Art. 39.
E' data facolta' al Governo del Re di riformare con decreto Reale, da emanarsi non piu' tardi del 30 novembre 1895, gli statuti dei due Banchi di Napoli e di Sicilia e delle Amministrazioni dipendenti, conservandone integre le funzioni ai termini della legge 10 agosto 1893, n. 449 , e in base alle disposizioni di cui all'allegato T, che forma parte integrante della presente legge. ((79)) ------------- AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 826 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A deroga dell'art. 12, ultimo comma, dell'allegato T all' art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 , la Cassa di risparmio del Banco di Napoli e' autorizzata a concedere alla Camera di commercio e industria di Napoli il prolungamento ad anni 30, a decorrere dal 1° gennaio 1915, del termine stabilito dall' art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 318 , per estinguere con una rata annuale posticipata e costante di L. 15.925,86, tra capitale ed interessi, il residuale debito di L. 275.390,51 per il mutuo ipotecario di L. 500.000, stipulato con istrumento del 3 gennaio 1895".
E' data facolta' al Governo del Re di riformare con decreto Reale, da emanarsi non piu' tardi del 30 novembre 1895, gli statuti dei due Banchi di Napoli e di Sicilia e delle Amministrazioni dipendenti, conservandone integre le funzioni ai termini della legge 10 agosto 1893, n. 449 , e in base alle disposizioni di cui all'allegato T, che forma parte integrante della presente legge. ((79)) ------------- AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 826 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A deroga dell'art. 12, ultimo comma, dell'allegato T all' art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 , la Cassa di risparmio del Banco di Napoli e' autorizzata a concedere alla Camera di commercio e industria di Napoli il prolungamento ad anni 30, a decorrere dal 1° gennaio 1915, del termine stabilito dall' art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 318 , per estinguere con una rata annuale posticipata e costante di L. 15.925,86, tra capitale ed interessi, il residuale debito di L. 275.390,51 per il mutuo ipotecario di L. 500.000, stipulato con istrumento del 3 gennaio 1895".