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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/12/2024, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2867/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
Dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2867/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRIOLA Parte_1 C.F._1
NUNZIATA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIAGINI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - e hanno contratto matrimonio civile in data 28/12/2015; Parte_1 Controparte_1
dall'unione è nata la figlia (in data 31/07/2016), minore e non Persona_1
autosufficiente dal punto di vista economico;
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28/06/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i predetti coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig. nato a [...]_1
(MO), il 31.10.1974, C.F. , cittadinanza italiana, residente in [...]di C.F._1
OD (MO), Viale Vittorio Veneto n. 13 e Sig.ra , nata a Carpi (MO), in [...]
data 02.10.1980, C.F. , cittadinanza italiana, residente in [...]di C.F._2
OD (MO), Viale Vittorio Veneto n. 13 (matrimonio contratto con rito civile in Carpi (MO)
in data 28.12.2015, scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni,
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carpi (MO) al n. 216, serie C, parte 2,
dell'anno 2015.
2. Modalità di affidamento della prole.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la c.d. responsabilità genitoriale sulla figlia,
la quale sarà, quindi, affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocazione presso la madre. I genitori avranno, quindi, cura di assisterla ed educarla secondo un unico e concorde progetto educativo, concordando altresì tra di loro le decisioni più importanti nell'interesse della figlia stessa, collaborando perché possa Per_1
crescere serena, nell'ambiente socio-culturale abituale, godendo della presenza e dell'assistenza morale e psicologica di entrambi i genitori e delle loro rispettive famiglie di origine. I ricorrenti danno atto di esser d'accordo a che prosegua gli Per_1
insegnamenti di religione cattolica e prenda quindi i sacramenti. I Sigg.ri e , essendosi rivolti, di recente, al Dott. Parte_1 Controparte_1 [...]
per un percorso di sostegno alla genitorialità ed essendo stati proficui tali incontri, CP_2
si impegnano, sin da ora, a mantenere il predetto Professionista quale eventuale punto di riferimento anche per il futuro.
3. Residenza ed assegnazione casa familiare.
I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, con obbligo del mutuo rispetto, con possibilità di fissare liberamente la propria residenza e con onere, sino al raggiungimento della maggiore età di , di comunicare ogni eventuale modifica. Per_1
La casa familiare, con annessa autorimessa pertinenziale, sita in Viale Vittorio Veneto, Novi
di OD (al Catasto: Foglio 26, mappale 103, subb. 2 e 3) viene assegnata alla Sig.ra con la quale abita ed ha la propria residenza anagrafica. Controparte_1 Per_1
Gli arredi della casa ivi rimarranno, salvo lo studio del Sig. il quale ha già Pt_1
provveduto a trasferirlo altrove. Si precisa, inoltre, che sono di proprietà del Sig. , in Pt_1
quanto acquistati prima del matrimonio, i seguenti beni: camera da letto completa;
studio
(già ritirato); tavolo circolare in vetro (salone al primo piano); poltrona (sala al primo piano); tavolo e sedie (sala al piano terra).
La Sig.ra perciò, dovrà provvedere a eseguire la volturazione di tutte le bollette / CP_1
utenze / tasse per servizi pubblici locali / etc., intestandole alla sua persona in quanto unica fruitrice del bene immobile.
Tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile e quelle di conduzione resteranno a carico della Sig.ra in quanto soggetto occupante dello stesso, mentre quelle CP_1
straordinarie saranno sostenute al 50% dal padre in quanto cointestatario del bene. Per
risolvere eventuali dubbi interpretativi circa la natura ordinaria o straordinaria della spesa le parti intendono richiamarsi per analogia, ora per allora, alle regole in materia di locazione per il riparto spese fra proprietario e conduttore e in particolar modo alle Tabelle
Confedilizia – Sunia, laddove la posizione della sig.ra sarà equiparata per analogia CP_1 a quella del conduttore. I Sigg.ri e convengono, sin da Parte_1 Controparte_1
ora, che le eventuali spese di manutenzione straordinaria, le ditte esecutrici dei lavori nonché
i preventivi di spesa dovranno essere preventivamente concordati tra loro.
4. Diritto di visita in favore della prole.
I genitori concordano di osservare il seguente calendario di visita: il sig. potrà Pt_1
vedere e tenere con sé la figlia prima settimana il mercoledì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre in periodo non scolastico ed il venerdì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre in periodo non scolastico
seconda settimana il mercoledì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre in periodo non scolastico dal sabato mattina alle ore 9,00 alla domenica sera alle ore 21,00 quando la accompagnerà dalla madre.
Previo accordo ed eccezionalmente i week end possono anche esser divisi con una turnazione di un giorno a testa. Resta inteso che i genitori potranno concordare anche modalità di visita e frequentazione differenti.
Durante il periodo delle vacanze scolastiche, i genitori osserveranno il seguente calendario:
a) Natale: 6 (sei) giorni presso ciascun genitore, alternando, di anno in anno, il periodo dalla mattina del 25 dicembre alla sera del 30 dicembre con un genitore e dalla mattina del 31
dicembre alla sera del 5 gennaio con l'altro genitore;
viceversa l'anno successivo e così
alternativamente di anno in anno. Per rispettare la ritualità famigliare il giorno 24 Dicembre
starà sempre con la madre mentre il giorno 6 gennaio starà sempre con il padre. Per_1
b) Pasqua: 3 (tre) giorni presso ciascun genitore, alternando, di anno in anno, Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro genitore. Nel corso delle altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate (25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), per vigerà il calendario ordinario stabilito Per_1
dai genitori. Qualora la festività cadesse in un giorno infrasettimanale di competenza del padre egli andrà a prendere la mattina alle ore 8,30 e la riporterà a scuola la Per_1
mattina successiva o dalla madre se giorno non scolastico.
c) Estate: trascorrerà 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, con ciascun Per_1
genitore. Il periodo di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con la figlia, dovrà essere concordato entro il 30 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, la priorità di scelta spetterà ad anni alterni all'uno o all'altro genitore. Il primo periodo di vacanza, in caso di disaccordo, verrà scelto dalla madre, a partire da quello successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Le spese per le vacanze estive della minore saranno a carico di ciascun genitore per il periodo di competenza. trascorrerà il giorno del suo compleanno Per_1
a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; salvo diverso accordo fra i genitori, anche qui con principio dell'alternanza. Nelle giornate in cui ci saranno i saggi di danza, a prescindere dalla turnazione sulle visite, la madre sarà presente (non in sostituzione del padre, ma "in aggiunta" e da supporto alla figlia). Per ciò che concerne il diritto di visita paterno, e gli eventuali ausili esterni, si precisa che per concorde decisione solo la nonna paterna è
delegata ad accompagnare e ritirare a/da scuola e a/dalla scuola di Danza Per_1
nonché ad occuparsi della gestione della minore e del suo accudimento, mentre al nonno paterno, per motivi di salute, non dovranno esser demandati compiti da espletare in autonomia sia per gli spostamenti che per l'accudimento.
5. Contributo al mantenimento della prole.
Tenuto conto della rispettiva capacità economica dei genitori, del tempo di permanenza della figlia presso ciascun di loro e dell'assegnazione della casa familiare alla madre, i genitori contribuiranno in modo diretto al mantenimento di nei giorni di permanenza della Per_1
medesima presso ciascuno di loro. I genitori contribuiranno nella misura pari al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per da intendersi le Per_1
seguenti:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari,
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.), dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota, al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. I genitori percepiranno l'Assegno Unico nella misura pari al
50% ciascuno e godranno della detrazione fiscale delle spese straordinarie sostenute per al 50% ciascuno. Per_1
6. Espatrio.
I coniugi acconsentono fin da ora al rilascio del documento di identità e del passaporto valido per l'espatrio per la figlia minore , fermo restando che la minore non potrà recarsi Per_1
all'estero senza il previo accordo dei genitori.
7. Altri aspetti economici.
I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti.
L'autovettura BMW resta assegnata in proprietà esclusiva al marito il quale si farà carico dei rispettivi oneri assicurativi e fiscali, nonché si accolla interamente il residuo finanziamento acceso per il suo acquisto mentre l'autovettura Volkswagen Golf resta assegnata in proprietà esclusiva alla moglie la quale si farà carico dei rispettivi oneri assicurativi e fiscali. Entrambi si impegnano a firmare per l'eventuale passaggio di proprietà
in qualsiasi momento. I coniugi convengono che, a seguito dell'assegnazione dei mezzi sopra indicati, non ci saranno conguagli tra i medesimi.
Il conto corrente cointestato verrà chiuso entro giorni otto dalla sottoscrizione del presente accordo e la somma giacente verrà suddivisa a metà tra le parti.
Premesso che le famiglie d'origine hanno a suo tempo erogato ai ricorrenti somme di danaro per l'acquisto dell'immobile, già casa familiare, somme che per la moglie costituiscono liberalità irripetibili mentre per il marito prestiti, il Sig. , qualora i propri genitori Pt_1
domandassero alla coppia la restituzione in tutto o in parte dei suddetti importi, si farà carico per intero dell'obbligo restitutorio pari a complessivi Euro 143.000,00 (nello specifico:
erogazioni su conto corrente comune dei giorni 02.07.2022-14.07.2022 rispettivamente di €133.000, versamento vaglia, e €10.000, postagiro) manlevando la sig.ra da ogni e CP_1
qualsivoglia obbligazione al riguardo. Nel contempo, e specularmente, anche la Sig.ra qualora analoga richiesta venisse promossa dalla propria famiglia d'origine si farà CP_1
carico dell'onere restitutorio pari a complessivi Euro 35.000,00 (erogazione su conto corrente comune a mezzo bonifico del 26.07.2021 per €35.000 con causale “prestito infruttifero mamma”), manlevando il sig. da ogni obbligazione al riguardo. Pt_1
I coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-
patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente ricorso.
8. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza,
limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile
di Carpi (MO) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento del deposito del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa”.
- il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. - Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine, alla domanda di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co.
2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di OD in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
31/10/1974, e nata a [...] il [...]. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Carpi (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2015, atto n. 216, Parte II serie C)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in OD, nella camera di consiglio del 12/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
Dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2867/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRIOLA Parte_1 C.F._1
NUNZIATA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIAGINI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - e hanno contratto matrimonio civile in data 28/12/2015; Parte_1 Controparte_1
dall'unione è nata la figlia (in data 31/07/2016), minore e non Persona_1
autosufficiente dal punto di vista economico;
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28/06/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i predetti coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig. nato a [...]_1
(MO), il 31.10.1974, C.F. , cittadinanza italiana, residente in [...]di C.F._1
OD (MO), Viale Vittorio Veneto n. 13 e Sig.ra , nata a Carpi (MO), in [...]
data 02.10.1980, C.F. , cittadinanza italiana, residente in [...]di C.F._2
OD (MO), Viale Vittorio Veneto n. 13 (matrimonio contratto con rito civile in Carpi (MO)
in data 28.12.2015, scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni,
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carpi (MO) al n. 216, serie C, parte 2,
dell'anno 2015.
2. Modalità di affidamento della prole.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la c.d. responsabilità genitoriale sulla figlia,
la quale sarà, quindi, affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocazione presso la madre. I genitori avranno, quindi, cura di assisterla ed educarla secondo un unico e concorde progetto educativo, concordando altresì tra di loro le decisioni più importanti nell'interesse della figlia stessa, collaborando perché possa Per_1
crescere serena, nell'ambiente socio-culturale abituale, godendo della presenza e dell'assistenza morale e psicologica di entrambi i genitori e delle loro rispettive famiglie di origine. I ricorrenti danno atto di esser d'accordo a che prosegua gli Per_1
insegnamenti di religione cattolica e prenda quindi i sacramenti. I Sigg.ri e , essendosi rivolti, di recente, al Dott. Parte_1 Controparte_1 [...]
per un percorso di sostegno alla genitorialità ed essendo stati proficui tali incontri, CP_2
si impegnano, sin da ora, a mantenere il predetto Professionista quale eventuale punto di riferimento anche per il futuro.
3. Residenza ed assegnazione casa familiare.
I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, con obbligo del mutuo rispetto, con possibilità di fissare liberamente la propria residenza e con onere, sino al raggiungimento della maggiore età di , di comunicare ogni eventuale modifica. Per_1
La casa familiare, con annessa autorimessa pertinenziale, sita in Viale Vittorio Veneto, Novi
di OD (al Catasto: Foglio 26, mappale 103, subb. 2 e 3) viene assegnata alla Sig.ra con la quale abita ed ha la propria residenza anagrafica. Controparte_1 Per_1
Gli arredi della casa ivi rimarranno, salvo lo studio del Sig. il quale ha già Pt_1
provveduto a trasferirlo altrove. Si precisa, inoltre, che sono di proprietà del Sig. , in Pt_1
quanto acquistati prima del matrimonio, i seguenti beni: camera da letto completa;
studio
(già ritirato); tavolo circolare in vetro (salone al primo piano); poltrona (sala al primo piano); tavolo e sedie (sala al piano terra).
La Sig.ra perciò, dovrà provvedere a eseguire la volturazione di tutte le bollette / CP_1
utenze / tasse per servizi pubblici locali / etc., intestandole alla sua persona in quanto unica fruitrice del bene immobile.
Tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile e quelle di conduzione resteranno a carico della Sig.ra in quanto soggetto occupante dello stesso, mentre quelle CP_1
straordinarie saranno sostenute al 50% dal padre in quanto cointestatario del bene. Per
risolvere eventuali dubbi interpretativi circa la natura ordinaria o straordinaria della spesa le parti intendono richiamarsi per analogia, ora per allora, alle regole in materia di locazione per il riparto spese fra proprietario e conduttore e in particolar modo alle Tabelle
Confedilizia – Sunia, laddove la posizione della sig.ra sarà equiparata per analogia CP_1 a quella del conduttore. I Sigg.ri e convengono, sin da Parte_1 Controparte_1
ora, che le eventuali spese di manutenzione straordinaria, le ditte esecutrici dei lavori nonché
i preventivi di spesa dovranno essere preventivamente concordati tra loro.
4. Diritto di visita in favore della prole.
I genitori concordano di osservare il seguente calendario di visita: il sig. potrà Pt_1
vedere e tenere con sé la figlia prima settimana il mercoledì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre in periodo non scolastico ed il venerdì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre in periodo non scolastico
seconda settimana il mercoledì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre in periodo non scolastico dal sabato mattina alle ore 9,00 alla domenica sera alle ore 21,00 quando la accompagnerà dalla madre.
Previo accordo ed eccezionalmente i week end possono anche esser divisi con una turnazione di un giorno a testa. Resta inteso che i genitori potranno concordare anche modalità di visita e frequentazione differenti.
Durante il periodo delle vacanze scolastiche, i genitori osserveranno il seguente calendario:
a) Natale: 6 (sei) giorni presso ciascun genitore, alternando, di anno in anno, il periodo dalla mattina del 25 dicembre alla sera del 30 dicembre con un genitore e dalla mattina del 31
dicembre alla sera del 5 gennaio con l'altro genitore;
viceversa l'anno successivo e così
alternativamente di anno in anno. Per rispettare la ritualità famigliare il giorno 24 Dicembre
starà sempre con la madre mentre il giorno 6 gennaio starà sempre con il padre. Per_1
b) Pasqua: 3 (tre) giorni presso ciascun genitore, alternando, di anno in anno, Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro genitore. Nel corso delle altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate (25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), per vigerà il calendario ordinario stabilito Per_1
dai genitori. Qualora la festività cadesse in un giorno infrasettimanale di competenza del padre egli andrà a prendere la mattina alle ore 8,30 e la riporterà a scuola la Per_1
mattina successiva o dalla madre se giorno non scolastico.
c) Estate: trascorrerà 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, con ciascun Per_1
genitore. Il periodo di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con la figlia, dovrà essere concordato entro il 30 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, la priorità di scelta spetterà ad anni alterni all'uno o all'altro genitore. Il primo periodo di vacanza, in caso di disaccordo, verrà scelto dalla madre, a partire da quello successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Le spese per le vacanze estive della minore saranno a carico di ciascun genitore per il periodo di competenza. trascorrerà il giorno del suo compleanno Per_1
a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; salvo diverso accordo fra i genitori, anche qui con principio dell'alternanza. Nelle giornate in cui ci saranno i saggi di danza, a prescindere dalla turnazione sulle visite, la madre sarà presente (non in sostituzione del padre, ma "in aggiunta" e da supporto alla figlia). Per ciò che concerne il diritto di visita paterno, e gli eventuali ausili esterni, si precisa che per concorde decisione solo la nonna paterna è
delegata ad accompagnare e ritirare a/da scuola e a/dalla scuola di Danza Per_1
nonché ad occuparsi della gestione della minore e del suo accudimento, mentre al nonno paterno, per motivi di salute, non dovranno esser demandati compiti da espletare in autonomia sia per gli spostamenti che per l'accudimento.
5. Contributo al mantenimento della prole.
Tenuto conto della rispettiva capacità economica dei genitori, del tempo di permanenza della figlia presso ciascun di loro e dell'assegnazione della casa familiare alla madre, i genitori contribuiranno in modo diretto al mantenimento di nei giorni di permanenza della Per_1
medesima presso ciascuno di loro. I genitori contribuiranno nella misura pari al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per da intendersi le Per_1
seguenti:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari,
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.), dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota, al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. I genitori percepiranno l'Assegno Unico nella misura pari al
50% ciascuno e godranno della detrazione fiscale delle spese straordinarie sostenute per al 50% ciascuno. Per_1
6. Espatrio.
I coniugi acconsentono fin da ora al rilascio del documento di identità e del passaporto valido per l'espatrio per la figlia minore , fermo restando che la minore non potrà recarsi Per_1
all'estero senza il previo accordo dei genitori.
7. Altri aspetti economici.
I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti.
L'autovettura BMW resta assegnata in proprietà esclusiva al marito il quale si farà carico dei rispettivi oneri assicurativi e fiscali, nonché si accolla interamente il residuo finanziamento acceso per il suo acquisto mentre l'autovettura Volkswagen Golf resta assegnata in proprietà esclusiva alla moglie la quale si farà carico dei rispettivi oneri assicurativi e fiscali. Entrambi si impegnano a firmare per l'eventuale passaggio di proprietà
in qualsiasi momento. I coniugi convengono che, a seguito dell'assegnazione dei mezzi sopra indicati, non ci saranno conguagli tra i medesimi.
Il conto corrente cointestato verrà chiuso entro giorni otto dalla sottoscrizione del presente accordo e la somma giacente verrà suddivisa a metà tra le parti.
Premesso che le famiglie d'origine hanno a suo tempo erogato ai ricorrenti somme di danaro per l'acquisto dell'immobile, già casa familiare, somme che per la moglie costituiscono liberalità irripetibili mentre per il marito prestiti, il Sig. , qualora i propri genitori Pt_1
domandassero alla coppia la restituzione in tutto o in parte dei suddetti importi, si farà carico per intero dell'obbligo restitutorio pari a complessivi Euro 143.000,00 (nello specifico:
erogazioni su conto corrente comune dei giorni 02.07.2022-14.07.2022 rispettivamente di €133.000, versamento vaglia, e €10.000, postagiro) manlevando la sig.ra da ogni e CP_1
qualsivoglia obbligazione al riguardo. Nel contempo, e specularmente, anche la Sig.ra qualora analoga richiesta venisse promossa dalla propria famiglia d'origine si farà CP_1
carico dell'onere restitutorio pari a complessivi Euro 35.000,00 (erogazione su conto corrente comune a mezzo bonifico del 26.07.2021 per €35.000 con causale “prestito infruttifero mamma”), manlevando il sig. da ogni obbligazione al riguardo. Pt_1
I coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-
patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente ricorso.
8. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza,
limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile
di Carpi (MO) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento del deposito del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa”.
- il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. - Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine, alla domanda di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co.
2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di OD in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
31/10/1974, e nata a [...] il [...]. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Carpi (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2015, atto n. 216, Parte II serie C)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in OD, nella camera di consiglio del 12/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti