Articolo 498 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 497Articolo 499
Versione
6 maggio 1952
Art. 498.
(Sbarco d'autorita)


Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 1235 del codice devono ordinare lo sbarco delle persone imputate di un delitto che siano imbarcate per l'estero sfornite di regolare passaporto. Dell'ordine di sbarco devono informare immediatamente il procuratore della Repubblica.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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