Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2227/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Castelluccio ( ), come da procura in calce C.F._2
all'atto di appello, con il quale elettivamente domicilia in Napoli in Piazza dei
Martiri alla Via S. Maria a Cappella Vecchia 8/b.
APPELLANTE
E derivante dalla fusione per incorporazione da parte della Controparte_1
società incorporante della società incorporata Controparte_2 [...]
– Atto Notaio del 5 luglio 2008, Rep. 27285, Controparte_3 Persona_1
Racc. 12196 – ora società con Socio Unico Controparte_4
), in persona del procuratore speciale p.t., rapp.tata e difesa P.IVA_1
dagli avv.ti Andrea Zaglio ( ) ed Augusto Azzini C.F._3
( e dall'avv. Emanuele Antonio Natale C.F._4
( ), come da procura in calce al ricorso per ingiunzione, C.F._5
con i quali elett.te dom.lia in Napoli, Via Stendhal n. 23.
Pag. 1 a 12
Conclusioni
Per l'appellante:
- In via preliminare, dichiarare ammissibile l'opposizione tardiva proposta dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata avverso il decreto ingiuntivo n.
143/2015 di € 52.192,02;
- Ancora in via preliminare, alla luce delle riformulate domande ed eccezioni di merito, revocare l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Sempre in via preliminare, sospendere il presente giudizio ex art. 295 cpc, stante la dipendenza della decisione da adottarsi rispetto all'esito del giudizio per querela di falso intrapreso dalla signora dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, Sezione VIII, Giudice Luigi D'Alessandro, n. R.G. 44287/2020;
- In via gradata, ma pur sempre preliminare, dichiarare la nullità, l'inesistenza
e/o l'inefficacia nei confronti dell'opponente del decreto ingiuntivo opposto;
- In via principale e nel merito, dichiarare non dovute da parte della signora
le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo n. 143/2015 Parte_1
del 16/01/2015 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott. Vitale, in seguito al procedimento monitorio recante RG n. 6714/2014 e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- In via riconvenzionale, per i motivi dedotti in narrativa, condannare CP_1
alla restituzione degli importi riscossi alla sottoscrizione del contratto (€
[...]
33.636,36 oltre IVA) ed a titolo di rate prima della risoluzione dello stesso (€
99.778,19) il tutto, per complessivi € 133.414,55, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, salvo il diritto della Controparte_1
all'equo compenso per l'uso dei beni da parte della sig.ra ; Pt_1
- Ancora in via riconvenzionale, dichiarare la nullità, l'inesistenza e/o l'inefficacia nei confronti della signora del decreto ingiuntivo n. Parte_1
143/2015 del 16/01/2015 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata e, per
l'effetto, accertare la non debenza della somma ingiunta per violazione della Pag. 2 a 12 legge n. 108/96 e per l'indeterminatezza del tasso e la difformità del TAEG indicato in contratto rispetto a quello calcolato;
- Ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione della legge
n.108/96 in sede di stipula del contratto di leasing e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del L.R.P.T., al pagamento in favore della sig.ra CP_1 [...]
della somma pari ad € 11.712,25 data dalla differenza tra il debito ingiunto Pt_1
di € 52.192,02 e il credito vantato dalla stessa pari ad € 63.904,27;
- In estremo subordine, per l'una o l'altra delle motivazioni indicate nella presente opposizione, ridurre l'importo dovuto dall'opponente alla somma risultante dalla
C. T. P. depositata o, in caso di contestazione, alla diversa somma che risulterà dall'espletamento della CTU contabile di cui sin d'ora si chiede l'ammissione;
- In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorario del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'appellata: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del presente appello ai sensi per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.; sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in difetto di gravi motivi;
in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. delle eccezioni nuove dedotte in atto di appello e della nuova produzione documentale, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
in via principale: rigettare il presente appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1787/2020 del 27.11.2020; in via istruttoria: rigettare le avversarie istanze di ammissione dei capitoli di prova e di CTU per tutti i motivi indicati in narrativa.
Spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 3 a 12 §.
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo già Controparte_1 Controparte_2
dedusse di aver concluso, in data 14 febbraio 2008, con
[...] Parte_1
il contratto di leasing nautico n. 19982/LB, per complessivi € 46.561,25,
[...]
oltre € 5.630,77 per interessi di mora, in relazione al quale quest'ultima si era resa inadempiente al pagamento delle rate da maggio 2013 a novembre 2014.
1.1. Con decreto provvisoriamente esecutivo nr. 143/2015 del 16 gennaio
2015 il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Torre del Greco, accogliendo il ricorso, ingiunse ad di pagare alla Parte_1
ricorrente € 52.192,02, oltre interessi convenzionali dalla data del decreto al saldo ed alle spese della procedura.
1.2. Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2019 , Parte_1
deducendo la nullità della notifica sia del DI opposto che del successivo pignoramento, sul presupposto di aver avuto conoscenza del olo in seguito alla ricezione della raccomandata a.r., con cui il custode giudiziario nominato, comunicava l'accesso per l'immissione in possesso dei beni pignorati, propose opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nei quaranta giorni dalla ricezione della predetta raccomandata.
Chiese, previa revoca dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, che fosse dichiarata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
143/2015, e comunque non dovute le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale chiese, l'applicazione analogica al contratto di leasing dell'art. 1526 c.c., con condanna di alla restituzione degli CP_1
importi riscossi, per complessivi € 133.414,55, nonché, previo accertamento della violazione della normativa in materia di usura e di trasparenza, la condanna di alla restituzione dell'importo di € 11.712,25. CP_1
1.2. Costituitasi, , eccepì l'inammissibilità dell'opposizione e, nel CP_1
merito, chiese il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 4 a 12 In subordine, laddove fosse stato ritenuto applicabile l'art. 1526 c.c., chiese la condanna di al pagamento dell'equo indennizzo per Parte_1
l'utilizzo del bene sino all'effettiva restituzione, oltre al risarcimento del danno.
1.3. Il Tribunale, rigettata l'istanza di revoca dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ritenne fondata l'eccezione di intempestività dell'opposizione tardiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c., in quanto rilevò che “L'atto di pignoramento è, infatti, stato notificato in data 13 aprile 2019, con iscrizione a ruolo della procedura esecutiva in data 2 maggio
2019 e trascrizione del pignoramento in data 14 maggio 2019, mentre la presente opposizione tardiva è stata notificata solo in data 30 ottobre 2019” e che, in ogni caso, i dieci giorni di cui alla norma richiamata decorressero, “quantomeno dalla ricezione della comunicazione da parte del Custode che come si è detto è avvenuta il 23 settembre 2019”. Aggiunse che ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, poi, non era sufficiente la prova della mera nullità della notifica del DI
e del pignoramento, essendo necessaria, altresì, la prova, incombente sull'opponente, che a causa di quella irregolarità ella non avesse avuto tempestiva conoscenza del DI.
Il Tribunale ritenne, infatti, provata la conoscibilità del in virtù del collegamento tra l'opponente e l'indirizzo presso il quale furono effettuate le notifiche del decreto ingiuntivo e del pignoramento. Ritenne quindi che le dette notifiche si fossero regolarmente perfezionate per compiuta giacenza, essendo pervenute nella sfera di conoscibilità della destinataria.
Ciò in quanto il decreto, provvisoriamente esecutivo, era stato notificato, unitamente ad un primo atto di precetto, in data 21 marzo 2015 per compiuta giacenza, presso l'indirizzo di residenza dichiarato dalla opponente nel contratto di leasing, indirizzo ove, benché ella non vi risiedesse più dal 2012, vi aveva tuttavia mantenuto la propria residenza il marito non separato e che, in virtù dell'art. 143 c.c., doveva presumersi che presso il detto indirizzo fosse stata fissata la casa coniugale. Parimenti il 13 aprile 2019 si era perfezionata la Pag. 5 a 12 notifica per compiuta giacenza dell'atto di pignoramento immobiliare, sempre all'indirizzo ove risiedeva il coniuge.
All'esito di tutte le sopraesposte motivazioni dichiarò inammissibile l'opposizione tardiva.
§.
2. La sentenza n. 1787/2020 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il
30.11.2020, è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante lamenta l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione tardiva, sia sotto il profilo della riconducibilità della vicenda all'art. 650 co. 3 c.p.c., per carenza dei presupposti per l'applicazione del termine breve di 10 giorni (primo motivo); sia per l'inidoneità delle notifiche effettuate presso la precedente residenza in Torre del Greco a porre gli atti nella propria sfera di conoscibilità, con conseguente ammissibilità dell'opposizione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione del Custode (secondo motivo). Ha insistito per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. nelle more della definizione del giudizio di querela di falso, che nel frattempo aveva dichiarato di avere proposto, avverso le notifiche effettuate presso il precedente indirizzo, e per l'ammissione delle eccezioni proposte nel primo grado in ordine al merito dell'ingiunzione di pagamento.
2.2. Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
§.
3. All'udienza del 10.07.2024, la Corte, disattesa l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. in quanto ha ritenuto che il giudizio sulla querela di falso non rilevasse ai fini della decisione di questo giudizio, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (40+20).
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per l'infondatezza della censura relativa all'inidoneità quale dies a quo della decorrenza dei dieci giorni ex art. 650 III co c.p.c. della Comunicazione del Custode Giudiziario del 23.09.2019.
3.1. Va considerato, infatti, che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione di inammissibilità dell'opposizione tardiva plurime motivazioni. Pag. 6 a 12
3.1.1. Anzitutto ha ritenuto l'opposizione inammissibile in ragione del solo dato temporale, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c., in quanto proposta il 30 ottobre 2019, oltre il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione, costituito dal pignoramento, notificato in data 13 aprile 2019, con iscrizione a ruolo della procedura esecutiva in data 2 maggio 2019 e trascrizione del pignoramento in data 14 maggio 2019.
3.1.2. L'appellante a riguardo ha eccepito la non applicabilità al caso di specie del richiamato terzo comma, in quanto il pignoramento, così come il DI, non era stato validamente notificato, poiché la notifica era stata effettuata presso la precedente residenza in Torre del Greco e non presso la residenza ove si era trasferita sin dal 2012 in Napoli, e si era perfezionata per compiuta giacenza, per cui l'atto non era mai entrato nella propria sfera di conoscibilità.
In sostanza secondo l'appellante il presupposto dell'applicabilità dell'art. 650
III comma c.p.c. è che il primo atto esecutivo di cui al richiamato art. 650 III co.
c.p.c. sia stato validamente notificato.
1.3. La censura pur essendo condivisibile non può, tuttavia, per quanto si dirà appresso, comportare l'accoglimento dell'appello.
Va considerato, preliminarmente, che la ratio dell'art. 650 III co c.p.c. è quella di ricollegare “il termine per proporre l'opposizione tardiva ad un fatto - il primo atto di esecuzione - che, essendo normalmente percepito e quindi conosciuto dal debitore stesso - mette questi nelle condizioni effettive di valersi del previsto mezzo processuale per far valere le sue ragioni” (cfr. Cass. 12155/1995).
In sostanza il termine di decadenza di dieci giorni per l'opposizione tardiva a previsto dal citato terzo comma, decorre dal primo atto di esecuzione
(pignoramento o atto ad esso equivalente), poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale atto è “percepito” dal debitore e, pertanto, idoneo a portare a conoscenza del debitore l'esistenza del presupposto Il primo atto di esecuzione, tuttavia, per potere essere “percepito” dal debitore deve essere a lui consegnato o ritualmente notificato. Pag. 7 a 12 Il pignoramento, si è detto, è un atto a struttura complessa e a formazione progressiva, in quanto come afferma l'art. 555 c.p.c. esso si esegue “mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione” dell'atto nel quale si indicano gli estremi dell'immobile ipotecato ed i beni e diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione. Esso si sostanzia contemporaneamente in un atto di parte e dell'ufficiale giudiziario che intima al debitore l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., sicché laddove la notifica di tale atto sia nulla, lo stesso non è idoneo a determinare la decorrenza del termine di dieci giorni di cui all'art. 650 III co c.p.c.
La Corte di Cassazione ha difatti chiarito che la "ratio" dell'art. 650 terzo comma cod. proc. civ. va ravvisata nel fatto che la notifica del primo atto esecutivo è di per sé idonea a porre la parte, che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica, in condizione di venire a conoscenza della stessa. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, a tal fine è irrilevante la nullità di cui sia affetto il pignoramento (primo atto dell'esecuzione), purché la stessa non dipenda a sua volta da un vizio di notifica che impedisca alla parte di giungere alla cognizione dell'ingiunzione (cfr. Cass.
2864/2006).
Dunque nell'ipotesi in cui la notifica del pignoramento sia nulla, detto atto risulta inidoneo ad assurgere a dies a quo del termine di dieci giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva a x art. 650 III co. c.p.c..
3.2. Il Tribunale ha aggiunto, tuttavia, ulteriori rationes decidendi, in particolare ha affermato, altresì, che il termine di dieci giorni poteva comunque considerarsi trascorso inutilmente, quantomeno dal giorno della comunicazione di accesso del Custode Giudiziario del 23.09.2019.
Il Tribunale ha ritenuto che detta comunicazione di fissazione dell'accesso, poiché conteneva tutti i riferimenti della procedura esecutiva, doveva considerarsi atto della procedura esecutiva stessa e, pertanto, da tale data
Pag. 8 a 12 poteva farsi decorrere il termine normativo di dieci giorni previsto dall'ultimo comma dell'art. 650 cpc.
3.2.1. L'appellante nel censurare tale affermazione ha argomentato che la comunicazione del Custode, “per sua intrinseca natura, non è qualificabile come atto di esecuzione”, in quanto, per giurisprudenza costante, si ritiene che il decorso del termine di dieci giorni non inizia con un qualsiasi atto esecutivo, ma si richiede propriamente un atto che direttamente incida sulla condizione giuridica della cosa, oggetto dell'esecuzione, e, cioè, un pignoramento o un atto ad esso equivalente, con la conseguenza che una semplice comunicazione del custode non può ritenersi equivalente all'atto di pignoramento.
3.2.2. La censura non è condivisibile e tanto è sufficiente a determinare il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
Escluso, per quanto sopra esposto, che la notifica del pignoramento avvenuta nell'aprile 2019, sia idonea a determinare la decorrenza del termine di cui al terzo comma dell'art. 650 c.p.c., in quanto anch'essa effettuata per compiuta giacenza presso la vecchia residenza in Torre del Greco, va esaminato se la comunicazione del Custode Giudiziario del 30.09.2019 sia idonea ad integrare la fattispecie di cui al richiamato comma terzo, in quanto, a tal fine, equivalente al pignoramento.
Come ha sottolineato l'appellante, “ai fini della proposizione dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, di cui all'art 650 ultimo paragrafo, cod proc civ, il decorso del termine di dieci giorni non ha inizio da qualunque atto del procedimento esecutivo, ma si richiede propriamente un atto che direttamente incida sulla condizione giuridica della cosa, oggetto dell'esecuzione, e, cioé, un pignoramento o un atto ad esso equivalente” (cfr. Cass. 4378/76).
Il Tribunale aveva ritenuto che “La predetta comunicazione (ndr. del Custode
Giudiziario) contiene infatti tutti i riferimenti della procedura esecutiva e deve pertanto considerarsi atto della procedura esecutiva stessa”. L'appellante nel censurare tale passaggio della motivazione non ha chiarito le ragioni per cui in Pag. 9 a 12 concreto la comunicazione in questione non potesse essere ritenuta equivalente alla notifica del pignoramento ai fini del conseguimento della conoscenza del decreto ingiuntivo e dell'esistenza della procedura esecutiva ai fini dell'art. 650 III comma c.p.c..
Invero si osserva che non può porsi in dubbio che la comunicazione in questione sia un atto della procedura esecutiva, atteso che con essa, oltre a quanto già indicato dal primo giudice, è stata comunicata al debitore la data di accesso per l'immissione in possesso del custode nei beni pignorati, con indicazione, completa dei dati catastali degli immobili pignorati, ed intimazione al debitore di adoperarsi per consentire l'accesso nei beni in questione.
Nemmeno può dubitarsi che la comunicazione in esame sia atto idoneo ad incidere sulla condizione giuridica della cosa, in quanto con esso il Custode
Giudiziario ha comunicato che si sarebbe immesso nel possesso dei beni pignorati, acquisendo così la disponibilità giuridica e materiale dei beni in questione.
Va quindi condivisa la ricostruzione del primo giudice che ha considerato il dies
a quo del decorso dei dieci giorni, per la proposizione dell'opposizione tardiva a la data di notifica della comunicazione del Custode Giudiziario.
3.3. Il rigetto della suddetta ratio decidendi assorbe, o meglio ancora, per come si dirà, rende inammissibile per carenza d'interesse, l'esame di ogni altra questione, ivi compreso il secondo motivo con cui l'appellante lamenta che il primo giudice “pur partendo correttamente dal presupposto che per
l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. non è sufficiente la nullità della notifica, ma è necessario che emergano circostanze specifiche che abbiano reso impossibile mantenere un collegamento con il luogo ove è avvenuta la notifica e con i congiunti ivi rimasti e di prendere così cognizione dell'atto per reagirvi adeguatamente, ne ha poi fatto una errata applicazione mediante un non corretto scrutinio delle risultanze istruttorie”, e che di seguito, per completezza, si illustra. Pag. 10 a 12 Con tale motivo l'appellante sostiene che le modalità di esecuzione della notifica, presso la precedente residenza con compiuta giacenza del plico, dovevano far ritenere che sia il decreto ingiuntivo che il pignoramento non erano entrati nella sfera di conoscibilità del destinatario.
L'appellante, infatti non condivide il ragionamento del primo giudice che, accertato che il coniuge aveva mantenuto la residenza in Torre del Greco, ricorrendo alla presunzione di coabitazione tra coniugi di cui all'art. 143 c.c., aveva presunto che la casa coniugale e con essa la dimora effettiva della opponente fosse rimasta a Torre del Greco nel luogo della notifica e non, come nella realtà, l'abitazione di Napoli ove ella risiedeva.
Ritiene, invece, che tale presunzione sia inidonea a superare la contraria presunzione di corrispondenza alla realtà delle risultanze anagrafiche della destinataria della notifica, con la conseguenza che doveva ritenersi provato che l'atto non era entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, con conseguente impedimento alla proposizione di una tempestiva opposizione.
Peraltro, nel caso di specie, evidenzia l'appellante, l'atto da notificare non era stato nemmeno consegnato al coniuge, per cui l'agente postale non aveva raccolto nessuna sua dichiarazione in ordine alla convivenza con la moglie, con la conseguenza che in mancanza di dichiarazione del consegnatario in ordine alla convivenza con la destinataria della notifica, non v'erano elementi di prova per scardinare la presunzione di corrispondenza alla realtà delle risultanze anagrafiche, per cui l'appellante ritiene che risultava provato che ella non aveva avuto tempestiva conoscenza del DI.
3.2.2. Orbene la censura sopra esposta, a prescindere dalla sua fondatezza nel merito è inammissibile, così come le ulteriori questioni di merito reiterate ai sensi dell'art. 346 c.p.c., a causa del rigetto della seconda parte del primo motivo di gravame, in ragione della qualificazione della comunicazione del Custode
Giudiziario quale atto dell'esecuzione rilevante ai fini del decorso del termine di dieci giorni di cui all'art. 650 III co c.p.c.. Pag. 11 a 12 Va rammentato, infatti, che, come nel caso in esame, “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. (cfr. Cass. 5102/2024).
§.
4. L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base delle tabelle dm 147/2022, nei valori medi, in ragione del valore della controversia, seguono la soccombenza, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1- quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n.1787/2020 del Tribunale di Torre Annunziata,
[...]
pubblicata il 30.11.2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi,
[...]
oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 03.01.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Maria Casaregola Pag. 12 a 12