Articolo 46 della Costituzione
Articolo 45Articolo 47
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1 gennaio 1948
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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