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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/03/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso presentata con ricorso iscritto al n. 1454/2022 ruolo generale affari contenziosi civili da:
nato a [...] il [...], con l' avv. Controparte_1
CORNICELLO FRANCESCO MARCELLO
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il Controparte_2
08/08/1966, con l' avv. CHIARELLI GIOVANNI FRANCESCO PAOLO
E
– INTERVENIENTE NECESSARIO Controparte_3
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.6.2022, , ha chiesto Controparte_1
la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, contratto con a Corigliano Calabro in data Controparte_2
8.8.1966. Ha dedotto che di essersi separato dalla moglie con accordo omologato da questo Tribunale in data 17.7.2014; che in forza di tale accordo egli è stato obbligato a contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di € 300,00; che nel frattempo la moglie ha ottenuto un lavoro e quindi non le spetta più il mantenimento da parte del marito.
1 si è associata alla domanda di cessazione del Controparte_2 vincolo coniugale, ma ha insistito a che fosse mantenuto l' obbligo del CP_1
di contribuire a mantenerla.
All' udienza di comparizione coniugi dell' 11.4.2023, il Presidente del Tribunale ha confermato interinalmente i provvedimenti economici adottati in sede di separazione.
Rimessa alla decisione del Collegio, la causa, su richiesta congiunta delle parti,
è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 7.11.2024, avendo le parti medesime raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
Quindi, la causa è stata nuovamente rimessa alla decisione del Collegio all' udienza del 5.12.2024, senza i termini ex art. 190 CPC avendovi le parti rinunciato.
Il PM non ha fatto pervenire le sue conclusioni.
***
La domanda di divorzio, avanzata dall' uno e dall' altro dei coniugi, merita accoglimento stante l' accertata impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, l' irrevocabilità del decreto di omologa dell' accordo di separazione e l' avvenuto decorso dei sei mesi dalla data dell' udienza presidenziale del giudizio di separazione (causa di scioglimento del matrimonio di cui all' art. 3 n. 2 lettera b legge 898/1970 e successive modifiche).
I coniugi, genitori di , e già maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3
e economicamente autosufficienti al tempo della separazione, hanno congiuntamente richiesto che la causa fosse decisa come segue: <pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle medesime condizioni di cui al decreto di omologa della separazione sopra indicate ed obbligo per il sig. a stipulare, ora per allora, in favore della Controparte_1
sig.ra il contratto di locazione con il titolare del diritto di proprietà CP_2 dell'immobile ubicato in Corigliano Rossano, A.U. di Corigliano, alla via
Metaponto – angolo via Saragat, 4, identificato catastalmente al fl. N. 85, particella n. 1387, porzione del subalterno n. 19 di mq 90 circa, attualmente abitato dalla sig.ra , provvedendo al pagamento del Controparte_2
2 relativo canone di locazione, ed assicurandone alla stessa il possesso vita natural durante;
qualora il sig. non fosse in grado, per qualsiasi CP_1 ragione, di assicurare il possesso dell'immobile sopra descritto in favore della sig.ra il sig. si obbliga a reperire altra abitazione di livello CP_2 CP_1
non superiore ma di eguale livello a quello descritto, al fine di consentirne
l'utilizzo alla sig.ra provvedendovi con le medesime modalità di CP_2
cui sopra;
con rinuncia della sig.ra al proprio mantenimento da parte CP_2
del sig. pertanto nulla sarà corrisposto a titolo di mantenimento alla CP_1 sig.ra >> (così nell' istanza depositata il 6.11.2024, Controparte_2 confermata dai coniugi personalmente comparsi all' udienza del 5.12.2024).
Il Collegio nulla ha da obiettare in ordine alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
10/04/1988 in Corigliano Calabro da e Controparte_1
, alle condizioni indicate in parte motiva;
Controparte_2
b) ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano Rossano di procedere all'annotazione della sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988 , serie A, parte II^, atto numero 21 );
c) compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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