Articolo 39 della Legge 8 agosto 1895, n. 486
Articolo 38Articolo 40
Versione
10 agosto 1895
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Versione
19 giugno 1917
Art. 39.

E' data facolta' al Governo del Re di riformare con decreto Reale, da emanarsi non piu' tardi del 30 novembre 1895, gli statuti dei due Banchi di Napoli e di Sicilia e delle Amministrazioni dipendenti, conservandone integre le funzioni ai termini della legge 10 agosto 1893, n. 449 , e in base alle disposizioni di cui all'allegato T, che forma parte integrante della presente legge. ((79)) ------------- AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 826 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A deroga dell'art. 12, ultimo comma, dell'allegato T all' art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 , la Cassa di risparmio del Banco di Napoli e' autorizzata a concedere alla Camera di commercio e industria di Napoli il prolungamento ad anni 30, a decorrere dal 1° gennaio 1915, del termine stabilito dall' art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 318 , per estinguere con una rata annuale posticipata e costante di L. 15.925,86, tra capitale ed interessi, il residuale debito di L. 275.390,51 per il mutuo ipotecario di L. 500.000, stipulato con istrumento del 3 gennaio 1895".
Entrata in vigore il 19 giugno 1917
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