Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/12/2024, n. 31365
CASS
Ordinanza 6 dicembre 2024

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In tema di espropriazione per pubblica utilità, la disposizione dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 non richiede necessariamente che la situazione contemplata venga a determinarsi in conseguenza di un procedimento espropriativo o di occupazione, ma è diretta alla tutela di soggetti che (quand'anche un procedimento espropriativo vi sia stato) o ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa (c.d. "espropriazione larvata").

L'istituto dell'espropriazione parziale ricorre quando la vicenda espropriativa investe parte di un bene appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da una destinazione economica unitaria e, inoltre, implica per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante un indennizzo calcolato unicamente con riferimento alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa; ne consegue che l'indennizzo, in tal caso, presuppone l'accertamento che la parte residua del fondo sia collegata con quella espropriata da un vincolo tale da conferire all'intero immobile un'unità economica e funzionale, suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/12/2024, n. 31365
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31365
    Data del deposito : 6 dicembre 2024

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