza assidua dell'imputato nei luoghi dello spaccio e omettendo il confronto con i motivi di ap- pello. Si evidenzia che nella sentenza impugnata, da pag. 11 a pag. 16, la Corte territoriale ricostruisce l'attività asseritamente svolta nella "piazza di spaccio" di Corso Indipendenza - via A. La Marmora ripercorrendo l'attività investigativa che ha consentito, a suo dire, di cogliere i ruoli all'interno del presunto sodalizio crimi- noso, senza tuttavia mai citare la figura del AR se non per un unico episodio (videoripresa del 25.03.17) nel quale lo stesso AR consegna del denaro al 23 AC (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata). Le attività tecniche raccolte a carico del AR IA, in sede di indagini e richiamate in sentenza a pag. 32 dalla Corte territoriale, a differenza di quanto motivato, non sarebbero sufficienti e univoche al fine di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo. Sarebbero indicative, tutt'al più, dell'attività di spaccio e sempre solo sotto tale profilo avrebbero una valenza probatoria. Circostanza peraltro non contestata dal AR il quale si è assunto le sue responsabilità, dichiarando la sua occasionale attività di cessione di stupefacenti motivata dalla sua condizione transitoria di tossicodipendenza. Per il ricorrente la Corte di Appello non si sarebbe curata di verificare puntual- mente le annotazioni richiamate e riporTA dal giudice di prime cure, nonostante esplicita contestazione nei motivi di appello. Si segnala che le risultanze dell'attività tecnica di videosorveglianza, effet- tuate dalla polizia giudiziaria per un breve periodo ovvero a partire dal 02.03.2017 e sino la 16.06.2017, ritraenti l'odierno imputato, sono esclusivamente quelle in- dicate nei giorni 19.3.2017, 25.3.2017, 26.3.2017, 4.4.2017, 26.4.20171 27.4.20171 29.4.2017, 5.5.2017 ed infine 6.5.2017 nelle ore serali, nonostante l'attività investigativa abbia coperto un arco temporale maggiore e giornaliero ov- vero da gennaio 2017. E che in nessuna intercettazione telefonica è stato captato o citato il AR. Le altre annotazioni riporTA in sentenza, costituite dai servizi di o.c.p., inoltre, non avrebbero alcuna valenza probatoria e non attesterebbero alcun coinvolgimento del AR in relazione al reato associativo. Si sottolinea che nel corso del giudizio è stata accertata, quindi, solo occasio- nalmente la partecipazione del AR nell'esclusiva attività di spaccio nella pre- sunta "piazza di spaccio" di Corso Indipendenza (angolo via La Marmora) mediante le dette videoriprese, mentre la eventuale sua mera presenza nei luoghi di spaccio suggerita dal servizio di o.c.p. in altre date non è contestuale ad alcuna attività criminosa rilevata dagli inquirenti. In tal modo quindi, a differenza di quanto so- stenuto in sentenza, l'istruttoria processuale avrebbe permesso di accertare una mera ed esclusiva attività marginale dell'odierno imputato, ritratto occasional- mente quale esecuOR materiale delle condotte di spaccio e di consegna dei ricavi o quale mero ausiliario di altrui attività. Non ci sarebbero, dunque, alcuna "assi- duità di frequenza e rilevante numero di contatti". Mancherebbero dunque in capo a tale ricorrente, in assenza di una valutazione unitaria della prova, i presupposti soggettivo ed oggettivo del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. La Corte territoriale, nel confermare la condanna dell'imputato, non avrebbe operato un buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova indiziaria (il richiamo è a Sez. 1 n. 5758/2016). 24 I giudici del gravame del merito avrebbero anche errato nel valutare le di- chiarazioni del coimputato AC, che cita una sola volta il AR e ne delinea una presenza occasionale sul luogo dei fatti, offrendo sul punto una motivazione illogica e travisandone le dichiarazioni. Nel valutare l'attendibilità del dichiarante ci sarebbe stata una palese viola- zione dell'art. 192 cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni del coimpu- tato RU, che aveva dichiarato: «la piazza è mia». E dunque la presenza occa- sionale del AR in quella piazza sarebbe stata il frutto di una sua determina- zione spontanea, ancorché in concorso con altri, ma senza alcun inserimento in un circuito organizzato. Nessun altro coimputato -si sottolinea- ha citato il AR - che non ha mai subito controlli per strada o sequestro di stupefacenti- tra gli as- sociati. Nemmeno la Corte ha poi valutato -ci si duole- l'elemento nuovo sottopostole dalla difesa, ovvero il provvedimento del Tribunale di Catania Sezione Misure di Prevenzione che ha rigettato la richiesta di applicazione al AR della misura della sorveglianza speciale. Si evidenzia che proprio la fungibilità dei ruoli (talvolta pusher, altre volte vedetta o ausiliario dei pusher) attribuita dai giudici del merito al AR sarebbe sintomatica dell'impossibilità di delinearne il ruolo di stabile partecipe nella strut- tura associativa (cfr. Sez. 6 n. 27605/2012 secondo cui l'essere a disposizione di un singolo associato non comporta la partecipazione all'associazione). E nemmeno la ripetuta commissione di atti di spaccio (Sez. 6 n. 24379/2015). Il ricorso si sofferma sull'unicità della cessione di danaro da parte del AR risultante dalle videoriprese. Si lamenta il mancato esame della memoria difensiva depositata in primo grado. Ricordata la giurisprudenza di questa Corte in punto di prova della partecipa- zione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 il ricorrente lamenta illogicità della motivazione in relazione ala ritenuta inspiegabile disparità di trattamento di situa- zioni analoghe a carico dei coimputati ER ed in parte dell'RA, condannati solo per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e per i quali le medesime circostanze rinvenibili per il AR (occasionalità degli episodi e circoscritto arco temporale) sono sTA ritenute inidonee a fondare la condanna per il reato associativo. Inoltre, ci si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che il AR non ha precedenti penali o carichi pendenti relazione al reato contestato o a reati fine. Ancora, si sarebbe omesso in sentenza ogni riferimento in ordine alla circo- stanza che l'odierno imputato, nel periodo immediatamente successivo agli episodi contestatigli, ha totalmente mutato il proprio stile di vita trasferendosi a Malta 25 dove ha trovato un lavoro a tempo indeterminato, si è sposato, ha avuto un figlio e non ha avuto più contatti con soggetti coinvolti nei fatti per cui si procede ovvero con altri soggetti pregiudicati. Mancherebbe, in ogni caso, in capo al ricorrente la stabile e duratura disponi- bilità al perseguimento del programma criminoso del sodalizio. Si sottolinea che in fase cautelare era stata ritenuta idonea la misura degli arresti domiciliari. Si censura, altresì, la sentenza impugnata laddove, a pagina 34, ha ritenuto sussistente l'aggravante del numero dei partecipanti superiori a 10, con un as- sioma che sarebbe del tutto avulso dalle circostanze emergenti e non prenderebbe in considerazione la posizione specifica del AR e il fatto che lo stesso non co- noscesse gli altri presunti partecipanti al sodalizio criminoso. I singoli ed occasio- nali episodi immortalati nelle video riprese in atti, infatti, non proverebbero alcun rapporto del AR con gli altri coimputati. Con un secondo motivo, si lamentano violazione di legge nonché motivazione illogica, contraddittoria o apparente in relazione alla richiesta di riqualificazione del reato di cui al capo 1 nella meno grave ipotesi di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. 309/90. In particolare, quanto alla specifica posizione del AR si sottolinea che in assenza di sequestro della sostanza o di altri elementi che avessero consentito una valutazione concreta dell'efficacia drogante dello stupefacente, la sentenza avrebbe dovuto, con motivazione rafforzata, spiegare le ragioni che escludevano la configurazione della fattispecie autonoma meno grave. Il che non è avvenuto. Con un terzo motivo, si censura la sentenza impugnata, sempre sotto il du- plice e cumulativo profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, lad- dove i giudici di appello non hanno ritenuto di accedere alla richiesta di riqualifi- cazione del reato di cui al capo 2) ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90. Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia ritenuto a ciò ostativa la reiterazione di numerosissime condotte di spaccio in una piazza controllata da un'associazione dedita al narcotraffico cointeressenze mafiose (pag. 34) laddove avrebbe dovuto tener conto che lo spacciaOR non predispone egli stesso la com- plessa struttura servente alla sua attività ma è la semplice pedina dell'ultima ces- sione. Per il ricorrente va guardata la specifica attività compiuta dal singolo e in ragione di questa non si vede come il AR non debba essere considerato auOR di un piccolo spaccio (si segnalano in proposito, tra gli altri, gli arresti di questa Corte costituiti da Sez. 6 n. 10005/91, Sez. 6 n. 9723/2013, Sez. 6 n. 41090/2013). Il ricorrente sottolinea come il giudice del gravame del merito non si sarebbe adeguato alla giurisprudenza di legittimità sul punto e, soprattutto, non avrebbe valutato specifiche circostanze del fatto quali il modesto dato ponderale delle dosi 26 di stupefacente spacciate, il carattere episodico dello spaccio da parte dell'odierno ricorrente e il suo ruolo assolutamente marginale nell'attività criminosa desumibile anche dalla sua condizione di incensurato. La Corte territoriale avrebbe altresì errato laddove, a pagina 34 della sentenza impugnata, ritiene sussistere l'aggravante di cui all'articolo 73 comma 6 d.P.R. 309/90, ovvero quella di avere commesso il fatto in più di tre persone in concorso tra loro, ancora una volta basando la sua motivazione apparente sulle dichiarazioni del AC e questa volta anche del RU, la cui valenza probatoria è stata contestata già per il reato associativo e viene contestata anche in relazione al singolo episodio in contestazione. Con un quarto motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applica- zione degli artt. 69 e 133 cod. pen. e motivazione illogica e contraddittoria io relazione alla mancata prevalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche sulle contesTA aggravanti. Si contesta, in particolare, il passaggio motivazionale dove, dopo aver ritenuto concedibili al AR le circostanze attenuanti generiche in ragione della sua posi- tiva personalità, con particolare riferimento alla incensuratezza e al fatto che, pur risiedendo all'estero, non ha esitato a rientrare in Italia per sottoporsi al processo, ha ritenuto poi congruo il giudizio di equivalenza delle attenuanti con le aggravanti ragione della gravità dei fatti. Con tale valutazione non si sarebbe tenuto conto, alla luce di ampia giurispru- denza di legittimità che viene citata in ricorso, di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Soprattutto non si sarebbe dato il giusto peso al fatto che l'imputato, da subito, ha ammesso spontaneamente (sia pur parzialmente, avendo negato la sua partecipazione quale associato al presunto sodalizio criminoso) i fatti addebi- tati. Ancora, non si sarebbe tenuto conto dell'elemento nuovo che era stato posto all'attenzione della Corte territoriale, costituito dal rigetto della richiesta di appli- cazione al AR della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Per le medesime ragioni, ad avviso del ricorrente, anche la dosimetria della pena risulterebbe eccessiva. • 4.4. D'RA SA (Avv. AS Igor Consortini) Con un primo motivo, il ricorrente, cumulativamente, lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impu- gnato con specifico riferimento alla motivazione di cui alle pagine da 39 a 43. Ci si duole che la sentenza impugnata, che pure sommariamente e in maniera incompleta ha riportato le censure della difesa contenute nell'atto di appello, 27 avrebbe omesso di confutarle specificamente, non specificando perché non sareb- bero rilevanti o fondate, ma limitandosi ad accusare la difesa di avere "strategica- mente parcellizzato i risultati di video osservazione". In realtà, si sostiene che la sentenza sarebbe carente di un'effettiva motiva- zione perché, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del gravame del merito, la difesa non aveva parcellizzato alcunché, ma posto l'attenzione, con puntuali rilievi, uno per uno, su tutti i punti e i capi della sentenza del Gup e, per ulteriore scrupolo difensivo, su tutto quanto contenuto nella comunicazione di notizia di reato, che compendia il materiale probatorio a carico dell'imputato, in pratica solo le riprese con telecamera fissa sull'incrocio tra Corso Indipendenza e Via Lamar- mora di Catania. Si contesta, in particolare, la motivazione del provvedimento impugnato di cui alle pagine 41 e 42, laddove il coinvolgimento del D'RA nell'attività delittuosa contestatagli, principalmente con il ruolo di vedetta nell'attività di spaccio, conse- gna, ricezione e conteggio di denaro e osservazione dei luoghi durante le attività di cessione, peraltro in un periodo che non viene specificato, emergerebbe dalla sua attività di perlustrazione della piazza a bordo di uno scooter, Si tratterebbe di tutte attività che vengono attribuite al ricorrente senza che si specifichi da quali fatti e atti di indagine siano provate. E non si comprenderebbe come tali attività sarebbero sTA desunte da una telecamera fissa puntata sul semaforo posto all'incrocio. Si evidenzia che, come risulta da tali videoriprese, ci sono tutta una serie di soggetti non coinvolti delle indagini che con i loro motorini, ripetutamente, sono visibili della zona. Non si comprenderebbe, poi, da cosa si desumano gli orari ben definiti o i turni serali o notturni e anche la presunta attività di spaccio sarebbe stata ritenuta provata da una sola volta in cui si vede l'imputato consegnare del denaro ad altro soggetto, condotta che si assume essere assolutamente neutra e che può avere diverse spiegazioni. Si tratta di tutti elementi -si legge in ricorso- che erano stati sottoposti all'at- tenzione dei giudici di appello e che non hanno avuto ad avviso del ricorrente risposta nella motivazione del provvedimento impugnato. Si evidenzia che con la sentenza di primo grado era stata affermata la respon- sabilità del ricorrente esclusivamente per il ruolo di vedetta, mentre con quella di secondo grado si dice che il D'AM era "per lo più" una vedetta, lasciando ipo- tizzare l'esistenza anche di altro ruolo che non viene chiarito. Si contesta la sentenza impugnata, inoltre, laddove afferma che dalla corposa mole dei brogliacci video risulterebbero condotte più numerose e pregnanti di quelle indicate nell'atto di appello e si opera alle stesse un espresso rinvio, pur se generico, "per evitare tediose trascrizioni". 28 Sul punto la sentenza sarebbe in contrasto con gli effettivi atti di indagine del processo. Ma la stessa attività di vedetta - ricorda il ricorrente - era stata conte- stata con l'atto di appello, non essendo specificato da quali specifici fatti la si ricavi. Nell'atto di appello si era evidenziato che viene ripreso il D'RA soprattutto a bordo di uno scooter fermo e che in tale situazione vi sarebbe una scarsa possibilità di notare l'arrivo di auto delle forze dell'ordine. Parrebbe, in altri termini, davvero non ipotizzabile che si possa fare la vedetta da fermo e non con una perlustrazione mobile. Con un secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 110 cod. pen. e dell'articolo 73 d.P.R. 309/90, in quanto una sola consegna di denaro o una sola presunta ricezione dello stesso sarebbe attività assolutamente neutra da cui non potrebbe assolutamente dimostrarsi il contestato reato. Che certo non può dirsi provato perché in quel luogo vi erano altri soggetti che effet- tuavano lo spaccio di stupefacenti, tenuto conto che la stessa sentenza di appello riconosce essere il D'RA tossicodipendente. Con un terzo motivo, si lamenta la mancata confutazione del secondo motivo di appello con cui si era dedotto che l'imputato era stato presente sui luoghi di cui al processo solo i giorni 3, 5 e 6, 9 e 10/06/2017 e che, pertanto, a tutto voler concedere, la responsabilità a titolo di continuazione può essere ritenuta solo per tali giorni. E, peraltro, nei giorni 5 e 6/06/2017 non vi sarebbe stata alcuna attività di spaccio e quindi nessun reato. Ci si vuole che la sentenza impugnata riconosca fondato l'appello solo con riferimento all'esclusione del giorno 15/06/2017, che, peraltro, è fuori dal capo di imputazione. Mentre non vi sarebbe alcuna indicazione in relazione ai motivi di appello che sostenevano che, al più, la responsabilità dell'imputato in continua- zione poteva essere ritenuta non per tutto il periodo 3-12/6/2017 ma solo per i giorni 3, 9 e 10/06/2017. Si lamenta che la Corte territoriale applichi una riduzione di pena quanto alla ritenuta continuazione, ma, non essendovi alcuna specificazione su quali sono i giorni in cui si è ritenuta la responsabilità del prevenuto, non sarebbe possibile rilevare se la pena ex articolo 81 cod. pen. sia stata determinata correttamente. • 4.5. D'TA RM SA (Avv. PP BA) Il ricorso si presenta uguale, ja parola per parola, a quello proposto dall'av- vocato SA LA nell'interesse di IT PP. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, lamenta che la sentenza impu- gnata sia priva di motivazione, o quantomeno che la stessa sia carente, in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto a titolo di continuazione interna, laddove la 29 Corte territoriale richiama gli stessi criteri già valutati per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si sostiene che proprio per tale ragione la sentenza è contraddittoria perché sì sarebbe dovuto operare un trattamento simile, ancorando la pena al minimo edittale. La dosimetria della pena non sarebbe per il ricorrente frutto di alcun ragiona- mento deduttivo che mostri di aver vagliato i criteri di cui all'articolo 133 cod. pen., a tutt'oggi di segno positivo, ma il risultato di personali e generiche valutazioni disancorate dagli stessi parametri indicati dalla Corte. ⚫ 4.6. SE AZ (Avv. Angelo Cassone) Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62 bis, 99 e 133 cod. pen. e vizio motivazionale in relazione alla mancata esclusione della re- cidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si lamenta che la Corte territoriale, in punto di ritenuta recidiva, si sarebbe limitata ad una mera indicazione delle precedenti condanne riporTA dal SE, senza in alcun modo valutare le doglianze mosse dalla difesa, rendendo pertanto una motivazione apparente. Il ricorrente richiama a sostegno delle proprie tesi il dictum di Sez. 3 n. 16047/2019 e lamenta che sia mancata, nel caso che ci occupa, una valutazione in ordine all'esistenza di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso. Immotivato sarebbe, inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il rigido trattamento sanzionatorio applicato nonostante la rinuncia ai motivi in ordine alla responsabilità, elemento questo valutato per i coimputati favorevol- mente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si sarebbe pertanto determinata una palese disparità di trattamento ed una altrettanto palese contraddittorietà logica. Il richiamo ai criteri di cui all'articolo 133 cod. pen. sarebbe meramente for- male. • 4.7. MI MA RA (Avv. MA Mursia) Con un primo motivo, si lamentano violazione degli artt. 111 Cost, 6 e 13 CEDU e 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione all'affer- mazione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 73 dpr 309 del 1990. La ricorrente si duole che i giudici del gravame del merito abbiano reso una sentenza che offre una motivazione apparente. Quanto appena esposto lo si potrebbe agevolmente individuare nella parte in cui (pag. 82) i giudici di appello affermano che i termini "euro" e "macchine", 30 utilizzati dalla ricorrente e dal coimputato CA DR nel corso di alcune conversazioni telefoniche, in realtà nasconderebbero il reale oggetto di dette con- versazioni, ossia la sostanza stupefacente da fare pervenire all'altro coimputato ZZ SA. La ricorrente lamenta che non sia stata fornita adeguata risposta ai motivi di appello sul punto, laddove si era segnalato, in relazione al termine "euro" che non esisteva riferimento alcuno ad una partita di droga, tenuto conto che peraltro gli unici riferimenti riguardavano piccole somme di danaro. E che sarebbe in palese contrasto con le massime di esperienza in materia la circostanza che presunti for- nitori di droga si riferiscano cripticamente alla stessa ricorrendo a termini ricondu- cibili al denaro, ossia al profitto che ricavano dalle presunte cessioni illecite. Per quanto concerne invece il termine "macchine" era stato sottolineato che lo stesso aveva una sua logica, coerente e lecita, riconducibile alla reale compra- vendita di un'autovettura che, seppur formalmente intestata a EL UI, moglie di ZZ SA, era stata venduta da quest'ultimo alla MI in un arco temporale coincidente, tra l'altro, con quello dei fatti addebitati alla ricor- rente. Si contesta la risposta dei giudici del gravame del merito, che hanno ritenuto che non sia possibile ipotizzare, come sostenuto dalla difesa, che il suddetto ter- mine sia riferibile alla compravendita di un veicolo, ritenendo trattarsi di mere congetture, e che non sarebbe sostenibile la tesi difensiva in quanto non si com- prenderebbe la ragione per cui la MI, cioè l'acquirente, avrebbe dovuto con- segnare l'autovettura allo ZZ, ovvero vendiOR In realtà, secondo la ricorrente, la Corte territoriale confonderebbe i veicoli oggetto di compravendita, perché l'acquirente, per acquistare la nuova automo- bile, doveva consegnare la sua precedente vettura dandola in permuta. Altra falla motivazionale nella sentenza impugnata la si potrebbe cogliere ri- spetto proprio alla produzione documentale attinente alla citata compravendita dell'autovettura Alfa 147, su cui si fondavano le specifiche e decisive doglianze difensive in ordine al contenuto delle intercettazioni. Si lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni forma di motivazione anche rispetto ad un'altra circostanza postale all'attenzione, ovvero quella che non è stata in alcun modo mai accertata la disponibilità della droga che l'odierna ricor- rente avrebbe ricevuto in consegna da SE e CA, nonostante fossero stati predisposti servizi di osservazione e pedinamento da parte degli agenti di PG. Con un secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 111 Cost, 6 e 13 CEDU e 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti di cui all'imputazione nella meno grave ipo- tesi di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 31 La Corte, alle pagine 83-85 della sentenza impugnata, avrebbe risposto alle doglianze sul punto con delle mere formule di stile. Con il terzo motivo, sempre sotto la cumulativa censura di violazione degli artt. 111 Cost, 6 e 13 CEDU e 125 e 546 cod. proc. pen. e di vizio motivazionale, la ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generi- che e del minimo della pena. Sul punto si sostiene che la Corte territoriale non indicherebbe le ragioni so- stanziali per cui tali attenuanti non possano trovare applicazione nel caso di specie, limitandosi ad asserzioni lapidarie di mero principio qual è quella contenuta nella decisione laddove la stessa si limita ad asserire che per la MI non sono emersi elementi positivi del fatto idonei al riconoscimento delle attenuanti generi- che (pagina 83). ⚫ 4.8 FR AG ND (Avv. DA PasOR) Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 65, comma 1, n. 3, cod. pen. nonché mancanza, contraddit- torietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della diminu- zione di pena in concreto applicata per il riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, che avrebbe potuto operare una riduzione di un terzo fino a 26 mesi di reclusione, abbia optato per una diminuzione di pena di soli sei mesi e 20 giorni senza darne alcun conto in motivazione. • 4.9. La LA PP (Avv. SA LA) Con il primo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale nonché illogicità della motivazione in relazione alla sua partecipazione ed al ritenuto ruolo di organizzaOR nell'associazione ex articolo 74 d.P.R. 309/90 di cui all'imputazione. Il ricorrente riporta stralci della motivazione della Corte territoriale, da pagina 48 e seguenti, e rileva che proprio il primo dei dati analizzati, cioè quello relativo alla limiTAzza temporale villa presenza del La LA nei luoghi di spaccio, doveva considerarsi elemento dirimente in ordine alla assoluta insussistenza di un ruolo qualificato dal medesimo rivestito nella societas sceleris. Si rileva che il La LA è un soggetto che risulta avere stazionato nei luoghi monitorati esclusivamente dal 2 al 6 marzo 2017, considerato che il 9 marzo 2017 verrà tratto in arresto per la violazione della misura di prevenzione, periodo nel corso del quale non è stato osservato alcun comportamento che faccia anche mi- nimamente ipotizzare l'assunzione di qualsivoglia ruolo nell'associazione criminale. 32 Per il ricorrente è evidente che un organizzaOR di una piazza di spaccio, viceversa, è un soggetto che deve svolgere tutta una serie di attività, quale pren- dere contatti con i fornitori della sostanza stupefacente, occuparsi della custodia della droga, scegliere i pusher, suddividere gli spacciatori e organizzare i loro turni sulla piazza, tenere il rendiconto del danaro incassato, impartire ordini ai pusher, occuparsi del pagamento della diaria giornaliera degli spacciatori. E che si tratta di condotte che mal si conciliano con un soggetto così poco presente sui luoghi del fatto. Anche i risultati delle intercettazioni non individuerebbero particolari elementi a carico del ricorrente, di cui non vengono documentati contatti con assuntori che richiedono lo stupefacente, non risulta movimentazione di denaro in entrata, non ci sono direttive sui turni, lo stesso non si occupa mai di sollecitare la riscossione di crediti, nessuno dei coimputati lo contatta in ordine alle modalità di cessione di stupefacente punto Tale agire, pertanto non è quello richiesto dava giurisprudenza per ricoprire la qualifica di organizzaOR di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupe- facenti. Il ricorrente, a suffragare le tesi proposte in ricorso, richiama i dicta di Sez. 4 n. 45018/2008, Rv 242032, Sez. 1 n. 12812/2011, Rv 249853, Sez. 3 n. 40348/2016, Rv 267761. Si sostiene che la Corte territoriale abbia individuato il ruolo del La LA senza fornire alcuna motivazione che si possa attagliare ai suindicati orientamenti giuri- sprudenziali e si lamenta che non indichi con precisione da quali elementi sia pos- sibile dedurre la stabilità del pactum sceleris e la indeterminatezza del programma criminoso. Per il difensore ricorrente il proprio assistito, al più, potrebbe avere posto in essere condotte illecite ex articolo 73 d.P.R. 309/90 per 5 giorni, dal 2 al 6 Marzo 2017. Sottolinea il ricorrente che gli stessi collaboratori di giustizia nulla possono riferire in relazione al periodo in contestazione, ovvero quello che va dal 2 al 6 marzo 2017. Per il difensore del La LA la lettura delle dichiarazioni del collaboratori di giustizia fornisce una visione totalmente diversa rispetto a quella individuata dalla stessa Corte d'appello. Prima tra tutti, oltremodo rilevante, sarebbe la dichiarazione resa da Casto- rina SA, il quale riconosce il ricorrente come "lo sfregiato" e riferisce che lo stesso faceva in passato parte del gruppo del "Carrateddu", essendo stato un cur- soto milanese, ma che non aveva una sua piazza e faceva "movimenti di mari- juana". Si sottolinea che tale collaboraOR ha reiterato tale dichiarazione durante 33 la sua audizione in Corte d'appello ribadendo come la piazza di spaccio apparte- nesse a AC e RU ed escludendo quindi qualsiasi forma di partecipazione qualificata del la placa. A sua volta il collaboraOR NA SA ha riferito che in quel periodo vi erano diversi soggetti, tra cui La LA, conosciuto con il soprannome di "sfre- giato", che gestivano piccole attività di spaccio a San BE, che tuttavia non erano stati riconosciuti come associati al clan. Ebbene per il ricorrente tali dichiarazioni, diversamente da quanto ritiene la Corte territoriale, costituiscono prove a discarico in ordine al presunto ruolo orga- nizzativo del La LA. Altro collaboraOR di giustizia, ovvero AN GO RO, ha riferito del La LA come di un soggetto che aveva militato nel clan dei Cursoti Milanesi e che sino al 2015 si era occupato della gestione della piazza di spaccio di San BE, nella zona di San Leone Corso Indipendenza, destinandone i proventi al mante- nimento in carcere di ER RO, inteso "AR forestieri". Nulla ha potuto rife- rire successivamente al 2015 atteso che la sua collaborazione è iniziata prima delle indagini, già nel 2014. Per il ricorrente la Corte territoriale fornirebbe parimenti una motivazione as- solutamente apparente non solo in ordine alla condotta organizzaOR, ma anche a quella di partecipazione del La LA al sodalizio criminoso. Anche in relazione ad un eventuale ruolo di mero partecipe, infatti, in sen- tenza non si indicherebbero con precisione da quali elementi sia possibile dedurre la stabilità del pactum sceleris e la indeterminatezza del programma criminoso. L'attenta analisi del materiale probatorio, alla luce di una condotta estrinsecatasi per appena 5 giorni, non dimostrerebbe la sussistenza di elementi di fatto sinto- matici di una stabile e duratura partecipazione al sodalizio criminoso. Ciò anche perché i rapporti con gli altri imputati sono improntati a occasionali acquisti e smercio di modici quantitativi di stupefacente. Con un secondo motivo, si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.
1. cod. pen. La Corte d'appello - si sostiene in ricorso- ometterebbe di considerare e va- lutare il dato fondamentale rappresentato dall'inizio della cointeressenza dell'as- sociazione mafiosa Cappello-NA agli affari della piazza, che è da collocarsi dal giugno del 2017, così come chiarito sia dai collaboranti che dagli esiti delle videoriprese. Ebbene si ribadisce che il La LA è presente nei luoghi di cui all'im- putazione esclusivamente tra il 2 e il 6 Marzo ed esce di scena a causa del suo arresto dal 9 Marzo del 2017, quindi in epoca precedente alla cointeressenza ma- fiosa sulla piazza di spaccio. 34 Si rammenta che le Sezioni Unite hanno chiarito che l'aggravante dell'agevo- lazione dell'attività mafiosa prevista dall'articolo 416 bis cod. pen. ha natura sog- gettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale;
nel reato concorsuale si applica perciò al concorrente non animato da tale scopo, ma che risulti consapevole dell'al- trui finalità. Nel caso che ci occupa, tuttavia, non ci sarebbe alcun elemento indi- ziario che possa far ritenere che il La LA intrattenesse alcun rapporto con il clan Cappello-NA, atteso che il solo bacio sulla bocca con il NA, da solo, è elemento assolutamente neutro se non corroborato da ulteriori dati di fatto in grado di fornire una prova certa in ordine alla partecipazione all'associazione e, come in questo caso, all'intento agevolaOR della societas. Con un terzo motivo, si lamenta manifesta illogicità ovvero mancanza di mo- tivazione in relazione alla mancata sussumibilità delle condotte poste in essere dal La LA nella fattispecie di cui all'articolo 74, comma 6, d.P.R. 309/90 oppure in quella di cui all'articolo 73, comma 5, del medesimo d.P.R. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte in relazione alle figure meno gravi sia del reato associativo che di quello fine, il ricorrente rileva che nel caso che ci occupa sarebbe di palmare evidenza come il minimo quantitativo di sostanza stupefacente verosimilmente detenuta e ceduta, nonché le modalità dell'azione, certamente non connoTA da una particolare professionalità, permetterebbero di qualificare la condotta del La LA quale ipotesi di lieve entità. Con un quarto motivo, si lamentano manifesta illogicità ovvero mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche, da dichiararsi equivalenti alla contestata recidiva, e comunque l'eccessiva onerosità della pena inflitta a titolo di continuazione interna per reato di cui al capo 2. Ricordata la motivazione che la Corte territoriale ha posto a fondamento dell'aumento per la contestata recidiva e per le circostanze attenuanti generiche, il ricorrente lamenta che non sia stato tenuto in debito conto che La LA ha avuto certamente un ruolo minusvalenze, essendo presente nel luogo di spaccio per ap- pena 5 giorni, di talché tale marginalità di posizione, unitamente alla scelta di procedere con il rito abbreviato, era certamente meritevole di un trattamento san- zionatorio più mite. In merito al quantum di pena inflitto a titolo di continuazione interna, lo stesso viene reputato sicuramente eccessivo anche a ragione delle circostanze sottese all'azione delittuosa unitamente alla marginalità di posizione.
4.10. AC ZO IA (con due separati ricorsi, a mezzo dei due difensori Avv. LaSL Massari e Avv. Tommaso Manduca). 35 Quanto al ricorso a firma dell'avvocato Massari si lamentano violazione degli artt. 24 Cost., 602, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all'art. 523 cod. proc. pen. per quella che si assume essere stata un'inaccettabile limitazione del diritto di difesa. Il ricorrente evidenzia che, come puoi evincersi dal verbale di udienza del 24/11/2022, la Corte catanese ha proceduto preliminarmente alla rinnovazione dell'attività processuale in precedenza svolta stante la modifica della composizione del collegio. Si procedeva in detta udienza con la discussione della sola posizione del AC. E, per come si legge dall'allegato verbale, il processo veniva chiamato alle 12.27 e terminava alle 13.39, dopo poco più di un'ora. Prima di passare la parola ai difensori del AC il Presidente comunicava che dalla successiva udienza il processo sarebbe stato nuovamente trattato dal collegio originario e sul punto nulla opponevano le parti. Sin qui, per il ricorrente, nulla questio, atteso che le parti acconsentivano tutte alla temporanea modifica della composizione del collegio giudicante, nella consa- pevolezza che l'originario assetto sarebbe stato ripristinato già dall'udienza del 1 dicembre 2022. Il difensore lamenta tuttavia che, come si evince da pagina 9 del verbale di udienza, ciò che ha costituito un'inaccettabile limitazione dei diritti di difesa e della conseguente violazione dei principi costituzionali, è stato l'intervento presidenziale volto prima a limitare e poi, di fatto, a togliere la parola alla difesa. Il difensore ricorrente censura soprattutto la parte in cui era stato invitato a "stringere e concludere", monito a cui egli faceva seguire la considerazione che non esiste un limite di tempo per l'intervento difensivo, dopodiché gli veniva inti- mato di concludere sul rilievo che ci si trovava in appello e che non c'era bisogno di fare una discussione intera di tutto punto. Il difensore evidenzia che poi successivamente si è insistito su tale limitazione di tempo sul rilievo della composizione eccezionale del collegio, che quindi ha finito per tradursi in una limitazione del diritto di difesa. Con il secondo motivo di ricorso, si lamentano violazione dell'articolo 74, comma 1, d.P.R. 309/90 anche in relazione all'articolo 521 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione all'illogica mancata esclusione del ruolo di promoOR o capo contestato al ricorrente al capo 1. Il difensore ricorrente ricorda come la difesa (nonostante non lo si legga in sentenza in modo chiaro ma lo si coglierebbe pacificamente dalla lettura del ver- bale di udienza del 24/11/2022) abbia rinunciato di fatto nel corso della discus- sione ai motivi inerenti alla responsabilità del AC, insistendo invece per la corretta qualificazione giuridica della condotta associativa e per un differente trat- tamento sanzionatorio. 36 La Corte territoriale, secondo il ricorrente, sembra non cogliere la preliminare osservazione difensiva che richiama il rispetto dell'articolo 521 cod. proc, pen., atteso che al AC ab origine e secondo il capo di imputazione sub 1 viene PROMOTORE espressamente contestato il ruolo di capo e moOR della societas sceleris finaliz- zata al narcotraffico, operante nel periodo tra il febbraio del 2017 e con perma- nenza (unitamente a NA ON assolto nei due gradi di merito). Non già, invece, il ruolo di organizzaOR che viene espressamente indicato per altri coimputati. Si è in presenza di un'autonoma fattispecie di reato, nella individuazione del ruolo apicale, e non certo di una specificazione circostanziale. Ciò in ossequio all'in- segnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il promoOR è colui che si fa iniziaOR del sodalizio, il dirigente ne indirizza l'attività, l'organizzaOR coor- dina gli associati, il finanziaOR investe capitali per assicurare il raggiungimento degli scopi della consorteria (in tal senso Sez. 4 n. 28167/2021, Rv 281736-02; Sez. 2 n. 52136/2016; Sez. 3 n 44160/2022). Ebbene, si sottolinea in ricorso che emergono dalla sentenza impugnata dei profili, quale quello ad esempio di cedere la droga personalmente in determinate fasce giornaliere, che appaiono incompatibili, per prassi giudiziaria, con una figura apicale. Viene richiamato quanto si legge a pagina 12 della sentenza impugnata dove, a proposito del AC, si sottolinea «il suo impegno nel dare ordini, a fornire indicazioni sulla ripartizione dei proventi confluiti nella cassa comune e, più in ge- nerale, sull'esercizio del suo potere decisionale e sulla sua capacità di mantenersi informato di ogni circostanza rilevante per la vita dell'associazione». Ma si lamenta come, ancora una volta, i giudici di appello non si confronterebbe con un argo- mento del tutto logico più volte richiamato dalla difesa, ovvero che il capo di un sodalizio criminoso non necessità di richiamare il subordinato al fine di rammen- targli incombenze e doveri, con la conseguenza che non può essere quello richia- mato nelle sentenze di merito il reale significato delle conversazioni intercetTA. Sorprendente per il ricorrente è anche che i giudici di merito insistano nel giudizio di attendibilità di NA SA allorquando questi riferisce che AC sarebbe stato onerato della reggenza della piazza di spaccio di San BE durante una conversazione telefonica intercorse il 9 giugno del 2017, trascurando i motivi di astio che lo stesso NA aveva nei confronti del AC, laddove è provato è riconosciuto dallo stesso che egli pose in essere un attentato intimi- datorio nei confronti dello stesso addirittura il giorno prima cioè l'8 giugno. Né le dichiarazioni del NA -prosegue il ricorso- possono essere rite- nute convergenti con quelle di SA IA, che, peraltro de relato per averlo 37 appreso dal RU, colloca l'investitura del AC quale capo piazza due anni prima rispetto al momento storico indicato dal NA. Si sottolinea che il AC ha confessato tutti i reati ascritti, da ultimo con la memoria depositata all'udienza del 24/11/2022 e anche con precedenti dichiara- zioni rese tempestivamente innanzi al tribunale del riesame e poi all'udienza dell'8/9/2020 davanti al Gip, tuttavia pare che le sue dichiarazioni confessorie val- gano soltanto contra se, ma non anche quando ha specificato il suo ruolo nell'am- bito dell'attività criminosa esplicata. Con il terzo motivo, sempre sotto il duplice aspetto della violazione di legge e del vizio motivazionale, si censura la sentenza impugnata per quel che concerne la ritenuta recidiva, non più obbligatoria alla luce della sentenza numero 185 del 23/07/2015 della Corte costituzionale. Si evidenzia in proposito che la Corte d'appello siciliana valorizza lo "iato tem- porale non eccessivamente lungo" tra le condanne a carico del AC, trascurando che per quelle medesime condanne il AC è stato positivamente sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova e quindi tali precedenti non potevano essere presupposto per l'applicazione dell'aggravante, secondo il consolidato inse- gnamento della giurisprudenza di legittimità a partire da S.U. n. 5859 del 27/10/2011, secondo cui l'estinzione di ogni effetto penale prevista dall'articolo 47, comma 12, ord. pen., in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva. Ma ancora più irragionevole appare detta scelta sanzionatoria, per il ricor- rente, ove rapportata alla motivazione che richiama "la storia giudiziaria dell'im- putato" quale significativa della personalità incline all'illecito penale in quanto in evidente contrasto con la giurisprudenza sopra richiamata. Con un quarto motivo, si lamentano violazione dell'articolo 62 bis ed illogica esclusione delle circostanze attenuanti generiche pure a fronte della tempestiva e fattiva ammissione di responsabilità da parte dell'imputato. Ci si duole, ancora una volta, che nella sentenza impugnata si valorizzino le dichiarazioni confessorie dell'imputato ai soli fini della sua affermazione di respon- sabilità ma non si tengano in alcun conto ai fini di un temperamento del tratta- mento sanzionatorio Quanto al ricorso a firma dell'avvocato Manduca, con il primo motivo, analogo al secondo motivo proposto dal codifensore, con particolare riferimento a quanto si legge in motivazione alle pagine 21 e 22 della sentenza impugnata, si lamentano contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione con riferimento al presunto ruolo di capo o promoOR che sarebbe stato ricoperto dal AC. 38 La motivazione non si confronterebbe né con le doglianze difensive e nem- meno col memoriale redatto dall'imputato, che si definisce un forniOR della piazza, che perciò viene ripreso durante alcune cessioni o quando deve ricevere il provento della vendita della sostanza stupefacente. E nemmeno con le dichiara- zioni di RU PP, che afferma che "la piazza è sua", né con la prova og- gettiva che l'8/6/2017 AC subisce un attentato da NA e successiva- mente, il 9/06/2017, il giorno dopo, sarebbe stato nominato da quest'ultimo come capo piazza. Per il difensore ricorrente nulla questio che il AC sia un associato, in quanto egli ha ammesso la sua partecipazione all'associazione fin dal primo grado di giudizio, ma proprio il fatto di avere subito un attentato armato sarebbe indice che il capo promoOR dell'associazione non era AC, ma NA ON, così come afferma il collaboraOR di giustizia AS SA, sentito all'u- dienza del 05/05/2022. Inoltre, come il codifensore ricorrente, rileva che vi è un contrasto tra le di- chiarazioni rese dal SA rispetto a quelle del NA in quanto il primo lo colloca come capo piazza due anni prima rispetto a quanto riferito all'altro. Con il secondo motivo di ricorso anche il codifensore lamenta contradditto- rietà, illogicità e carenza della motivazione laddove, nonostante la piena ammis- sione degli addebiti, non sono sTA concesse al AC le circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e difetto di motivazione laddove non è stata esclusa la recidiva senza confrontarsi con la deduzione difen- siva in ordine al fatto che rispetto alle passate condanne si erano estinti gli effetti penali anche a tal fine per l'esito positivo dell'affidamento in prova (si richiamano sul punto Sez. 3 n. 41697/2018 e Sez. U. 5859 del 27/10/2011 depositata 2012. In data 29 marzo 2024 è stata poi depositata memoria difensiva nell'interesse del AC a firma dell'Avv. Tommaso Manduca con allegata documentazione con cui si insiste, in particolare, sul terzo motivo, afferente alla mancata esclusione della recidiva. • 4.11. ER AN (Avv. PP Ragazzo) Con un unico motivo il ricorrente lamenta violazione degli articoli 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e dell'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale avrebbe acriticamente recepito le argomentazioni del Gup omettendo ogni autonoma valutazione delle doglianze mosse con i motivi di impugnazione afferenti la riqualificazione del reato contestato nell'ipotesi lieve. 39 Si ricorda che in tal senso era stato anche raggiunto un accordo per un pat- teggiamento con il riconoscimento dell'ipotesi di cui al quinto comma che poi è stato disatteso dal Gup. Si lamenta che la sentenza impugnata, alle pagine 35 e seguenti, sarebbe del tutto carente di adeguata e valida motivazione in ordine al diniego del fatto di lieve entità, tenuto conto della presenza del ricorrente nei luoghi dello spaccio assolu- tamente limitata nel tempo.
4.12. IT PP (Avv. SA LA) Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta contraddittorietà, mani- festa illogicità e mancanza di motivazione in relazione all'entità della pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione interna. Il ricorso si presenta uguale, la parola per parola, a quello proposto dall'av- vocato PP BA nell'interesse di D'TA RM SA. • 4.13. ER NT (Avv. AN Giammona) Il ricorrente propone tre motivi di ricorso tutti afferenti al trattamento sanzio- natorio. Con il primo motivo, si lamentano violazione dell'articolo 99, comma 4, cod. pen. nonché insufficienza ed erronea motivazione sulle ragioni che hanno portato la Corte territoriale ad applicare l'aumento a titolo di recidiva. Il ricorrente lamenta che nel provvedimento impugnato manchi una motiva- zione sul punto, tranne quella dei precedenti reati commessi dal ricorrente. La motivazione, in particolar modo, non sarebbe rispondente ai criteri indicati dalla Corte costituzionale con la nota sentenza numero 185 del 23 luglio 2015. Con il secondo motivo, sempre sotto il duplice profilo del vizio motivazionale e della violazione di legge, ci si duole della mancata motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si ricorda in proposito che la difesa aveva lamentato nell'atto di appello che il giudice di primo grado non avesse tenuto in adeguato conto il minimo apporto tenuto dal ricorrente alla contestata associazione finalizzata allo spaccio. Dal capo di imputazione si evince, infatti, che lo stesso agiva come pusher e dava un mero apporto logistico. Dalle intercettazioni, poi, emerge chiaramente che il ER agiva sempre soltanto seguendo i diktat di altri e peraltro sotto l'effetto della cocaina. Con il terzo motivo, si lamentano violazione dell'articolo 81 cod. pen. e vizio motivazionale in relazione al difforme aumento per la continuazione per il reato di cui al capo 4 dell'imputazione e per quello operato sulla pena per i reati già giudi- cati dalla Corte d'appello di Catania nel 2018. 40 Nel primo caso, infatti, si legge in sentenza che la Corte ha aumentato la pena di anni uno di reclusione, mentre per la continuazione con la sentenza passata in giudicato l'aumento si è limitato a tre mesi. Si lamenta, infine, la mancata motivazione in ordine alla disparità di tratta- mento con altri imputati. • 4.14. RU PP (avv. PP Rapisarda) Con un primo motivo di ricorso si lamentano manifesta illogicità e carenza di motivazione, nonché errata applicazione dell'articolo 74 d.P.R. 309/90,contestato al capo 1 della rubrica. Il ricorrente ricorda di essere stato condannato in entrambi i giudizi di merito per i reati di cui agli articoli 74 e 73 d.P.R. 309/90 aggravati ex articolo 416 bis 1. cod. pen. poiché ritenuto appartenente all'organizzazione criminale denominata Cappello-NA finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, operante in Catania dal mese di febbraio 2017 in permanenza, anche se gli ele- menti probatori a suo carico sono circoscritti al 2017. Il compendio probatorio è costituito essenzialmente dagli esiti dell'attività di intercettazione dalle videoriprese nonché dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi, quali NA SA, SA IA, AN RO e AS SA. Ricorda il ricorrente che la responsabilità del RU, noto nell'ambiente ma- lavitoso come "PE banana", sarebbe per i giudici di merito dimostrata in primo luogo dall'essere stato videoripreso, in diverse occasioni, mentre coordinava lo spaccio sulla piazza, dando disposizioni agli addetti sulle singole cessioni da ese- guire, predisponendo i turni di servizio, saggiando la qualità dello stupefacente da consegnare, ricevendo in diverse occasioni il denaro delle cessioni, provvedendo a effettuare conteggi dei profitti. Sono stati poi intercettati dialoghi che, secondo la Corte territoriale, non possono essere apprezzati quali monadi isolate, ma che vanno contestualizzati nell'ambito della febbrile attività di spaccio in corso con il pieno coinvolgimento del ricorrente. Si richiamano vari passaggi di pagina 57 della motivazione della sentenza impugnata che riguardano, ad esempio, la risposta al motivo di gravame inerente la implausibilità del passaggio del RU dal gruppo dei Cursoti Milanesi a quello dei Cappello-NA. Si ritengono, infine, sussistere a carico del RU chiare, coerenti e conver- genti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine alla destinazione dei pro- venti della piazza di spaccio ed in merito all'appartenenza dello stesso al gruppo dei Cappello-NA. 41 Sennonché, ad avviso del ricorrente, il tenore della motivazione formulata dal giudice del gravame del merito presterebbe il fianco a molteplici censure sul piano r dei vizi di legittimità poiché emergerebbero:
1. Un acritico avallo del teorema ac- cusatorio fatto proprio dal giudice di primo grado, attraverso una motivazione solo apparentemente autonoma rispetto a quella adottata nella prima decisione.
2. Una interpretazione personalistica ed unilaterale delle intercettazioni, che non si com- prende per quale ragione sia da preferire ad altri interpretazioni, inclusa quella elaborata dalla difesa nell'atto d'appello ed in sede di conclusioni.
3. La mancanza di ogni tipo di analisi e approfondimento in concreto delle dichiarazioni dei colla- boranti ritenuti di interesse.
4. Una parziale e sommaria valutazione delle do- glianze e delle articolate argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello, cui si darebbe risposta solo in parte. Così non si terrebbe conto, ad esempio, delle incongruenze tra quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia, peraltro in termini generici, sul ruolo e sull'attività che avrebbe svolto il RU anche sotto il profilo temporale, e le vicende giudiziarie che hanno riguardato e riguardano a tutt'oggi il ricorrente, che renderebbero già, ex se, oltremodo inverosimile l'asserito transito nel clan Cappello-NA. Si rammenta, infatti, che il RU è stato condannato in primo grado, nell'am- bito del diverso procedimento penale c.d. "Indipendenza"/per reati analoghi di cui agli articoli 74 e 73 d.P.R. 309/90, perché avrebbe promosso e diretto la diversa organizzazione criminale denominata dei Cursoti-Milanesi, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre, in altra vicenda processuale ancora in corso di giu- dizio, allo stesso è contestato il reato di associazione mafiosa aggravata per aver fatto parte del sodalizio denominato Cursoti-Milanesi fino all'anno 2012. Ora, quand'anche, come sostiene la Corte territoriale, possa non essere inu- suale che nelle dinamiche criminali un soggetto transiti da un gruppo a un altro, ciò non potrebbe affatto apparire verosimile laddove, come nel caso del RU, un individuo che in un clan -nella specie quello dei Cursoti-Milanesi- rivestiva il ruolo di diretOR promoOR dell'associazione, transiti in un altro gruppo criminale -quello dei Cappello NA -con ruolo di sottoposto ad altri soggetti a cui avrebbe dovuto rendere conto delle attività compiute e dai quali avrebbe dovuto prendere direttive. Non solo: la tesi dell'asserito transito si rivelerebbe evane- scente anche sotto il profilo temporale poiché non vi sarebbero elementi oggettivi o prove dichiarative specifiche che consentano di individuare in quale momento storico si sarebbe verificato tale passaggio. Sul punto si evidenzia che nessuno dei due giudici di merito si sis soffermato. Al contrario, i collaboratori di giustizia che hanno riferito sul RU, anche nel giudizio di appello, mentre sono stati concordi 42 nell'affermare che egli gestiva una piazza di spaccio, o non hanno dichiarato al- cunché sul fantomatico transito ovvero, in particolare il AS, ne hanno par- lato in termini assai generici privi di contestualizzazione temporale, riferendo solo notizie de relato. Peraltro, il collaboraOR AN, che ha riferito dell'appartenenza del RU al clan dei Cursoti Milanesi, ha confermato che lo stesso, in precedenza, pur senza essere affiliato al clan, aveva coadiuvato RO ER nella gestione delle piazze di spaccio, circostanza questa che avrebbe richiesto maggiore attenzione da parte dei decidenti. Parimenti, il ricorrente ritiene che le intercettazioni di interesse non offrano affatto come unica interpretazione possibile quella fornita dai giudici del merito, che sarebbe frutto di una valutazione personalistica ed unilaterale. Invero dalle stesse emergerebbe unicamente il rapporto di conoscenza intercorrente tra il Ru- scica e il coimputato CI IA, con il quale si è ritrovato anche in altre occasioni imputato in concorso per condotte di mero spaccio, risultando il conte- nuto delle stesse (alcune delle quali vengono trascritte in ricorso) alquanto ambi- guo. Secondo la tesi che si sostiene in ricorso un'attenta valutazione delle capta- zioni deporrebbe a favore della prospettata tesi difensiva che vede l'attività illecita di spaccio effettuata dal ricorrente per conto proprio e non in funzione prospettica associativa. RU custodiva in casa propria quanto ricavato dall'attività illecita compiuta proprio perché non faceva parte di alcuna associazione criminale. E in- fatti il denaro ottenuto dalle singole cessioni veniva spartito tra i concorrenti nel reato di spaccio alla fine di ogni giornata. Quanto alle videoriprese, viene evidenziato che, contrariamente all'assunto accusatorio fatto proprio da entrambi i giudici di merito, da essi emergerebbe sol- tanto un'attività di spaccio, ancorché continuata e posta in essere da soggetti di- versi, mentre i difetterebbero gli indici sintomatici della sussistenza di una vera e propria consorteria in termini di organizzazione e mezzi. Una corretta analisi di tali elementi avrebbe consentito, quindi, di inquadrare più correttamente la condotta del RU nell'ambito del solo reato di cui all'articolo 73 d.P.R. 309/90. Si evidenzia, peraltro, come il RU sia stato notato dagli operanti provve- dere talvolta direttamente alla consegna della droga agli avventori, circostanza questa certamente anomala per un soggetto con ruolo di spicco nell'associazione, anche per i rischi connessi ad un eventuale controllo delle forze dell'ordine e ad un susseguente arresto. Al riguardo, lo stesso collaboraOR di giustizia SA IA, su solleci- tazione del PM, specificava che "PE banana" spacciava con il genero, il figlio di AS RA e con quello che ho riconosciuto come Samuel. 43 Ci si duole, poi, che la Corte territoriale abbia del tutto sorvolato sulle dichia- razioni rese dal RU in sede di udienza preliminare, omettendo il raffronto tra le stesse e quelle rese dal AC. In particolare, il RU, nel corso dell'udienza, specificava che "la piazza era sua, che ce l'aveva da vent'anni e che l'aveva pagata e strapagata, e aveva indicato i ragazzi che lavoravano con lui cioè CI, suo cognato MP TA, a volte NG, qualche volta SS che faceva la vedetta. Tali dichiarazioni, lette in maniera coordinata con quelle rese dal coim- putato AC ZO IA e poi ribadite nel corso del giudizio d'appello con un memoriale, confermano per il ricorrente l'assunto difensivo secondo il quale RU gestiva per conto proprio in prima persona la piazza di spaccio allocata nei pressi della propria abitazione rifornendosi dal AC e facendosi saltuariamente coadiuvare per la vendita da alcuni soggetti cui andavano all'incirca 50 euro al giorno per l'attività svolta. Sottolinea il ricorrente che la presenza del AC in loco, riscontrata dalle videoriprese, non prova ex se, contrariamente a quanto sostenuto dagli inquirenti prima e dai giudici poi, che egli sovrintendesse alla cessione di stupefacenti, po- tendo trovare altra giustificazione, quale la gestione di un'attività commerciale, ed in particolare di un centro scommesse, sito proprio in quella piazza, per come dallo stesso dichiarato. Del resto, l'asserito ruolo di coordinaOR che si vuole attribuire al AC di detta attività di spaccio si porrebbe in contrasto con quanto ammesso dal RU in ordine alla gestione in proprio della piazza di spaccio di interesse. E conferme- rebbe la tesi difensiva, secondo cui la condotta del RU è sempre sTA il frutto di una determinazione estemporanea ed autonoma, ancorché in concorso con altri, affatto preordinata all'interno di un circuito ben organizzato. Si ricorda peraltro it che il ricorrente è da tempo soggetto tossicodipendente, e vanta pregiudizi tema di cessione di stupefacenti al dettaglio. Con un secondo motivo, si lamentano, sotto vari aspetti, vizio di motivazione ed errori e interpretazione ed applicazione di legge relativamente al trattamento sanzionatorio. Ci si duole che la Corte territoriale, nel ritenere infondati i motivi sull'applica- zione delle circostanze attenuanti generiche e sull'esclusione delle aggravanti con- 15 tesTA della recidiva, abbia operato una distorta valutazione degli atti di causa, frutto di un sommario ed acritico avallo del teorema fatto proprio dal primo giudi- cante e sottovaluterebbe tutto il comportamento processuale dell'imputato, che sin dall'inizio si è autoaccusato in ordine alla gestione della piazza di spaccio Riguardo al profilo della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416-bis.
1. cod. pen, con particolare riguardo a quanto si legge a pagina 57 della x 44 e N sentenza impugnata, si lamenta che la Corte territoriale avrebbe reso una moti- vazione apparente sintomatica del mancato vaglio in concreto dei requisiti che la condotta deve avere per la configurabilità dell'aggravante in questione. Si richiama in proposito il dictum di Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01 secondo cui, ai fini dell'integrazione dell'aggravante de qua, è impre- scindibile accertare che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di ap- portare un vantaggio alla compagine associativa. È necessario, però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali, al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione. Da ciò consegue che è fondamentale ai fini della configurazione della predetta aggravante dimostrare la presenza del dolo specifico. Analoghe considerazioni, per il ricorrente, valgono in ordine alla ritenuta reci- diva, in relazione alla quale la Corte territoriale avrebbe adottato una motivazione sostanzialmente ripropositiva di quella formulata in primo grado, a sua volta dal tenore formalistico, fondata sul mero dato emergente dal contenuto del casellario giudiziale, priva di concrete argomentazioni idonee a spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto che la condotta in questione fosse espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale del prevenuto, anche in considerazione dell'ef- fettiva portata dei pregiudizi penali, certamente riconducibili al suo stato di tossi- codipendenza, e alla loro risalenza temporale. Ci si duole che i medesimi parametri, ossia il riferimento ai soli precedenti penali del RU, sono stati utilizzati dal giudice del gravame del merito per escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, adottando ancora una volta a pagina 58 una motivazione di stile circa l'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle stesse. Infine, quanto alla dosimetria della pena, la stessa sarebbe frutto di un mero calcolo matematico che non consentirebbe di ripercorrere l'iter logico che ha por- tato entrambi i giudici di merito alla sua quantificazione.
4.15. SS DR (Avv. RC Tringali) Con un unico motivo di ricorso il difensore del SS lamenta violazione di legge e vizio motivazionale laddove la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il minimo edittale della pena ed escludere la recidiva. 45 Ci si duole, in particolare, che la Corte territoriale non abbia tenuto in debito conto gli elementi palesati dalla difesa, a cominciare dallo stato di tossicodipen- denza del ricorrente • 4.16. TA RC ND (Avv. PP Rapazzo) Con il primo motivo, si lamentano violazione dell'articolo, 73 comma 5, d.P.R. 309/90 e dell'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione della sentenza impugnata sostenendo che la stessa sarebbe del tutto carente di una adeguata e valida motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato contestato nell'ipotesi lieve. Non ci sarebbe stata, in particolare, quella valutazione complessiva del fatto richiesta dalle Sezioni Unite LO. Con il secondo motivo di ricorso, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, ci si duole che la sentenza impugnata abbia confermato il diniego di concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti ge- neriche. .
4.17. CA DR (Avv. NA TA IO NO) Con un unico motivo di ricorso si lamentano mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Secondo la tesi che si propone si sarebbe dovuto pervenire ad una sentenza assolutoria mancando ogni prova di commissione del fatto, anzitutto perché ri- guardo alla posizione dello CA non risultano attività di indagine, sequestri di stupefacente o diretta osservazione dell'imputato da parte delle forze dell'ordine che possano accreditare la tesi accusatoria. Tutto si fonda sulla interpretazione delle intercettazioni telefoniche. Ed in ordine proprio a tale attività si censura l'o- perato dei giudici di merito che avrebbero utilizzato conversazioni ed attività varie che non riguardano specificamente il ricorrente (come ad esempio quanto riportato alle pagine 82-83 della motivazione nelle quali si riferisce quanto fatto e detto dai coimputati ZZ, MI e US in circostanze ed episodi che nulla hanno a che fare con lo CA). In definitiva, i giudicanti avrebbero desunto la colpevolezza dello CA sulla scorta di alcune intercettazioni tra soggetti diversi dallo stesso senza che vi fosse certezza del collegamento tra queste conversazioni indizianti e il ricorrente, il quale, al più, potrebbe essere ritenuto consapevole di ciò che succedeva, ma non certo complice. In proposito, la Corte territoriale offrirebbe una motivazione del tutto lacunosa in quanto non spenderebbe alcuna parola per spiegare come la condotta posta in essere esclusivamente da altri possa estendere la responsabilità anche allo CA. 46 Si ammette che l'unica attività riferibile al ricorrente è quella che traspare dalle conversazioni ricordate a pagina 81 della motivazione della sentenza impu- gnata, su cui, tuttavia, i giudici del merito offrirebbero una interpretazione pale- semente illogica. Si tratta delle telefonate numero 226 del 7/06/2017 e numero 399 dell'8/6/2017, rispetto alle quali il ricorrente sostiene che la mancanza di co- noscenza circa il reale oggetto delle stesse con il SE e la MI, in uno all'esiguità delle somme in discussione (10-20 euro nella prima e 19+6 euro nella seconda) escluderebbero categoricamente che si stesse trattando della prepara- zione di una partita di droga da recapitare ad Enna, come afferma il decidente, se non altro per il costo del carburante che supererebbe il valore della droga • 4.18. DA PI PP (Avv. Michele RC Fazio) Con il primo motivo di ricorso si lamenta erronea applicazione dei criteri di cui all'articolo 81, comma 4, cod. pen. in relazione all'aumento di pena operato nei riguardi dei recidivi ex articolo 99, comma 4, cod. pen. Si ricorda in ricorso che la Corte catanese ha ritenuto correttamente determi- nata la pena irrogata allo DA nella misura complessiva di anni 16 e mesi 8 di reclusione, così ridotta per la scelta del rito. Ebbene si ritiene che vi sia stato un errore di applicazione dell'articolo 81, comma 4, cod. pen., secondo cui il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'articolo 81, comma 4, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza defini- tiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (così Sez. 4 n. 22545/2018). Apparirebbe, pertanto, evidente come nel caso di specie l'aumento di un terzo operato in applicazione dell'articolo 81, comma 4 cod. pen., dal giudice di primo grado appaia assolutamente ingiustificato in mancanza di una sentenza definitiva che avesse dichiarato l'imputato recidivo ex articolo 99, comma 4, cod. pen. Con un secondo motivo, si lamenta un'ulteriore violazione di legge in relazione all'aumento di pena, in quanto l'aumento di pena non inferiore ad un terzo per effetto della continuazione non viene operato sulla pena stabilita per il reato più grave di cui al capo 3 della rubrica, determinata in anni 11, quanto sulla pena già aumentata per effetto della recidiva e dell'aggravante comune di cui al comma 3 dell'articolo 74 d.P.R. 309/90, determinata in complessivi anni 18 e mesi 9 di re- clusione. • 4.19. SI IO (Avv. AN Pennisi) Con un unico motivo di ricorso si lamenta violazione di legge, con particolare riferimento agli articoli 62 bis e 133 cod. pen., laddove non è stata accolta la 47 richiesta difensiva di concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alle residue aggravanti (pagg. 79 e 80 della sentenza impu- gnata). Si ricorda che il SI aveva rinunciato a tutti i motivi di appello fatta ecce- zione per quelli attinenti alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggra- vanti e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ci si duole che la Corte territoriale, che pure ha ritenuto di escludere la con- testata recidiva, non abbia acceduto alle ulteriori richieste difensive tralasciando la condotta processuale immediatamente conseguente al fatto di reato tenuta dal Sirianni, di piena ammissione già in sede di interrogatorio di garanzia dei fatti di reato contestati, unitamente alle precise indicazioni delle modalità relative all'at- tività di cessione dello stupefacente, tutte circostanze che avrebbero certamente giustificato un trattamento sanzionatorio più mite. ⚫ 4.20. MP TA (Avv. SA LA) Con un unico motivo di ricorso si lamentano contraddittorietà, manifesta illo- gicità e mancanza di motivazioni in ordine alla mancata concessione delle circo- stanze attenuanti generiche ed all'esclusione della recidiva. Ricordata la giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione contrad- dittoria e la sentenza n. 183/2011 della Corte costituzionale, il difensore ricorrente lamenta che nel caso che ci occupa la Corte territoriale non motiverebbe in ordine Al criteri utilizzati per la quantificazione della pena e al diniego delle circostanze at- tenuanti generiche, così come al riconoscimento della recidiva. • 4.21. ZZ SA (Avv. TA Giunta) Il difensore ricorrente propone in relazione a tale imputato un ricorso in larga parte sovrapponibile a quello proposto per MI RA, che pure difende. E dunque anche per lo ZZ, con un primo motivo si lamentano violazione degli artt. 111 Cost, 6 e 13 CEDU e 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 73 dpr 309 del 1990. Come per la coimputata ci si duole che i giudici del gravame del merito ab- biano reso una sentenza che offre una motivazione apparente. Quanto appena esposto lo si potrebbe agevolmente individuare -secondo la tesi proposta in ricorso- nella parte in cui (pag. 82) i giudici di appello affermano che i termini "euro" e "macchine" utilizzati dalla ricorrente e dal coimputato CA 8 48 9 DR nel corso di alcune conversazioni telefoniche io in realtà nascondereb- bero il reale oggetto di dette conversazioni, ossia la sostanza stupefacente da fare pervenire all'altro coimputato ZZ SA. Il ricorrente lamenta che non sia stata fornita adeguata risposta ai motivi di appello sul punto laddove si era segnalato, in relazione al termine «euro>>, che non esisteva riferimento alcuno ad una partita di droga, tenuto conto che peraltro gli unici riferimenti riguardavano piccole somme di danaro. E che sarebbe in palese contrasto con le massime di esperienza in materia la circostanza che presunti for- nitori di droga si riferiscano cripticamente alla stessa ricorrendo a termini ricondu- cibili al denaro, ossia al profitto che si ricava dalle presunte cessioni illecite. Per quanto concerne, invece, il termine «macchine», era stato sottolineato che lo stesso aveva una sua logica coerente e lecita, riconducibile alla reale com- pravendita di un'autovettura che, seppur formalmente interessata alla signora BE MO UI, moglie di ZZ SA, era stata venduta da quest'ultimo alla MI in un arco temporale coincidente tra l'altro con quello dei fatti addebitati al ricorrente. Si contesta la risposta dei giudici del gravame e del merito che hanno ritenuto che non sia possibile ipotizzare come sostenuto dalla difesa che il suddetto termine sia riferibile a compravendita di un veicolo, trattandosi di mere congetture e che la tesi difensiva non sarebbe sostenibile in quanto non si comprenderebbe la ra- gione per cui la MI, cioè l'acquirente, avrebbe dovuto consegnare l'autovet- tura allo ZZ, ovvero il vendiOR. In realtà, secondo il ricorrente, la Corte territoriale confonderebbe i veicoli oggetto di compravendita perché l'acquirente, per acquistare la nuova automobile, doveva consegnare la sua precedente vettura dandola in permuta. Altra falla motivazionale nella sentenza impugnata la si potrebbe cogliere ri- spetto proprio alla produzione documentale attinente alla citata compravendita dell'autovettura Alfa 147, su cui si fondavano le specifiche e decisive doglianze difensive in ordine al contenuto delle intercettazioni. Si evidenzia anche che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni forma di motivazione anche rispetto ad un'altra circostanza postale all'attenzione, ovvero che non è mai stata accertata la disponibilità della droga che l'odierno ricorrente avrebbe ricevuto dai presunti fornitori catanesi, nonostante che a detta del giudice di primo grado sarebbero stati molteplici tali supposte forniture a favore dello ZZ e nonostante fossero stati predisposti servizi di osservazione e pedina- mento da parte della PG. Dunque, sotto quest'ultimo profilo sarebbe stato onere del secondo giudice indicare, sulla scorta di congrue e adeguate motivazioni, ag- ganciate ai dati probatori acquisiti, come l'assenza di disponibilità di cocaina in capo all'imputato fosse conciliabile con le conclusioni a cui era giunto il giudice di 49 primo grado nell'affermare la responsabilità. Purtroppo, ci si duole che nessuna risposta, nessuna motivazione e nessuna spiegazione sia stata materialmente for- nita dalla Corte territoriale con riguardo a tale ulteriore, specifica e dirimente do- glianza difensiva. Altra circostanza che connetterebbe le argomentazioni assunte dalla Corte et- nea in termini di non logicità e contraddittorietà sarebbe rivedibile con riguardo all'arresto di US SI e MI RA il 15/06/2017, laddove si afferma che la droga ritrovata in possesso delle stesse sarebbe stata destinata con certezza all'odierno ricorrente (pag. 83 della sentenza impugnata), A quest'ultima conclusione La Corte di appello giunge ponendo l'accento, al pari del primo giudice, sul contenuto del messaggio di testo inviato da MI RA poco prima del loro arresto alle 21:26 a tale NI Di IA, soggetto mai identificato, con il quale informava quest'ultimo che quel giorno non avrebbe potuto procedere alla consegna. Ebbene, rispetto a tali argomentazioni si evidenzia in ricorso che, se fosse corretta la conclusione resa dalla Corte territo- riale, non si comprenderebbe perché la MI, il giorno successivo all'arresto, contatti telefonicamente non il ricorrente, cioè il presunto destinatario della droga sequestrata, bensì il predetto NI Di PI, informandolo di quanto accaduto e concordando con lo stesso un nuovo incontro. Ulteriore profilo di censura della sentenza impugnata concernerebbe l'assenza di contatti, incontri, scambi di messaggi e di telefonate tra l'imputato e SE AZ e/o CA DR, ossia i soggetti che avrebbero rifornito il primo della sostanza stupefacente. Su tale argomento vi sarebbe addirittura un'assenza gra- fica di ogni forma di motivazione Ancora, ci si duole che il secondo giudice nulla dica rispetto ad un altro ele- mento oggetto di specifica censura nei motivi di appello, ovvero l'assenza di ri- scontri probatori riguardanti la presunta consegna di cocaina da parte di SE AZ e CA DR sia alla MI sia alla US, cioè a quei soggetti che si sarebbero occupati materialmente della consegna finale della sostanza ille- cita all'odierno ricorrente. Altro profilo di logicità riguarderebbe la supposta cessione della droga ricevuta dal ricorrente a terzi rimasti ignoti, Peraltro, si sottolinea che a carico del ricorrente non c'è mai stato alcun se- questro di droga Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 111 Cost, 6 e 13 CEDU e 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti di cui all'imputazione nella meno grave ipotesi di cui all'articolo 73, comma 5, DPR 309/90. 50 La Corte territoriale, alle pagg. 83-85 della sentenza impugnata, avrebbe ri- sposto alle doglianze sul punto con delle mere formule di stile. Con terzo motivo, sempre sotto la cumulativa censura di violazione degli artt. 111 Cost, 6 e 13 CEDU e 125 e 546 cod. proc. pen. e di vizio motivazionale il ricorrente lamenta la mancata concessione del minimo della pena. Sul punto si sostiene che la Corte territoriale non indicherebbe le ragioni so- stanziali per cui ha ritenuto adeguata la pena irrogata. • 4.22. RR VA (Avv. FA PP Presenti) Con un primo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'articolo 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309/90. Il difensore del RR ricorda che con i motivi di appello aveva evidenziato come il proprio assistito fosse stato ripreso sui luoghi di cui all'imputazione solo in alcune occasioni, e in particolare nel periodo compreso tra i mesi di aprile-maggio 2017, il che appare contrastare con la ritenuta partecipazione all'associazione, che si fonderebbe esclusivamente su alcuni singoli e sporadici episodi che al più po- trebbero rilevare ai sensi dell'articolo 73 d.P.R. 309/90. Si evidenzia che solo occasionalmente le videoriprese hanno mostrato il RR che svolgeva il ruolo di pusher ovvero di vedetta, coadiuvando in alcune occasioni, l'attività di spaccio compiuta da altri soggetti. Tale circostanza dimostrerebbe so- lamente come il ruolo ricoperto dallo stesso non fosse diverso da quello di un semplice subalterno impiegato dall'associazione per la mera vendita al dettaglio della sostanza stupefacente e non di partecipe dell'associazione stessa. In altri termini, i giudici del merito avrebbero dovuto individuare, ma secondo il ricorrente non l'hanno fatto, tutta una serie di comportamenti tali da poter qua- lificare il RR come soggetto pienamente inserito nel sodalizio criminale. Si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe operato un buon governo della giurisprudenza di legittimità in materia. Si richiamano in particolar modo i dicta di Sez. 5 n. 36859/2013 e Sez. 6 n. 7627/2019 laddove, nel descrivere la presunta attività dell'imputato, viene specificato a pagina 38 della sentenza impu- gnata che lo stesso si occupava di "consegnare denaro". In realtà, si sostiene che il RR operasse solo piccole cessioni occasionali, che trovavano una sua giustificazione nel suo stato di tossicodipendenza provato peraltro dalla certificazione al SERT. Ed infatti lo stesso imputato, sentito a spon- tanee dichiarazioni, non ha mai negato di avere spacciato insieme ai soggetti coin- volti, ma ha affermato di averlo fatto solo occasionalmente per guadagnare qual- cosa, ovvero per poter reperire lo stupefacente di cui lo stesso ha sempre fatto uso. 51 Tali dichiarazioni troverebbero conferma nel fatto che lo stesso veniva ripa- gato attraverso la dazione di stupefacenti e non in denaro, così come avvenuto il 10/06/2017 quando, dopo avere consegnato del danaro, riceveva in cambio una palla di cocaina. Non sussisterebbero pertanto gli indici della partecipazione dello stesso al sodalizio. Si richiamano in particolar modo i dicta di Sez. 1 n. 45612/2018, Sez. 6 n. 9927/2014, Sez. 6 n. 2150/2020 e Sez. 6 n. 10427/2018. Con un secondo motivo, si lamenta motivazione insufficiente in relazione al diniego di applicazione dell'articolo 62 bis cod. pen. L'impugnata sentenza sarebbe anche mancante di motivazione quanto al di- niego delle circostanze attenuanti generiche e alla pena quantificata in misura ec- cessiva, tenuto conto del numero esiguo di episodi che hanno visto coinvolto il RR. Con il terzo motivo, si lamentano erronea applicazione della disciplina in ma- teria di continuazione e motivazione insufficiente in relazione al diniego della con- tinuazione con i reati di cui alle prodotte sentenze. Si rileva che il giudice di primo grado, a pagina 143 della propria sentenza, aveva scritto che «deve ritenersi sussistente il vincolo della continuazione tra tali fatti e quelle di cui alle condanne passate in giudicato» anche se, nel calcolare la pena, non ne aveva tenuto conto, del che ci si era specificamente lamentati con i motivi di appello. Ebbene, ci si vuole che la Corte territoriale abbia superato le censure della difesa rilevando di non ritenere sussistente il vincolo della continuazione per i di- versi titoli di reato contestati nelle sentenze prodotte, ma tale affermazione si risolverebbe in una reformatio in peius di quanto stabilito in primo grado. In ogni caso si ribadisce che nel caso sussistono tutti i presupposti per appli- care la disciplina del reato continuato posto che, pur trattandosi di rapine, i delitti giudicati separatamente con le sentenze prodotte appaiono tra loro collegati da un rapporto di connessione, psicologica e teleologica, immediato e diretto. Ed invero i comportamenti posti in essere dal RR si sarebbero realizzati in un periodo di tempo circoscritto a causa del suo stato di tossicodipendenza. Successivamente al ricorso, in data 8/3/2024, il difensore del RR ha pre- sentato dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen, ribadendo con il primo la doglianza in ordine alla violazione dell'articolo 74, su cui la Corte territo- riale non avrebbe adeguatamente motivato, laddove l'aver partecipato alla com- missione in diversi giorni e comunque non consecutivi e sempre con persone di- verse, nonché l'aver deciso di commettere delitti di rapina in un luogo assai di- stante dimostrerebbero l'insussistenza di un accordo tra i sodali. Con un secondo motivo, si ribadisce la richiesta di applicazione della conti- nuazione con le sentenze che vengono anche prodotte in copia. 52 Tutti i ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
5. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi proposti dal PG relativamente alle assoluzioni di NA Con- TO e GN PP DO, in larga parte tesi a sollecitare a questa Corte di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio, ed in primis delle dichia- razioni dei collaboratori di giustizia, sono manifestamente infondati e, pertanto, il ricorso della parte pubblica va dichiarato inammissibile. Tutti i motivi proposti dagli imputati sono anch'essi manifestamente infondati e, pertanto, tutti i ricorsi degli stessi vanno dichiarati inammissibili.
2. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici del merito, dunque, il com- plesso materiale d'indagine, costituito da verbali di pedinamenti, appostamenti, dalle numerose relazioni di servizio, dai provvedimenti giurisdizionali a carico di molti dei coimputati, dai verbali di sequestro, dai verbali di individuazione di per- sona, dagli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ha consentito di ritenere provata l'esistenza delle due associazioni criminali ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui ai capi 1) e 3) dell'imputa- zione. Già il giudice di primo grado, come ricorda la sentenza impugnata, si è sof- fermato esaustivamente sui parametri normativi relativi al reato associativo og- getto di contestazione, parametrando l'excursus giurisprudenziale sulla configura- bilità astratta della fattispecie associativa a quanto emerso in concreto nel pre- sente processo. E ha indicato anche i criteri di lettura delle conversazioni intercet- TA (molte tra gli stessi indagati) soffermandosi sulla genuinità dei dialoghi e sui criteri di individuazione degli interlocutori (utenze - luoghi di intercettazione - modi di chiamarsi durante i dialoghi). Il tutto, dunque, ha consentito di ritenere provata la contemporanea esistenza di due associazioni a delinquere dedite al traffico di sostanze stupefacenti operanti nelle due diverse zone del medesimo quartiere San BE Nuovo di Catania, con l'attribuzione in favore del clan Cappello-NA della zona situata all'incrocio tra Corso Indipendenza e via A. La Marmora e l'assegnazione ai Cursoti di quella sita in prossimità di Piazza San Leone, sulla base degli accertati stabili rapporti tra gli associati, di una reale struttura organizzativa, rivelata dalla predisposizione di nascondigli, di centri di smistamento delle dosi, dalla realizzazione di cospicui giri d'affari, implicanti, da un lato, un impiego di capitali e, dall'altro, la necessità di 53 poter contare su soggetti dediti alla distribuzione e messa in commercio della droga. In particolare, i giudici di merito hanno dato conto dell'emergere di molteplici rapporti tra quasi tutti gli imputati (anche riguardo a condotte illecite in tema di detenzione e cessione di stupefacente del tipo cocaina e marijuana), riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, rapporti che si è ritenuto assurgano, sulla base del materiale probatorio disponibile, a frazioni indeterminate di un programma criminoso comune, apparendo legati da una pianificazione pre- liminare (li una indeterminata serie criminosa tra gli stessi soggetti, vincolati da una percepibile ripartizione di ruoli costanti e puntuali e dal perseguimento di fi- nalità comuni ai vari imputati. Sempre secondo la concorde ricostruzione dei giudici del merito, le attività di osservazione e controllo con conseguente sequestro di stupefacente, nonché gli arresti di chi risultava direttamente collegato alla illecita detenzione, hanno offerto non solo prova delle illecite cessioni o della illecita detenzione di rilevanti quanti- tativi di cocaina e marijuana, ma, soprattutto, hanno mostrato l'esistenza delle ciTA piazze di spaccio di Corso Indipendenza e della piazza di spaccio di San Leone/via San Leone - via dell'Adamello, e delle concrete modalità di siffatte ge- stioni in forma organizzata da parte dei due gruppi criminali. Emerge, cioè, un meccanismo ben oleato, funzionante e dinamico di investi- menti di capitali da parte di alcuni dei partecipanti, di suddivisione di ruoli in ordine all'attività di traffico, con distinzioni tra diversi tipi di vedette, poste, contempora- neamente in diverse postazioni a presidio della piazza di spaccio, strutturata come una roccaforte, di diversi luoghi per la custodia e lavorazione degli stupefacenti, di corrieri addetti a prelevare le sostanze stupefacenti dai luoghi di occultamento, di soggetti che ricevevano dai pusher il denaro provento delle cessioni e provve- devano poi a fine turno a ripartire, quale stipendio a quanti avevano operato sulla piazza, di pusher, o di concrete modalità di distribuzione della droga. Si è evidenziato, sin dalla sentenza di primo grado, come le specifiche con- dotte di detenzione e spaccio poste in essere dagli imputati, in uno al contenuto delle videoriprese, ai costanti contatti tra gli stessi e gli altri correi (così come ricostruiti sulla base delle conversazioni intercetTA e delle videoriprese), dimo- strino che tra gli imputati vi fosse un accordo, non riducibile ad un mero vincolo occasionale circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati, quanto, piuttosto, ad un legame caratterizzato da evidente stabilità e continuità, da una particolare frequenza ed intensità di rapporti, dalla interdipendenza delle condotte, dalla predisposizione di mezzi finanziari con i quali si effettuavano gli approvvigio- namenti di sostanza stupefacente e si provvedeva ad assicurare la difesa legale 54 . . . . 4 agli affiliati detenuti, da una precipua distribuzione interna di compiti, dall'appron- tamento di mezzi comuni, in primis di luoghi ove occultare la sostanza stupefa- cente mentre era in corso Io spaccio, con una singolare ripartizione dei compiti, dalla sussistenza di un programma comune per la realizzazione di una serie inde- terminata di delitti relativi al traffico di sostanze stupefacenti, dalla presenza di capì, nonché dalla conoscenza reciproca tra i partecipanti. Sussistenza della associazione che veniva anche desunta, per i giudici di me- rito, dalla conclamata comunanza di vita e dalla sussistenza di un vincolo non circoscritto ad uno o più dazioni o cessioni di sostanza stupefacente, ma esteso ad un generico programma delittuoso, destinato a permanere anche dopo la commis- sione dei singoli delitti. A completamento del patrimonio investigativo così acquisito sono sTA rac- colte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ME Di UR (interrogatorio del 10.2.17), SA NA (interrogatorio del 13.7.17), GO RO NG e IA SA (inter-rogatori del 12.4.18), nonché - da ultimo AN - Di UR (interrogatorio del 14.11.17, reso nel diverso procedimento, operazione 'Camaleonte', e versato dal PM agli atti del presente in udienza preliminare); nel corso del giudizio di appello sono stati inoltre sentiti i collaboratori di giustizia AS SA e ST ME. Inoltre, numerosi imputati ammettevano nel corso dell'interrogatorio di ga- ranzia o con dichiarazioni spontanee seppur cercando di ridimensionare gli ad- debiti i fatti loro contestati. Grazie alle attività tecniche di captazione si accertava l'esistenza di un acceso contrasto, in atto all'epoca, tra le famiglie mafiose di riferimento operanti nella sona, verosimilmente connesso alla ripartizione delle attività di spaccio nel quar- tiere di San BE Nuovo di Catania. La contrapposizione fra i gruppi aveva quindi trovato una composizione nella suddivisione delle aree di interesse, con l'attribu- zione in favore dei Cappello-NA della zona situata all'incrocio tra Corso Indipendenza e via A. La Marmora e l'assegnazione ai Cursoti di quella sita in prossimità di piazza San Leone. Complessivamente, come ricorda la sentenza impugnata, le attività tecniche d'intercettazione telefonica e di videoripresa consentivano di osservare le due or- ganizzazioni lungo un arco di tempo compreso tra la fine di gennaio (data di avvio delle captazioni telefoniche) e il mese di giugno 2017. 1 maggiori riscontri a sup- porto dell'ipotesi investigativa vennero dall'installazione e dall'attivazione dei pre- sidi tecnici di videoripresa (a partire, quindi, dal 2.3.17).
2.1. La sentenza impugnata, alle pagg. 11 e ss., descrive, dettagliatamente passando in rassegna il materiale probatorio, prima la piazza di spaccio di Corso Indipendenza - via A. La Marmora. 55 L'attività di videosorveglianza nell'area interessata all'attività di spaccio de- scritta ai capi 1 e 2 della imputazione si è protratta senza -- si legge in sentenza- soluzione di continuità dal 2 marzo 2017 al 16 giugno 2017 ed ha fornito la prova dell'intensa attività di spaccio svolta nei luoghi in questione, consentendo altresì di accertare le modalità operative del sodalizio criminale, fornendo indicazioni in ordine ai ruoli e alle mansioni dei singoli sodali e, comunque, dei soggetti coinvolti nella gestione dell'attività criminosa. A tale attività si è aggiunta quella di captazione delle conversazioni telefoni- che, che, secondo i giudici del merito, ha corroborato l'ipotesi investigativa e ha consentito di cogliere il ruolo di promoOR e organizzaOR rivestito all'interno del sodalizio da ZO IA AC, segnatamente il suo impegno nell'impartire ordini, a fornire indicazioni sulla ripartizione dei proventi confluiti nella cassa co- mune, e, più in generale, sull'esercizio del suo potere decisionale e sulla sua ca- pacità di mantenersi informato di ogni circostanza rilevante per la vita dell'asso- ciazione. Inoltre, le conversazioni intercetTA hanno consentito di cogliere moda- lità di spaccio diverse da quelle rese palesi dalle videoriprese, come le cessioni concordate telefonicamente con i clienti da parte di RO ZI e IA CI. - -Le fonti di prova si legge ancora in sentenza sono, inoltre, costituite dai : servizi di o.c.p. finalizzati ad acquisire elementi di riscontro, i quali hanno consen- tito di operare interventi mirati sulla piazza di spaccio con l'identificazione di sog- getti che non erano conosciuti agli operanti addetti alle videocamere, con l'arresto in flagranza di diversi pusher e con il sequestro di sostanze stupefacenti. La piazza in oggetto trovava la sua collocazione in corrispondenza della inter- sezione tra corso Indipendenza e via La Marmora. Nel medesimo luogo, come mo- strato dalle videoriprese e confermato dalle dichiarazioni dei collaboranti, vi erano un esercizio commerciale (una sala giochi, una SNAI) riferibile proprio a ZO IA AC e l'abitazione di ON NA (in Corso Indipendenza 87). In tale luogo, a fronte del notevole traffico veicolare e della consistente pre- senza di pedoni, gli imputati procedevano quotidianamente all'attività di spaccio di cocaina, ceduta agli acquirenti in singole dosi o anche in quantitativi più consi- stenti. Sempre nel luogo in questione, i giudici di merito danno conto nei loro prov- vedimenti che, per come emerge dagli esiti dei servizi di videoripresa, avvenivano degli incontri fra esponenti di rilievo del clan Cappello-NA, in coincidenza dei quali gli inquirenti verificavano la sospensione, pur in presenza di clienti, dell'attività di spaccio sino a quel momento portata avanti.
2.2. Alle pagg. 17 e ss. la sentenza impugnata si occupa della piazza di spaccio di via San Leone e ricorda che, con riferimento al sodalizio di cui al capo 3) dell'im- 56 putazione, le attività investigative presero avvio dall'arresto in flagranza di Con- TO ER, IO IA CC, SA NA e AN DO, eseguito il 26 gennaio 2017. Anche qui furono operate delle videoriprese e dalla visione dei fotogrammi è stato infatti possibile cogliere le diverse fasi delle numerose cessioni, la contratta- zione e la consegna dello stupefacente ai clienti, i ruoli ricoperti dai sodali, il tutto coordinato e organizzato in veri e propri turni di lavoro, con l'impiego di cautele specifiche, tra cui luoghi per l'occultamento dello stupefacente diversi da quelli di cessione. Le indagini hanno consentito di accertare la costante presenza sulla piazza di spaccio di molti degli imputati. -Il sodalizio si ricorda ancora in sentenza · disponeva di diversi luoghi de- putati alla custodia della droga, e precisamente di una nicchia all'interno dell'abi- tazione di PP CC, sita in via dell'Adamello n. 19 e dello stabile di via San Leone 18 (con ingresso anche da via dell'Adamello 61), all'interno del quale, in un appartamento di proprietà di EO ER sito al piano seminterrato, utiliz- zato anche per la vendita di sostanza stupefacente di tipo cocaina. In tale luogo si registrava peraltro l'ingresso sistematico dei sodali a seguito dei contatti con i clienti. L'ingresso dello stabile su via dell'Adamello era sorvegliato da due cani di razza "pitbull", mentre l'ingresso di via S. Leone, invece, aveva un primo cancello chiuso da un lucchetto (attraverso il quale veniva consegnato Io stupefacente), e a seguire una porta blindata. Sul pianerottolo d'accesso veniva allestito il sistema di videosorveglianza, che registrava - tra l'altro - l'ingresso sistematico dei sodali a seguito dei contatti con i clienti. Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito l'attività di spaccio in questione veniva pianificata nel dettaglio e organizzata in termini imprenditoriali con al vertice AB PP ER, che forniva direttive al gruppo e program- mava il traffico di sostanze stupefacenti. Nell'ambito dei rispettivi turni, i sodali si alternavano, svolgendo mansioni specifiche (ancorché non esclusive), comunque funziona li a garantire l'operatività della piazza. L'area della piazza di spaccio era costantemente presidiata da vedette, le q uali si occupavano di segnalare l'eventuale presenza delle forze dell'ordine. Dalle conversazioni intercetTA e dalla visione delle immagini capTA è stato quindi possibile ricostruire le modalità di funzionamento della piazza di spaccio in argomento. 5 57 2 3. Orbene, come anticipato, il ricorso proposto dal P.G. contro le confermate assoluzioni di ON NA e di ON GN è manifestamente in- fondato in quanto ripropositivo di tesi già vagliate dai giudici di secondo grado e richiedente una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Per contro la Corte territoriale, con motivazione logica e congrua con la quale, in realtà, il ricorso della parte pubblica non si confronta criticamente, ha dato atto non solo di non poter approntare una motivazione rafforzata in grado di ribaltare le pronunce assolutorie di primo grado, ma anche di condividere le argomentazioni di quest'ultimo. Dunque, già il giudice di primo grado e poi quello di appello, pronunciando sul gravame nel merito proposto dal PM, hanno ritenuto che non fossero emersi ele- menti atti a pervenire ad una pronuncia di condanna nei confronti di NA ON, cui pure l'editto accusatorio imputava il ruolo di capo e promoOR della piazza di spaccio di cui al capo ROLE. Per NA, come si dirà, entrambi i giudici del merito hanno ritenuto che egli non svolgesse alcun ruolo rispetto alla piazza di spaccio, ma che il rispetto e anche il contributo economico che gli veniva riconosciuto derivasse esclusivamente dalla familiarità con i capi della consorteria mafiosa dei Carateddi-NA. Per GN, invece, che i pur documentati e sospetti viaggi a Napoli non offrissero elementi per poter essere messi in relazione alle imputazioni del presente pro- cesso.
3.1. Il giudice di primo grado motiva in ordine all'assoluzione di ON Bo- naccorsi "classe 1986" o "ON il giovane"- così individuato per distinguerlo dalla omonimo fratello del padre ZI, ovvero lo zio "ON il vecchio" - alle pagg. 63 e seguenti della propria pronuncia, dando conto di non poter pervenire ad un'affermazione di penale responsabilità in relazione alla specifica consorteria ex art. 74 d.P.R. 309/90 indicata nel capo di imputazione sub 1 e, soprattutto, al periodo della contestazione che parte da febbraio 2017. ON NA classe 1986 è stato chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi 1) e 2), ovvero di quelli di cui agli artt. 74 (nella qualità di capo e promo- OR) e 73 D.P.R. 309/90, entrambi aggravati dall'art. 416-bis.
1. cod. pen. e rela- tivi alla piazza di spaccio di via La Marmora nella zona di S. BE. Secondo la contestazione, collocata temporalmente "da febbraio 2017 in per- manenza", egli avrebbe commesso i fatti impartendo direttive agli altri sodali, coordinando la loro attività, assumendo decisioni di rilievo, gestito la cassa comune dell'associazione ed i rapporti con i fornitori dello stupefacente. La sentenza non delinea un imputato estraneo al contesto criminale catanese, e in particolare non esclude, anzi conferma, l'appartenenza al sodalizio mafioso 58 che reca il nome della propria famiglia, anche detto anche dei "Carateddi". E prende anche in considerazione l'ipotesi che inizialmente quella medesima piazza di spaccio abbia fatto a lui riferimento. Tali precisazioni si rendono necessarie perché, sia nel proposto appello del PM che nell'odierno ricorso per Cassazione del PG, il rappresentante della pubblica accusa sembra dare poco rilievo al dato temporale. La sentenza di primo grado prende in considerazione, in primis, le dichiara- zioni del collaboraOR di giustizia SA NA, cugino del ricorrente di cui ci si occupa, a proposito del fratello di ON NA, ovvero di SI, come lui figlio dello zio ZI. Il propalante indica in SI NA colui che divenne responsabile del gruppo facente capo allo zio nel marzo 2017, allorquando lo zio ZI decise di estromettere lui e suo padre dalla famiglia. Il collaboraOR di giustizia ricorda che apprese tale circostanza mentre si tro- vava nell'aula bunker di Bicocca da parte della sorella e che fece sapere al cugino SI che per lui andava bene. Tuttavia, poiché molti ragazzi facenti parte della famiglia cominciavano a schierarsi contro di lui, SI aveva consultato suo fra- tello ON, e quindi si era accordato con SA NA nel senso che SI avrebbe mantenuto il ruolo di referente per la zona del Passarello mentre lo stesso SA NA avrebbe tenuto il controllo della zona di San BE attraverso AC IA, cui egli affidò il compito di gestire gli affari di spaccio di quella piazza. In altri termini SI, con il placet del fratello ON, odierno imputato, cugini del collaboraOR di giustizia, raggiunsero all'epoca (coincidente con il pe- riodo delle investigazioni) un accordo con lui per dividersi le zone, per cui una venne controllata da SI NA e l'altra, attraverso IA AC, da SA NA. Rispetto alla gestione della piazza di spaccio di cui al capo 1) dell'odierna imputazione il collaboraOR di giustizia esclude, dunque, dal marzo 2017, un coin- volgimento diretto di ON NA classe 1986, anche se riferisce che prima di definirsi la spartizione del territorio egli sarebbe stato consultato per ot- tenerne il "via libera" dal fratello SI. La sentenza di primo grado riporta poi le dichiarazioni di AN Di UR, il quale parla di ON NA classe 1986 come del "referente a San Be- rillo", ma, come evidenzia il gup, tale collaboraOR di giustizia sembra fare riferi- mento per conoscenza indiretta- ad una fase precedente all'accordo tra cugini sopra ricordato, epoca precedente in cui, con tutta probabilità, ON NA corsi classe 1986 era effettivamente il referente per la zona Di San BE. Dopo, 59 invece, come riferito dall' interessato, a seguito dell'accordo di spartizione, il refe- rente per il gruppo a San BE era diventato SA NA che gestiva la piazza attraverso il AC. Quindi, il giudice di primo grado dà conto che non c'è alcun contrasto tra la dichiarazione resa da SA NA relativa ad una sua designazione al referente del gruppo per la zona di San BE in epoca successiva al Marzo del 2017 e quella del Di UR, che parla di referente a San BE di ON Bo- naccorsi classe 1986, ma evidentemente per un periodo precedente a quello dei fatti di cui all'imputazione. Il giudice di primo grado rileva anche come perfettamente coerente con quanto sopra sia anche quanto riferito su ON NA da IA SA (pag. 64) che pure fa riferimento a un periodo precedente alla spartizione delle aree di competenza tra i cugini ovvero un periodo precedente alla cattura del col- laboraOR quindi al più tardi al 2016. Ancora il giudice di primo grado, a pagina 65, riporta un altro stralcio della dichiarazione di SA NA che effettivamente ricorda, a proposito di AC che egli si era affiliato nel 2014 e che era stato introdotto nel clan da ON NA. Ma si tratta, ancora una volta, di fatti riguardanti un periodo antecedente a quello di cui all'imputazione e che evidenziano, come pone in rilievo lo stesso giudice di primo grado, il ruolo all'interno dell'associazione mafiosa di conTO NA classe 1986, scarcerato nel 2014 che era un membro di rilievo in grado di affiliare anche altri partecipi al clan mafioso. A pag. 66 della propria pronuncia il giudice di primo grado individua il punto centrale di quanto riferito dal collaboraOR di giustizia SA NA a pro- posito di ON NA (ci. '86): «Riconosco nella foto n. 24 NA ON, mio cugino di cui ho già parlato. Egli non si occupa di niente, non so neanche perché faccia parte dell'associazione. ON è manipolato da chiunque, non gode di grande considerazione in quanto troppo debole. lo più volte gli consi- gliai di lasciar perdere e sganciarsi dal clan». Ebbene, tanto premesso, per il gup non vi sono elementi sufficienti per rite- nere ON NA capo e promoOR della piazza di spaccio di cui al capo 1 nel periodo oggetto della contestazione (da febbraio 2017 in permanenza). Ed infatti, proprio alla luce delle dichiarazioni di SA NA, viene ritenuto che debba ragionevolmente escludersi che l'imputato abbia svolto tale ruolo nel periodo compreso tra marzo 2017 e il luglio del 2017, data dell'inizio della collaborazione di SA NA. Non a caso, come si ricorda in sentenza, SA NA veniva osser- vato giungere sui luoghi dello spaccio nel corso di vere e proprie riunioni tra i vertici del sodalizio di cui al capo 1 (cfr. immagini del 6, 20, 28 marzo 2017), 60 -nonché e ciò evidenzia la sua posizione di responsabilità in seno al sodalizio - in occasione del sequestro della cocaina nell'appartamento dello MP, subito dal gruppo in data 9.5.17. La presenza sui luoghi di ON NA veniva, invece, registrata in data 8, 29 marzo, 15 aprile 2017. In particolare, in data 8 marzo 2017, alle ore 17:20, ON NA compariva sui luoghi dello spaccio - ove contestual- mente si registrava la sospensione dell'attività di cessione prima in corso - e veniva salutato con un bacio in bocca dai sodali ivi presenti;
in data 29 marzo 2017, al rientro dalla trasferta napoletana, egli veniva inquadrato nella piazza di spaccio insieme ai coimputati ZI, RR, RU, LO, AC e NG;
in data 15 aprile 2017, NA e AC si separavano dai sodali presenti sulla piazza in quel momento ed entravano insieme nel condomino di corso Indipendenza 87, ove risiede il NA. Ciò posto, rilevava ancora il giudice di primo grado che quanto captato dalle videoriprese con riferimento alla figura di ON NA cl. 1986 non è suf- ficientemente dimostrativo di un suo coinvolgimento, con la qualità di capo e pro- moOR, nell'associazione di cui al capo 1; e ciò anche alla luce delle dichiarazioni di SA NA e di quanto si dirà di qui a poco in ordine alle trasferte napoletane del GN. Il comportamento assunto dai coimputati in occasione delle comparizioni di ON NA nella piazza di spaccio - quindi la sospensione delle attività di smercio di stupefacente fino a quel momento in corso e anche lo stesso bacio sulla bocca a lui tributato dai coimputati viene logicamente ritenuto legato più alla - sua appartenenza mafiosa (e al rispetto a lui manifestato dagli affiliati e dai comuni gregari) che allo specifico ruolo a lui contestato. Le videoriprese - veniva ancora evidenziato - non consentono poi di compren- dere il tenore delle conversazioni del NA con il AC o con gli altri sodali, non potendosi quindi ritenere con certezza che i dialoghi in questione avessero avuto ad oggetto lo spaccio di stupefacenti e non invece qualunque altro affare, anche illecito. Ricordava, ancora il Gup, che, per ciò che attiene al periodo immediatamente precedente all'assunzione del comando del gruppo criminale da parte di SA NA (quindi prima del marzo del 2017), gli elementi investigativi acquisiti e la stessa attività tecnica di intercettazione (già attiva nel corso di febbraio 2017) non hanno fornito la prova di un esercizio in concreto da parte di ON NA corsi delle prerogative connesse al proprio ruolo direttivo. Per quanto attiene in- vece al periodo successivo all'avvio della collaborazione di SA NA, non vi sono elementi di riscontro alle dichiarazioni di AN Di UR circa l'effettiva assunzione del comando del gruppo criminale da parte dell'imputato. 61 Con tale motivazione, a seguito dell'appello del PM₂era dunque chiamata a confrontarsi La Corte catanese. E per giungere ad un'eventuale sentenza di con- danna avrebbe dovuto pronunciarsi con una motivazione c.d. rafforzata, che, se- condo il consolidato dictum di questa Corte,deve essere intesa nel senso - come correttamente ricorda la Corte catanese che impone di confutare specificamente - i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. ex multis la sentenza n. 24439/2021). Peraltro, come pure ricordano i giudici del gravame del merito, l'obbligo di motivazione rafforzata è concorrente, e non alternativo, con quello di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la sentenza di appello che ribalti la decisione assolutoria di primo grado, con condanna dell'imputato, postula l'a- dozione di una motivazione rafforzata e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimen- tale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (sentenza n. 16131). Perciò, i giudici di appello, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, hanno proceduto alla rinnovazione dibattimentale disponendo l'escus- sione non solo dei nuovi collaboratori chiesti dall'appellante PM (Castorino e Lii- stro) ma anche il nuovo esame di quelli già ascoltati in primo grado (NA SA, SA e Di UR). Ebbene, come si diceva poc'anzi, all'esito di tale escussione, la Corte territo- riale non solo non ritiene di avere acquisito ulteriori elementi atti a consentirle, con una motivazione rafforzata, di ribaltare il verdetto assolutorio del primo giu- dice, ma dà conto di condividerne le conclusioni nel senso di non poter pervenire ad una sentenza di condanna sulla scorta da un lato di una condotta (quale il comportamento di 'reverenza' manifestato nei confronti dell'imputato) in sé su- scettibile di diversa interpretazione - in considerazione dell'appartenenza familiare al clan mafioso e dall'altro di indicazioni dei collaboratori di giustizia le quali o negano recisamente che NA ON classe 1986 abbia svolto un ruolo nella piazza di spaccio (è il caso di NA SA), o si riferiscono - peraltro, in termini generici a periodi antecedenti alla contestazione o a diverse piazze - (SA, Di UR). Come rilevano i giudici del gravame del merito ciò è implicitamente ammesso anche dal PM impugnante, se è vero che ha infatti chiesto l'escussione di un nuovo collaboraOR di giustizia, il citato AS SA, e successivamente anche di ST ME, che aveva intrapreso il proprio percorso di collaborazione nel febbraio 2022 e che, già in considerazione della sua appartenenza al clan Cappello- NA, era ritenuto in possesso di ulteriori informazioni idonee a chiarire la posizione ed il ruolo di NA ON ci. 1986. 62 Come ricorda la sentenza impugnata, i tre collaboranti escussi nuovamente in appello hanno fornito dichiarazioni sostanzialmente coincidenti con quelle già rese. Il NA ha ripetuto che l'imputato non aveva alcun ruolo nella piazza di spaccio, gestita viceversa dal AC, aggiungendo che fino al 2014 NA ON classe 1986 riceveva duemila euro a settimana, tratti dai proventi dell'at- tività di spaccio. Il SA (le cui informazioni, peraltro, si arrestano al 2016) ha detto che a quel tempo la piazza era gestita dal AC per ON "Carateddu" (NA ON ci. '86): 'gli davano il mantenimento, i soldi per il padre e per lui perché loro erano i principali... le piazze erano della sua famiglia". Aggiungeva di aver rifornito tante volte l'odierno imputato con partite sia di marijuana che di cocaina, ma con riferimento ad altre piazze. Il Di UR ha detto che prima del suo arresto (avvenuto nel 2015) aveva più volte fornito stupefacente a NA ON classe 1986, aggiungendo di non sapere quale fosse stata la sorte delle piazze di spaccio dopo il suo arresto. Quanto ai propalanti sentiti per la prima volta nel giustizio di secondo grado, ST ME ha riferito di conoscere l'imputato fin dal 2016. Aggiungeva che la piazza faceva capo a lui ma vi erano dei responsabili di piazza tra cui AC e RU PP;
precisava che NA ON classe '86 non era il capo piazza, ma il capo clan, e come tale era proprietario della piazza, gestita da altri affiliati. il ST riferiva, ancora, di avere appreso, parlando con vari sodali ed altri, che l'imputato riceveva 2000 euro a settimana 'come reggente del clan'. AS SA ha premesso di avere iniziato a collaborare dal marzo 2021, quando era detenuto anche per aver fatto parte del Clan Cappello-NA corsi. Ha riferito che la piazza di spaccio era gestita da AC, RU e NA corsi ON classe 1986, ma anche da NA SA, aggiungendo di avere appreso da NO AR che solo ON aveva il potere di parlare. E, a specifica domanda, richiesto di precisare in che cosa consistesse tale potere di gestione, il AS rispondeva che a ON 'mandavano i soldi durante la settimana', in qualità di responsabile dei 'Carateddi', per l'importo di 2.000 curo a settimana. Precisava che l'imputato non si occupava delle attività di spaccio, ma dirigeva "a livello di gruppo, di famiglia. di responsabile". In ordine alle attività di spaccio il AS riferiva che, intorno al 2016, aveva più volte fornito partite di droga (nell'ordine, ogni volta, di dieci chili di marijuana o mezzo chilo di cocaina) a NA ON classe 1986, tramite accordi presi volta per volta tra que- st'ultimo e NO AR. Con motivazione logica e congrua, a fronte di tali ulteriori approfondimenti istruttori la Corte territoriale perviene va ribadito, in relazione al reato di cui al - capo d'imputazione ed al tempus commissi delicti ivi indicato che neanche la 63 nuova, corposa istruttoria ha consentito di colmare la carenza probatoria in ordine alla responsabilità di NA ON classe 1986 per i reati a lui ascritti. Ciò sul rilievo che: a. NA SA ha negato che il cugino avesse un qualsivoglia ruolo nella piazza di spaccio;
b. SA (che peraltro si riferisce, come detto, a periodi antecedenti al 2016 e quindi estranei alla contestazione) ha riba- dito che, a quell'epoca, l'imputato otteneva una parte dei proventi proprio in quanto ai vertici dei clan che controllava la piazza;
c. Di UR ha riportato indi- cazioni risalenti ancor prima, al 2015, in ordine all'attività di spaccio a suo dire a quel tempo svolta dal NA ON classe 1986; e anche in questo caso, l'informazione è irrilevante perché riguardante periodi non compresi nell'imputa- zione;
d. ST ha smentito l'assunto dell'appellante precisando che NA ON classe 1986 non era il capo piazza, ma il capo clan, e come tale era "proprietario" della piazza, gestita da altri affiliati, e in tale veste riceveva (ma tale ultimo elemento era appreso de relato) 2000 euro a settimana;
e. AS, oltre a riferire un dato inesatto (quello in ordine al contemporaneo subentro dei due cugini nella gestione della piazza, fatto descritto in modo radicalmente differente da NA SA, maggiormente credibile in quanto, per la sua posizione apicale, appare meglio in grado di descrivere le scelte di vertice del clan mafioso), non specifica come si esplicitasse l'affermato potere gestionale dell'imputato, tor- nando a ripetere quanto dei resto affermato anche dagli altri collaboratori di giu- stizia e cioè che NA ON cl. '86 si limitava a percepire la somma di 2.000 euro a settimana quale referente dei 'Carateddi'. Dal complesso delle dichiarazioni fin qui riporTA logica appare la concorde valutazione dei giudici del merito secondo cui, diversamente da quanto opina il PG ricorrente, non può raggiungersi la prova che NA ON classe '86 abbia avuto un effettivo ruolo all'interno dell'associazione che gestiva la piazza di spac- cio, né tantomeno quella, a lui contestata, di capo e promoOR. Come si diceva in precedenza,tale imputato è accusato di avere commesso i fatti impartendo direttive agli altri sodali, coordinando la loro attività, assumendo decisioni di rilievo, gestito la cassa comune dell'associazione ed i rapporti con i fornitori dello stupefacente. Ma di tutto ciò -indipendentemente dal richiamo della Corte a questo o a quell'atto del processo ed alla sinteticità dei richiami lamentata dal PG- non si riscontra traccia non solo negli atti del processo ma nemmeno nella proposta impugnazione. Come rileva correttamente la Corte territoriale, la circostanza che ON NA percepisse una somma di denaro quale referente del clan non assume alcun rilievo ai fini della contestazione. E si tratta peraltro di una somma -va ag- giunto che non può essere certo ritenuta, per la sua esiguità, il provento dello spaccio. 64 Peraltro tali introiti (come riferito dal collaboraOR di giustizia cugino del Bo- naccorsi imputato) furono corrisposti fino al 2014 - e su tale circostanza gli altri collaboratori di giustizia non hanno fornito alcuna smentita, riportando notizie ap- prese non direttamente ma de relato - sia perché i poteri di gestione della piazza di spaccio, necessari ai fini della prova del contestato reato associativo, non pos- sono essere confusi o sovrapposti con quelli della destinazione di parte degli utili dell'associazione al clan, il che costituisce invece l'in sè dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Analoghe logiche considerazioni vengono spese nella sentenza impugnata in relazione al contestato reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 pure contestato a NA ON classe 1986. Ed invero, viene posto in rilievo come le dichiarazioni accusatorie riguardino o altre piazze di spaccio o, comunque, periodi antecedenti a quelli in contestazione. Peraltro, si evidenzia in sentenza che la contestazione di cui al capo 2) per- tiene specificamente alle condotte di detenzione e spaccio poste in essere "con i ruoli e le mansioni di cui al capo 1)" e quindi a quelle poste in essere nella piazza di spaccio di via La Marmora nella cui gestione il coinvolgimento dell'imputato è stato escluso. E per i giudici del gravame del merito, che coerentemente con tali premesse hanno opinato per la conferma della pronuncia assolutoria di primo grado- non possono dunque assumere rilievo neanche le condotte alle quali si farà riferimento nella trattazione della posizione del GN perché le stesse (anche laddove avessero reale pregnanza accusatoria) non possono univocamente essere ricondotte tra quelle in contestazione.
3.2. Anche GN PP DO è stato chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi 1) e 2), ovvero di quelli di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309190, entrambi aggravati dall'art. 416-bis.1 cp. e relativi alla piazza di spaccio di via La Marmora nella zona di S. BE. La contestazione, collocata temporalmente "da febbraio 2017 in perma- nenza", deriverebbe dall'avere il GN (presente, sia pure sporadicamente, nella piazza di spaccio) effettuato una serie di viaggi in Campania attraverso le quali, d'intesa con NA ON classe 1986, aveva provveduto a rifornire di stupefacente l'associazione, come risulterebbe dalle intercettazioni. La sua posizione è trattata alle pagg. 61 e ss. della sentenza di primo grado. Come ricorda la sentenza impugnata, le intercettazioni di rilievo sono, sostan- zialmente, le seguenti. Un primo gruppo riguarda un viaggio a Napoli compiuto dal GN il 26 marzo 2017 insieme a NA ON classe 1986, a Lo TO PP e ad altri soggetti non identificati. Arrivato a destinazione, egli aveva contattato tale Di 65 EO;
in serata, aveva raccontato alla compagna di aver concordato un appun- tamento con "quell'amico suo" per trovare "i pantaloni". Il 14 aprile 2017 il GN sollecitava più volte tale "AS" a portargli "cinque buste... quelle della caria del pane quelle marroni..., rappresentando l'ur- genza della consegna "...dovevamo fare un'operazione... ti devo dire una cosa per un mio amico... no...perché ... era ...subito subito... hai capito?...") indicando poi l'oggetto della richiesta in "pantaloni". E subito dopo l'ultimo sollecito il Cam- pagna rassicurava NA ON classe 1986 che qualcosa "stava arri- vando". Un ulteriore gruppo di intercettazioni riguarda un ulteriore viaggio a Napoli effettuato dal GN tra il 26 ed il 27 aprile, durante il quale egli aveva nuo- vamente contattato il Di EO ed anche un certo "Carmine"; si evince -come ricorda la sentenza impugnata- l'esistenza di una trattativa che però si arrestava a causa dell'assenza dei "catanesi"; ancora una volta il GN raccontava tutto alla compagna, che lo avvisava della presenza di controlli di polizia ai caselli auto- stradali (il richiamo è al progressivo 1291). I giudici di merito ricordano, ancora, che dalle immagini capTA sulla piazza di spaccio, risulta la sporadica presenza del GN. Ed ancora, il GN, che risulta aver condiviso con il AC un'utenza c.d. "citofono", veniva avvisato in data 8/3/2017. da parte di un terzo non identificato, della fuga di TA (MP) in occasione di un controllo di polizia (il richiamo è al progressivo 674). Secondo il giudice di primo grado, il compendio degli elementi raccolti non consente di provare gli addebiti elevati al GN, non essendovi elementi suf- ficienti per ritenere che l'oggetto delle contrattazioni (pur illecito) fosse, nello spe- cifico, una fornitura di stupefacente. In sentenza il Gup evidenzia che rimane ignota la ragione per cui il NA ON classe 1986 si fosse recato a Napoli e che le immagini della (peraltro sporadica) presenza del GN sulla piazza di spaccio non chiariscono le ra- gioni dei rapporti con i vertici dell'associazione. Peraltro, la circostanza che man- chino sequestri o altri elementi investigativi di riscontro specifico, porta a ritenere il primo decidente di non poter inquadrare - oltre ogni ragionevole dubbio - le trasferte campane sopra descritte nell'ambito delle attività facenti capo al sodalizio di cui al capo 1. Anche contro l'assoluzione del GN aveva proposto appello il P.M., che aveva proposto in quella sede una rivalutazione del compendio indiziario a carico del predetto imputato al fine di affermarne la penale responsabilità per i reati in contestazione. 66 Tuttavia, con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di di- ritto, e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità non potendo il compendio probatorio essere oggetto di quella rivisitazione che il PG impugnante, in concreto, richiede a questa Corte, la Corte catanese ha ritenuto l'appello infon- dato. E a tale conclusione è pervenuta, analogamente che per il NA Con- TO classe 1986, sul rilievo che non è possibile, sulla base di una mera rivisita- zione delle risultanze processuali, assolvere all'obbligo di motivazione rafforzata imposto nel caso di overruling sfavorevole della decisione. Ed invero, anche all'esito della rinnovazione istruttoria, per i giudici del gravame del merito, riman- gono intatti i capisaldi del percorso motivazionale del G.U.P., non potendosi accer- tare né i reali scopi dei viaggi a Napoli, né tantomeno (anche a voler ritenere che si trattasse di droga) che l'attività di reperimento dello stupefacente fosse finaliz- zato a rifornire la piazza di spaccio di cui all'imputazione o servisse ad altri scopi (in mancanza, peraltro, di qualsivoglia indicazione in ordine ai quantitativi o alla tipologia dello stupefacente). Come si legge in sentenza, gli ulteriori indizi, pur evidenziando la vicinanza del GN a taluni esponenti del gruppo criminale, non consentono, per la loro vaghezza, di poter comprovare lo svolgimento da parte del predetto imputato delle contesTA attività di detenzione e spaccio nell'ambito dell'associazione di cui al punto I) cui si riferisce la contestazione sub 2) - né tantomeno la sua partecipa- - zione all'associazione dedita al narcotraffico. Viene anche evidenziato, da un lato, che nessun ulteriore elemento è stato ricavato dall'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, e dall'altro che il P.M. non aveva operato specifiche richieste di rinnovazione istruttoria nell'appello nei confronti del GN. Ricorda ancora la Corte catanese che i collaboratori di giustizia sentiti nel corso del giudizio o non hanno peraltro fornito indicazioni specifiche o riscontri in ordine alla responsabilità del GN per i reati a lui ascritti. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il PG ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
4. Passando ai ricorsi proposti dagli imputati, va rilevato che gli stessi presen- tano tratti comuni che necessitano di alcune considerazioni preliminari.
4.1. In primis (e ci si riferisce al primo motivo del ricorso AR, a tutti i motivi di ricorso del D'RA e ai primi due motivi di ricorso della MI e dello 67 涵 ZZ), va ricordato, quanto alla denunzia di violazione dell'art 192 cod. proc. pen., che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cas- sazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova ac- quisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306). Condivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 (pag. 29) < ... la specificità del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l'ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle ciTA regole processuali concernenti la motiva- zione, utilizzando la "violazione di legge" di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o de- cadenza", sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motiva- zione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specifica- mente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per 68 cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che re- sta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente soprav- venuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione».
4.2. Ancora, in relazione a tutti i motivi di ricorso proposti dal comune difen- sore nell'interesse di MI MA RA e di ZZ SA, al primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Massari nell'interesse del AC e alla lamen- tata violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, va eviden- ziato che, in ultimo, le già ciTA Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo Rv. 280027, a pag. 31 della motivazione, hanno ancora una volta ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di ZO, Rv. 261551). Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di que- stione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Con- venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda- mentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpreTA dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del preTO di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). Ma ancora una volta siffatta questione di legittimità costituzionale non risulta proposta in ricorso. Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la viola- zione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosser- vanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale, nel caso che ci occupa non proposta.
4.3. Sempre in premessa, va altresì ricordato e ribadito (e ciò vale per tutti i motivi del ricorso proposto nell'interesse di AR IA, per l'unico motivo di SE AZ, per tutti i motivi dei ricorrenti MI e ZZ, per l'unico 69 motivo di FR AG ND, per tutti i motivi di La LA PP, per il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. Massari e per tutti i motivi a firma dell'Avv. Manduca nell'interesse del AC, per l'unico motivo nell'interesse del D'TA e di IT PP, per l'unico motivo di ER Ma- riano, per tutti i motivi di ricorso di ER NT, per tutti i motivi proposti nell'in- teresse del RU, per l'unico motivo del SS, per i due motivi di TA, per l'unico motivo dello CA, per il terzo motivo e per il primo motivo nuovo del RR) il dictum di questa Corte secondo cui, come ancora ribadito recentemente (cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870-01), in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della moti- vazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censu- rata. La denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 (pag. 30) hanno recentemente chiarito che: «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale - profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione». Non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, 70 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015). Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'8/5/2012, SA ed altro, Rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. Sempre Sez. Unite Filardo pag. 32 della motivazione concludono, perciò, che: difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, commi, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, SA, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evi- denzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la de- duzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati speci- ficamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata..>> Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto.
4.4. Va anche ricordato, in relazione a quanto si deduce nel primo motivo del ricorso AR, che in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento san- zionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se cor- rei, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia soste- nuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. (Sez. 3, n. 9450 del 24/2/2022, Palladino, Rv. 282839; conf. Sez. 3, n. 27115 del 19/2/2015, La Penna, Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane ed altri, Rv. 252880-01). Il che non è nel caso che ci occupa. Sempre per quanto concerne il primo motivo di ricorso del AR, il travisa- mento della prova e l'asserita mancanza di una valutazione autonoma da parte del 71 giudice di secondo grado del compendio probatorio, non va trascurato che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in pre- senza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di va- lutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636, secondo cui, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla I. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice;
conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina ed altro, Rv. 269217). Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e riproporre la propria diversa lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. Quanto alla doglianza secondo cui la Corte di Appello avrebbe recepito inte- gralmente e acriticamente la motivazione dei giudici di prime cure va ricordato che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme afferma- zione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motiva- zione della sentenza d'appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine 72 цвет alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chia- mato ad un puntuale riesame di quelle questioni riporTA nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai pas- saggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giuri- sprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte Sez. 2 n. 34891 del 16/5/2013, Vecchia, Rv. 256096; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. il 2012, Valerio, Rv. 252615: Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. il 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250). Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è te- nuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo in- vece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono conside- rarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressa- mente confuTA, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv.254107; conf. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis Rv. 281935). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argo- menti che costituiscono l'ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria so- luzione alle questioni prospetTA dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26/9/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061).
5. Venendo agli specifici motivi dedotti dai singoli ricorrenti.
5.1. BU BE RO Del tutto generico e privo di alcun confronto critico con la sentenza impugnata -e pertanto inammissibile in ragione della sua genericità ed aspecificità è l'unico - 悯 73 motivo di ricorso proposto nell'interesse di BU BE RO secondo cui, nel determinare l'entità dell'aumento per la continuazione, la Corte territoriale avrebbe ignorato le censure difensive mosse con l'atto di appello e la discussione difensiva nelle quali si evidenziava la condotta successiva al reato del BU impron- tata alla massima resipiscenza. L'imputato, come si ricorda in sentenza, ha rinunciato ai motivi di gravame sulla responsabilità insistendo solo per quelli afferenti al riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche ed alla riduzione della pena. Ebbene, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha risposto positivamente alla richiesta, in considerazione del comportamento pro- cessuale manifestato attraverso la predetta rinuncia e non ostandovi i dati del casellario giudiziale. (cfr. pag. 62) ritenendo che le stesse, in relazione alla gravità del fatto, manifestata dall'ampiezza dell'apporto partecipativo del BU, caratteriz- zato dalla pluralità dei ruoli svolti, dovessero essere ritenute equivalenti alle rite- nute aggravanti. La pena da irrogare al prevenuto, considerato il predetto giudizio di equiva- lenza e valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e segnatamente la gravità del fatto (manifestata dal quantitativo e dalla tipologia della droga smerciata e dall'en- tità del traffico) e della correlata intensità del dolo - elementi considerati anche per la misura degli aumenti a titolo di continuazione - è stata rideterminata in quella di anni sette, mesi due di reclusione, secondo il seguente calcolo: pena base, ritenuto più grave il reato di cui al capo 3), anni dieci di reclusione, aumen- tata per la continuazione con il reato sub 4) nella misura di mesi nove di reclusione, per complessivi anni dieci, mesi nove di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata. Si tratta, dunque, di un aumento ben al di sotto di quello massimo previsto dalla legge, la cui motivazione è ampiamente ricavabile da quella con cui è stato operato il giudizio di comparazione delle concesse circostanze aggravanti. ⚫ 5.2. AR IA I motivi proposti da AR IA sono inammissibili. Si tratta, infatti, di non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomenta- zioni poste a base della decisione impugnata e sono volti a prefigurare una rivalu- tazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 74 Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione- ne della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito (pagg. 32 e ss.) hanno dato conto, infatti, degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in partico- lare, sul rilievo difensivo riproposto anche in questa sede al fine di ridimensionare il ruolo ed il contributo del proprio assistito, secondo cui la partecipazione di tale ricorrente all'attività di cessione su strada avrebbe i caratteri della mera occasio- nalità, l'hanno confutato motivatamente evidenziando che così sarebbe se la con- dotta del AR potesse essere valutata esclusivamente sulla base del limitato numero di videoriprese che interessano l'imputato indicate nell'atto di appello. In realtà, evidenziano i giudici di appello che la condotta del AR va ap- prezzata, invece, nel suo complesso, anche alla luce di tutta un'altra serie di an- notazioni analiticamente enumerate nella sentenza di primo grado a pag. 34 ove si legge che il AR: «...risulta essere stato presente in modo assiduo nei luoghi dello spaccio, segnatamente nelle date del 2, 13, 18, 19, 24-26, 28-31 marzo, 1- 3, 5, 6, 12, 13, 16, 21, 22, 26-29 aprile, 1. 4-7,9, 11, 18-20, 24, 31 maggio, 1-3 giugno 2017, sostanzialmente lungo tutto l'arco delle investigazioni. Le videori- prese, inoltre, mostrano il AR agire in concorso con altri sodali, quale esecu- OR materiale delle condotte di spaccio (il richiamo è ai brogliacci video del 19.3.17, p. 11; del 24.3.17 p. 24; del 25.3.17, p. 7, 22, 23; del 31.3.17 p. 12; dei 26.4.17, p. 12; 27.4.17, p. 2) svolgendo talvolta il ruolo meramente ausiliario di prendere i contatti con i clienti per indirizzarli ai pusher o di coadiuvare questi ultimi nella cessione (così si evince dai brogliacci video del 19.3.17, p. del 25.3.17, p. 4, 5, 11, 15, 18, 20; dei 31.3.17 p. 15; dell'1.4.17, p. 15; del 5.4.17, p. 15; del 26.4.17, p. 10; del 29.4.17, p. 5; del 1.5.17, p. 4) o ancora quello di vedetta - (cfr. brogliacci del 25.3.17, p. 3; dei 5.4.17, p. 13; del 12.4.17, p. 19; del 21.4.17, p. 10; del 5.5.17, p. 6; del 18.5.17, p. 3). In alcune occasioni, lo stesso è altresì osservato nell'atto di maneggiare i ri- cavi delle cessioni o di effettuarne il conteggio (cfr. brogliacci del 25.3.17, p. 8, 10, 16; del 263.17, p. 3; del 13.4.17, p. 6; del 1.5.17, p. 2; del 6.5.17, p. 4)». Si tratta di evidenze probatorie delle quali non si vede perché i giudici di ap- pello, secondo quanto si opina in ricorso, non avrebbero dovuto tener conto nella loro oggettività, laddove le stesse provano, contrariamente alla tesi difensiva ba- sata sull'assenta occasionalità delle condotte, assiduità di presenza e rilevante nu- mero di contatti. Per i giudici di appello a nulla vale osservare, per contraddire tale assunto, che il giudizio di occasionalità sia stato formulato addirittura dal AC, sia per- ché il giudizio di costui non può che essere frutto della sua soggettiva concezione 75 di occasionalità (platealmente smentita dalle risultanze obiettive sopra riporTA) sia perché lo stesso AC delinea una sostanziale stabilità del contributo del AR laddove afferma che lo stesso era inserito nel gruppo di RU (afferma- zione sbrigativamente tacciata di genericità dalla difesa dell'appellante), Il AR è la logica considerazione dei giudici di appello - è, dunque, noto non solo al RU (per essere inserito nel gruppo del medesimo) ma allo stesso AC che lo indica come uno degli spacciatori "in servizio" nella piazza di spac- cio. Per resto la sentenza impugnata logicamente ritiene che la difesa enfatizzi elementi negativi - riproposti tout court in questa sede - privi di valenza esimente, in quanto, avendo il AR ammesso di avere ceduto stupefacente non ha, infatti, rilievo alcuno la circostanza che il medesimo non sia mai stato sottoposto a con- trollo o perquisito. Parimenti privo di rilevanza viene logicamente ritenuto il fatto che sulla sua persona non vi siano dichiarazioni di collaboratori di giustizia potendo costoro non disporre di informazioni utili, tenuto conto che il AR, a differenza di altri non ha un passato criminale e che non svolgeva ruoli di primo piano nel consesso associativo. D'altronde, si evidenzia in sentenza che, come opportunamente os- servato dal P.G. dell'appello, tale deficit dichiarativo sulla persona del AR è colmato dal AC che impersona il vertice dell'organizzazione su strada. Coerente con tali premesse appare, pertanto, la conclusione che si è in defi- nitiva in presenza di condotte concretizzatesi nello svolgimento di plurime man- sioni (che peraltro si confermano anche in ricorso) che vanno ben oltre occasionali episodi di spaccio e che evidenziano in modo chiaro la volontà del AR di offrire un contributo strumentale all'operatività del sodalizio e nell'interesse dello stesso (inconferente viene ritenuto, pertanto, il principio di diritto richiamato ancora una volta dalla difesa dell'imputato circa l'impossibilità delle singole condotte di ces- sione ad integrare il delitto associativo). La Corte territoriale, peraltro, si confronta in sentenza anche con il lamentato deficit logico con riferimento alle posizioni di ER e D'RA, altro tema acri- ticamente riproposto in questa sede, che la difesa definisce come sovrapponibili a quella del AR. Ma i giudici del gravame del merito evidenziano che per tali coimputati, oltre agli esiti dell'attività tecnica, difetta un contributo dichiarativo analogo a quello reso dal AC in relazione al AR, definito come apparte- nente al gruppo del RU, appartenenza che, come già osservato, evoca stabilità di adesione e consapevolezza di agire in un più vasto consesso organizzato. Parimenti, secondo la logica motivazione della sentenza impugnata, non si ravvisa alcun artifizio dialettico nella nozione di fungibilità fatta propria dal deci- dente di prime cure. Il AR, nell'attività coordinata oggetto di osservazione, 76 aveva infatti un ruolo certamente fungibile ma anche ben strutturato nell'organiz- zazione dell'associazione ponendo in essere diversificate ed importanti condotte di contributo materiale. Per i giudici di appello l'assunto per cui il AR non avrebbe mai consegnato denaro diverso dal suo, e destinato ad acquistare la cocaina per sé, risulta plateal- mente smentito dalle videoriprese che documentano consegne di denaro al RU o al AC senza dubbio riconducibili all'attività di spaccio, in considerazione della vicinanza temporale delle consegne con cessioni osservate nei minuti immediata- mente antecedenti, della reiterazione di tali consegne più volte nel corso della medesima serata e del quantitativo di banconote esibite e/o cedute. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. Reiterativi e generici, oltre che manifestamente infondati sono anche gli altri profili di doglianza. La Corte territoriale, ha motivatamente ritenuto che sussista senza dubbio l'aggravante del numero di partecipanti superiore a dieci, in quanto a prescindere dalla stretta personale conoscenza degli altri correi, l'imputato ha agito in un con- testo plurisoggettivo caratterizzato dal contributo di numerose persone che ope- ravano tutte, senza esclusione nemmeno dei capi-organizzatori, sulla strada, ren- dendosi facilmente individuabili come adepti, soprattutto a chi, come l'imputato, commetteva condotte analoghe. Seppure con motivazione sintetica, che comunque va a saldarsi con quella del giudice di primo grado, la sentenza impugnata ha pienamente motivato in rela- zione alla mancata riconducibilità del reato di cui al capo 2 all'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La fattispecie, avuto riguardo alla reiterazione di numerosissime condotte di spaccio in una piazza controllata da un'associazione dedita al narcotraffico con cointeressenze mafiose, è stata, infatti, ritenuta di elevata offensività. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di que- sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modifi- cazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione 77 (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci- denza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, LO, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti;
conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'at- tenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). Con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, è stata poi ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del citato d.p.r., se non altro per il concorso dell'imputato con AC, RU ed i più stretti colla- boratori di costui, comprovato dagli esiti dell'attività tecnica di videoripresa e dalle dichiarazioni dello stesso AC. In linea con l'assunto difensivo, la Corte territoriale ha poi riconosciuto le cir- costanze attenuanti generiche avuto riguardo alla personalità del AR, soggetto immune da precedenti penali che, pur risiedendo all'estero, non ha esitato a rien- trare in Italia per sottoporsi al processo. Dette attenuanti, avuto riguardo alla obiettiva gravità dei fatti resa evidente anche dagli elementi circostanziali di segno contrario, sono sTA repuTA equivalenti alle ritenute aggravanti e hanno com- portato un cospicuo ridimensionamento della pena. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Peraltro, è da ritenersi sufficiente la motivazione che «per 78 giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così, oltre alle già ciTA Sez. U. Contaldo, Sez. 5, n.29885/2017 e Sez. 2 n.31543/2017).
5.3. D'RA SA Anche i motivi di ricorso proposti da D'RA SA, condannato per il solo reato ex art. 73 d.P.R. 309/90 di cui al capo 2, sono manifestamente infondati. Il primo ed il secondo tendono a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostan- ziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (pagg. 38 e ss.) appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le dedu- zioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. -e che pertantoCon motivazione logica e congrua e corretta in punto di diritto si sottrae alle proposte censure di legittimità- la Corte territoriale, alle pagine 41- 43 del provvedimento impugnato dà conto del vasto compendio probatorio che ha portato a ritenere correttamente delineato il ruolo "per lo più" di vedetta, seppur non presente continuamente sulla piazza di spaccio, di tale ricorrente. Siamo di fronte ad una doppia conforme affermazione di responsabilità per cui legittimamente la Corte ha richiamato l'ampia indicazione in ordine alle video registrazioni contenute nella sentenza di primo grado. Per la Corte territoriale corretto appare il rilievo difensivo relativo ad una con- testazione che, effettivamente, non include il 15 giugno 2017. Tale precisazione, tuttavia, non determina, per i giudici del gravame del me- rito, la formulazione di un giudizio diverso da quello fatto proprio dal decidente di prime cure, in quanto l'imputazione riguarda singoli episodi di cessione di stupe- facente e non l'adesione ad un programma criminoso indeterminato e prolungato nel tempo. La Corte catanese ritiene che la difesa parcellizzi strategicamente i risultati dell'attività di video osservazione al fine di fare perdere la visione di insieme, lad- dove, invece, le condotte del D'RA, esaminate nel complesso ed avendo ri- guardo alla loro natura (attività di perlustrazione a bordo di uno scooter, consegna, 79 ricezionene e conteggio di denaro, osservazione dei luoghi durante le attività di cessione), al luogo (la citata piazza di spaccio), agli orari (turni orari ben definiti) ed alla compagnia (spacciatori ed esponenti del sodalizio di cui al capo 1) risultano molto chiare nel denotare il pieno coinvolgimento del ricorrente, per lo più con il ruolo di vedetta, nelle cessioni di stupefacente operate nella piazza di spaccio, nell'arco temporale sopra indicato. -La sentenza impugnata legittimamente richiama trattandosi di doppia con- forme affermazione di responsabilità con le due sentenze che vanno lette come un tutt'uno a sostegno di quanto testé affermato, la corposa mole di riprese video che riguardano il D'RA indicate nella sentenza di primo grado e che ritraggono, come evidenziano i giudici catanesi, condotte molto più numerose e pregnanti di quelle indicate nell'atto di appello. Si tratta di condotte che per i giudici del gravame del merito, apprezzate nel complesso, rendono estremamente chiara la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli. E il fatto che da alcuni angoli visuali l'imputato non avesse una buona visuale - altra circostanza su cui insiste il ricorso è del tutto normale nel - contesto di un'attività di osservazione durata giorni e posta in essere sia da posti fissi che in movimento (a bordo di uno scooter). Ciò perché in un contesto topo- grafico caratterizzato da incroci, piazze, slarghi, angoli e vie è fuorviante immagi- nare una sorta di sentinella su un'altana con visuale fissa, serve piuttosto una unità mobile che, in alcuni momenti, può anche non avere la migliore visuale pos- sibile ma che, nel tempo, spostandosi sul terreno, possa assicurare un controllo efficace. La natura delle condotte sopra evidenziate, caratterizzate non solo da conse- gna ma anche da ricezione di denaro, da spostamenti in compagnia di spacciatori e da lunghi turni di perlustrazione, viene logicamente ritenuta tale da escludere in modo certo che il fine perseguito dal D'RA fosse limitato all'approvvigiona- mento di sostanza per uso personale. E altrettanto logicamente la circostanza che il D'RA abitasse a poche centinaia di metri dalla zona interessata dallo spaccio viene ritenuta essere un fatto irrilevante a fini esimenti non essendo stati ripresi e video documentati i movimenti di un ignaro passante ma chiarissime condotte di partecipazione ad attività di illecita cessione aventi le caratteristiche sopra ci- TA. Secondo quanto si legge in sentenza il fatto che il D'RA non abbia sempre (ogni notte) svolto funzioni di vedetta non esclude il fatto che lo stesso abbia "per lo più" svolto dette funzioni, sicché non viene riscontrata la contraddizione su cui pure la difesa torna in questa sede. 80 0 8 La sentenza impugnata si è confrontata anche con l'eccezione difensiva ri- guardante l'esistenza di errori nel riferimento delle pagine osservando che i bro- gliacci video sono quattro, uno per ciascun mese di monitoraggio e che ognuno dei quattro brogliacci, è suddiviso per giorni. E precisando, perciò, che il primo giudice, quando fa riferimento alle pagine del brogliaccio da cui ha tratto l'ele- mento di prova, parte dalla prima pagina del giorno in cui è avvenuto l'evento descritto. Per trovare il riferimento indicato dal giudice in sentenza è chiaro che bisogna prendere in considerazione il brogliaccio del mese di giugno. Rispetto a tale articolata risposta il ricorrente sollecita in questa sede di fatto una rivisitazione del materiale probatorio che non è consentita nel giudizio di le- gittimità. Manifestamente infondato, per la sua genericità, infine, è il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta una non corretta individuazione esatta di tutti i giorni per i quali è stata pronunciata condanna. Sul punto la Corte territoriale ha dato conto di avere ritenuto escludibile il solo 17/06/2017 e ha peraltro operato una riduzione della pena irrogata per la conti- nuazione. • 5.4. D'TA RM SA Manifestamente infondato è l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di D'TA RM SA, che lamenta vizio motivazionale in relazione all'au- mento di pena per la continuazione interna. Si tratta di ricorso del tutto generico ed aspecifico, totalmente sovrapponibile a quello proposto da altro difensore nell'interesse di IT PP. Anche tale imputato all'udienza del 23/6/2022, assistito dal proprio difensore, aveva rinunciato ai motivi di appello ad eccezione di quelli aventi ad oggetto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poi riconosciutegli con la sentenza impugnata, e la riduzione della pena. Ed invero è lo stesso ricorrente che riconosce come in realtà la motivazione in termini di dosimetria della pena ci sia, perché la Corte territoriale come si evince a pag. 63 della sentenza impugnata - ha ritenuto di quantificare la pena da irrogare al D'TA «valutati i criteri di Cui all'art. 133 c.p. e segnatamente la gravità del fatto (manifestata dal quantitativo e dalla tipologia della droga smer- ciata e dall'entità del traffico) e della correlata intensità del dolo» - elementi che i giudici del gravame del merito danno atto di avere «considerato anche per la mi- sura degli aumenti a titolo di continuazione». La pena è dunque stata rideterminata in quella di anni sette, mesi due di reclusione, secondo il seguente calcolo: pena base, ritenuto più grave il reato di cui al capo 3), anni dieci di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato 81 sub 4) nella misura di mesi nove di reclusione, per complessivi anni dieci, mesi nove di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata. L'aumento per la continuazione, dunque, è di minima entità e, com'è stato chiarito da questa Corte, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel cal- colare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del po- tere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, MP, Rv. 284005 01; conf. Sez. 1, n. 39350 del - 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870 - 02).
5.5. SE AZ Manifestamente infondate sono le doglianze proposte nell'interesse di SE AZ in ordine alla ritenuta recidiva, all'entità della pena irrogata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di doglianze meramente ripropositive di motivi di appello già motiva- tamente confuTA dalla sentenza impugnata. Anche il SE, all'udienza del 14/9/2022, assistito dal proprio difensore, ha rinunciato ai motivi di appello ad eccezione di quelli aventi ad oggetto l'esclusione della recidiva, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena. Per quanto riguarda la recidiva, diversamente da quanto sostiene il ricorrente non è stata operata un'applicazione automatica che non sarebbe stata consentita in relazione alla sola presenza dei precedenti penali ma la Corte territoriale dà conto di avere valutato Come si legge nel provvedimento impugnato, il nutrito casellario del SE evidenzia la commissione di reati non lievi nel 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008 e 2015, intervallati da periodi di carcerazione. Dunque, in considerazione di siffatta 'carriera criminale', della relativa risalenza dei precedenti specifici (relativi a fatti commessi nel 2007 e nel 2008) e della gravità del fatto per cui oggi è processo, per i giudici di appello non può non manifestare la maggior pericolosità del predetto imputato, giustificando dunque l'applicazione della recidiva. I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta veri- fica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati pro- fili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adegua-ta 82 motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delin-quere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). I giudici del gravame del merito hanno dato conto, poi, del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, i numerosi precedenti a suo carico. Il provvedimento impugnato appare collocarsi, pertanto, nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento, come nel caso che ci occupa, agli specifici e reiterati prece- denti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). Infine, del tutto generico ed aspecifico è il motivo afferente alla eccessività della pena, a fronte, peraltro, di una Corte territoriale che l'ha comunque ridotta valutando favorevolmente per l'imputato il comportamento processuale manife- stato attraverso la parziale rinunzia ai motivi pur in una complessiva valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che non ha potuto non tener conto anche della gravità del fatto, manifestata dalla rilevanza del ruolo svolto e dalla correlata intensità del dolo, A fronte di tale motivazione come si rilevava anche in precedenza il ricorrente propone doglianze generiche e cumulativamente lamenta violazione di legge e vi- zio di motivazione senza specificazioni ulteriori dei punti in cui siano verificate le prime o il secondo.
5.6. e 5.7. MI MA RA e CA DR Manifestamente infondati sono anche tutti i motivi di ricorso proposti nell'in- teresse di MI MA RA e di CA DR, che, in concorso, sono stati dichiarati colpevoli dei reati di cui al capo 6) dell'imputazione. Si tratta di imputati che hanno una posizione comune e che hanno presentato motivi di impugnazione analoghi, per cui la loro posizione come già fatto dalla - Corte territoriale alle pagg. 80 e ss. della sentenza impugnata - può essere ana- lizzata congiuntamente. 83 悴 Gli esiti dell'attività tecnica di intercettazione hanno fatto ritenere ad entrambi i giudici del merito provato che i due predetti imputati, in collaborazione con il SE, avessero più volte rifornito di cocaina ZZ SA e un altro sog- getto, non meglio identificato. Quanto allo CA, come peraltro finisce per riconoscere lo stesso ricorrente, all'affermazione di penale responsabilità i giudici del merito, con doppia conforme pronuncia, non sono pervenuti soltanto perché vi sono altri imputati che parlano dello stesso nelle conversazioni intercetTA. Ma il coinvolgimento dello stesso nell'attività criminosa di cui all'imputazione, come si rileva le pagine 82-83 della sentenza impugnata è confermato da intercettazioni che, con evidente linguaggio criptico vedono lo stesso CA parlare con il SE e la MI. Si è già detto in precedenza e va ribadito anche per tali ricorrenti di come non siano ammissibili motivi di ricorso che censurino, alternativamente, violazione di legge e vizi motivazionali senza indicare gli specifici punti della sentenza afferenti ai primi e ai secondi, così come non sia consentita la censura che faccia riferimento a norme costituzionali o della CEDU senza sollevare va relativa questione di inco- stituzionalità e come non siano scrutinabili censure che denuncino violazione di norme processuali qual è l'articolo 192 del codice di procedura penale. Ed invero quanto ai motivi di ricorso sulla responsabilità, gli stessi sono me- ramente ripropositivi del tema, già sollevato in appello e su cui la Corte territoriale ha dato congrua, logica ed esaustiva risposta in ordine all'interpretazione dei ter- mini "euro" e "macchine" utilizzati nel corso delle conversazioni intercetTA. In proposito i giudici del gravame del merito hanno evidenziato (alle pagg. 80 e ss.) che emergono una serie di viaggi - seguiti dal SE e dallo CA - della MI in territorio ennese. Richiamandosi alle intercettazioni riporTA alle pagg. 138 ss. della sentenza di primo grado, i giudici catanesi evidenziano come sia rimasto provato che il 30 maggio 2017 la MI ebbe a recarsi nell'Ennese per incontrare lo ZZ. Il viaggio come i successivi - viene seguito dal SE e lo ZZ palesa a US SI la propria insofferenza per il ritardo della MI. Costei la stessa sera torna a Catania ed il SE le comunica il luogo dell'appuntamento. Alle suc- cessive 20,51 ZZ contatta la MI chiedendole se tutto fosse andato bene e la donna lo rassicura dicendo che l'indomani sarebbe arrivato "qualcosa" (il richiamo è al progr. 101). La sentenza impugnata dà atto che analogo viaggio, su autorizzazione dello CA, risulta provato essere stato effettuato dalla MI (accompagnata dalla US) il 4 giugno 2017: anche in quel caso essi si incontrano con lo ZZ e poi con un tale "NI" di IA (che le due donne incontreranno, con analoghe modalità, anche il successivo 9 giugno), per fare successivamente ritorno 84 a Catania: durante il viaggio di ritorno lo CA invitava la GE a contattarlo non appena fosse ritornata. Già i predetti viaggi di andata e ritorno, compiuti nella stessa giornata e sotto il controllo dei cointeressati osserva la Corte territoriale appaiono sotto il - profilo logico finalizzati al trasporto di qualcosa che gli interlocutori fanno in modo di non nominare, consegna che riveste particolare importanza considerata l'atten- zione e la preoccupazione per il buon esito delle operazioni. Che si tratti di consegne allo ZZ di sostanza stupefacente del tipo co- caina, come ricordano concordemente i giudici del merito, non è contestato dal SE, quale ha rinunciato (anche) ai motivi di appello riguardanti la sua re- sponsabilità per il reato sub 6); né del resto CA o MI hanno prospettato eventuali finalità lecite ditali viaggi.ditali In motivazione, in ogni caso, si dà conto che l'effettivo scopo delle trasferte nell'ennese è confermato dalla conversazione n. 226 del 7 giugno 2017, quando SE dice allo CA: "i venti euro li devi prendere da quella che ha lei..." ag- giungendo che "...tutta la (inc.) della rimanenza di quello buono me lo devi portare qua (inc.) di mio fratello" mentre la rimanenza "il gesso" non deve essere traspor- tato. La Corte territoriale si è in proposito confrontata con la tesi difensiva secondo cui tale conversazione non sarebbe chiaramente riconducibile alla droga, che co- munque non potrebbe essere cocaina, data l'esiguità delle cifre. In realtà, rileva la Corte catanese, la frase "i venti euro li devi prendere da quella che ha lei" è priva di senso se non ritenendo che si tratti di venti grammi di sostanza spettanti allo CA e che questi deve prendere dal quantitativo che ha "lei", come pure i riferimenti alla "rimanenza di quello buono" e al "gesso", se contestualizzati, ap- paiono riferibili a sostanza stupefacente di colore bianco. E non a caso si osserva - in sentenza - la sera stessa la US e la MI si recavano nuovamente in provincia di Enna, dove arrivavano intorno alla mezzanotte. Il giorno dopo, come emerge dalle intercettazioni, lo CA contattava la Gan- gemi e chiedeva di "dividere" qualcosa, e la MI riferiva di averne "25 euro", "perché 19 euro (inc) li hai lasciati tu e 6 li ho aggiunti io". E lo CA le dice di fare "15 e 10", aggiungendo "poi le li do". E anche da tale conversazione per i giudici di appello si evince chiaramente l'uso convenzionale del termine "euro", che in realtà indica delle quantità da dividere (come detto, grammi). Ulteriori riferimenti convenzionali vengono rinvenuti secondo la concorde - valutazione dei giudici di merito - nelle intercettazioni del 10 giugno 2017 relative all'ennesima visita di US e MI allo ZZ. La US dice a quest'ul- timo che la "macchina" che gli sta portando gliel'hanno data in fiducia, lui risponde di stare tranquilla e le dice che della Punto gli chiude il contratto (il conto), di 85 questa che gli sta portando le darà la metà e la rimanenza domani. La donna acconsente. Lo ZZ le ricorda poi che domani gli deve portare tutte le altre macchine. Il giorno seguente lo ZZ inviava all'utenza in uso alla MI il seguente messaggio di testo (testuale): «Amo la machina lo veduta o bisognio di le vita mia sono a piedi ti aspetto a braccia aperte vita mniaaaaaaaaaa». -La Corte territoriale ricorda come la difesa della MI con una tesi di- fensiva ribadita in questa sede insiste sulla circostanza (riferita dall'imputata ― nell'interrogatorio di garanzia) secondo cui la conversazione si riferisce effettiva- mente all'acquisto di una Alfa Romeo "147" che la MI aveva comprato dallo ZZ. La tesi in questione, tuttavia viene logicamente ritenuta del tutto de- stituita di fondamento, laddove non spiega né per quale motivo sia la MI (acquirente) a portare la macchina allo ZZ e non viceversa, né perché il vendiOR (evidentemente persona diversa dalla moglie dello ZZ) gliel'abbia data "in fiducia", né il riferimento alla chiusura del conto relativo ad una "Punto", né tantomeno il senso dell'ulteriore invito rivolto dallo ZZ alla US (illo- gico se riferito al significato letterale delle parole) a portare l'indomani "tutte le altre macchine". Per non dire rilevano i giudici di appello del contenuto del - messaggio in cui lo ZZ (che dovrebbe essere il marito della venditrice) dice alla US di avere (la sera stessa) venduto la "macchina" appena ricevuta, di essere "rimasto a piedi" e di aspettarla con ansia. A chiusura del logico argomentare dei giudici del gravame del merito vi è la considerazione che il significato della conversazione diviene assai chiaro nel senso che per "macchina" si intenda cocaina, in relazione alle ripetute consegne eseguite in favore dello ZZ. Tale interpretazione - si sottolinea in sentenza - è pie- namente coerente anche con il contenuto delle intercettazioni del 15 giugno 2017, in cui il SE ordinava a CA di consegnare "sei in sottovuoto". Appena un'ora dopo MI, US e SE concordano l'ulteriore viaggio da effettuare (pro- babilmente in favore di "NI" di IA come si rileva dalla conversa- zione delle 21:26); poco più tardi, però, il SE chiama la US e cambia pro- gramma: "Ascoltami, quella cosa non la toccare perché ho fatto discussioni con quello che gliela diamo di nuovo, che non mi piace". La US chiede: "Gliela faccio unire tutta o no?" e il SE risponde: "Prendi cinque pallini e me li metti da parte di quella là che ti ho detto io ( . ) e l'altra la metti tutta nel... inc. (...) Gliela fai sottovuoto tu a quello". Coerente e logica appare, dunque, la conclusione dei giudici del gravame del merito che il contesto dei colloqui telefonici ed il riferimento ai "cinque pallini" ed al "sei in sottovuoto" rendano palese, alla luce delle precedenti conversazioni, che l'oggetto della consegna fosse cocaina: e ciò è pienamente confermato dal con- trollo di p.g. operato lungo il viaggio sull'auto con a bordo la US e la MI 86 e che consentiva di rinvenire nella disponibilità della US una confezione ter- mosaldata contenente 53 grammi di cocaina ed in quella della MI tre dosi del medesimo stupefacente. E come si evidenzia in motivazione che la droga fosse destinata, anche in questo caso, allo ZZ si desume anche dalla conversa- zione del 16 giugno 2017, delle ore 20:25, quando la MI, commentando l'accaduto con il citato "NI" da IA, rimproverava LV (eviden- temente ZZ SA) per avere 'tradito' la US: "Dru pezzu di merda si vinniu SI ( ) Dru pezzu di merda di VI fici aitaccar SI, ora l'hai ai domiciliari". La sentenza impugnata sul punto opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte in termine di intercettazioni e interpretazioni della loro cripticità. In materia di intercettazioni telefoniche, questa Corte ha affermato che costi- tuisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprez- zamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono rece- pite (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784). Nel corso del 2015, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. un., 26 feb- braio 2015 n. 22471, Sebbar, Rv. 263715), hanno ribadito l'indirizzo consolidato secondo cui le dichiarazioni carpite nel corso di attività di intercettazione regolar- mente autorizzata, con le quali un soggetto accusa se stesso e/o altri della com- missione di reati, hanno piena valenza probatoria e non necessitano di ulteriori elementi di corroborazione ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. Al riguardo, in precedenza era stata giudicata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, 195, 526 e 271 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, capTA nel corso di conversazioni intercetTA, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confer- mino l'attendibilità, come avviene per le chiamate in reità o correità rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indicato quale fonte infor- mativa nella conversazione intercettata, si avvalga poi della facoltà di non rispon- dere (Sez. 6, 20/2/2014 n. 25806, Caia, Rv. 259673). La stessa decisione delle Sezioni Unite dapprima indicata ha affrontato il tema dell'interpretazione dei risultati delle captazioni, che è strettamente legato a quello del valore probatorio delle stesse. Secondo l'indirizzo consolidato, recepito dalla sentenza, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, rappresenta una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito 87 e si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in base alle massime di esperienza utilizzate. Non solo il significato attribuito al linguaggio criptico utilizzato dagli interlocu- tori, ma anche la stessa natura convenzionale di esso, invero, costituisce una va- lutazione di merito insindacabile in cassazione. La censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa impiegata dal giudice di merito. Una di tali chiavi di lettura può essere integrata dal frequente ricorrere di termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso e che, invece, si spiegano nel contenuto ipotizzato nella formulazione dell'accusa oppure dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi (Sez. 5, 14/7/1997, n. 3643, Ingrosso, Rv. 209620). Sebbene l'interpretazione delle conversazioni debba fondarsi sul tenore com- plessivo delle indagini, indispensabili pure per la corretta identificazione degli in- terlocutori, essa può riposare anche su "massime di esperienza" (Sez.6, 11/12/2007 n. 15396 dep. il 2008, Sitzia, Rv. 239636; Sez. 6, 30/10/2013 n. 46301, Corso, Rv. 258164). Queste ultime sono costituite da generalizzazioni tratte con procedimento in- duttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione (Sez. 6, 28/5/2014 n. 36430, Schembri, Rv. 260813; Sez. 2, 6/12/2013 n. 51818, Bru- netti, Rv. 258117). Al riguardo, trova applicazione il principio secondo cui il ricorso alle "massime d'esperienza" ed al criterio di verosimiglianza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiega- zione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 6, 22/10/2014 n. 49029, Leone, Rv. 261220). In questo caso, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sen- tenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerum- que accidit ed insuscettibili di verifica empirica od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (Sez. 1, 11/2/2014 n. 18118, Marturana, Rv. 261992; Sez. 6, 27/11/2013 n. 1686 dep. il 2014, Keller, Rv. 258135). Del tutto generico ed aspecifico è il secondo motivo di ricorso proposto dalla MI relativo al mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato attenuata di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.P.R. 309/90, che la Corte territoriale motiva (pag. 81), adesivamente con quanto rilevato anche dal Gup., con la circostanza che si tratta di una pluralità di condotte concentrate in un ristretto ambito tempo- rale e geografico e con analoghe modalità (la consegna, organizzata da SE e 88 CA, di quantitativi di cocaina a ZZ SA), la cui reiterazione porta ad escludere la qualificazione dei fatti come di lieve entità. E' evidente secondo la logica motivazione dei giudici del merito come non potesse trattarsi di quantitativi minimi di stupefacente, in ipotesi destinati al solo uso personale dello ZZ, perché ciò sarebbe stato incompatibile con siffatte modalità organizzative e, appunto, con la reiterazione dei viaggi in altra provincia e in un arco di tempo limitato. E si rileva - ciò è del resto comprovato - dal sequestro, nel corso della trasferta del 15 giugno 2017, di oltre 53 grammi di cocaina, quantitativo che, letto unitamente agli altri elementi sopra evidenziati, non consente di ritenere le condotte di lieve entità (sul punto viene ancora una volta ribadito come la responsabilità del SE per gli stessi fatti storici contestati a CA e MI - e quindi anche sulla qualificazione del fatto ex art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. sia ormai accertata in via definitiva). Lo stesso ZZ, pe- - raltro, nell'affermare di avere già venduto quanto ricevuto in data 11 giugno 2017, dimostra implicitamente la finalità di cessione a terzi della sostanza ricevuta. Infine e da qui la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso - diversamente da quanto opina il difensore della ricorrente è pienamente rispon- dente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità la sentenza che motivi il diniego delle circostanze attenuanti generiche con l'assenza di elementi o circo- stanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, dispo- sta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv. 260610 - 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 01; Sez. 4, n. 32872 del - 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01) • 5.7. FR AG ND Manifestamente infondato è il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giuf- FR AG ND della cui genericità si è già fatto cenno in precedenza a proposito dell'aver richiamato, alternativamente e cumulativamente, tutti i possi- bili vizi di legittimità con cui ci si duole che la diminuzione per le concesse - circostanze attenuanti generiche (in considerazione dell'incensuratezza, delle sue condizioni personali e del suo comportamento processuale) non sia avvenuta nella massima estensione. Dal tessuto complessivo della motivazione della sentenza impugnata e dalla chiara indicazione che si legge a pag. 65, infatti, si deduce che la Corte ha tenuto conto ai fini della dosimetria della pena, per tale ricorrente, della «gravità del fatto caratterizzata dalla pluralità di ruoli svolti e dell'intensità 89 del dolo». E in più occasioni questa Corte ha affermato che deve ritenersi adem- piuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; così sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, UR e altri, Rv. 211583). • 5.8. La LA PP Manifestamente infondati sono tutti i motivi di ricorso proposti nell'interesse di La LA PP. Anche in relazione a tale ricorrente si è fatto riferimento alla proposizione di motivi inammissibilmente cumulativi e alternativi rispetto ad ipotesi di violazione di legge e di vizio motivazionale che poi non vengono specificate in relazione a singoli punti o capi della sentenza. I motivi in questione, in ogni caso sono anche manifestamente infondati.
5.8.1. Quanto a quello afferente al diniego di essere non solo organizzaOR ma anche partecipe dell'associazione ex articolo 74 di cui all'imputazione, fondato in particolar modo sulla enfatizzazione della brevità del lasso temporale durante il quale l'imputato è stato tenuto sotto osservazione, si tratta di un tema meramente ripropositivo che non propone alcun reale confronto critico con la motivazione Della Corte d'appello che l'aveva già confutato con motivazione del tutto logica e con- grua. La Corte territoriale non aveva negato che la presenza del La LA risulta circoscritta a pochi giorni ma aveva anche evidenziato che in tale ristretto arco temporale la stessa era stata costante e copriva, di fatto, tutti i turni degli spac- ciatori al dettaglio, sino a tarda notte. Era stato anche evidenziato come le condotte oggetto di videoripresa siano altamente significative e probanti non solo della palese affiliazione del La LA, ma anche del suo ruolo qualificato. Richiamando anche la sentenza di primo grado il che va ribadito essere assolutamente legittimo trattandosi di una doppia conforme affermazione di re- sponsabilità e di una tesi difensiva meramente ripropositiva - la Corte catanese ha evidenziato come dalle videoriprese si evincano per il La LA la sua attività di controllo degli spacciatori al dettaglio, la sistemazione dei medesimi su strada, il conteggio, la ricezione e la consegna di danaro, i contatti con i pusher e con il capo piazza AC ZO IA. Le videoriprese colgono tale ricorrente, inoltre, intento a dare istruzioni logistiche in sinergica azione con il AC medesimo. La Corte etnea ha dato atto di condividere l'interpretazione già data dal giu- dice di prime cure che si tratti, diversamente da quanto indicato dai difensori, 90 secondo cui avrebbero valenza neutra, di condotte qualificanti il ruolo organizza- tivo del ricorrente nel sodalizio criminoso. Gli scambi di denaro, infatti, avvengono nel contesto logistico della piazza di spaccio e coinvolgono soggetti affiliati al so- dalizio per cui si procede. Più in particolare, gli scambi di denaro e i contatti av- vengono con sodali del calibro di NG, RU, RR, ZI, oltre che con l'indiscusso capo della consorteria AC. La Corte territoriale si confronta anche con la deduzione difensiva secondo cui La LA non risulta coinvolto in trasferte per l'approvvigionamento dello stupefa- cente e non si presenta mai laddove viene custodito lo stesso, e non nega che così sia, ma giustifica tali circostanze con il fatto che si tratta di attività che non gli erano demandate, in quanto il suo ruolo era quello dell'organizzaOR dello spaccio su strada, in perenne controllo della piazza di spaccio, in collegamento diretto con il AC ed in contatto con personaggi del calibro del NA, contatto testi- moniato dall'episodio del bacio rituale in bocca. La Corte territoriale ricorda come la strada era evidentemente il regno del La LA ed in tale contesto il medesimo si muovesse con arrogante disinvoltura, giungendo sino al punto di esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco con intento in- timidatorio e di schiaffeggiare un appartenente al gruppo di "Saretto u' forastieri" (circostanze in ordine alla quale vengono richiamate le dichiarazioni di NA SA) con il rischio di ingenerare un conflitto armato. E dà anche atto di rite- nere come non abbia valenza esimente la considerazione difensiva, che peraltro non viene ripetuta in questa sede, per cui una condotta così eclatante come quella di esplodere i colpi d'arma da fuoco in strada non si attaglierebbe a chi, ricoprendo un ruolo qualificato, avrebbe interesse a mantenere in ombra la propria attività. Ciò sul rilievo che tale assunto, in sé logicamente corretto, non tiene in debito conto la personalità del La LA, caratterizzata da aggressività e tendenza alla sopraffazione, come testimoniano i numerosi precedenti penali per minacce e re- sistenza a pubblico ufficiale. Ugualmente irrilevante viene ritenuto il fatto che il ricorrente abitava nella medesima zona ove avvenivano le cessioni, in quanto le videoriprese non lo ri- traggono mentre passeggia o compie atti di ordinaria vita quotidiana, ma intento a porre in essere condotte di indubitabile contenuto strumentale alla gestione dello spazio organizzato. Peraltro, si rileva in sentenza come la necessità di presidiare il territorio e di coordinare l'azione dei sodali era all'evidenza talmente stringente da determinare il La LA a violare sistematicamente le prescrizioni della misura applicata met- tendo a rischio la sua libertà personale. Ed infatti sarà arrestato per una di tali violazioni. 91 Logico appare il rilievo che si tratta di un comportamento che denota, dal punto di vista soggettivo, un dolo partecipativo particolarmente intenso. E dal punto di vista oggettivo la stringente necessità del gruppo di fruire del contributo del La LA anche a costo di fargli correre rischi notevoli. E non a caso il gruppo si farà carico di contribuire economicamente alle spese legali dopo l'arresto dello stesso. In uno con le risultanze delle videoriprese, a carico del La LA, come ricor- dano i giudici del merito, vi sono anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Evidentemente questi ultimi non potevano riferire, come vorrebbe il ricor- rente, in relazione agli specifici giorni che sono stati oggetto di videoregistrazione, ma tutti quelli escussi hanno riconosciuto il La LA, soprannominato "sfregiato" come soggetto che, fino a un certo punto, gestiva piccole attività di spaccio a San BE e poi, da un certo punto, era stato inserito nell'associazione dall'agosto del 2016. Tale ultima circostanza è stata riferita per esempio, come ricordano i giudici di merito, da SA NA nel corso dell'interrogatorio del 13/07/2017, che aveva aggiunto come l'imputato avesse una sua piazza di spaccio a San Leone insieme a MU NG. Ed aveva anche ricordato l'episodio accaduto tra il gennaio e il Febbraio del 2017, allorché il La LA aveva schiaffeggiato un appar- tenente al gruppo di Saretto u furesteri innescando un possibile conflitto armato tra i due clan mafiosi. I giudici del gravame del merito ricordano anche come IA SA, il 12/04/2018 abbia riconosciuto l'imputato in fotografia come "PE lo sfregiato, responsabile insieme a IA AC della piazza di San BE". Il collaboraOR di giustizia aggiungeva, inoltre, che il La LA era affiliato al clan Cappello e che, insieme al AC, destinavano i proventi dell'attività di spaccio al mantenimento dei detenuti del gruppo e all'acquisto di armi. Lo stesso SA aveva, poi, menzio- nato il La LA anche in relazione alla posizione di ON NA, precisando quanto a ON "Carateddu" che lo stesso aveva una piazza di spaccio anche a San BE con IA AC e PE "lo sfregiato", che gestiva in particolare all'interno di una sala Snai dello stesso AC. Tale piazza era riconducibile al padre di ON "Carateddu", i cui profitti erano destinati al mantenimento dello stesso. Ancora la Corte territoriale ricorda le dichiarazioni di AN GO RO che il 12/04/2018 riferiva che il La LA aveva militato nel clan dei Cursoti e che sino al 2015 si era occupato della gestione della piazza di spaccio nella zona di San Leone Corso Indipendenza, destinandone i proventi al mantenimento in carcere di Pi- terà RO, inteso AR FO. Peraltro, quanto a tale collaboraOR di giusti- zia, è lo stesso ricorrente a spiegare perché le sue dichiarazioni si riferiscano e si 92 fermino al 2015, nel senso che dopo tale data era cominciata la sua collaborazione con gli inquirenti. Ricordano i giudici del gravame del merito che, ad ulteriore riscontro, ci sono poi le dichiarazioni del collaboraOR di giustizia AS, che nel corso dell'udienza del 5/5/2022 ha indicato il La LA, insieme al AC, quali soggetti con posizioni rilevanti nel sodalizio di cui alla imputazione. E ne ha confermato il suo passato, prima di essere inserito nel gruppo del "Carateddu", in quello dei Cursoti Milanesi. Plurime e convergenti, dunque sono le indicazioni che, con motivazione logica e congrua, hanno portato i giudici di merito a ritenere non solo provata la parte- cipazione al sodalizio criminoso ma anche il ruolo del La LA di organizzaOR della piazza di spaccio. La sentenza impugnata, pertanto, si colloca nel solco della costante giurispru- denza di questa Corte di legittimità che ritiene quanto alla figura dell'organizzaOR di un'associazione ex articolo 74 d.P.R. 309 90 che la stessa spetti a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rile- vante setOR operativo del gruppo (così Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256 01 che ha ritenuto corretta la qualifica di organizzaOR, ravvisata dal giudice di merito, in capo al soggetto in posizione di preminenza che organiz- zava il lavoro degli altri componenti l'associazione, sia in relazione ai rifornimenti di sostanza stupefacente sia all'attività di cessione;
conf. Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271707 01 che ha ritenuto contraddittoria la sentenza impugnata che, pur avendo riconosciuto la partecipazione all'associazione, aveva negato la qualifica di organizzaOR in capo al soggetto che stabilmente gestiva in prima persona transazioni di grosso valore economico pagando i fornitori e coor- dinando lo spaccio;
Sez. 4, n. 45018 del 23/10/2008, Cela ed altro, Rv. 242032 - 01 in un caso in cui tale qualifica è stata riconosciuta in capo al soggetto che manteneva per conto dell'associazione i contatti con il forniOR estero del sodalizio e con gli spacciatori reclutati nel territorio nazionale). Ancora di recente si è condivisibilmente affermato e va ribadito- che, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la qualifica di "organizzaOR" spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzio- nalità delle strutture del sodalizio, non essendo, peraltro, necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevante articolazione territoriale. (così Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 02 che, in applicazione del prin- cipio, ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto tale ruolo all'imputato che dirigeva più piazze di spaccio operative in un'ampia zona territo- riale di un grande centro urbano, effettuava acquisti di stupefacente attraverso i 93 canali del gruppo criminale da destinare poi ai singoli incaricati della vendita al minuto, versava le somme realizzate al capo clan camorristico con il quale condi- videva i guadagni, poteva contare su un organico di più soggetti a lui sottoposti in tale specifico setOR).
5.8.2. La Corte territoriale dà anche motivatamente conto della sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416bis.1 cod. pen. in quanto ritiene che, dal con- tributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, a cominciare da quello del NA corsi, si colgono chiaramente le cointeressenze mafiose che gravano sulla piazza di spaccio in questione, destinata a finanziare non solo gli adepti all'organizza- zione, ma anche a far fronte alle spese degli affiliati mafiosi detenuti in carcere ed all'acquisto di armi. Con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e che pertanto si sottrae alle proposte censure di legittimità, la Corte etnea ritiene pro- vato che il traffico di droghe in quella zona era operato nell'interesse ed al fine di agevolare le associazioni mafiose dei Cappello-NA e dei Cursoti Milanesi, al punto da dovere suddividere il territorio in due autonome piazze di spaccio, addirittura delimiTA da diverse bandiere, per evitare pericolosi contrasti. La strettissima vicinanza del La LA al gruppo dei "Carateddi" - si osserva in sentenza è comprovata dalle sopra ricordate dichiarazioni collaborative plu- - rime e convergenti. Il ruolo svolto nell'attività di organizzazione della piazza, la ricordata intra- prendenza in azioni quali quella dello schiaffeggiamento, con tutta evidenza atte- stano, secondo il logico e concorde opinare dei giudici di merito, la piena consa- pevolezza da parte del ricorrente delle cointeressenze mafiose che gravavano sulla piazza di spaccio. Anche sul punto, pertanto, la sentenza impugnata appare im- mune da censure.
5.8.3. Manifestamente infondato è anche il profilo di doglianza afferente alla mancata riqualificazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 74 e del comma 5 dell'articolo 73 del d.P.R. 309/90 che è stata esclusa, in ultimo, dalla Corte terri- toriale sul rilievo che, al di là delle giornate di comprovata attività del La LA, il numero delle cessioni, il volume del traffico illecito, la capillare organizzazione sul territorio con sostanziale monopolio dell'attività di spaccio e le comprovate coin- teressenze mafiose rendono i fatti in esame di considerevoli gravità ed offensività rendendo inipotizzabile l'invocata sussunzione della fattispecie sotto il disposto del fatto di minore gravità. Viene ricordato in sentenza come lo stesso AC, nelle sue dichiarazioni, abbia fatto riferimento a una rilevante quantità di stupefacente trattato, ad un elevato numero di soggetti coinvolti ed a forniture di droga per decine di migliaia di euro. E come La LA non potesse dirsi certo estraneo a tale contesto. 94 Si tratta di una motivazione che, diversamente da quanto opina il ricorrente si colloca nel solco delle già ricordate Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, LO, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, 5.8.4. In ultimo, manifestamente infondato e anche il motivo di ricorso pro- posto dal La LA in relazione alla recidiva, alla mancata concessione delle circo- stanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. Quanto alla recidiva, la Corte territoriale da conto di avere valutato ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente. Per la Corte territoriale l'aumento per la contestata recidiva è pienamente giustificato, in quanto l'imputato annovera numerosi precedenti penali, anche spe- cifici, che contrariamente, a quanto sostenuto dalla difesa, appaiono separati cro- nologicamente da quello per cui si procede da un non lungo iato temporale. Viene altresì ricordato come la storia giudiziaria dell'imputato, come quella gli altri coimputati, denoti una personalità evidentemente versata alla violazione della legge penale e come la commissione dei reati per i quali si procede si inserisca in una sequenza criminale consolidata e, avuto riguardo al ruolo qualificato ricono- sciuto al La LA nell'ambito di un sodalizio dedito al narcotraffico con comprovate cointeressenze mafiose, costituisca espressione di pericolosità attuale ed accre- sciuta. I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, anche per tale imputato legitti- mamente la motivazione fa riferimento alla mancanza, a fronte di un soggetto 95 5 5 pluripregiudicato specifico che ha tenuto un comportamento extra ed endoproces- suale privo di positive caratterizzazioni, di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle stesse. Infine, la Corte territoriale rileva che la pena inflitta dal giudice di prime cure e appare congrua e correttamente determinata. Da qui la manifesta infondatezza delle proposte doglianze anche in relazione alla dosimetria della pena, peraltro del tutto generiche ed aspecifiche. • 5.9. AC ZO IA Tutti i motivi proposti nell'interesse di AC ZO IA sono manife- stamente infondati.
5.9.1. Ed invero, in primis, va rilevato che non coglie nel segno il primo motivo del ricorso a firma dell'avvocato Massari, con cui ci si vuole della limitazione del diritto di difesa in quanto il presidente del collegio giudicante ha invitato i difensori ad essere sintetici e ad evitare ripetizioni non necessarie in un giudizio di secondo grado. Si è detto in precedenza dei limiti che incontra la deduzione di violazioni di norme costituzionali e, pertanto, non paiono scrutinabili quelle proposte con rife- rimento all'art. 24 Cost. in relazione al motivo di ricorso che ci occupa. Va aggiunto che il profilo di doglianza in questione difetta di specificità. Ed invero, nel momento in cui ci si duole che l'intervento del presidente del collegio in corso di discussione abbia limitato le facoltà difensive, il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno specificare quali erano i temi di discussione che l'in- tervento in questione gli aveva impedito di sviluppare e la loro pertinenza con la decisione da assumersi. La doglianza in questione si fonda sull'erronea prospettazione di ridurre ad un ruolo formale ma così non è nella sistematica del codice quelli che sono i poteri di direzione del giudice e, nel caso di organo collegiale, del suo presidente, che hanno invece una funzione importante al fine di consentire il regolare svolgi- mento e la speditezza del processo proprio nel solco di quei valori costituzionali invocati dal ricorrente. L'articolo 523 cod. proc. pen., non a caso, prevede, al comma 3, che: "Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione ed inter- ruzione". Si tratta di una norma non isolata e coerente con l'intera sistematica codici- stica, se si pone mente all'art. 470 cod. proc. pen. ove si legge che: "La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono eserciTA dal presidente che de- cide senza formalità". O all'art. 491, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui: "Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per 96 ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo stret- tamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche". Ebbene, ritiene il Collegio che pur senza spingersi a conclusioni, che pure hanno trovato sostegno in dottrina, secondo cui il potere di direzione della discus- sione assegnato al presidente, al quale spetta la sopra ricordata potestà di impe- dire ogni divagazione o interruzione, potrebbe associarsi ad una coercibilità di comportamenti, nell'ipotesi in cui gli inviti formulati durante la moderazione del dibattito non siano accolti, che potrebbe tradursi anche nell'interdizione del diritto di parola, purché adeguatamente motivata con la descrizione dell'abuso della parte - vada ribadito che il giudice nell'ambito del processo monocratico ed il presidente - in quello collegiale hanno il compito precipuamente individuato dalla normativa codicistica di dirigere il dibattimento, ivi compresa la sua discussione finale nella quale ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen. hanno il potere-dovere di impedire ogni divagazione, ripetizione e interruzione, affinché questo sia incentrato esclusiva- DILEVEL y c mente sui temi rilevanti ai fini della decisione, ponendoer altrimenti concreto il rischio di un abuso del processo e della violazione del diritto costituzionalmente garantito ad una ragionevole durata dello stesso. A tale ultimo proposito va ricordato che, secondo il dictum di Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251496 - 01 l'abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'impu- tato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti (e nel caso esaminato dalle S.U. fu esclusa qualsiasi violazione del diritto alla difesa, ravvisando un concreto pregiudizio dell'interesse obiettivo dell'ordinamento, e di ciascuna delle parti, alla celebrazione di un giudizio equo in tempi ragionevoli, atteso che lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado erano stati ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive - attraverso il reiterato avvicendamento di difen- sori in chiusura del dibattimento, la proposizione di eccezioni di nullità manifesta- mente infondate e di istanze di ricusazione inammissibili - con il solo obiettivo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali). È vero, come sottolinea il difensore, che non esiste un termine temporale cui ancorare la durata della discussione difensiva così come quella della pubblica ac- cusa. Ma è altrettanto vero che svilire il ruolo di direzione del dibattimento porte- rebbe a situazione di abuso del processo non essendo parimenti ipotizzabile che si possa bloccare l'attività processuale con una discussione che non termina mai ov- vero ostacolarla e/o tardarla, nello stesso interesse costituzionalmente garantito alle parti ad una ragionevole durata del processo, con una discussione che chiami 97 in causa argomenti o temi superflui o sovrabbondanti. Ciò vale naturalmente -va sia per i difensori delle parti private che anche per la parte pubblica. ribadito - Va, peraltro, sottolineato che questa Corte ha già passato chiarito - e va qui ribadito che nei confronti dei provvedimenti del giudice o del presidente per - la direzione della discussione, adottati senza formalità ai sensi dell'articolo 470 cod. proc. pen., non possono essere ipotizzabili le cause di nullità di ordine gene- rale previste dalla lettera c) dell'articolo 178 cod. proc. pen. né tantomeno essi sono suscettibili di censura per vizio di motivazione, non dovendo necessariamente essere motivati (così Sez. 1, n. 48311 del 22/11/2012, Casciello, Rv. 254089 - 01 che ebbe ad escludere che potesse integrare un'ipotesi di nullità il diniego al di- fensore di utilizzare, nel corso della sua discussione, sistemi informatici per illu- strare le proprie conclusioni). Dunque, alla luce delle generiche doglianze sul punto avanzate dal difensore non pare esservi stata, nel caso che ci occupa, alcuna violazione del diritto di difesa.
5.9.2. Passando alle doglianze afferenti alla responsabilità, va rilevato che il AC, attraverso i suoi due difensori, non contesta l'affermazione che opera la sentenza impugnata in relazione al suo ruolo di partecipe dell'associazione ex ar- ticolo 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1) dell'imputazione. Egli, come si ricorda in entrambi i ricorsi, ha riconosciuto di farne parte, ma sostiene di essere un forniOR della piazza di spaccio in questione, in quanto tale videoripreso mentre spacciava o riscuoteva del danaro. Egli contesta, dunque, il suo ruolo di organizzaOR della piazza di spaccio in questione. In particolar modo, sottolinea l'inverosimiglianza di quanto dichiarato dal collaboraOR di giustizia NA SA secondo cui il giorno precedente lo avrebbe nominato "capo piazza" e il giorno successivo avrebbe ordito un attentato nei suoi confronti Orbene, manifestamente infondata è la doglianza che deduce una viola- zione dell'articolo 521 cod. proc. pen, ponendo l'accento sul fatto che in imputa- zione al AC venga contestato il ruolo di capo e promoOR, peraltro in uno con NA ON che è stato assolto in entrambi i gradi di giudizio, e poi invece nella sentenza di primo grado ne viene disegnato il ruolo di organizzaOR. Ed invero, quella di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, laddove si fa riferimento a «chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione>> non è una disposizione a più norme, ma, è una norma a più fattispecie, atteso che con la stessa vengono tipizzate modalità alternative di realizzazione di un medesimo reato e pertanto esclude la configurabilità di una pluralità di reati nel caso di rea- lizzazione da parte dello stesso agente, nel medesimo contesto e con riguardo allo stesso oggetto materiale, di più condotte tra quelle descritte dalle singole disposi- zioni. Si tratta, in altri termini, di diverse modalità con cui si realizza il medesimo 98 reato (vedasi per l'analoga situazione che si registra in relazione alle diverse mo- dalità con cui può essere realizzato il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, LO, Rv. 274076-01). In tal caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui il medesimo soggetto rivesta più ruoli tra quelli indicati, per il principio dell'assorbi- mento, egli risponderà di una sola violazione, ovvero di quella più grave. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente riguarda il tema della prova, laddove, come già visto in precedenza, questa Corte ha evidenziato in cosa si differenzi l'attività di un capo da quella di un organizzaOR o di un finanziaOR. Riconoscere il ruolo di capo rispetto a quello contestato di organizzaOR, o viceversa, in altri termini, non comporta alcuna mutazione del fatto in contesta- zione. Peraltro, l'invocata violazione ex art, 521 cod. proc. pen. non sussisterebbe in ogni caso, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, suc- cessiva alle sentenze della Corte E.D.U. nel caso Drassich
contro
Italia Sez. 2 dell'11/12/2007 e Sez. 1 del 24/2/2018, dalla dottrina comunemente indicate come sentenze "Drassich 1" e "Drassich 2" (per una disamina del quadro giuri- sprudenziale consolidatosi sul punto si rimanda all'analitica e condivisibile motiva- zione di Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, Macaluso, Rv. 275762 01), secondo cui non vi è violazione alcuna allorquando, in casi come quello che ci occupa, come riconosce lo stesso ricorrente, senza che muti il fatto, l'imputato abbia avuto la possibilità di difendersi in relazione allo specifico ruolo che è rimasto provato nel processo, che effettivamente è quello di essere uno di quelli che organizzava la piazza di spaccio. Ed invero, costituisce ius receptum il principio che non sussiste violazione del diritto al contraddittorio quando l'imputato abbia avuto modo di interloquire in ordine alla nuova qualificazione giuridica attraverso l'ordinario rimedio dell'impu- gnazione, non solo davanti al giudice di secondo grado, ma anche davanti al giu- dice di legittimità (Sez. 6, n. 10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961; Sez. 2, n. 32840 del 09/05/2012, VI e altri, Rv. 253267; Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012 15 19/02/2013, Jovanovic, Rv. 254649; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 - 17/01/2013, Manara, Rv. 254135; Sez. 2, n. 45795 del 13/11/2012, Tirenna, Rv. 254357). In tale prospettiva, è stato perciò ritenuto che finanche la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina al- cuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, perché l'imputato può contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 17782 del 11/04/2014, Salsi, Rv. 259564; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204). 99 La Corte territoriale con motivazione logica e congrua nonché corretta in punto di diritto - diversamente da quanto opina il ricorrente - delinea in maniera articolata alle pagine 21 e 22 della sentenza impugnata, ma anche in altri punti della stessa, il ruolo svolto dal AC nel sodalizio criminoso. Come si ricorda in sentenza: «Quanto riferito dai collaboratori si salda con gli esiti dell'attività tecnica e trova conferma anche nelle dichiarazioni spontanee dello stesso AC laddove il medesimo riferisce, con tanto di nomi ed orari di attività degli spacciatori, di un'organizzazione che trafficava droga in Corso Indi- pendenza. Il AC riferisce, altresì, di avere autorizzato il RU a spacciare in zona purché lo stesso si rifornisse da SA SA (dichiarazione che si incastra perfettamente con quella del SA e con quanto riferito dal RU che afferma che la piazza era sua, indicando gli stessi nominativi del AC)>>.
5.9.3. Inammissibile è il motivo, su cui si insiste anche nella memoria con- clusiva a firma dell'Avv. Manduca, con cui si censura provvedimento impugnato laddove ha confermato la ritenuta recidiva senza tenere conto che per le sentenze di condanna che ne costituivano il presupposto c'era stato l'affidamento in prova ai servizi sociali concluso con esito positivo ed il conseguente venir meno degli effetti penali di quelle condanne. Orbene il motivo è inammissibile in quanto la specifica questione viene po- sta per la prima volta in questa sede di legittimità, ma non è stata mai devoluta all'esame della Corte territoriale. Ed invero, dall'esame degli atti-cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura del vizio contestato - emerge che nell'interesse del AC sono stati presentati due atti di appello, da due diversi difensori. Con quello del 18/5/2021 a firma dell'Avv. SA LA non viene devoluta la questione della recidiva, e ancor meno quella dell'intervenuta estin- zione degli effetti penali in relazione ai precedenti penali in virtù dell'esito positivo dell'affidamento in prova. C'è solo un motivo (il quinto) in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da dichiararsi equivalenti alla recidiva. Con il terzo motivo dell'atto di appello del 21/5/2021 a firma dell'Avv. La- SL Massari (pagg. 18-20), invece, il difensore appellante si duole della "man- cata esclusione della recidiva pluriaggravata", ma si limita a sollecitare la Corte del gravame del merito ad una concreta verifica in concreto se la realizzazione del nuovo reato sia sintomo di persistente pericolosità, verifica che ritiene non essere stata operata dal giudice di primo grado. Nell'atto di appello questione vengono passati in rassegna gli arresti giu- risprudenziali che hanno portato al venir meno di ogni forma di automatismo e di obbligatorietà della recidiva e ad una facoltatività, con necessità di verifica del 100 caso concreto. Ma non si fa alcun cenno al tema del venir meno degli effetti penali delle precedenti sentenze. Quello devoluto al giudice di appello, in altri termini, seppure afferente alla recidiva, era un profilo completamente diverso da quello proposto in questa sede di legittimità e che, pertanto, non è da questa Corte scrutinabile. La giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devo- lute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940). Ciò in quanto si deve evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (così Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 01 che ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della -- sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo di- niego all'imputato del beneficio della pena sospesa). E di recente è stato ulterior- mente specificato con un'affermazione che ben si attaglia | caso che ci occupa che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospet- tazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01). E' pacifico, invero, che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi con- trassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) sono fun- - zionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. 101 La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la non deduci- bilità in cassazione delle questioni non prospetTA nei motivi di appello. Il combi- nato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio con- creto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di ap- pello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (cfr. Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631). Diversamente opinando, del re- sto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di cassa- zione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritual- mente sollevata, procedere a verificare anzitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte. Sul punto va anche ricordato che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 7, Cost., nella parte in cui di- spone che il ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello è inammissibile, perché la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassa- zione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giudizio (Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504). La Corte territoriale, dunque, a pag. 21 della sentenza impugnata, ha mo- tivatamente risposto sulla recidiva, nei limiti del tema devolutole, ritenendo che: «L'aumento per la contestata recidiva è pienamente giustificato. L'imputato anno- vera plurimi e specifici precedenti penali, per reati separati cronologicamente da quelli per cui si procede da uno iato temporale non eccessivamente lungo. La storia giudiziaria dell'imputato denota dunque una personalità incline all'illecito penale. L'ennesima violazione del T.U. sugli stupefacenti, conclamata dalla commissione dei reati per cui è processo, si inserisce in una consolidata sequenza criminale e, avuto riguardo al ruolo qualificato riconosciuto all'appellante nell'ambito di un so- dalizio dedito al narcotraffico, costituisce, senza alcun dubbio, espressione di pe- ricolosità attuale ed accresciuta». Ha dato conto, dunque, di avere operato quella concreta verifica richiestale in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili 102 di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legitti- mità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'e- sercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (cfr. Corte cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).
5.9.4. Manifestamente infondate sono anche le doglianze proposte nell'in- teresse del AC afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche e in generale al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, infatti, ha dato atto di avere valutato (pag. 23 della sentenza impugnata) che: «Non è dato apprezzare elemento alcuno da potere utilmente valorizzare ai fini del riconoscimento all'imputato del chiesto beneficio delle circostanze attenuanti generiche. L'imputato è soggetto pluripregiudicato specifico che ha tenuto un comportamento extra ed endoprocessuale privo di po- sitive caratterizzazioni». E quanto al trattamento sanzionatorio che: «La pena fi- nale inflitta dal giudice di prime cure appare congrua e correttamente determinata (e tuttavia va specificata nel modo che segue anni 20 di reclusione per il più grave reato di cui al capo I dell'imputazione, aumentata ad anni 33 e mesi 4 per la recidiva reiterata e specifica, ulteriormente aumentata ad anni 36 e mesi quattro di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo 2 dell'imputazione, ridotta ad anni trenta in virtù del criterio calmieraOR di legge ed ulteriormente ridotta ad anni venti per il rito)». Risulta, pertanto, pienamente adempiuto l'obbligo motivazionale.
5.10. ER AN Del tutto generico ed aspecifico e l'unico motivo di ricorso proposto nell'in- teresse di ER AN in punto di mancata riqualificazione dei fatti di cui all'imputazione ai sensi dell'articolo 73, comma 5, DPR 309 90, doglianza che pe- raltro è manifestamente infondata. La Corte territoriale con motivazione pienamente aderente ai principi di cui alle più volte ricordate Sez. U. LO (pag. 36) ha dato atto che: «Ostano alla qualificazione dei fatti in termini di lieve entità il consapevole inserimento del ER ZZ nel contesto di una rilevante attività di spaccio organizzata in zona oggetto di controllo mafioso ed i contatti diretti con numerosi importanti esponenti del sodalizio di cui al capo 1 dell'imputazione. Peraltro, la presenza del ER sui luoghi, pur meno assidua di altri imputati, non può certo definirsi episodica. Si tratta di elementi che, unitariamente considerati, attribuiscono al fatto per cui si 103 procede un'offensività del tutto incompatibile con il disposto di cui al comma V del citato art. 73». Evidentemente nessun rilievo assume, diversamente da quanto opina il ri- corrente, al fatto che per la riqualificazione con riferimento all'ipotesi lieve avesse prestato il consenso, ai fini di un possibile patteggiamento, il pubblico ministero in primo grado. Già il primo giudice, infatti, aveva espresso il proprio motivato dis- senso rispetto a tale qualificazione giuridica. • 5.11. IT PP Inammissibile si palesa il ricorso proposto nell'interesse di IT PP. Ancorché redatto da diverso difensore il motivo in questione, senza alcuna caratterizzazione per la specifica posizione del IT, è del tutto sovrapponibile quanto ai contenuti, alle parole ed ai medesimi caratteri grafici a quello proposto nell'interesse di D'TA RM SA. Si tratta di un motivo non consentito in sede di legittimità perché del tutto generico ed aspecifico senza alcun reale rilievo critico nei confronti della sentenza impugnata e senza l'indicazione delle ragioni di fatto è di diritto relative al caso specifico posti a fondamento della impugnazione. Va rilevato, in relazione a tale ricorrente che, peraltro, la Corte catanese ha ritenuto di aderire alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche, in considerazione del comportamento processuale manifestato attraverso la rinuncia ai motivi di appello sulla personalità che, in relazione alla gravità del fatto, manifestata dal notevole apporto partecipativo del IT, caratterizzato dalla pluralità dei ruoli svolti, sono sTA ritenute equivalenti alle ritenute aggra- vanti. La Corte territoriale, poi, ha offerto una motivazione pienamente congrua in punto di dosimetria della pena dando atto di avere «valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e segnatamente la gravità del fatto (manifestata dalla pluralità di ruoli svolti e dall'entità del traffico) e della correlata intensità del dolo - elementi considerati anche per la misura degli aumenti a titolo di continuazione -...» Quindi è manifestamente infondata la doglianza secondo cui non vi sarebbe motivazione sull'entità dell'aumento per la continuazione interna. ⚫ 5.12. ER NT Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso proposti nell'interesse di ER NT, che è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 3) e 4) dell'imputazione e di cui, più in particolare, è stata ritenuta provata la partecipa- zione all'associazione criminosa di cui alla relativa contestazione, partecipazione 104 consistente nell'affiancare ai ruoli di pusher e di sorvegliante varie attività di sup- porto logistico. Il ER risulta altresì coinvolto anche nella custodia del denaro e nel pagamento degli 'stipendi'. Tale ricorrente è tra quelli che hanno rinunciato ai motivi sulla responsabi- lità, insistendo su quelli afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla recidiva ed all'aumento per la continuazione. Quanto alla recidiva, la Corte territoriale ha dato motivatamente atto di avere operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indi- cativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, laddove (pag. 71) ha rilevato che la gravità e la non particolare risalenza dei reati commessi dal ER (tra cui una condanna per estorsione e furto del 2010) e la natura specifica del precedente per reato commesso il 13/10/2017, valuTA in relazione alla particolare gravità dei reati per cui oggi è processo, evidenziano come questi ultimi siano manifesta- zione di accresciuta pericolosità del reo. Di talchè la sentenza impugnata non pre- senta sul punto i denunciati profili di censura. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, per i giudici del gravame del merito ostano al loro riconoscimento la personalità del reo quale si evince dai dati del casellario, ad onta della parziale rinuncia ai motivi, che può trovare rilievo in sede di dosimetria della pena. E' stata, invece, accolta la richiesta di continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Catania del 15/6/2018, in considerazione della corrispondenza dell'arco temporale di riferimento, del luogo di commissione dei fatti, dell'analogia del titolo di reato, peraltro commessi in concorso con taluni degli odierni imputati. La pena da irrogare al prevenuto, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e segnatamente la gravità del fatto (manifestata dalla pluralità di ruoli svolti e dall'entità del traffico) e della correlata intensità del dolo, nonché il comporta- mento processuale dell'imputato (elementi tutti considerati anche per la misura degli aumenti a titolo di continuazione), è stata equamente rideterminata in quella di anni undici di reclusione, secondo il seguente calcolo: pena base, ritenuto più grave il reato di cui al capo 3), anni dieci di reclusione, aumentata per la ritenuta recidiva reiterata ad anni quindici di reclusione, aumentata ex art 74.3 d.P.R. 309/90 ad anni quindici, mesi tre di reclusione, aumentata per la continuazione .: con il reato sub 411ad/ani sedici, mesi tre di reclusione, aumentata per la conti- nuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Catania del 15/6/2018, irrevocabile in data 11/1212018 ad anni sedici, mesi sei di reclusione, infine ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata. 105 Risultano, dunque, pienamente motivati sia l'entità sia della sanzione irro- gata che quella degli operati aumenti per la continuazione, si cui, peraltro, il mo- tivo di ricorso è del tutto generico. Quanto alla disparità di trattamento rispetto ad altri imputati va ricordato che tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trat- tamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irra- gionevoli o paradossali. (Sez. 3, n. 9450 del 24/2/2022, Palladino, Rv. 282839; conf. Sez. 3, n. 27115 del 19/2/2015, La Penna, Rv. 264020). Il che non è nel caso che ci occupa.
5.13. RU PP Manifestamente infondati sono tutti i motivi di ricorso proposti nell'inte- resse di RU PP, soggetto che, come si ricorda in atti, era conosciuto nell'ambiente malavitoso come "PE banana".
5.13.1. La tesi difensiva in punto di responsabilità è stata improntata a sostenere che il RU fosse l'unico gesOR della piazza di spaccio e che la go- vernasse senza alcun collegamento ad associazioni criminali, ma “in proprio", av- valendosi della collaborazione di vari "ragazzi" che lavoravano con lui: CI, il cognato TA MP, a volte NG, qualche volta il SS che faceva da vedetta. In particolare, RU, nel corso dell'udienza preliminare, aveva rivendi- cato che "la piazza era sua, che ce l'aveva da vent'anni e che l'aveva pagata e strapagata". A dimostrazione di ciò il ricorrente evidenzia che un associato non custodisce, come faceva lui, in casa propria, i proventi dell'attività illecita com- piuta, mentre lui lo faceva perché il denaro ottenuto dalle singole cessioni veniva spartito tra i concorrenti dello spaccio alla fine di ogni giornata. Altro elemento che dimostrerebbe l'inverosimiglianza della circostanza che egli non solo fosse un associato, ma addirittura un soggetto con un ruolo apicale nell'associazione criminale, sarebbe che egli è stato videoripreso mentre spacciava o incassava danaro, il che non sarebbe tipico di chi riveste ruoli direttivi in ambito associativo. E illogico sarebbe anche l'aver ritenuto che il RU sia transitato dal clan dei Cursoti, in cui rivestiva un ruolo direttivo, a quello dei Cappello-NA corsi, in cui sarebbe stato sottoposto alle direttive altrui. Ebbene, alle pagine 57 e seguenti, con motivazione logica e congrua, non- ché corretta in punto di diritto, e che pertanto si sottrae alle proposte censure di legittimità, la Corte catanese ha già confutato tutte le tesi oggi riproposte tout court, senza un reale confronto critico con la sentenza impugnata. 106 Ed invero, i giudici del gravame del merito danno conto delle risultanze delle videoriprese, delle intercettazioni e del compendio dichiarativo dei collabora- tori di giustizia, tutti convergenti verso l'individuazione del ruolo apicale del Ru- scica nell'ambito dell'associazione di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/90 coincidente con quello delineato nell'editto accusatorio. Anche per RU vale il discorso già fatto in precedenza che l'interpreta- zione del linguaggio criptico utilizzato nelle intercettazioni è operazione di stretta pertinenza del giudice di merito. La Corte territoriale evidenzia a pag. 58 che: «il motivo di gravame secondo il quale non sarebbe possibile che il RU, già appartenente al gruppo dei Cur- soti, abbia potuto avere un ruolo di organizzaOR nell'ambito del gruppo dei Cap- pello-NA non si ritiene pregevole. Il passaggio da un gruppo ad un altro, per quanto non frequente, è un fatto possibile e può essere determinato da una pluralità di cause». Con motivazione logica e congrua, dando conto dell'ampio corredo proba- torio che ha già indotto il giudice di primo grado a ritenerne la penale responsabi- lità, la Corte territoriale dà atto che: «Nel sodalizio di nuova appartenenza il Ru- scica ha svolto la funzione di organizzaOR che implica la predisposizione, il con- trollo e l'efficientamento di uomini e mezzi nell'ottica di una proficua gestione dell'attività di spaccio. A riprova della sussistenza di tale ruolo va letto il contenuto delle conversazioni ciTA dalla difesa ed intercorse tra RU e CI IA, nel corso delle quali RU rimprovera lo CI, di fatto intimandogli di presen- tarsi in un luogo determinato e di essere puntuale. Il ruolo di organizzaOR emerge comunque, in modo chiaro, dalle videoriprese e dalle intercettazioni telefoniche oltre che dal comprovato possesso delle chiavi della casa adibita a magazzino della droga. Comportandosi da perfetto organizzaOR l'appellante impartiva disposizioni ai sodali, affidava ai gregari la cessione della sostanza stupefacente e rendeva conto esclusivamente a ZO IA AC dell'attività compiuta». La Corte territoriale si è già confrontata, confutandolo motivatamente, con l'asserita illogicità altro tema oggi riproposto acriticamente di un organizza- - OR della piazza di spaccio che sia stato visto in talune occasioni anche operare egli stesso lo spaccio. Come si legge nella sentenza impugnata: «Il RU non disdegnava, in talune contingenze, anche il ruolo di vendiOR, circostanza che, in ottica di ottimizzazione dei risultati, non deve stupire. Non va sottovalutato, sul punto, che il RU annovera numerosi precedenti per spaccio di sostanza stu- pefacente sicché, a prescindere dal ruolo, ha bene potuto pensare, per massimiz- zare il profitto, di mettere a frutto la propria esperienza di consumato spaccia- OR». 107 Peraltro, i giudici del gravame del merito osservano che «il ruolo qualificato di "PE banana" emerge altresì in modo chiaro dalle dichiarazioni di AS che all'udienza del 5 maggio 2022 ha fatto riferimento al ruolo organizzativo del RU≫ Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
5.13.2. Anche i motivi afferenti al trattamento sanzionatorio proposti nell'interesse del RU sono manifestamente infondati. Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416-bis.
1. cod. pen., è lo stesso ricorrente a dare atto di come, a pagina 57 della sentenza impu- gnata, i giudici di appello ricordino come le chiare coerenti e convergenti dichiara- zioni dei collaboratori di giustizia circa la destinazione dei proventi della piazza di spaccio in questione e l'appartenenza del RU al gruppo dei Cappello NA corsi rendano evidentissima la prova della consapevolezza in capo allo stesso dell'agevolazione arrecata con le proprie condotte al sodalizio mafioso in que- stione. Quanto alla recidiva la Corte territoriale dà conto anche per tale imputato di avere operato una concreta verifica della maggiore pericolosità sociale del pre- venuto derivante anche dalla commissione dei nuovi reati. Come si legge, infatti, a pag. 58: «L'aumento per la contestata recidiva è pienamente giustificato. L'im- putato annovera numerosi precedenti penali specifici separati cronologicamente da quello per cui si procede da un non lungo iato temporale. La storia giudiziaria dell'imputato denota una personalità evidentemente versata alla violazione della legge penale. La commissione dei reati per cui è processo si inserisce, a ben ve- dere, in una consolidata sequenza criminale e, avuto riguardo al ruolo qualificato riconosciuto all'appellante nell'ambito di un sodalizio dedito al narcotraffico, costi- tuisce indubbiamente espressione di pericolosità attuale ed accresciuta>> Motivato è anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato, oltre che sui precedenti da cui è gravato il RU, dal riconoscimento da parte dei giudici del merito che non è emerso nessun elemento positivo atto a giustificare la concessione allo stesso di tali attenuanti. Infine i giudici del gravame del merito mostrano di aver correttamente adempiuto al proprio onere motivazionali in punto di dosimetria della pena lad- dove, diversamente da quanto opina il ricorrente, non adoperano clausole di stile bensì danno conto che: « La pena finale inflitta dal giudice di prime cure appare 108 congrua e correttamente determinata (la medesima va specificata negli stessi ter- mini esplicitati per il AC alla cui posizione si rinvia)». ⚫ 5.14 SS DR Manifestamente infondato è l'unico motivo proposto nell'interesse di SS DR afferente alla dosimetria della pena e alla ritenuta recidiva. Si tratta di un motivo del tutto generico ed aspecifico, con il quale nemmeno si specifica in cosa consisterebbero la violazione di legge o il vizio motivazionale dedotti a fronte di un giudice del gravame del merito che, sui due profili oggetto di doglianza, ha offerto una motivazione logica e congrua oltre che corretta in punto di diritto. Ed invero, la Corte catanese rileva che il SS ha formalmente rinunziato al motivo di gravame principale afferente alla sua ritenuta appartenenza al con- sesso associativo per cui è processo, sicché l'ha è esentata dalla necessità di va- lutare la fondatezza della medesima. Ma restavano da valutare i motivi per cui, secondo le proposizioni difensive, andrebbe esclusa la recidiva per mitigare la pena ed andrebbero riconosciute le circostanze attenuanti generiche avuto riguardo allo status di soggetto tossicodipendente del SS ed alle sue svantaggiate condizioni sociali. E la pena dovrebbe essere rideterminata in misura prossima al minimo edittale. Ebbene, con la sopra ricordata motivazione congrua (pag. 44) si legge in sentenza che «l'imputato annovera svariati precedenti penali, anche specifici>> e che la sua storia giudiziaria «...denota una personalità evidentemente versata alla violazione della legge penale. La reiterazione di violazioni al TU sugli stupefacenti, una delle quali commesse in forma associata ed aggravata dalla finalità di agevo- lare un'associazione mafiosa, denota indubitabilmente una pericolosità attuale ed accresciuta sicché la ritenuta sussistenza della contestata recidiva è pienamente giustificata». -La rinunzia al principale motivo di appello si legge ancora in sentenza costituisce un'apprezzabile scelta deflattiva. A differenza di altri imputati l'o- dierno appellante risulta avere offerto un contributo meno rilevante essendosi li- mitato a svolgere il ruolo di mera vedetta (...). Tale elemento valutato unitamente alla rinunzia formalizzata in grado di appello consente il riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche con giudizio che, avuto riguardo alla obiettiva gra- vità dei fatti resa evidente anche dagli elementi circostanziali di segno contrario, non può andare oltre l'equivalenza con le contesTA aggravanti». La sentenza impugnata dunque, quanto alla posizione del SS, è stata confermata quanto alla responsabilità e riformata quanto alla pena nel modo che segue: previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti a 109 tutte le aggravanti (recidiva compresa) pena base anni dieci di reclusione per il più grave reato di cui al capo 1 della rubrica, aumentata per la continuazione ad anni dieci, mese uno e giorni quindici (e la Corte territoriale invitava a considerare che il decidente di prime cure, per il reato di cui al capo 2, ha limitato a due mesi l'aumento per continuazione) pena, infine, diminuita di un terzo per il rito ad anni sei e mesi nove di reclusione. Risulta, pertanto, pienamente adempiuto da parte dei giudici del gravame del merito l'onere motivazionale in punto di dosimetria della pena.
5.15. TA RC ND Manifestamente infondati sono entrambi i motivi di ricorso proposti nell'in- teresse di TA RC ND. Ed invero va rilevato che gli stessi sono del tutto generici ed aspecifici, in quanto si limitano a lamentare la mancata risposta della Corte territoriale alla ri- qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.P.R. 309/90 e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiamando principi generali della giurisprudenza di questa Corte senza nemmeno individuare profili specifici relativi al caso concreto per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere i rilievi difensivi proposti con l'atto di appello. Per contro, i giudici del gravame del merito, con una motivazione logica e congrua e pienamente conforme all'insegnamento delle già richiamate S.U. LO danno conto a pag. 86 di non aver potuto riconoscere l'ipotesi lieve, in primis, perché il fatto lieve, anche a prescindere dal quantitativo di volta in volta smer- ciato o detenuto, qualora posto in essere all'interno di una c.d. piazza di spaccio, che fa leva su un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanze stupefacenti (in termini, Cass. 2017 n. 11994)>> e poi perché nel caso di specie, peraltro, il TA non si è limitato a svolgere attività di cessione dello stupefacente ma ha altresì provveduto, sia pur saltuaria- mente, alla sorveglianza dell'immobile di via dell'Adamello, ovvero della base lo- gistica dell'associazione, fornendo dunque un contributo già sotto questo profilo incompatibile con l'ipotesi attenuata». Parimenti motivato è il diniego delle circostanze attenuanti generiche, te- come ricorda la sentenza impugnata che non sono emersi elementi nuto conto - positivi del fatto idonei al riconoscimento delle stesse (su cui si rimanda alle già ricordate Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv. 260610 - 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01) 110 5.16. DA PI PP I due motivi di ricorso proposti nell'interesse di DA PI PP, in- teso 'PE OL (che è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 3 - esclusa la partecipazione qualificata e 4 dell'imputazione) entrambi afferenti - all'incremento di pena determinato per la continuazione, sono inammissibili perché proposti per la prima volta in questa sede di legittimità. I giudici di merito hanno attribuito allo DA il ruolo di partecipe dell'as- sociazione di cui alla relativa contestazione, con funzioni di pusher e di sorve- glianza, in quanto dalle captazioni si evince che lo stesso era uno stretto collabo- raOR del capo promoOR ER AB PP, ruolo esercitato anche a se- guito della cattura di quest'ultimo, mantenendo i contatti con il forniOR principale dell'associazione, SE AZ, e nonostante lo DA fosse agli arresti domi- ciliari dal 24/4/2017. Sono sTA valorizzate, altresì, ai fini dell'affermazione di responsabilità dello DA quale partecipe dell'associazione le dichiarazioni di uno dei coimputati, SI IO, e quelle dei collaboratori di giustizia NG e SA. Orbene, come si evince dall'atto di appello del 17/5/2021 a firma dell'Avv. NU ON, oltre ad un primo motivo di gravame nel merito in punto di responsabilità e ad un secondo con cui si lamentava mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con il terzo motivo di ri- corso si era richiesta l'esclusione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. in ragione della distanza dei fatti di cui all'imputazione ed il precedente risalente al maggio 2018, che nulla ha a che vedere con i fatti di cui all'odierno processo in quanto si tratta di una ricettazione. Dunque, l'appellante aveva devoluto quale unico motivo quello sulla man- canza delle condizioni per ritenere la contestata recidiva e non aveva fatto alcuna questione, neanche subordinata, quanto alle modalità con cui il giudice di prime cure aveva operato gli aumenti, tema che viene sollevato per la prima volta con il ricorso per cassazione. Legittimamente, dunque, la Corte territoriale ha risposto solo sulla que- stione che le era stata devoluta evidenziando, con motivazione logica e congrua che la gravità e non particolare risalenza dei precedenti dello DA - dei quali l'ultimo, specifico, per fatto commesso appena il 16/6/2018. quindi prima della cessazione della permanenza del reato di cui al capo 3), risalente alla data dell'e- secuzione della misura (19/9/2019) - valutata unitamente alla notevole rilevanza penale dei fatti per cui oggi è processo, fa ritenere che questi ultimi manifestino la maggior pericolosità del prevenuto: va dunque applicato l'aumento di pena per la contestata recidiva». 111 I giudici del gravame del merito, dunque, hanno dato atto di avere operato, come loro richiesto, una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza im- pugnata non presenta i denunciati profili di censura. Non erano chiamati a scrutinare, e non può nemmeno farlo questa Corte cui sono proposti in questa sede per la prima volta, motivi in ordine alla correttezza degli operati aumenti. Come già visto in relazione alla posizione del ricorrente AC, la giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940).
5.17. SI IO Manifestamente infondato è l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di SI IO, dichiarato sin dal primo grado colpevole dei reati di cui ai capi 3) e 4) dell'imputazione e condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generi- che equivalenti alle contesTA aggravanti, ad anni nove di reclusione ed alle con- seguenti pene accessorie. I giudici di merito hanno ritenuto provato che il SI fosse intraneo all'as- sociazione di cui alla relativa contestazione, con il prevalente ruolo di pusher. Come si ricorda in sentenza, all'udienza del 14/9/2022 il SI, a mezzo del proprio difensore e procuraOR speciale, ha rinunciato ai motivi di appello ad eccezione di quelli aventi ad oggetto l'esclusione della recidiva, il giudizio di pre- valenza delle attenuanti generiche e la riduzione della pena. Ebbene, il ricorrente lamenta che a fronte di un ricorrente che aveva rinun- ciato a tutti i motivi sulla responsabilità, pur avendo accolto la richiesta di esclu- sione della recidiva, la Corte territoriale non abbia ritenuto di accedere all'ulteriore richiesta di un giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti gene- riche con una conseguente rideterminazione in termini più miti della sanzione in- flitta. Ci si duole, in particolare che non sia stato tenuto nel debito conto il com- portamento pienamente commissivo degli addebiti tenuto dalla ricorrente sin dall'immediatezza del fatto. 112 In realtà, con motivazione logica e congrua, alle pagine 79 ed 80 del prov- vedimento impugnato la Corte territoriale che ha ricordato come il Gup abbia - valorizzato la piena collaborazione resa dall'imputato dinanzi al GIP e la chiamata in correità nei confronti degli altri indagati» ai fini dell'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. mentre ha ritenuto applicabile la recidiva sulla base di un generico ri- chiamo ai precedenti del SI ha ritenuto che il sopra descritto comporta- mento processuale dell'imputato, ed in particolare le chiamate in correità, anche se parzialmente ritratTA, meritasse adeguato riconoscimento, tenuto conto an- che della rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, facendo ritenere che i reati per cui si procede non costituiscano espressione di una maggiore pericolosità del SI. Ed ha, pertanto, esclusa l'applicazione della contestata recidiva. Ha ritenuto motivatamente, tuttavia, che tale esclusione non potesse, nella specie, far ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulle residue aggravanti, ostandovi il numero e la gravità dei precedenti a suo carico (oltre a due precedenti specifici, il SI ha ricevuto condanna definitiva per due rapine) a fronte del peso complessivo delle residue aggravanti e dei loro riflessi sulla gravità del fatto. Il provvedimento impugnato pertanto si colloca nell'alveo del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
5.18. MP TA Inammissibile per la sua totale genericità e il motivo di ricorso proposto nell'interesse di MP TA. Ed invero il ricorso consta di una serie si richiami alla giurisprudenza di questa Corte e a quella costituzionale e di una generica doglianza circa l'insuffi- cienza del provvedimento impugnato quanto al diniego di concessione delle circo- stanze attenuanti generiche, alla ritenuta recidiva e in generale alla dosimetria della pena. 113 Non c'è in realtà alcun confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata in cui, in relazione a tale ricorrente, alle pagine 26 e ss., dopo avere ricordato che lo stesso ha formalmente rinunziato al motivo di gravame principale afferente la sua ritenuta appartenenza al consesso associativo per cui è processo, ha motivatamente confutato le ulteriori doglianze, osservando, in pri- mis, che l'imputato annovera svariati precedenti penali, anche specifici, e che la sua storia giudiziaria denota una personalità evidentemente versata alla viola- zione della legge penale. La reiterazione di violazioni al TU sugli stupefacenti, una delle quali commesse in forma associata ed aggravata dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa, per i giudici di appello denota indubitabilmente una pe- ricolosità attuale ed accresciuta sicché l'aumento di pena per la contestata recidiva è pienamente giustificato. La personalità negativa dell'imputato, desumibile dai precedenti penali, la gravità dei fatti reato in contestazione (in particolare l'associazione aggravata de- dita al narcotraffico) e la rilevante intensità del dolo (l'appellante oltre ad una reiterata attività di spaccio ha anche offerto supporto logistico agli associati met- tendo a disposizione un proprio immobile) sono elementi che sono stati ritenuti ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti generiche. Il mero status di soggetto tossicodipendente e le parziali amissioni rese esclusivamente in ordine all'attività di spaccio (in presenza di un evidentissimo quadro di penale responsabilità reso tale dagli esiti dell'attività tecnica) sono stati ritenuti elementi recessivi rispetto a quelli sopra indicati e non mutano, pertanto, il quadro valutativo. La scelta di optare per un rito deflattivo · è stato condivisi- - bilmente rilevato in sentenza non ha incidenza in punto di giudizio di meritevo- - lezza delle attenuanti generiche in quanto già normativamente ricompensata dalla riduzione di un terzo della pena. La rinunzia al principale motivo di appello è stata, per contro, ulteriore scelta deflattiva meritevole di considerazione in punto di pena, che è stata ridotta.
5.19. ZZ SA Come si è ricordato in premessa i motivi di ricorso proposti nell'interesse di ZZ SA dichiarato colpevole dei reati di cui al capo 6) dell'imputa- zione cui sono sTA riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contesTA aggravanti sono in larga parte sovrapponibili con quelli proposti per MI MA RA, assistita dal medesimo difensore. Anche per tale ricorrente si tratta di motivi manifestamente infondati. Ed invero, si è già detto in precedenza, come per la MI, di come non siano ammissibili motivi di ricorso che censurino alternativamente violazione di legge e vizi motivazionali senza indicare gli specifici punti della sentenza afferenti ai primi 114 ai secondi, così come non sia consentita la censura che faccia riferimento a norme costituzionali o della CEDU senza sollevare va relativa questione di incostituziona- lità e come non siano scrutinabili censure che denuncino violazione di norme pro- cessuali quale è l'articolo 192 cod. proc pen. Quanto al primo motivo lo stesso è ripropositivo del tema già sollevato in appello su cui la Corte territoriale (cfr. pagg. 84 e ss.) ha dato congrua, logica ed esaustiva risposta in ordine all'interpretazione dei termini «euro» e «macchine>> utilizzati nel corso delle conversazioni intercetTA. In proposito, i giudici del gravame del merito hanno evidenziato che, la desti- nazione allo ZZ della cocaina trasportata da US e MI va desunta dalla complessiva (e non atomistica) interpretazione delle conversazioni capTA, che evidenziano i ripetuti contatti con il SE finalizzati alla consegna della droga. In sentenza si richiamano (con particolare riferimento a quelle relative all'uso del termine "euro" per indicare i grammi di cocaina e del termine "macchina" per indicare le varie partite dello stesso stupefacente), le argomentazioni spese nell'e- same delle posizioni di CA e MI per superare le deduzioni difensive, ini- donee a spiegare già sotto un profilo logico quale fosse l'oggetto dei colloqui. Tali deduzioni, secondo la logica motivazione dei giudici di appello, sono inol- tre smentite sia dal sequestro di cocaina durante il viaggio del 15 giugno 2017 che dalla definitività dell'affermazione di responsabilità del coimputato SE per gli stessi fatti imputati allo ZZ. -La destinazione dello stupefacente a terzi secondo uk logico argomentare della sentenza impugnata- è desumibile non solo dalla reiterazione delle consegne, in altra provincia ed in un ristretto contesto temporale, circostanze incompatibili con l'asserito uso esclusivamente personale in conseguenza dell'assenta tossico- dipendenza dell'imputato, ma anche dal messaggio di testo di cui al progr. n. 499, in cui lo ZZ diceva alla MI di avere venduto la "macchina", di essere quindi "a piedi" e di attenderla al più presto (per un ulteriore rifornimento di stu- pefacente). La sentenza impugnata sul punto opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte in termine di intercettazioni e interpretazioni della loro cripticità già ricordata per la MI Del tutto generico ed aspecifico e il secondo motivo di ricorso relativo al man- cato riconoscimento dell'ipotesi di reato attenuata di cui al quinto comma dell'ar- ticolo 73 d.P.R. 309/90 che la Corte territoriale ha rigettato per le stesse ragioni indicate nella trattazione dell'analogo motivo formulato nell'interesse di CA e MI, alla cui precedente trattazione si rimanda. Infine e da qui la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso diversamente da quanto opina il difensore del ricorrente è pienamente rispondente 115 e principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità la sentenza che dia conto, in punto di dosimetria della pena, di avere avuto riguardo agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e segnatamente della gravità del fatto (quale desumibile dalle modalità della condotta e dalla tipologia dello stupefacente) e dall'intensità del dolo.
5.20. RR VA Tutti i motivi di ricorso proposti nell'interesse di RR VA, condannato per i reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica (art. 74 e 73 DPR 309/90), sono mani- festamente infondati.
6.20.1. Ed invero con il primo motivo di ricorso, ribadito nel primo motivo nuovo, il ricorrente sostiene che egli svolgeva saltuariamente il ruolo di spacciaOR di piccole quantità di stupefacente, in ragione del suo stato di tossicodipendente, e che tale piccolo spaccio gli veniva ricompensato con delle piccole quantità di stupefacente che assumeva egli stesso. Ciò, tenuto conto anche della occasionalità delle videoriprese che lo vedono impegnato in relazione a tale attività, evidenzie- rebbe che egli non era un partecipe dell'associazione ex articolo 74 d.P.R. 309/90. Tale motivo, in realtà, sollecita una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Per contro la motivazione della sentenza impugnata, logica e congrua, di- versamente da quanto ritiene il ricorrente, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia, evidenzia che vi sono una pluralità di elementi da cui è stata possibile dedurre, con doppia conforme affermazione di responsabilità, la partecipazione del RR al sodalizio criminoso punto si tratta. Come si legge a pagina 37, l'asserzione difensiva dell'esistenza di "singole occasionali operazioni contrattuali", operata anche in quella sede, non tiene in debito conto le emergenze istruttorie, costituite da numerose videoriprese com- provanti, oltre alla quotidiana presenza dell'imputato nella piazza di spaccio, anche la commissione da parte dello stesso di condotte di indubitabile pregnanza asso- ciativa. Si tratta in particolare, come si legge in sentenza, oltre che di numerose cessioni di sostanza stupefacente nella piazza di spaccio ove agiva il sodalizio, anche dall'assunzione del ruolo di vedetta, dal maneggio di denaro e di frequenti contatti con altri importanti componenti dell'associazione quali NG, AC e RU. Più nello specifico, i giudici catanesi hanno rilevato come in sede di gravame nel merito la Difesa del RR avesse omesso di confrontarsi con la sentenza di prime cure laddove venivano enumerati gli esiti dell'attività tecnica che ha coin- volto il ricorrente, attività dimostrativa di innumerevoli cessioni ed altre inequivo- cabili condotte. E' stato evidenziato, in particolare, che in data 2/3/2017, il RR giunge con RU a bordo del motociclo in uso al sodalizio e nei minuti successivi 116 procede a diverse cessioni di sostanza stupefacente alla presenza di AC, Lin- guanti, RU e LO. In data 3/3/2017, riceve, in più occasioni, del denaro da PP RU e, utilizzando il solito SH riferibile al gruppo, effettua diverse cessioni. Il 4/3/2017, insieme a RU, La LA, ZI e NG, partecipa al conteggio del denaro e alla sua divisione. Nelle date del 10, 16, 18, 19, 26 marzo, dell'1 e del 3 aprile, del 9, 14, 17 e 19 maggio 2017 effettua delle cessioni di sostanza stupefacente insieme a RU, nella maggior parte dei casi conse- gnando la droga a quest'ultimo, impegnato a prendere i contatti con i clienti e a riceverne il pagamento. In data 14/3/2017, il RR, insieme a AC, LO, RU e NG, accoglie i già citati fratelli FA e UC NT e, poco dopo, prende parte alla cessione di 50 grammi di cocaina in favore di AN NE e DA CR. Il 30/3/2017, durante un controllo effettuato dalle forze dell'ordine e approfittando della confusione creata dai sodali AC, LO, Lin- guanti e RU, riesce ad eludere il controllo di polizia. Il 4/4/2017 consegna una consistente mazzetta di denaro a RU ed effettua ancora una volta delle cessioni di sostanza stupefacente. Il 15/4/2017, dopo un incontro tra ON NA e AC, dà un passaggio a NA a bordo di un cicMOOR, lungo via La Marmora. Il 2/5/2017, RR effettua il conteggio di una mazzetta di denaro e ne consegna una parte la più consistente nelle mani di AC. Il 3/5/2017, l'imputato effettua un nuovo conteggio di denaro, questa volta conse- gnandone una parte a RU. Il 10/6/2017 RR riceve una "palla" di cocaina da parte di GI. si legge ancora in sentenzaA quanto rilevato con le videoriprese si aggiungono i controlli su strada, nel corso dei quali il RR è stato visto, più di una volta, in compagnia dei sodali, ed in particolare del capo ZO IA AC. A fronte di condotte di tal genere, logica appare la conclusione da parte dei giudici di appello di avere ritenuto inverosimile quanto dichiarato dal RR, all'u- dienza dell'8/9/2020, e cioè di avere spacciato solo occasionalmente, per conto proprio, per fare fronte al proprio stato di tossicodipendenza. E a nulla vale osser- vare "in negativo", secondo la Corte catanese, che non esistono intercettazioni in cui venga espressamente indicato il ruolo del RR quale quello di un sodale, essendo la sua affiliazione al sodalizio solidamente comprovata "in positivo" dagli elementi sopra enumerati. E non stupisce che il RR non abbia ricevuto aiuto economico dagli affiliati durante alcuni periodi di detenzione, essendo ciò dovuto al fatto che si trattava di carcerazioni che nulla avevano a che fare con l'ambito di illecita attività nel quale operava il gruppo dedito al narcotraffico. L'avvenuta com- missione di detti reati, peraltro, non esclude affatto, secondo il logico opinare dei giudici del gravame del merito, la contemporanea adesione al sodalizio di cui al 117 capo 1 sia perché la propensione al crimine del RR, resa evidente dai suoi precedenti penali, spiega adeguatamente la circostanza, sia perché non esiste al- cuna possibile interferenza tra l'attività illecita posta in essere nella piazza di spac- cio catanese ed alcuni delitti di rapina commessi in periodo coevo nel nord del paese. Per la Corte catanese, dunque, non può che concordarsi, in definitiva, con quanto affermato dal decidente di prime cure in ordine alla insussistenza di dubbio alcuno circa l'inserimento del RR nell'associazione di cui al capo 1, avendo lo stesso, con le proprie condotte, mostrato di essere perfettamente consapevole delle modalità operative del sodalizio, manifestando la natura stabile e fiduciaria del contributo da lui fornito e la condivisione dello scopo comune dell'associazione. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia anche tale ricorrente chiede una inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.
5.20.2. Manifestamente infondato e anche il motivo di ricorso con cui si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con le sentenze con cui in precedenza il RR si era stato condannato per rapina. Èvero, come evidenzia il ricorrente, che a pagina 143 della sentenza di primo grado il giudice pare opinare per il riconoscimento di tale vincolo. Tuttavia, evidentemente così non è, laddove poi non ne trae alcuna conseguenza in termini di trattamento sanzionatorio. Non a caso, sulla evidente constatazione che il giudice di primo grado tale continuazione non aveva ritenuto, era stato proposto uno specifico motivo di do- glianza da parte del difensore del RR (il quarto, pag. 6 dell'atto di appello del 20/5/2021 a firma dell'Avv. FA Presenti). Ebbene a fronte di tale doglianza con motivazione logica e congrua la Corte territoriale spiega logicamente che il giudice di prime cure con l'utilizzo, nella parte generale relativa alla commisurazione delle pene, dell'espressione «deve ritenersi sussistente il vincolo della continuazione tra tali fatti e quelli di cui alle sentenze passate in giudicato» ha inteso genericamente riferirsi a tutte le sentenze per le quali esistevano i presupposti applicativi per la continuazione (sentenze poi più specificamente indicate nelle parti relative alle determinazioni delle pene per i sin- goli imputati). Con specifico riferimento al RR viene evidenziato in sentenza che le sen- tenze indicate nell'atto di appello (n. 13 e 14 del certificato penale) riguardano rapine a mano armata, commesse "in trasferta", che nulla hanno a che vedere né con il periodo di osservazione esperito nell'ambito del presente procedimento, né con l'attività di cessione degli stupefacenti. 118 La diversa tipologia, diverso luogo ed il diverso periodo di commissione non consentono per la Corte catanese l'applicazione dell'invocata disciplina del reato continuato, non potendo rilevare in tal senso l'elemento rappresentato solo dall'essere il RR abituale consumaOR di sostanza stupefacente. Si tratta pertanto di una pronuncia che opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di applicazione della normativa del reato continuato, l'unicità del disegno criminoso, costituente il presupposto indispensabile per la sua configurabilità, non possa identificarsi con la generale inclinazione del soggetto a commettere reati sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o meno collegate tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico pro- gramma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali, per conse- guire un determinato fine, a cui, di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per la sua attuazione. Anche perché, ritenendo la tesi opposta si attue- rebbe uno sconto premiale a colui che delinque un numero maggiore di volte. In altri termini, non rileva, ai fini della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso (elemento che avvince i vari reati e giustifica la riduzione di pena pre- vista dalla legge), un generico programma delinquenziale, essendo necessaria, invece, la progettazione "ab origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali e come tale progetto criminale non potesse, inoltre, essere desunto sulla base della sola identità o analogia dei titoli di reato commessi. Ed ancora, come tale progetto debba essere positiva- mente rigorosamente provato non giovando a tal fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesi- mezza del movente delle varie azioni criminose, circostanze che non dimostrano la preventiva ideazione di un unico disegno criminoso (cfr. Sez. 1 n. 9876 dell'1.2.2007, Greco, Rv. 236547). In tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'an- ticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'e- sperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008 dep. 2009, Di MA, Rv. 243632; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013 dep. 2014, P., Rv. 259094; Sez. 1, n. 34502 del 2/7/2015, Bordoni, Rv. 264294). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ulteriormente precisato che il rico- noscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non di- 119 versamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sus- sistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene pro- tetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la pre- senza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Peraltro, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo - e non è il caso che ci occupa ove non sia sorretto da adeguata motivazione (cfr. Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018 dep. 2019, D'ND, Rv. 275222; conf. Sez. 6, n. 49969 del 21/9/2012, LA, Rv. 254006; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014). Inoltre, ai fini del riconoscimento della continuazione, costituisce in sede di giudizio di cognizione un vero e proprio onere della prova a carico dell'imputato l'allegazione degli specifici elementi dai quali è desumibile l'unicità del disegno criminoso (Sez. 5, n. 18586 del 04/03/2004 D'Aria Rv. 229826 - 01; Sez. 6, n. 43441 del 24/11/2010 Podda Rv. 248962 01; Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017 dep. 2018, Pellicoro Rv. 271768-01). Onere che nel caso che ci occupa non risulta adempiuto.
5.20.3. Manifestamente infondati, infine, sono anche i motivi in punto di trattamento sanzionatorio. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territo- riale ha specificato a pag. 38 che non è dato apprezzare elemento alcuno da potere utilmente valorizzare ai fini del riconoscimento all'imputato del chiesto beneficio in quanto le dichiarazioni solo parzialmente confessorie del prevenuto, soggetto pluripregiudicato, in presenza di un già evidente quadro di penale responsabilità, non hanno apportato al processo alcun utile contributo euristico e, lungi dall'ap- parire sintomo di sincera resipiscenza, appaiono il frutto di un calcolo strategico, che non si ritiene di dovere premiare, volto a lucrare qualche beneficio proces- suale. I fatti reato per cui si procede sono stati, peraltro, ritenuti motivatamente e indubitabilmente caratterizzati da rilevante concreta offensività. In ordine alla dosimetria della pena, infine, la Corte catanese ritiene che la pena inflitta dal giudice di prime cure appaia correttamente determinata e con- gruamente rapportata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare 120 alla concreta elevata offensività della condotta. E che, a fronte di ciò, un'eventuale diminuzione della sanzione la priverebbe di qualsivoglia efficacia dissuasiva svi- lendone almeno una delle funzioni essenziali. Anche in punto di dosimetria della pena, pertanto, i giudici del gravame del merito hanno logicamente e congruamente adempiuto al proprio onere di motiva- zione. Dal che la manifesta infondatezza anche dei motivi di ricorso sul punto.
6. Essendo i ricorsi degli imputati inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna degli stessi al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del ProcuraOR Generale presso la Corte d'Ap- pello di Catania. Dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2024 Il Consigliere estenspre Il Presidente ZO EZ EM Di AL DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 6/05/7074 s'110Ɑ CIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo IL FUNZION 121