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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/11/2024, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 912/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to MIOR Parte_1 C.F._1
LUIGINO, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to VENCO MANUELA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
RESISTENTE
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] al Tagliamento (PN) il 06/11/2013; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta congiunte e cioè: “1)
dichiarare la separazione dei coniugi, con conseguenti annotazioni di legge;
2) rinuncia alla domanda di addebito da parte del ricorrente;
3) affidarsi i figli minori ed a entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i
minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza
abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di
ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita
quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di
tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé con collocazione
prevalente presso la madre;
4) assegnarsi la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Sesto al Reghena
(Pn), Via Roma n. 23/6 alla madre Controparte_1
5) disporsi che il padre tenga con sé i figli minori con i seguenti tempi e le Parte_1
seguenti modalità: tutte le settimane, per un pomeriggio infrasettimanale, dalle 18,30
alle 20,30, da concordarsi di volta in volta tra i genitori in base agli impegni lavorativi
ed alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
a week end alternati, dal
venerdì dopo scuola sino preferibilmente al lunedì mattina accompagnandoli a scuola
nel periodo scolastico e riconsegnandoli alla madre nel periodo non scolastico salvo
impedimenti dipendenti dalla propria attività lavorativa. Nell'evenienza che tali
impegni intervengano, il Sig. provvederà per tempo e comunque entro il venerdì Pt_1
sera precedente ad avvisare di ciò la Signora e riconsegnerà alla stessa CP_1
ed la domenica sera dopo cena. In caso di impedimento per qualsiasi Per_1 Per_2
ragione di uno dei genitori a tenere con sè i figli durante il fine settimana di propria
competenza, i figli staranno con l'altro genitore e, solo in caso di impedimento di
quest'ultimo, saranno affidati a persona di fiducia del genitore che ha il turno di
responsabilità o persona incaricata a spese di quest'ultimo; nel primo (sostituzione nel
turno della genitorialità) il tempo da trascorrere con i figli sarà recuperato dal genitore
impedito e sostituito il fine settimana successivo salvo impegni già presi dall'altro
genitore con i figli nel qual caso i genitori concorderanno il fine settimana in cui verrà
effettuato il recupero;
durante l'estate per 15 giorni nel mese di agosto, anche non
2 consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per le festività natalizie, ad
anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio, il giorno di
Natale e Santo Stefano comunque ad anni alterni in modo che comunque almeno una
festività venga trascorsa dai figli con ogni genitore. Per le festività pasquali: ad anni
alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se
di comune accordo.
6) disporsi che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, Parte_1
mediante versamento alla madre dell'importo di euro 800,00 Controparte_1
mensili (euro 400,00 a figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro
il giorno 5 di ogni mese;
si precisa che tale importo è stato determinato già tenendo
conto della diminuzione del canone Ater per la ex casa familiare che verrà adottata a
seguito della sentenza di separazione, diminuzione che quindi non potrà fondare una
richiesta di revisione in diminuzione dell'assegno. La somma è soggetta a
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat se in aumento.
7) disporsi che il padre provveda al pagamento del 60% delle spese Parte_1
straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su
spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio
2018;
8) disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, in
quanto genitore collocatario prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili,
come per legge.
9) versa a a titolo di parziale ristoro spese legali euro Parte_1 Controparte_1
1500,00; spese legali per il resto compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 28/04/2023, ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione dalla coniuge , con la quale aveva Controparte_1
3 contratto matrimonio in Sesto al Reghena (PN), in data 21/07/2007, in regime di separazione dei beni, precisando che dal matrimonio erano nati i figli ed e deducendo, a fondamento della domanda, che i Per_1 Per_2
rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, e che nel mese di agosto 2022 aveva lasciato l'abitazione coniugale trasferendosi definitivamente, dopo varie dimore provvisorie, a Portogruaro, dal mese di maggio 2023.
Parte ricorrente, dopo aver dichiarato nel suo ricorso che il fallimento del matrimonio tra le parti è per lui imputabile in via esclusiva alla moglie in quanto, con il proprio comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, avrebbe reso intollerabile la prosecuzione della vita coniugale,
cagionando, appunto, una profonda frattura della comunione di vita materiale e spirituale tale da impedire ogni possibilità di ricostruire una tollerabile convivenza, ha, dapprima, chiesto che i coniugi venissero autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto e che venisse accettata e dichiarata la loro separazione personale con addebito nei confronti della moglie;
successivamente, ha avanzato proposta per l'assegnazione della casa familiare alla moglie affinché ci vivesse con i figli;
ha richiesto l'affido condiviso per i minori ed , con collocazione e residenza Per_1 Per_2
prevalenti presso la madre, proponendo un calendario di visita e di frequentazione;
ha chiesto di porsi a suo carico, a titolo di mantenimento indiretto per i figli minori, la somma mensile di euro 550,00 (euro 275,00 a figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi sul c/c intestato alla madre a mezzo bonifico;
ha richiesto che l'assegno unico per i figli venisse percepito integralmente dalla madre e che le spese straordinarie,
come individuate dal Protocollo in uso presso codesto Tribunale, venissero ripartite tra i genitori al 50% ciascuno;
ha dichiarato, infine, che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, ha richiesto l'autorizzazione per
4 entrambi i coniugi al rilascio del passaporto, anche per i figli, nonché di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio; con vittoria di spese.
, nel costituirsi nel procedimento con comparsa di Controparte_1
costituzione di data 30/06/2023, in primordine, ha aderito alla domanda di separazione, ritenendo l'unione materiale e spirituale fra i coniugi da tempo irrimediabilmente compromessa, con reiezione della richiesta di addebito formulata dal ricorrente nei suoi confronti, contestando quanto dichiarato dal ricorrente nel suo ricorso. Nella comparsa, parte convenuta ha, quindi, chiesto che venissero i coniugi autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto;
che venisse dichiarata la loro separazione ordinando;
ha respinto la domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente nei suoi confronti;
ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, con relativi arredi, in qualità anche di collocataria prevalente dei figli minori ed;
ha richiesto l'affido condiviso dei minori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente e residenza presso la madre e determinazione dei tempi di frequentazione con il padre;
ha chiesto, altresì, che venisse posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per i minori pari ad euro
900,00 (euro 450,00 a figlio), cifra rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat e da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico sul c/c intestato alla convenuta;
che venisse da lei percepito integralmente l'assegno unico per i figli e che le spese straordinarie, così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone, fossero a carico del ricorrente per il 70% e per il 30% a suo carico e, infine, ha domandato la rifusione delle spese e delle competenze di lite.
All'esito dell'udienza del 31/07/2023 il Giudice relatore, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, con ordinanza ex art. 473-bis.22
c.p.c. di data 04/08/2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori per i figli minori ed , Per_1 Per_2
5 con collocazione prevalente presso la madre;
ha assegnato la casa familiare,
con ogni arredo e pertinenza, alla madre dando atto che Controparte_1
il marito se n'era già allontanato;
ha disposto che il padre potesse Parte_1
tenere con sé i figli minori con i seguenti tempi e le seguenti modalità: “tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il lunedì e il giovedì, dalle 18,30 alle 20,30, a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 11,30 alla domenica sera dopo cena, in caso di svolgimento di lavoro straordinario da parte di uno dei genitori durante il tempo di propria competenza, i figli staranno con l'altro genitore e, solo in caso di impedimento di quest'ultimo, saranno affidati a persona di fiducia del genitore che ha il turno di responsabilità o persona incaricata a spese di quest'ultimo, nel primo caso (sostituzione nel turno della genitorialità) il tempo da trascorrere con i figli sarà recuperato dal genitore impegnato sul lavoro e sostituito, durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30
dicembre; dal 31 dicembre al 07 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo”; ha disposto che il padre Parte_1
provvedesse “al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 800,00 mensili (euro Controparte_1
400,00 a figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda (aprile 2023). La somma
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento”;
ha disposto che il padre provvedesse “al pagamento del 70% delle Parte_1
spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018” e ha disposto, infine, che l'assegno unico universale
6 sarebbe stato percepito al 100% dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge,
sarebbero state a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali connessi alla separazione e hanno depositato note scritte congiunte sottoscritte in data 19/09/2024.
Con ordinanza di data 04/10/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la Parte_1
controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto,
dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
manifestamente superfluo appare, pertanto, l'ascolto dei minori;
per quanto concerne le spese di lite, si dà atto che le parti convengono che verserà a Parte_1 CP_1
a titolo di parziale ristoro delle spese legali, euro 1.500,00, mentre le
[...]
restanti spese legali resteranno compensate tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Sesto al Reghena (PN), in
[...]
data 21/07/2007;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SESTO AL REGHENA (PN) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 14, parte 2, serie A);
7 dispone che la separazione dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nell'epigrafe della presente decisione;
spese di lite come da accordo delle parti, riportato in epigrafe.
Così deciso in Pordenone, in data 28/10/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 912/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to MIOR Parte_1 C.F._1
LUIGINO, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to VENCO MANUELA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
RESISTENTE
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] al Tagliamento (PN) il 06/11/2013; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta congiunte e cioè: “1)
dichiarare la separazione dei coniugi, con conseguenti annotazioni di legge;
2) rinuncia alla domanda di addebito da parte del ricorrente;
3) affidarsi i figli minori ed a entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i
minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza
abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di
ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita
quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di
tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé con collocazione
prevalente presso la madre;
4) assegnarsi la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Sesto al Reghena
(Pn), Via Roma n. 23/6 alla madre Controparte_1
5) disporsi che il padre tenga con sé i figli minori con i seguenti tempi e le Parte_1
seguenti modalità: tutte le settimane, per un pomeriggio infrasettimanale, dalle 18,30
alle 20,30, da concordarsi di volta in volta tra i genitori in base agli impegni lavorativi
ed alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
a week end alternati, dal
venerdì dopo scuola sino preferibilmente al lunedì mattina accompagnandoli a scuola
nel periodo scolastico e riconsegnandoli alla madre nel periodo non scolastico salvo
impedimenti dipendenti dalla propria attività lavorativa. Nell'evenienza che tali
impegni intervengano, il Sig. provvederà per tempo e comunque entro il venerdì Pt_1
sera precedente ad avvisare di ciò la Signora e riconsegnerà alla stessa CP_1
ed la domenica sera dopo cena. In caso di impedimento per qualsiasi Per_1 Per_2
ragione di uno dei genitori a tenere con sè i figli durante il fine settimana di propria
competenza, i figli staranno con l'altro genitore e, solo in caso di impedimento di
quest'ultimo, saranno affidati a persona di fiducia del genitore che ha il turno di
responsabilità o persona incaricata a spese di quest'ultimo; nel primo (sostituzione nel
turno della genitorialità) il tempo da trascorrere con i figli sarà recuperato dal genitore
impedito e sostituito il fine settimana successivo salvo impegni già presi dall'altro
genitore con i figli nel qual caso i genitori concorderanno il fine settimana in cui verrà
effettuato il recupero;
durante l'estate per 15 giorni nel mese di agosto, anche non
2 consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per le festività natalizie, ad
anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio, il giorno di
Natale e Santo Stefano comunque ad anni alterni in modo che comunque almeno una
festività venga trascorsa dai figli con ogni genitore. Per le festività pasquali: ad anni
alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se
di comune accordo.
6) disporsi che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, Parte_1
mediante versamento alla madre dell'importo di euro 800,00 Controparte_1
mensili (euro 400,00 a figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro
il giorno 5 di ogni mese;
si precisa che tale importo è stato determinato già tenendo
conto della diminuzione del canone Ater per la ex casa familiare che verrà adottata a
seguito della sentenza di separazione, diminuzione che quindi non potrà fondare una
richiesta di revisione in diminuzione dell'assegno. La somma è soggetta a
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat se in aumento.
7) disporsi che il padre provveda al pagamento del 60% delle spese Parte_1
straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su
spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio
2018;
8) disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, in
quanto genitore collocatario prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili,
come per legge.
9) versa a a titolo di parziale ristoro spese legali euro Parte_1 Controparte_1
1500,00; spese legali per il resto compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 28/04/2023, ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione dalla coniuge , con la quale aveva Controparte_1
3 contratto matrimonio in Sesto al Reghena (PN), in data 21/07/2007, in regime di separazione dei beni, precisando che dal matrimonio erano nati i figli ed e deducendo, a fondamento della domanda, che i Per_1 Per_2
rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, e che nel mese di agosto 2022 aveva lasciato l'abitazione coniugale trasferendosi definitivamente, dopo varie dimore provvisorie, a Portogruaro, dal mese di maggio 2023.
Parte ricorrente, dopo aver dichiarato nel suo ricorso che il fallimento del matrimonio tra le parti è per lui imputabile in via esclusiva alla moglie in quanto, con il proprio comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, avrebbe reso intollerabile la prosecuzione della vita coniugale,
cagionando, appunto, una profonda frattura della comunione di vita materiale e spirituale tale da impedire ogni possibilità di ricostruire una tollerabile convivenza, ha, dapprima, chiesto che i coniugi venissero autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto e che venisse accettata e dichiarata la loro separazione personale con addebito nei confronti della moglie;
successivamente, ha avanzato proposta per l'assegnazione della casa familiare alla moglie affinché ci vivesse con i figli;
ha richiesto l'affido condiviso per i minori ed , con collocazione e residenza Per_1 Per_2
prevalenti presso la madre, proponendo un calendario di visita e di frequentazione;
ha chiesto di porsi a suo carico, a titolo di mantenimento indiretto per i figli minori, la somma mensile di euro 550,00 (euro 275,00 a figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi sul c/c intestato alla madre a mezzo bonifico;
ha richiesto che l'assegno unico per i figli venisse percepito integralmente dalla madre e che le spese straordinarie,
come individuate dal Protocollo in uso presso codesto Tribunale, venissero ripartite tra i genitori al 50% ciascuno;
ha dichiarato, infine, che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, ha richiesto l'autorizzazione per
4 entrambi i coniugi al rilascio del passaporto, anche per i figli, nonché di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio; con vittoria di spese.
, nel costituirsi nel procedimento con comparsa di Controparte_1
costituzione di data 30/06/2023, in primordine, ha aderito alla domanda di separazione, ritenendo l'unione materiale e spirituale fra i coniugi da tempo irrimediabilmente compromessa, con reiezione della richiesta di addebito formulata dal ricorrente nei suoi confronti, contestando quanto dichiarato dal ricorrente nel suo ricorso. Nella comparsa, parte convenuta ha, quindi, chiesto che venissero i coniugi autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto;
che venisse dichiarata la loro separazione ordinando;
ha respinto la domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente nei suoi confronti;
ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, con relativi arredi, in qualità anche di collocataria prevalente dei figli minori ed;
ha richiesto l'affido condiviso dei minori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente e residenza presso la madre e determinazione dei tempi di frequentazione con il padre;
ha chiesto, altresì, che venisse posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per i minori pari ad euro
900,00 (euro 450,00 a figlio), cifra rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat e da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico sul c/c intestato alla convenuta;
che venisse da lei percepito integralmente l'assegno unico per i figli e che le spese straordinarie, così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone, fossero a carico del ricorrente per il 70% e per il 30% a suo carico e, infine, ha domandato la rifusione delle spese e delle competenze di lite.
All'esito dell'udienza del 31/07/2023 il Giudice relatore, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, con ordinanza ex art. 473-bis.22
c.p.c. di data 04/08/2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori per i figli minori ed , Per_1 Per_2
5 con collocazione prevalente presso la madre;
ha assegnato la casa familiare,
con ogni arredo e pertinenza, alla madre dando atto che Controparte_1
il marito se n'era già allontanato;
ha disposto che il padre potesse Parte_1
tenere con sé i figli minori con i seguenti tempi e le seguenti modalità: “tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il lunedì e il giovedì, dalle 18,30 alle 20,30, a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 11,30 alla domenica sera dopo cena, in caso di svolgimento di lavoro straordinario da parte di uno dei genitori durante il tempo di propria competenza, i figli staranno con l'altro genitore e, solo in caso di impedimento di quest'ultimo, saranno affidati a persona di fiducia del genitore che ha il turno di responsabilità o persona incaricata a spese di quest'ultimo, nel primo caso (sostituzione nel turno della genitorialità) il tempo da trascorrere con i figli sarà recuperato dal genitore impegnato sul lavoro e sostituito, durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30
dicembre; dal 31 dicembre al 07 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo”; ha disposto che il padre Parte_1
provvedesse “al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 800,00 mensili (euro Controparte_1
400,00 a figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda (aprile 2023). La somma
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento”;
ha disposto che il padre provvedesse “al pagamento del 70% delle Parte_1
spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018” e ha disposto, infine, che l'assegno unico universale
6 sarebbe stato percepito al 100% dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge,
sarebbero state a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali connessi alla separazione e hanno depositato note scritte congiunte sottoscritte in data 19/09/2024.
Con ordinanza di data 04/10/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la Parte_1
controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto,
dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
manifestamente superfluo appare, pertanto, l'ascolto dei minori;
per quanto concerne le spese di lite, si dà atto che le parti convengono che verserà a Parte_1 CP_1
a titolo di parziale ristoro delle spese legali, euro 1.500,00, mentre le
[...]
restanti spese legali resteranno compensate tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Sesto al Reghena (PN), in
[...]
data 21/07/2007;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SESTO AL REGHENA (PN) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 14, parte 2, serie A);
7 dispone che la separazione dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nell'epigrafe della presente decisione;
spese di lite come da accordo delle parti, riportato in epigrafe.
Così deciso in Pordenone, in data 28/10/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8