Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 19/05/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01611/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02164/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2164 del 2024, proposto da
LI TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Mangione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Baviera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Catania, Quinta Sez. Civile n. 2219/2023, depositata il 22.05.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione V, n. 2219/2023, nel procedimento iscritto al n. 7159/2017 R.G., che ha riformato la sentenza n. 2640/2016 del Giudice di Pace di Catania e, per l’effetto, ha dichiarato “ estinto il credito di cui al verbale di accertamento della Polizia Municipale del Comune di Catania n.9525712 del 13.04.2012 ”, condannando il Comune di Catania al pagamento delle spese processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio “ da distrarre a favore del procuratore anticipatario ”;
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che, con memoria in data 22.04.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando, nello specifico, che il credito avente ad oggetto le spese di giustizia a carico dell’Ente, come statuito dalla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, è correlato ad un fatto antecedente alla dichiarazione di dissesto (31/12/2018) - precisamente il verbale elevato dal Corpo di Polizia Municipale n.9525712 del 13.04.2012 - ricadente, pertanto, nell’ambito di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 248, comma 2, del d.lgs. 267 del 2000 (c.d. T.U.E.L.) “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ”;
- in base all’art. 252 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente ai “ fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ”;
- ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d.l. n. 80 del 2004, convertito nella legge n. 140 del 2004, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256 comma 11 del d. lgs. n. 267 del 2000;
-secondo quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, " rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di <<atti e fatti di gestione>> pregressi alla dichiarazione di dissesto " (così, Ad. Pl. 5 agosto 2020, n. 15).
- il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha altresì evidenziato che " la disciplina normativa del dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o, come nel caso di specie, amministrativo) sia successivo " (tali principi sono stati corroborati anche dalla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 1 del 2022);
- la giurisprudenza del giudice d’appello ha affermato che l’obbligazione di pagamento delle spese processuali liquidate con sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto, in contenzioso riguardante fatti o atti di gestione precedenti, rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, purché la sentenza sia pubblicata prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, TUEL (in tal senso cfr Cons. di Stato, sez. V, 11 luglio 2023, n. 6776
in conformità ai precedenti del C.G.A.R.S. n. 505 e 506 del 2022);
Ritenuto, quindi, che
-la sentenza n. 2219/2023 di cui si chiede l'ottemperanza, con la quale sono state liquidate le spese legali, non costituisce il fatto generatore del credito, rappresentando piuttosto il provvedimento successivo, che determina l’insorgere del titolo di spesa (cfr art. 5 comma 2 del d.l. n. 80 del 2004);
-in coerenza con quanto previsto dall’art. 248, comma 2, T.U.E.L., il presente giudizio deve essere dichiarato estinto con inserimento delle somme di cui alla sentenza in epigrafe nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese, la cui gestione è di competenza dell’organo straordinario di liquidazione;
- le spese di lite possono essere compensate tenuto conto dell’esito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO