Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2025, n. 11290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11290 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05506/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5506 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Vellone, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.Andrea Gentile in Roma, al viale Mazzini n.140 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del Provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma, protocollo comunicazione -OMISSIS- 16.02.2022, riferimento pratica -OMISSIS-, emesso in data 16.02.2022, notificato telematicamente al ricorrente in data 16.2.2022, con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione da lavoro irregolare avanzata in data 13.08.2020 per mancata presentazione, senza giustificato motivo, datore di lavoro -OMISSIS- e del lavoratore -OMISSIS- alla convocazione del 14.1.2022, ore 9:00 per la definizione della procedura di emersione;
nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente e comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento;
- il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso;
- in data 4 luglio 2022 il Ministero dell’Interno ha versato in atti la comunicazione prot. -OMISSIS- del 24 maggio 2022, recante accoglimento della istanza di riesame presentata dal ricorrente e la conseguenziale riapertura del procedimento relativo alla domanda -OMISSIS- oggetto del diniego impugnato;
-in vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025 la parte ricorrente non ha depositato alcuna memoria né, comparendo in udienza, ha dedotto alcunché rispetto alla persistenza del proprio interesse alla decisione del gravame;
- alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che il Collegio non può che prendere atto della riapertura del procedimento di emersione del lavoro irregolare, circostanza che comporta il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso, in ragione dell’avvio di una fase di integrale rinnovazione del procedimento che ha condotto al provvedimento gravato;
Ritenuto che:
-ne derivi dunque l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
-le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO