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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/06/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I L T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 697 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato FILIBERTI MARIA FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avvocato BERNARDI CATERINA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nelle note sottoscritte dalle parti depositate in data 09/0572025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Modena in data
20/06/1999 (att n. 11 Parte II serie C3) e dalla loro unione è nata a Modena la IG in data 20/09/2001. Per_1
All'udienza Presidenziale del 09/07/2015, fissata a seguito del deposito di ricorso per separazione giudiziale poi convertito in consensuale, i coniugi hanno sottoscritto verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Modena con decreto n. cronol. 1852/2015 del 16/07/2015 (RG n. 6272/2014).
2. Con ricorso dell'8/2/2022 il ricorrente, ha Parte_1 chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
la dichiarazione dell'obbligo di ciascun genitore a provvedere direttamente al mantenimento della IG nelle settimane in Per_1 cui la stessa è presso di sé, senza prevedere alcuna corresponsione mensile a titolo di contributo al mantenimento della IG stessa o in subordine, la dichiarazione dell'obbligo del SI. a provvedere al mantenimento della IG Pt_1 corrispondendole direttamente la somma mensile di € 150,00; la dichiarazione dell'obbligo di ciascun genitore a provvedere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative alla IG , conformemente al Protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Modena;
l'annullamento/revoca del provvedimento di assegnazione disposto in sede di separazione a favore della SI.ra relativamente all'ex casa familiare ed assegnazione di un CP_1 termine alla medesima per la liberazione dell'immobile, consentendo la reintegrazione del SI. nel pieno possesso Pt_1
pagina 2 di 10 della proprietà dell'immobile; non prevedere alcun assegno di mantenimento divorzile di uno a favore dell'altra.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, SI.ra chiedendo una differente regolamentazione: Controparte_1 confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione, rilevando come la IG pur divenuta maggiorenne risulta allo stato non ancora economicamente autosufficiente;
dichiarare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della IG nella misura di € 500.00 mensili;
dichiarare il SI. tenuto a versare alla Pt_1 moglie la somma mensile pari ad € 300,00 a titolo di contributo al suo mantenimento visto lo stato di bisogno in cui ella si trova.
4. All'esito dell'udienza del 16/06/2022 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c. con ordinanza del 19/6/2022 a norma dei quali veniva disposto l'obbligo del SI. di versare a titolo di Pt_1 contributo ordinario al mantenimento della IG la somma mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019 nonché l'obbligo del versamento di euro 200,00 mensili alla SI.ra a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della stessa.
5. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) il SI. a definizione di tutte le questioni Parte_1 patrimoniali intercorse tra le parti si impegna a cedere e trasferire a titolo gratuito alla IG (C.F. ), Per_1 C.F._3 maggiorenne, la nuda proprietà dell'immobile di seguito descritto contestualmente attribuendo a titolo gratuito il diritto di usufrutto vitalizio su detto immobile alla SI.ra (C.F. Controparte_1
pagina 3 di 10 ). L'immobile oggetto delle cessioni di cui sopra C.F._4
è costituito da un appartamento al piano terra, primo e secondo, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Modena al foglio
126 con i mappali 53, sub. 6 cat. A/3, cl. 3, vani 9,5, r,.c. Euro
785,01 e al foglio 126, mapp.53 sub 5, cat. C/6, cl. 2, mq 32, r.c.
Euro 90,90 (autorimessa). La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, sequestro conservativo o giudiziario, servitù passive non apparenti, onere reale, privilegio speciale, nonché da qualsiasi altro vincolo o limitazione alla piena proprietà e disponibilità, ad eccezione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla SI.ra (nota di trascrizione CP_1 reg.gen. 4149 reg. part. 3063 del 14/2/2024). La parte cedente, in merito ai trasferimenti sopra indicati, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile e che l'immobile non presenta alcuna irregolarità costruttiva-urbanistica che possa limitarne la commerciabilità, prestando tutte le garanzie anche in ordine all'agibilità dello stesso. Il SI. dichiara altresì che Pt_1 non vi sono spese, imposte, tasse oneri inerenti all'immobile de quo, delibere condominiali che prevedano esborsi di carattere straordinario e che in ogni caso il SI. dichiara di tenerne Pt_1 indenne e manlevare la SI.ra e la IG Controparte_1 Per_1
Il SI. si impegna a tenere indenne e manlevare la
[...] Pt_1 SI.ra e la IG da qualsiasi pretesa, azione, o CP_1 Per_1 richiesta di pagamento relativa a tributi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, IMU), imposte, tasse, contributi pagina 4 di 10 di qualsiasi genere (inclusi oneri condominiali ordinari e straordinari), sanzioni, interessi, spese legali e ogni altro onere o costo, di qualunque natura, che siano riferibili a periodi precedenti la data di stipula del contratto definitivo di compravendita e costituzione di usufrutto tra le parti. Qualora, successivamente alla stipula del contratto definitivo, dovessero emergere passività
o oneri di cui al precedente comma, riferibili a periodi anteriori a tale data, la parte promittente venditrice si obbliga a provvedere al relativo integrale pagamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di specifica comunicazione scritta da parte della parte promissaria acquirente o dell'usufruttuaria, fornendo altresì idonea documentazione giustificativa.
2) Su accordo delle parti la costituzione del diritto di usufrutto vitalizio a favore della SI.ra viene previsto a titolo di CP_1 liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ex art. 5, 8° comma, L. Div. La cessione della nuda proprietà da parte del SI. alla IG viene prevista a definizione delle questioni Pt_1 patrimoniali pregresse e in adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di divorzio;
la SI.ra dichiara di accettare il diritto di usufrutto sul CP_1 compendio immobiliare sopra descritto così come la IG, Per_1
dichiara di accettare la cessione della nuda proprietà a suo
[...] favore sul predetto immobile, sottoscrivendo le presenti condizioni, sottoscrizione che vale quale intervento adesivo nel presente procedimento. Le parti dichiarano che tale trasferimento
è determinato da un accordo funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e sarà esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra tassa o imposta in quanto appunto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della pagina 5 di 10 risoluzione della crisi coniugale e del raggiungimento dell'accordo che ha portato alla trasformazione del divorzio da giudiziale a consensuale. Le parti dichiarano che il trasferimento sarà un atto meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di divorzio, per cui le stesse chiedono sin da ora di avvalersi, anche per l'atto di trasferimento, delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio ex art. 19 della legge
06.03.1987 n. 74, con i maggiori benefici di cui alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 del 1999 e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1, commi 608 e 609, della L. 27.12.2013 n. 147 nonché dalla sentenza della Cass. civile n. 3110/2016.Il SI. si Pt_1 impegna a sue spese a reperire tutti i documenti necessari al trasferimento (l'Attestato di Prestazione Energetica APE e se necessario certificato di destinazione Urbanistica -CDU). Tutti gli oneri, nessuno escluso, inerente e conseguente ai patti di cessione/trasferimento immobiliare sono tutti posti esclusivamente a carico del SI. ivi compresi gli onorari e le Pt_1 spese dovute al Notaio rogante.
3) Il SI. continuerà a versare alla IG, sino alla sua Pt_1 autosufficienza economica, la somma mensile di € 212,00 da versarsi il giorno 10, in via anticipata, ogni mese direttamente sul conto corrente della IG, somma che continuerà ad essere rivalutata annualmente in base agli indici Istat ( tenendo conto degli indice rilevato nel mese di giugno 2022) oltre a sostenere le spese straordinarie come di seguito previsto e non verserà più alcun contributo al mantenimento alla SI.ra a far tempo CP_1
pagina 6 di 10 dal mese successivo in cui verranno formalizzati i trasferimenti di cui ai patti precedenti.
4) I genitori continueranno, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della IG, a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena da intendersi integralmente richiamato.
5) Il presente accordo verrà formalizzato presso il Notaio Per_2 di Carpi, rogito da effettuarsi entro e non oltre giorno il 30/9/2025
e comunque dopo l'emissione della sentenza di divorzio precisando che nel caso la sentenza venga emessa in data successiva al
30/9/2025 il rogito dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della stessa;
i nuovi accordi economici previsti nel presente accordo (punto 3) verranno eseguiti a partire dal mese successivo a quello in cui verranno formalizzati i patti di cui alla condizione n. 1.
6) Al SI. verrà data la possibilità di accedere all'immobile Pt_1 ex casa familiare - data da concordare con la SI.ra non CP_1 prima della data del rogito per prelevare i propri effetti personali ancora presenti nella casa coniugale (vecchio stereo, una cassa contenente suoi vinili e documenti della di lui madre) ed il SI.
i impegna a restituire alla IG tutti i di lei effetti personali Pt_1 ancora presenti nella sua residenza.
7) Nel caso in cui si renda impossibile formalizzare il trasferimento di cui sopra per cause oggettive non imputabili alla volontà delle parti, il SI. ontinuerà a versare alla SI.ra Pt_1 Controparte_1 la somma mensile di € 200 rivalutata e pari ad € 212, somma che verrà versata anticipatamente il giorno 10 di ogni mese a titolo di assegno divorzile, somma che continuerà ad essere rivalutata pagina 7 di 10 annualmente tenuto conto degli indici Istat rilevati nel mese di giugno 2022; il continuerà a versare alla IG la somma Pt_1 mensile di € 400 ora rivalutati in € 424,00= da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese in via anticipata di cui € 212 versati alla SI.ra ed € 212 versati alla IG , somma che CP_1 Per_1 continuerà ad essere rivalutata tenuto conto degli indici Istat rilevati nel mese di giugno 2022; il SI. nell'ipotesi in Pt_1 analisi, si impegna a riconoscere il godimento dell'immobile de quo, ossia della casa coniugale, a titolo gratuito alla SI.ra CP_1
e alla IG, sempre e solo fino all'indipendenza economica della IG stessa, immobile che rimarrà pertanto alla stessa assegnato sino a quanto la IG raggiungerà l'indipendenza economica ( in tal caso la formalità già trascritta di assegnazione dell'immobile non verrà cancellata) .
8) La IG dichiara di aderire alle presenti condizioni Per_1 sottoscrivendole unitamente ai genitori, sottoscrizione che vale quale intervento adesivo nel presente procedimento.
9) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio;
10) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
11) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà
a pagare il proprio avvocato.
12) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione,
pagina 8 di 10 eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa”.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese delle parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive eSIenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il
20/06/1999 a Modena da (nato a [...]_1
(MO) il 31/01/1968) con (nata a [...]_1
(MO) il 06/03/1967), matrimonio trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di MODENA, atto n. 11, parte II, serie C3, anno
1999;
2. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 9 di 10 Così deciso in Modena nella Camera di ConSIlio della Sezione
Prima Civile in data 5/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
pagina 10 di 10